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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 3029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3029 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Nona sezione civile riunita in camera di conIGlio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Maria Di Lorenzo - Presidente -
- dr. Antonio Criscuolo Gaito - ConIGliere -
- dr. Sandro Figliozzi - Giudice Ausiliario relatore -
ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A
nei procedimenti di appello riuniti, iscritti ai nn. 3545/2020 e 3706/2020 del ruolo gene-
rale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n.
6158/2019, pubblicata in data 14/06/2019, riservati in decisione all'udienza del 13 mag-
gio 2025 e pendenti
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Carlo De Parte_1 C.F._1
Lellis, C.F. , e dall'avv. Loredana Di Fusco, C.F. C.F._2
Em_
, come da procura in separato atto, pec: . C.F._3 Email_2
e
[...] Email_3
Appellante nel proc. n. 3545/20- Appellata nel proc. n. 3706/20
E
, C.F. , in proprio e nella qualità di legale rap- Controparte_1 C.F._4
presentante pro tempore di Controparte_2
P.IVA rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Nardone, C.F. P.IVA_1 REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Napoli
Nona Sezione Civile
e dall'avv. Vincenzo Pansini, C.F. , giu- C.F._5 C.F._6
sta procura su foglio separato, pec: e Email_4 [...]
Email_5
APPELLANTE NEL PROC. N. 3706/20, E APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROC. N.
3545/20
E
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Controparte_3 C.F._7
Errico, C.F. e dall'avv. Immacolata Miele, C.F. C.F._8
, in virtù di procura su foglio separato, pec: C.F._9 Email_6
e
[...] Email_7
-APPELLATO NEL PROC. N. 3545/20 E NEL PROC. N. 3706/20
E
P.I.: in persona del suo procuratore ad negotia Controparte_4 P.IVA_2
dott. munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di Persona_1
procura speciale del 18/12/2019 in autentica dott. i Bologna ai nn. Persona_2
93508/10823 di rep/fasc., rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio A. Iervolino, C.F.:
e Beatrice Iervolino, C.F.: , giusta procura C.F._10 C.F._11
alle liti a margine dell'atto di costituzione in appello, pec: . Email_8 [...]
Email_9
-APPELLATA NEL PROC. N. 3545/20 E NEL PROC. N. 3706/20 -
E
C.F./Partita IVA , in persona del suo legale rappresen- Controparte_5 P.IVA_3
tante e amministratore delegato dr. , rappresentata e difesa dall' avv. Clau- CP_6
dio Bonora, C.F. pec: C.F._12 Emai_10 Email_11
dall'avv. Valentina Bonora, C.F. ; pec: C.F._13 Email_12 [...]
e dall' avv. Francesco Procaccini, C.F. ; pec: Email_13 C.F._14
il primo per procura generale alle liti Email_14
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rilasciata con atto 17 aprile 2002 Rep. n. 128.403 del Notaio Dr. i Persona_3
Milano, i restanti per procura speciale allegata alla busta telematica
-APPELLATA /APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROC. N. 3545/20 E NEL PROC. N. 3706/20 -
E
, C.F e numero di iscrizione nel Registro della Imprese Controparte_7 P.IVA_4
- P.IVA in persona dei suoi legali rappresentanti pro –tempore, dott. P.IVA_5 [...]
C.F , in qualità di amministratore delegato e Controparte_8 C.F._15
direttore generale e dott. , C.F. , quale dirigente Controparte_9 C.F._16
della stessa società, rappresentata e difesa dall'avv. Renato Magaldi, C.F.
, pec: in virtù di pro- C.F._17 Email_15
cura generale alle liti in atti, n.186905 di Rep e di Racc n. 30367 del 18.12.2014 e il relativo allegato A, per notaio in Treviso dott. Persona_4
-APPELLATA NEL PROC. N. 3545/20 E NEL PROC. N. 3706/20-
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il 12.10.2020 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, emessa nel giudizio rubricato con il n. 1863/2009 R.G.C., di parziale accoglimento della domanda da lei proposta nei con-
fronti di , della e di Controparte_3 Controparte_10 CP_1
in proprio, per conseguire il risarcimento dei danni da colpa medica patiti. Il
[...]
giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, consistita nella prova testimoniale e in una CTU medico legale, accoglieva parzialmente la domanda nei seguenti termini: “ac-
coglie la domanda attorea e condanna il dott. , in solido con la Controparte_3 CP_2
al pagamento della somma di € 12.125,25, oltre interessi legali su tale somma
[...]
da oggi sino all'effettivo soddisfo e dalle date indicate ad oggi sulle diverse somme come
determinate in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda proposta;
- condanna il dott.
