Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 13/04/2026, n. 6709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6709 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06709/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03358/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3358 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Kristian Cosmi, Michele Pontecorvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Pontecorvo in Roma, via Asiago, n. 9;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
1) del Decreto della Questura di Roma, Div. III^, Cat. 6F, adottato il 13/12/2022 e notificato il 12/01/2023 (all. n. 1), con il quale il Dirigente la Divisione P.A.S., per il Questore, ha disposto la revoca, a carico del ricorrente, della licenza di porto di fucile per l'esercizio venatorio n. -OMISSIS-, rilasciata (in realtà, “rinnovata”) al ricorrente il 18/05/2022 dal Commissariato di P.S. Fiumicino;
2) degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Con istanza risarcitoria o di pagamento dell'indennizzo ex art. 21 quinquies della Legge n.241/1990.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa NC LO BA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 16-17 febbraio 2023 e depositato in data 24 febbraio 2023, la parte ricorrente, contestualmente formulando domanda risarcitoria (o, in subordine, di indennizzo), ha impugnato il Decreto della Questura di Roma, del 13 dicembre 2022, notificato il 12 gennaio 2023, con il quale è stata disposta la revoca della licenza di porto di fucile per l’esercizio venatorio n. -OMISSIS-, rilasciata in data 18 maggio 2022.
1.1 Il provvedimento è stato motivato con il rinvio al ritiro cautelativo delle armi effettuato, ex art. 39 TULPS, dai Militari della Stazione di Carabinieri di Fiumicino il 20 settembre 2022 a causa di una denuncia/querela sporta a carico del ricorrente per l’ipotesi dei reati di cui agli artt. 612 e 582 c.p.
2. In data 22 marzo 2023, si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti con atto formale, depositando relazione e documenti. In data 24 marzo 2023, la difesa erariale ha depositato scritto difensivo.
3. Alla camera di consiglio del 28 marzo 2023, la parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di misura cautelare.
4. Con memoria depositata in data 9 febbraio 2026, il ricorrente ha chiesto un differimento dell’udienza di merito al dichiarato fine di attendere gli esiti del procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di Civitavecchia, rinviato al 24 marzo 2026.
5. All’udienza del 13 marzo 2026, il Presidente del Collegio ha dichiarato a verbale di non poter concedere il rinvio richiesto stante l’irrilevanza della decisione penale ai fini della definizione del presente giudizio. La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulla base degli atti.
6. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- “ Violazione degli artt. 11 e 43 del TULPS (R.D. n. 773/1931) e dell’art. 3 Legge n. 241/1990 per l’assenza di autonoma istruttoria, valutazione e motivazione rispetto al procedimento penale ”.
L’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare per relationem il verbale della Legione Carabinieri Lazio, Stazione di Fiumicino, del 20 dicembre 2022, con cui, ex art. 39 TULPS, è stato eseguito il ritiro cautelare delle armi e delle munizioni per la denunzia sporta dal fratello a carico del ricorrente, in assenza di una autonoma istruttoria.
- “ Violazione degli artt. 11 e 43 del TULPS (R.D. n. 773/1931) anche per l’omessa considerazione dell’assenza di un “concreto” e “attuale” pericolo di abuso delle armi, da valutare autonomamente ”.
La Questura non solo avrebbe omesso di compiere un’autonoma istruttoria in ordine alla personalità del ricorrente e di motivare puntualmente le ragioni della sua ritenuta inaffidabilità, ma neppure avrebbe argomentato in ordine alla ritenuta sussistenza di un effettivo pericolo di abuso delle armi. La gravata revoca sarebbe illegittima anche in quanto non sarebbe stata considerata la peculiare destinazione venatoria della licenza.
- “ Violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa ”.
Il decreto di revoca, non essendo fondato su un’autonoma istruttoria, valutazione e motivazione, si porrebbe anche in violazione del principio di proporzionalità.
- “ Eccesso di potere per: mancanza dei presupposti; sviamento; travisamento e/o errata considerazione della situazione di fatto; errata o inadeguata considerazione dell’interesse pubblico giustificante la revoca; sotto tale ultimo profilo, violazione dell’art. 21 quinquies Legge n. 241/1990 ”.
Il ritiro cautelare delle armi, in assenza della verifica del pericolo di abuso, non avrebbe potuto legittimare l’adozione del provvedimento di revoca.
