Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 5235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5235 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott. Enrico Ardituro considerato che per la causa in esame è stata fissata l'udienza del 26 maggio 2025 per la decisione ex art. 429 c.p.c.; considerato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c.; dato atto della regolare comunicazione del decreto alle parti costituite;
considerato che
le parti processuali costituite hanno depositato note di trattazione scritta ed hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti ed ai verbali di causa;
letto l'art.127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 429 e 430 cpc, unitamente all'articolo
127 ter c.p.c.;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, nona sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Enrico Ardituro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1449/2024 R.G., avente ad oggetto: risoluzione per inadempimento di contratto di locazione, pendente
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Giuliano Ferraro, Email_1
Ricorrenti
E
; Controparte_1
Resistente contumace
CONCLUSIONI
Come rassegnate in atti.
DECISIONE
, e – premesso di aver concesso in Parte_1 Parte_2 Parte_3 locazione l'immobile sito Napoli (quartiere Bagnoli) alla Via Girolamo Giusso n. 8, piano 1, censito nel Nuovo Catasto fabbricati del Comune di Napoli alla sez. CHI, FG 26, n.28, sub 14, a
[...]
, in forza del contratto di locazione sottoscritto il 25/2/2007 per un canone di locazione CP_1
Hanno dedotto di aver più volte intimato al conduttore di pagare i canoni arretrati, ma che lo stesso non ha mai rilasciato l'immobile, né corrisposto le somme dovute per i canoni non corrisposti. Tanto premesso, ha chiesto la condanna della convenuta al rilascio dell'immobile e al pagamento della somma dovuta, fino al momento dell'effettivo rilascio.
Essendo stata eseguita la notifica a norma dell'art. 143 c.p.c., modalità ritenuta incompatibile con il procedimento di convalida, con ordinanza del 3/7/2024 è stato disposto il mutamento del rito.
Depositata memoria integrativa e notificata l'ordinanza del 3/7/2024 alla conduttrice, è stata poi fissata l'udienza del 26/5/2025 per la discussione, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La notifica, sempre a norma dell'art. 143 c.p.c., è stata ritualmente eseguita a che Controparte_1 non si è costituita e, quindi, ne va dichiarata la contumacia.
Preliminarmente, va affermata la procedibilità della domanda, avendo la ricorrente esperito il tentativo di mediazione ai sensi dell'art. 5 d.lgs 28/2010 (come novellato dal D.L. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013), come documentato in atti (cfr. verbale negativo del 17/10/2024).
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In tema di onere della prova, a norma dell'art. 2697 c.c., relativamente ai rimedi offerti al creditore dall'art. 1453 c.c. nel caso di inadempimento del debitore nei contratti a prestazioni corrispettive, “il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (così Cass. Sez.
Un. 13533/2001). Presupposto comune per ognuna delle tre azioni (di adempimento, risolutoria e risarcitoria) è, quindi, la sola dimostrazione della sussistenza del credito, con la mera allegazione dell'altrui inadempimento, spettando alla parte debitrice la prova dell'asserita estinzione dello stesso, ossia del proprio adempimento: in altre parole l'inadempimento è sempre presunto, incombendo al debitore di provare il contrario, cioè l'esatto adempimento.
Ciò posto, parte ricorrente ha dimostrato la fonte negoziale della sua pretesa (cfr. il contratto di locazione tra le parti, regolarmente registrato); di contro, nulla ha provato la resistente - rimasta contumace - circa il suo esatto adempimento.
Considerato che il contratto di locazione prevede l'obbligo di pagamento di un canone annuo di euro
3.360,00, da pagarsi in 12 rate mensili di euro 280,00 e ribadita la mancata prova da parte del conduttore, rimasto contumace, che pure ne era onerato ex art. 2697 c.c., del pagamento del canone nel periodo dedotto in lite e anche nel periodo successivo, durante lo svolgimento del processo, la consistente e prolungata morosità nel pagamento dei canoni di locazione e gli accessori, ammontante, allo stato, ad euro 31.640,00 (a partire dal gennaio 2016 e fino al mese di maggio 2025), oltre interessi legali dalle singole scadenze, integra il grave inadempimento del conduttore ai sensi dell'art. 1453
c.c., che giustifica la richiesta risoluzione del contratto e la domanda di condanna alla restituzione dell'immobile. Tenuto conto della prolungata morosità in cui è incorsa la parte conduttrice e del tempo trascorso dall'instaurazione del giudizio appare equo fissare la data di esecuzione dello sfratto ex art. 56 L. n. 392/1978 per il 31 luglio 2025.
La conduttrice convenuta deve, altresì, essere condannato a pagare la somma di euro 31.640,00 in favore della parte locatrice, per i canoni non corrisposti, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di così provvede:
[...] Parte_3 Controparte_1
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) accoglie la domanda di parte ricorrente e dichiara risolto il contratto di locazione sottoscritto il 25/2/2007 e, per l'effetto, condanna al rilascio dell'immobile libero da Controparte_1 persone e cose, fissando per l'esecuzione la data del 31 luglio 2025;
3) condanna a pagare in favore dei ricorrenti la somma di euro 31.640,00, Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna a pagare le spese di lite in favore della ricorrente, liquidandole Controparte_1 in euro 160,00 per spese vive ed euro 2.200,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Napoli il 27 maggio 2025.
Il giudice
dott. Enrico Ardituro