, in solido con la al pagamento delle spese di lite, Controparte_3 Controparte_2
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liquidate in € 350,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi, oltre iva e cpa come per
legge, in favore di parte attrice;
- compensa le spese di lite tra il dott. e Controparte_1
la già ; - condanna il dott. , la CP_4 Controparte_11 Controparte_3 CP_2
e il dott. in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in
[...] Controparte_1
favore della liquidate in € 1.200,00 per compensi oltre Iva, cpa e spese Controparte_5
generali; - compensa le spese di lite tra la e le;
- pone Controparte_5 Controparte_7
definitivamente le spese di CTU, liquidate nel corso del giudizio con Decreto del 24.3.17,
a carico delle parti soccombenti in solido tra loro”.
2. La domanda proposta da nei confronti di del dott. Parte_1 Controparte_2
e del dott. in proprio, era finalizzata a sentire: a) Accer- Controparte_3 Controparte_1
tare e dichiarare la responsabilità dei convenuti per l'evento che ha causato il danno;
b)
Accertare e dichiarare il danno biologico, morale, esistenziale e patrimoniale che
[...]
ha subito a seguito dell'intervento odontoiatrico de quo, sia come invalidità Parte_2
permanente che come giorni di invalidità temporanea;
c) Condannare la CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., il dott. e il dott.
[...] Controparte_3 CP_1
, in solido tra loro, al risarcimento dei danni nella misura che verrà quantificata
[...]
in corso di giudizio, anche a mezzo di CTU medica;
d) Condannare i detti convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio.
Il dott. , del dott. nonché Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1 CP_12
si costituivano contestando la fondatezza della domanda attorea e, comunque,
[...]
chiedendo e ottenendo di chiamare in causa la quale ditta produttrice Controparte_5
dell'ago utilizzato, poi spezzatosi, che aveva dato origine al danno lamentato, e
[...]
poi quale compagnia assicuratrice per la re- Controparte_13 Controparte_4
sponsabilità civile verso terzi sia del dott. che della CP_1 Controparte_14
costituendosi in giudizio e negando ogni addebito a suo carico, a sua
[...]
volta chiedeva di chiamare in causa poi Controparte_15 Controparte_7
3. Il fatto oggetto del giudizio era costituito dall'intervento medico del 27/06/2005,
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finalizzato all'estrazione del settimo dente superiore sx, eseguito dal dott. Controparte_3
presso lo studio di odontoiatria di e durante il Controparte_2 Controparte_2
quale l'ago usato per iniettare l'anestetico si spezzava (o si staccava dal suo supporto),
rimanendo conficcato nel palato della paziente, , senza che il medico riu- Parte_1
scisse ad estrarlo. L'attrice allegava che il dott. non l'aveva messa a conoscenza CP_3
dell'accaduto, e l'aveva invitata a recarsi il giorno successivo presso il poliambulatorio
ACISMOM (Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta) di
Napoli, per sottoporsi ad un nuovo intervento. I convenuti pur riconoscendo la dinamica descritta, cioè che l'ago si spezzava nella mandibola della paziente, affermavano che quest'ultima era stata notiziata subito di quanto avvenuto.
si recava presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli dove veniva accertata la Parte_1
presenza dell'ago nella mandibola (precisamente nel forame superiore sinistro) e si pre-
sentava anche presso il Poliambulatorio ACISMOM, dove era inutilmente sottoposta ad un intervento durato circa 3/4 ore, eseguito da un chirurgo terzo. Si sottoponeva suc-
cessivamente ad altri due interventi, realizzati da diverse cliniche, improduttivi di positivi effetti.
4. L'appellante lamentava l'erroneità dell'impugnata sentenza in punto di quantum de-
beatur per l'insufficienza del grado di invalidità (4%) riconosciuto dal Giudice di primo grado sulla scorta della CTU, sul rilievo che l'IP patita dovesse essere quantificata nella misura del 20% e che il danno dovesse essere quantificato in € 76.509,00 (con un incremento per la massima personalizzazione fino ad € 106.348,00), oltre il danno mo-
rale da valutarsi nella misura di 1/3 di quello biologico e con un'invalidità temporanea totale di 22 gg. per IT ( pari ad € 2.156,00), di 60 gg. al 50% per TP ( pari ad € 2.940,00)
e 30 gg. al 25% di TP ( € 735,00), per un totale di € 5.831,00, oltre ad un danno patri-
moniale di € 350,87, interessi legali e rivalutazione monetaria.
