Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 19/02/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 4454/2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Trieste
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione:
dott. Francesca Ajello Presidente
dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore/estensore dott. Andrea D'Alessio Giudice
nella causa ex art. 19 ter del d.lvo 150/2011
promossa da
, con l'Avv. MASSIMO TOME' Parte_1
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_1
difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di Trieste, C.F. presso cui è P.IVA_1
per legge domiciliato in Piazza Dalmazia, n. 3;
Avente ad oggetto: ricorso avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998;
pronuncia la seguente
SENTENZA
notificato al ricorrente in data 25 SETTEMBRE 2023, con il quale gli è stato negato il permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19, c.
1.2. del D.lvo 286/1998.
A fondamento della domanda il ricorrente ha rappresentato di essere espatriato dal
Pakistan nel 2018 a causa di alcune minacce e aggressioni subite da alcuni compaesani;
di essere giunto in Italia nel 2018, allorquando aveva l'età di 35 anni;
di aver lavorato con continuità dal 2019 sia nel settore agricolo che nella ristorazione.
Evidenziando, quindi, di essersi ben integrato in Italia, , ha Parte_1
insistito per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19 co. 1 e 1.1.
del d.lgs. 286/1998.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1
Accolta l'istanza di sospensiva con decreto dd. 6/11/2023, all'udienza del 29 maggio
2024, il ricorrente, sentito personalmente, ha dichiarato quanto segue:
“Parla un po' italiano?”
“Poco”
“”Quando è arrivato in Italia?”
“Nel 2019”
“Dove vive adesso?”
“A Pordenone, in via Oberdan 12, con un amico che mi dà ospitalità”
“Lavora?”
“Si. A Udine, in un ristorante. Prima lavoravo in un autolavaggio e ora lavoro
in questo ristorante.”
“Che tipo di contratto ha?”
“Al momento è un contratto di tre mesi, poi mi ha detto che lo rinnoverà”
“I suoi familiari sono tutti in Pakistan?”
“Si, tranne un fratello che vive in Italia, a Pordenone. Era in Italia già da prima. Sono in contatto con mio fratello anche se non viviamo insieme”
“Come si chiama il ristorante dove lei lavora?”
“E' un ristorante di cinesi, non ricordo il nome.”
“Il contratto con il ristorante quando è stato stipulato?”
“Da un mese”
Il Tribunale, stante la rinuncia delle parti all'udienza di discussione della causa, ha riservato la decisione.
Tanto premesso, nel merito, il ricorso è da ritenersi fondato e merita di essere accolto.
Preliminarmente si deve dare atto che la c.d. protezione speciale, così come oggi prevista, è stata introdotta dal D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione,
ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32,
comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale)
anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs.
286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7
del testo normativo, la novella non si applica alle domande presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Peraltro, va sottolineato che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, “resta ferma la facoltà di
conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne
ricorrono i presupposti”.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o
degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati
motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del
diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu,
“a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza
pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato; b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Nel caso di specie, il richiedente, in Italia dal 2018, allorquando aveva 35 anni, risulta ormai ben inserito sul territorio nazionale.
Egli ha lavorato con profitto e continuità, con contratto a tempo determinato dal
11/10/2019 al 31/10/2019 presso la società agricola La Vallere di Eleri Salera Angelo,
con un contratto che è stato rinnovato anche da gennaio ad aprile 2020; presso la ditta Fri-Elgreenhouse s.A. dal 10/11/2021al 31/12/2021; presso la ditta Tech Mart di
MA AW & C. SNC dal 09/06/2022 ad agosto 2022; presso la ditta Agri
Service dal 26/08/2022 al 30/09/2022; presso la ditta di Khan AD con sede a
Cordenons a partire dal 18/05/2023 al 31/07/2023 ; presso la ditta Ideal Lavaggio S.n.c.
dal 05/08/2023 al 30/11/2023; presso la ditta di ALI RAQUIB, e dunque nuovamente nel settore agricolo, dal 23/01/2024 ed, infine, presso la società Fusion Taste SRL dal
06/05/2024 al 31/07/2024.
Quanto alla conoscenza della lingua, è necessario evidenziare che il ricorrente in udienza, liberamente interrogato, ha dimostrato di saper conversare e rispondere alle domande più semplici, seppure con difficoltà.
Ad oggi, egli vive in un appartamento a Pordenone, in via Oberdan 12, insieme ad un amico, come da lui dichiarato nel corso dell'udienza.
Alla luce di quanto esposto, sussistono fondati motivi per ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, in considerazione dell'inserimento sociale e lavorativo nel nostro Paese nonché della durata della permanenza sul territorio nazionale.
Nulla sulle spese, posto che il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello
Stato.
P.Q.M.
- ACCOGLIE il ricorso e riconosce il diritto di a conseguire Parte_1
il permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, c.
1.2. del D.lvo
286/1998.
- Spese COMPENSATE.
SI COMUNICHI.
Trieste, 14.02.2025
Il giudice relatore Il Presidente
Filomena Piccirillo Francesca Ajello