Articolo 53 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 52Articolo 54
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9 ottobre 2010
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31 gennaio 2024
Art. 53. Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni 1. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera a) e 3, lettera a) e' richiesta almeno la delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio. 2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere b) e c), e (( 3, lettere b) e c-bis) )) e' richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalita'. 3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera e) e 3, lettera e) e' richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalita'. 4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettere d) ed f), e 3, lettere c) e d), e' richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalita'. 5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, commi 2, lettera g) e 3, lettera f) e' richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalita'. 6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 52, comma 3, lettera g), e' richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalita'; il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere esercitato, per almeno quattro anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimita'.
Entrata in vigore il 31 gennaio 2024
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