L'appellante illustrava la propria condizione, tale da giustificare la indicata quantifica-
zione del danno patito, chiedeva la rinnovazione delle operazioni peritali e concludeva
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per: “- riformare in parte la Sentenza n. 6158/2019 emessa dal Tribunale di Napoli e,
per l'effetto: a) dichiarare che la IG.ra ha subito, a seguito dell'intervento Parte_1
odontoiatrico per cui è causa, un danno biologico nella misura del 20%, pari ad €
76.509,00 (con un incremento per la massima personalizzazione fino ad € 106.348,00),
un danno morale da valutarsi nella misura di 1/3 di quello biologico ed una invalidità
temporanea, di cui 22 gg. per IT ( pari ad € 2.156,00); 60 gg., al 50%, come TP (pari
ad € 2.940,00) e 30 gg., al 25%, come TP ( pari ad € 735,00), per un totale di € 5.831,00.
Il danno patrimoniale, è altresì liquidato, per le spese vive anticipate, in € 350,87. Tutte
le somme liquidate saranno maggiorate da interessi e rivalutazione come per legge, fatti
salvi gli importi già corrisposti;
b) condannare la Controparte_10
in per.na del legale rapp. p.t., il dott. , il dott. , tutti
[...] Controparte_3 Controparte_1
in solido tra loro, al risarcimento di essi danni in favore della IG.ra ; c) Parte_1
condannare i detti convenuti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio in
favore della IG.ra .In via istruttoria si chiede, se del caso, la nomina di un Parte_1
consulente di ufficio affinché sia accertato e quantificato il danno biologico, morale e
patrimoniale, oltre l'indennità temporanea totale e parziale, subiti dalla IG.ra Parte_1
a causa dell'evento occorsole durante l'estrazione dentaria del 27/6/2005.”
[...]
5. Il Dott. in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tem- Controparte_1
pore del si costituiva nel gra- Controparte_2
vame allegando che la paziente era consapevole, al momento della visita in pronto soc-
corso presso l'Ospedale Cardarelli di Napoli, dell'accadimento riferitole dal dott. , CP_3
relativo all'ago spezzato all'interno della gengiva, come confermato dai testi escussi in primo grado, e che, in occasione dell'ultimo intervento eseguito presso l
[...]
, era emersa l'assenza di corpi estranei;
escludeva qualsiasi Parte_3
Co profilo di responsabilità addebitabile al dott. o alla anche in CP_1 Controparte_2
considerazione della loro assoluta estraneità ai fatti di causa. Eccepiva l'inammissibilità
dell'atto di appello della ex art. 342 cpc, e comunque la sua infondatezza perché Pt_1
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le ragioni addotte erano state contestate dal CTU nella relazione definitiva ed i docu-
menti nuovi depositati da controparte in secondo grado (“perizia a firma del dott.
[...]
, certificato medico del 22/01/2020; elenco autori “Linee Guida”), erano tardivi. Per_5
Proponeva appello incidentale ritenendo illegittima ed erronea la sentenza di primo grado nella parte in cui si condivideva l'esito della CTU espletata, in virtù della quale era sancita la condanna, sostenendo che non era configurabile alcuna responsabilità
dell'operato del dott. , non autore di una prestazione negligente, imprudente e im- CP_3
perita. La rottura di un ago, fornito da una società ( diversa dalla Controparte_5 [...]
nei tessuti molli, durante l'iniezione di anestesia, era considerata dalla Controparte_2
più attenta dottrina un evento eccezionale e imprevedibile. Il dott. quale Diret- CP_1
tore Sanitario della inviava il 28 giugno 2005 alla ditta fornitrice del Controparte_2
lotto n. 021206 di aghi “Tren” utilizzati, comunicazione di non conformità del prodotto e la società fornitrice ritirava la confezione per sottoporla a specifici controlli di cui, però,
non dava alcuna notizia.
La responsabilità nella (presunta) produzione dei danni paventati dalla era Pt_1
quindi interamente addebitabile alla che, costituendosi in giudizio, dap- Controparte_5
prima affermava di non aver mai fornito gli aghi a nessuna delle parti in causa e, suc-
cessivamente, ammetteva di aver chiesto alla la consegna degli aghi Controparte_2
per farli esaminare. Il Tribunale errava escludendo la responsabilità della CP_5
sulla mera testimonianza di un suo dipendente che non ricordava se fossero mai
[...]
avvenute rotture di aghi.
Contestava la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati dalla e Pt_1
l'intervento eseguito, perché l'evento era dipeso da un fattore estraneo alla sfera che il professionista può dominare, in quanto la rottura dell'ago era stata causata da un fattore eccezionale e imprevedibile.
In ogni caso al dott. e alla non poteva essere addebitata CP_1 Controparte_2
alcuna responsabilità, in quanto i predetti non violavano gli obblighi su essi incombenti,
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anche in considerazione della circostanza che, come detto, la rottura di parte dell'ago non era ricollegabile ad alcun loro comportamento doloso o colposo.