7. Nella memoria depositata agli atti di causa, la difesa erariale ha eccepito l’infondatezza dei motivi di ricorso, sottolineando, in particolare, come il Questore di Roma abbia posto a base del gravato provvedimento di revoca l'esistenza di un'attuale situazione di conflitto tra il ricorrente e il fratello, i contrasti tra i quali, risultanti da reciproche denunce/querele, avrebbero fatto emergere un atteggiamento iracondo, ingiurioso, minaccioso e violento del ricorrente nei confronti del fratello al quale è stata formalmente refertata una “ ferita lacero contusa regione occipitale, trauma cranico ”.
8. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio ritiene il ricorso, i cui motivi di diritto possono essere congiuntamente delibati in quanto connessi, infondato e non meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
L’Amministrazione risulta avere congruamente motivato circa il rischio paventato di un possibile abuso delle armi, adeguatamente bilanciando l'interesse del ricorrente con quello pubblico tutelato.
In base alla consolidata giurisprudenza, salvo il limite dell'onere motivazionale, la valutazione cui è chiamata l'Amministrazione, titolare del potere in materia di pubblica sicurezza, può essere contestata nel merito solo per illogicità e travisamento dei fatti, sfuggendo invece al sindacato di legittimità l'apprezzamento amministrativo relativo alla prognosi di non abuso delle armi da parte del soggetto istante (cfr., ex multis , TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, sent. n. 1137/2024).
L'ampiezza di tale discrezionalità deriva dall'assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi (costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di cui art. 699 cod. pen. e all'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975) e dalla circostanza che ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell'Autorità di pubblica sicurezza non è sanzionatorio o punitivo ma ha natura cautelare e preventiva a tutela della privata e pubblica incolumità.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato risulta coerente con i principi sopra richiamati, non apparendo irragionevole la valutazione effettuata dall’Amministrazione in ordine al contesto familiare e conflittuale dell’istante.
La revoca di licenza di porto d'armi non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, secondo una valutazione prognostica non inattendibile, il soggetto non dia affidamento di non abusarne (cfr. Cons. Stato, sez. III, 14 settembre 2015, n. 4270; Cons. Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3331; id. 28/03/2022, n. 2229).
Per granitico orientamento della giurisprudenza , “il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare le armi” (tra le tante, Cons. Stato, sez. III, sent. n. 4055/2018).
“D'altronde, l'interesse pubblico alla sicurezza dei cittadini va, nel dubbio, considerato prevalente rispetto al contrapposto interesse ludico - sportivo di cui è titolare colui che richiede la licenza di porto d'armi” (TAR Sardegna, Sez. I, 20 marzo 2018, n. 236).
La valutazione prognostica circa la possibilità che l'utilizzo delle armi possa esporre a pericolo l'incolumità, pubblica e privata, nonché la sicurezza, tenuto conto della ratio legis alla stessa sottesa - consistente nell'esigenza di prevenire anche soltanto il rischio di un abuso delle armi in parola - prescinde dall'accertamento di responsabilità penali ovvero dalla sussistenza, in capo al destinatario del provvedimento amministrativo, di gravi indizi di colpevolezza in relazione a fatti di reato.
La valutazione operata dall’Amministrazione in termini di complessiva inaffidabilità del ricorrente non appare, dunque, manifestamente illogica ed irragionevole e risulta scevra dal dedotto deficit istruttorio e motivazionale.
“ Ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., può legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla “buona condotta”, non rendendosi sul punto necessario, né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi, né ancora l’esistenza di una precedente condanna (cfr. Cons. Stato, sez. III, n. 2974/2018 ed altre, stante che gli atti adottati in questa materia hanno una finalità non sanzionatoria o punitiva ma cautelare). Così come è stato specificato che l’Autorità di pubblica sicurezza compie una valutazione connotata da un’ampia discrezionalità e finalizzata a verificare l’affidabilità del soggetto sotto il profilo della sussistenza di un rischio di abuso delle armi, valutazione che deve essere condotta sulla base di un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non deve raggiungere il livello di certezza proprio dell’accertamento della responsabilità penale (“oltre ogni ragionevole dubbio”), essendo sufficiente la formulazione di una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, secondo il criterio del “più probabile che non” ” (TAR Lazio, Roma, Sez. I ter , sent. n. 22384/2024).
“ Il divieto di detenzione di armi, munizioni, esplosivi, così come il diniego di licenza o la revoca della licenza di porto d'armi, non richiedono, pertanto, un oggettivo e accertato abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente - secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti della palese illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale - che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, alla luce di considerazioni inerenti alla sua persona e/o al contesto familiare e/o sociale in cui è stabilmente inserito (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3331; id. 28/03/2022, n. 2229) ” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, sent. n. 1137/2024).
9. Conclusivamente, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
10. Sussistono sufficienti ragioni per la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
IT CO, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere
NC LO BA, Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| NC LO BA | IT CO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.