In merito al lamentato danno, evidenziavano come costituisse la naturale conseguenza di successivi interventi cui si sottoponeva la presso altre strutture sanitarie, Pt_1
comunque non conseguenza dell'intervento chirurgico praticato con esito positivo dal dott. , che correttamente tentava di estrarre il frammento di ago che accidental- CP_3
mente era rimasto spezzato nella bocca della . Pt_1
Oltretutto l'intervento era eseguito solo dal dott. , con estraneità del dott. CP_3 CP_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della posto che la Controparte_2
struttura sanitaria rispettava ogni prescrizione prevista dalla legge.
L' attrice conveniva in giudizio il dott. in proprio addebitandogli titoli di respon- CP_1
sabilità derivanti da una presunta condotta illecita del tutto inesistente, posto che il con-
venuto era Direttore Sanitario della e come tale aveva unicamente il Controparte_2
compito di porre in essere tutte le attività necessarie a garantire il regolare espletamento dell'attività sanitaria all'interno del centro e non si rendeva responsabile di alcunché.
in proprio e quale legale rappresentante della propo- Controparte_1 Controparte_14
neva, altresì, appello incidentale nella parte della sentenza in cui il Tribunale rigettava la domanda di garanzia della nei confronti della propria compagnia Controparte_2
di assicurazione, (già , in Controparte_16 Controparte_17
quanto prescritta e comunque relativa ad una polizza che copriva la responsabilità per-
sonale del dott. non anche quella della struttura odontoiatrica. Controparte_1
Il termine decorreva dal giorno in cui il danneggiato chiedeva il risarcimento all'assicu-
rato o promuoveva contro di lui l'azione ex art. 2952 cod. civ., e l'attrice notificava l'atto di citazione il 14 gennaio 2009, con la conseguenza che il diritto alla copertura assicu-
rativa non era prescritto.
Il contratto di assicurazione della responsabilità civile con la clausola claims made non rientra nella fattispecie astratta tipica prevista dall'art. 1917 c.c. ma costituisce un
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contratto atipico (da ritenersi in linea generale lecito ex art. 1322 c.c.) e non è inserita nel contratto sottoscritto dal dott. e dalla e il dott. e CP_1 Controparte_2 CP_1
la durante il periodo compreso tra il 27 giugno 2005 e il 14 gennaio Controparte_2
2009, data di notifica della citazione, erano coperti da polizza assicurativa per eventuali responsabilità civili verso terzi.
Il dott. e la rispettavano gli obblighi nascenti dal citato con- CP_1 Controparte_2
tratto e la richiesta di risarcimento era presentata per la prima volta “all'assicurato” nel corso di validità dell'assicurazione.
La clausola sarebbe stata comunque vessatoria, con conseguente obbligo di espressa approvazione da parte dell'assicurato.
Parimenti erronea era la decisione di prime cure laddove riteneva che la polizza assicu-
rativa coprisse solo la responsabilità personale del dott. e non anche quella CP_1
della perché il dott. stipulava con la compagnia di assicura- Controparte_2 CP_1
Co zione (già polizza per Controparte_18 Parte_4
la responsabilità civile verso terzi, mentre stipulava con la compagnia Controparte_2
di assicurazione polizza n. 00100158468 per la responsabilità civile Controparte_18
verso terzi, come dimostrato dalla documentazione versata in atti nel corso del giudizio di primo grado.
Con il terzo motivo di appello incidentale della sentenza di primo grado, Controparte_1
in proprio e quale legale rappresentante della censurava la sentenza Controparte_14
gravata nella parte in cui il Tribunale respingeva l'azione di rivalsa spiegata dalla
[...]
nei confronti del dott. , perché ritenuta subordinata al dolo o alla colpa CP_2 CP_3
grave del sanitario, mentre non sarebbe stata esercitabile nel caso in cui questi avesse agito con colpa lieve.
Eccepivano, a tal riguardo, che a voler escludere la responsabilità della Controparte_5
la condotta del dott. non potrebbe essere qualificata come “colpa lieve”, posto che CP_3
il CTU dichiarava che il medico avrebbe potuto effettuare “manovre sull'ago
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preliminarmente all'iniezione dell'anestetico (in pratica, un'eventuale piegatura dello stesso)”.
Il dott. , nell'ipotesi sopra prospettata (in via meramente subordinata), non avrebbe CP_3
rispettato le linee guida e le buone pratiche, assumendo in maniera del tutto autonoma condotte arbitrarie sotto il profilo medico, senza informare il dott. con la conse- CP_1
guenza che la sua colpa grave consente alla di rivalersi nei suoi confronti CP_2
per quanto liquidato alla . Pt_1
Il dott. in proprio e quale legale rappresentante della Controparte_1 CP_2
così concludeva: “a) accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello
[...]
della per i motivi esposti;
b) accertare e dichiarare l'infondatezza dell'atto di Pt_1
gravame per tutte le ragioni illustrate;
per l'effetto, c) confermare la sentenza di primo
grado in merito ai capi genericamente impugnati dalla controparte;
in via incidentale, d)
accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità della sentenza appellata e, comunque,
la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione della sentenza di primo grado nella
parte in cui il Tribunale, escludendo apoditticamente la responsabilità della CP_5
ha accolto, seppur parzialmente, le domande risarcitorie della nei con-
[...] Pt_1
fronti del dott. e, in solido, della per tutti i motivi su innanzi CP_3 Controparte_2
illustrati; per l'effetto,e) rigettare le domande della o, comunque, dichiarare la Pt_1
responsabilità esclusiva della per tutte le ragioni esposte;
Controparte_5
sempre in via incidentale, f) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erroneità della sen-
tenza appellata e, comunque, la contraddittorietà e l'insufficienza della motivazione della
sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto prescritta la domanda
di garanzia formulata dalla e, comunque, relativa a una polizza che Controparte_2
copriva la responsabilità personale del dott. non della predetta struttura odon- CP_1
toiatrica, per tutti i motivi su innanzi illustrati;
g) accogliere la domanda di garanzia ri-
tualmente proposta dalla nei confronti di Controparte_2 Controparte_16
(già , condannando quest'ultima a tenere indenne e
[...] Controparte_17
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manlevare la predetta struttura sanitaria di quanto liquidato alla , per tutte le Pt_1
ragioni esposte;
ancora in via incidentale,h) accertare e dichiarare l'illegittimità e l'erro-
neità della sentenza appellata e, comunque, la contraddittorietà e l'insufficienza della
motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha respinto
l'azione di rivalsa spiegata dalla nei confronti del dott. , per tutti i motivi CP_2 CP_3
su innanzi illustrati;
per l'effetto, i) accogliere la domanda di rivalsa ritualmente proposta
dalla nei confronti dott. , condannando quest'ultimo a tenere Controparte_2 CP_3
indenne e manlevare la predetta struttura sanitaria di quanto liquidato alla , per Pt_1
tutte le ragioni esposte;
in ogni caso,j) condannare l'appellante e le controparti, in solido,
al pagamento dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre RSG, CPA e IVA.”
Analoghe conclusioni erano rassegnate nel giudizio n. 3706/2020 del RGC nel quale in proprio e quale legale rappresentante della era Controparte_1 Controparte_14
appellante principale.
6. Il dott. in appello ribadiva la riconducibilità della rottura dell'ago ad Controparte_3
un difetto di costruzione o comunque ad una circostanza contemplata dalla letteratura medica ma comunque concretamente imprevedibile ed inevitabile nell'immediatezza.
Eccepiva l'infondatezza dell'appello proposto da perché l'IP riconosciuta Parte_1
dal C.T.U. non era riduttiva, essendo fondata non già su accertamenti strumentali o sulla verifica visiva di disformità anatomiche tali da far ritenere sussistenti i dolori ed il deficit funzionale, bensì unicamente sulle mere dichiarazioni della stessa attrice.
Anche la doglianza riguardante l'inabilità temporanea era infondata perché il tipo di de-
ficit non comportava alcuna immobilità, neppure parziale, né erano stati necessari rico-
veri per più giorni presso strutture ospedaliere. L'esclusione delle spese mediche era stata conseguenza della loro mancata menzione nell'elaborato peritale. Contestava che comunque non potrebbe procedersi ad un aumento del valore-base previsto dalla ta-
bella milanese né alla separata liquidazione del danno di tipo morale, non sussistendone i presupposti. Così l'appellato concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita:in rito- disporre
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la riunione al presente procedimento di quello R.G. 3706/2020, avente ad oggetto la
medesima sentenza;
nel merito1) in ipotesi di accoglimento di tutti od alcuni dei motivi
dell'appello proposto dal dott. e dalla relativamente alla CP_1 Parte_5
sussistenza del danno, alla sua riconducibilità ad errore professionale od all'addebito a
carico della , dichiarare insussistente l'obbligazione risarcitoria del dott. Controparte_5
, revocandone la condanna;
2) in linea gradata, rigettare, siccome infondato, il gra- CP_3
vame ex adverso formulato;
3) condannare chi di ragione, in base alla soccombenza, al
pagamento delle spese processuali, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori
e difensori, che se ne dichiarano anticipatari.”
7. eccepiva l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e Controparte_4
l'infondatezza dell'appello proposto da che, dopo aver impugnato solo il Parte_1
quantum debeatur, chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni del Dott.
, del Dott. , della Controparte_1 Controparte_3 Controparte_10
presupponendo una riforma anche nell'an. Nel merito perorava la correttezza della sen-
tenza del Tribunale che aderiva alle conclusioni della CTU espletata nel grado.
Contestava anche le ragioni addotte dall'assicurato nel procedimento di appello poi riu-
nito, evidenziando come il dott. vesse denunciato il sinistro a prescrizione ma- CP_1
turata e la mancata denuncia da parte della . Il contratto corrente con la CP_14
società era del 26.3.2009, successivo anche alla notifica della citazione. Controparte_4
quindi concludeva: “ Voglia l' Ecc.ma Corte Adita così provvedere: Dichiarare improce-
dibile l'appello proposto, nonché inammissibile ex art. 342 c.p.c ed inammissibile ex art.
348 bis c.p.c In via subordinata dichiarare l'appello infondato in fatto ed in diritto. Con-
fermare, in ogni sua parte, la sentenza resa dal Tribunale di Napoli recante n. 6158/2019
malamente impugnata dalla IG.ra a mezzo del suo procuratore e con- Parte_1
dannare la stessa alle spese e competenze di questo giudizio, a favore di
[...]
. Si oppone, recisamente alla richiesta di una nuova CTU medica formulata CP_4
dall'appellante poiché infondata ed inammissibile nel presente giudizio di gravame,
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nonché ultronea.”
8. prendeva atto della mancata impugnazione da parte di Controparte_5 Parte_1
del capo della sentenza impugnata di esclusione della sua responsabilità, si op-
[...]
poneva alla rinnovazione della CTU e, nel caso, come avvenuto, che altre parti si costi-
tuissero formulando appello incidentale con riferimento al capo della Sentenza di rigetto delle domande formulate in primo grado contro , si opponeva alla produzione CP_5
di nuovi documenti e contestava l'impugnazione avversaria, in particolare contestando la censura di insufficiente motivazione della sentenza. Proponeva appello incidentale per la mancata pronuncia sulla domanda preliminare formulata da inerente la CP_5
propria carenza di legittimazione passiva ad essere chiamata in causa dal dott. CP_3
e/o dal dott. e/o dalla con conseguente rigetto delle domande pro- CP_1 CP_2
poste nei suoi confronti dalle controparti. non era la produttrice dell'ago in CP_5
questione operando esclusivamente quale distributore di prodotti altrui, come era stato confermato dal teste . Produttore di aghi, quale quello che il dott. Testimone_1
riferisce di aver utilizzato, era la società tedesca e CP_3 Controparte_19
la circostanza era stata confermata dal dott. e dalla a pag. 2 della CP_1 CP_2
comparsa di costituzione. non poteva essere legittimata in giudizio come pro- CP_5
duttore e, oltretutto, negava di aver effettuato la fornitura in favore del Parte_6
[...
, del dott. e/o del dott. , rimarcando come non sussistesse documen- CP_1 CP_3
tazione, neppure fiscale, attestante il contrario.
Ed ancora, anche nella denegata e non creduta ipotesi si ritenesse che l'ago contestato fosse uno di quelli venduti da ad un terzo e successivamente, da tale soggetto, CP_5
ceduto ad uno dei tre convenuti, nessuno dei medesimi avrebbe comunque avuto al-
cuna legittimazione a chiamare in causa in mancanza di un rapporto contrat- CP_5
tuale diretto.
Così concludeva: “ In via preliminare, nel caso in cui il dott. /o il Controparte_1 [...]
e/o il dott. e/o e/o Controparte_2 Controparte_3 Controparte_16
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Nona Sezione Civile
si costituissero nel giudizio in epigrafe impugnando il capo della Controparte_7
Sentenza che esclude la responsabilità di per i danni lamentati dalla Controparte_5
IG.ra , dichiarare inammissibile l'appello della IG.ra per le Parte_1 Parte_1
ragioni esposte in narrativa ovvero con la migliore statuizione. Nel merito,- respingere
per tutte le ragioni meglio esposte in narrativa, e comunque con ogni miglior motivazione
in diritto, l'appello proposto dalla IG.ra ove la stessa chiede l'integrazione Parte_1
della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado di giudizio con riferimento ai
quesiti n. 3 e 4 formulati dal Giudice di prime cure.- nel caso in cui il dott. CP_20
e/o il e/o il dott. e/o
[...] Controparte_2 Controparte_3 Controparte_21
e/o si costituissero nel giudizio in epigrafe impugnando
[...] Controparte_7
il capo della Sentenza che esclude la responsabilità di per i danni la- Controparte_5
mentati dalla IG.ra , respingere gli appelli proposti dalle controparti del Parte_1
procedimento in epigrafe, nonché comunque respingere tutte le domande, eccezioni ed
istanze (anche istruttorie) formulate nei confronti di in quanto infondate Controparte_5
in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, ovvero con la migliore statuizione. An-
cora, nel merito, ed ove occorrer possa in via di appello incidentale in parziale riforma
della sentenza n. 6158/2019 del Tribunale di Napoli (R.G. n. 1863/2009), accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva di ad essere chiamata Controparte_5
in causa dal dott. e/o dal dott. e/o dal Controparte_3 Controparte_1 Parte_6
[...
del Dott. per i motivi esposti in narrativa e ovvero con la Controparte_2
migliore statuizione, e per l'effetto, respingere tutte le domande, eccezioni ed istanze
(anche istruttorie) formulate nei confronti di In subordine, nel caso in Controparte_5
cui il dott. e/o il e/o il dott. e/o Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e/o si costituissero nel giudizio in Controparte_16 Controparte_7
epigrafe impugnando il capo della Sentenza che esclude la responsabilità di CP_5
per i danni lamentati dalla IG.ra e nella denegata e non creduta
[...] Parte_1
ipotesi di accoglimento di una tale impugnazione e/o comunque nel denegato caso in
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cui fosse condannata a pagare alcunché alle controparti in relazione ai fatti di CP_5
cui è causa, condannare (già a manlevare e Controparte_7 Controparte_15
tenere indenne la scrivente da ogni somma che, a qualsiasi titolo, quest'ultima fosse
tenuta a corrispondere alle medesime. In ogni caso con vittoria di spese, compensi pro-
fessionali e spese generali nella
misura del 15% oltre IVA e CPA come per legge. “
9. si costituiva nel gravame evidenziando che l'appellante non Controparte_7
aveva chiesto alcuna riforma della sentenza nei confronti di e concludeva: CP_5
“a) in via preliminare si chiede la riunione ai sensi dell'art. 345 c.p.c. tra l'appello avente
nrg 3545/20 e quello avente nrg 3706/20; b) in via principale, rimettendosi alla giustizia
in merito alla fondatezza dell'appello.”
10. La Corte, dopo aver riunito i due procedimenti di appello, nei quali le difese proposte dalle parti erano sostanzialmente le medesime, riteneva necessario, ai fini della deci-
sione, la rinnovazione delle operazioni peritali nominando come esperti, il dr. Per_6
, e il dr. , quali consulenti tecnici affinchè - riesaminando le
[...] Persona_7
conclusioni del c.t.u. di primo grado, anche alla luce di una nuova visita ed ulteriori in-
dagini sulla persona della - rispondessero ai seguenti quesiti. a) Il consulente Pt_1
medico odontoiatra maxillo facciale riferisca:
1. Se le conclusioni del ctu di primo grado siano tecnicamente condivisibili o meno in punto di riconoscimento della responsabilità
del dr. e/o della e/o del dr. , in ogni caso con relativa CP_3 Controparte_22 CP_3
motivazione suffragata da evidenze scientifiche;
2. Se sia ravvisabile responsabilità
esclusiva o concorrente della;
b) Il consulente medico legale:
1. Se siano CP_5
compatibili con le risultanze dell'eventuale danno accertato sulla persona della Pt_1
le conseguenze in termini di disagio psicofisico descritte quanto a danno esistenziale e/o psicologico / psichiatrico;
2. Ed, in caso positivo, in quale misura;
c) Ambedue:
1. Se
i danni complessivamente accertati dal consulente di primo grado, siano sussistenti e
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condivisibili, in ogni caso, coordinandosi tra loro nell'unica relazione a depositarsi, mo-
tivando con oggettive evidenze scientifiche tanto in caso di conferma che di scosta-
mento.
11. I CCTTUU relazionavano - dopo aver ripercorso la vicenda clinica dell'attrice, averla visitata ed indicato la documentazione consultata- che, in sintesi, la rottura dell'ago può
verificarsi per plurime ragioni, riconducibili alla capacità tecnica del chirurgo odontoia-
trico, al movimento della testa del paziente, alla corretta scelta del calibro dell'ago. Pre-
cisavano come, nella fattispecie in esame, non fossero in grado di indicare la causa effettiva della rottura. L'evento era prevedibile in relazione ad un difetto di fabbricazione,
e in tal senso non prevenibile. I CTU hanno affermato: “La rottura dell'ago potrebbe
essere ricondotta anche a 'comportamenti professionali inidonei, quale una inidonea
tecnica di introduzione dello stesso' [ma la buona tecnica del dott. sem- Controparte_3
bra essere testimoniata da quanto, comunque, la stessa IG.ra ha riferito Parte_1
e, cioè che vi erano state altre due introduzioni di ago prima di quella nella quale si potè
spezzare l'ago e ciò, come già detto, viene testimoniato dall'avvenuta estrazione del
dente] o da una non corretta scelta del calibro dell'ago da iniezione [ ma anche questa
seconda ipotesi sembra essere esclusa dalle due precedenti introduzioni anche se la
conservazione dell'ago utilizzato e spezzato poteva confermare l'adeguata scelta dello
stesso ] ” . La responsabilità del dott. era individuata nel non aver “repertato” l'ago CP_3
che si era spezzato e nella mancata comunicazione al Ministero della Sanità dell'inci-
dente, per consentire una verifica tecnica. Non concordavano con la precedente CTU
sulla quantificazione delle lesioni patite dall'attrice, posto che, in merito alla invalidità
temporanea, sommando i periodi interessati dagli interventi chirurgici patiti nel tempo,
sussisteva una IT di giorni 40. I giorni di temporanea invalidità parziale al 50%, di con-
valescenza, erano indicati in ulteriori 40 giorni. In merito all'invalidità permanente i
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consulenti ritenevano che la condizione dell'attrice giustificasse la condizione di “preoc-
cupazione psichica” che determinava lo “stato ansioso” lamentato e portava ad un in-
cremento a seguito dell'ulteriore infruttuoso tentativo di asportazione. Il disturbo con il tempo si attenuava ed era valutato come lieve. I CCTTUU considerata la persistenza del corpo estraneo delimitato da reazione tissutale fibrotica e comportante una lieve ipoestesia superficiale della regione innervata dalla branca del nervo trigemino, in as-
senza di disturbi a carico della efficienza masticatoria;
rilevato altresì il disturbo d'ansia valutato come lieve, valutavano il danno permanente nell'8% di IP con riferimento alla voce tabellare “Deficit sensitivi da interessamento della I o II branca” e alla voce “Di-
sturbo d'ansia per fobia specifica in forma lieve” rilevabili dalle “Linee guida” della
CP_23
I consulenti precisavano come nessuna responsabilità fosse ascrivibile alla CP_5
quale azienda distributrice e non produttrice dell'ago.
Replicavano puntualmente ed esaustivamente alle osservazioni critiche mosse dai CTP,
specificando le modalità con le quali si addiveniva all'8% di IP indicato, anche in virtù
della formula delle coesistenze (formula a scalare di Balthazard) che avrebbe compor-
tato una percentuale del 7,88% arrotondata all'8%. Ulteriore specificazione era inerente il Disturbo d'ansia che, se fosse stato qualificato come “Disturbo dell'adattamento”,
come indicato da uno dei CTP, non avrebbe comportato alcuna differenza di valuta-
zione.
12. La Corte il 13 febbraio 2024 tratteneva una prima volta la causa in decisione. La
cessazione dalle funzioni di giudice aggregato del relatore comportava la necessità della rimessione sul ruolo della causa e, all'udienza del 13.5.25, la causa era nuovamente trattenuta in decisione con rinuncia delle parti ai termini per il deposito delle difese finali,
già in precedenza versate in atti.
13. Tanto esposto quanto alla posizione delle parti ed allo svolgimento del processo, la
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Corte innanzitutto rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello, anche alla luce del disposto della Sentenza 16 novembre 2017, n. 27199 delle Sezioni Unite civile di affer-
mazione dell'interpretazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83
del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, secondo la quale l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, af-
fiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Le questioni poste, nella fattispecie in esame, sono del tutto evidenti, le parti della sen-
tenza impugnata chiare, così come le censure alla prima decisione e la loro rilevanza nell'economia della decisione. L'inammissibilità va pronunciata solo per la parte inerente la domanda rivolta nei confronti del dott. come più avanti si espone. CP_1
14. L'eccezione inerente la tardività della produzione documentale da parte dell'appel-
lante, costituita da una CTP ed un certificato medico, è infondata e va rigettata. La con-
sulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva a contenuto tec-
nico, come tale non assimilabile ad un documento rientrante nel divieto di cui all'art. 345
c.p.c..
15. La questione inerente la consapevolezza o meno della paziente di quanto accaduto in occasione dell'intervento nel corso del quale si verificava la rottura dell'ago è dalla
Corte decisa ritenendo che fosse effettivamente stata messa subito al Parte_1
corrente dell'accaduto, come d'altra parte testimoniato in primo grado da P_
, all'epoca dei fatti addetta come segretaria nella struttura. La paziente,
[...]
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coerentemente con l'informazione ricevuta, provvedeva a verificarla in autonomia e si recava il giorno seguente presso la struttura che le era stata indicata per tentare di ri-
solvere il problema.
16. La CTU espletata in appello conferma come la porzione di ago risulti ancor oggi presente nella mascella dell'attrice, così chiarendo i dubbi a tal proposito adombrati da-
gli appellanti della causa riunita.
17. L'oggetto dell'appello proposto da è esclusivamente inerente il quan- Parte_1
tum debeatur con specifico riferimento alla quantificazione delle lesioni patite prove-
niente dalla prima CTU. Lo si evince inequivocabilmente dal tenore dell'atto di gravame e dall'indicazione della parte della sentenza di primo grado oggetto di contestazione,
inerente proprio la quantificazione del danno. Conseguentemente l'esclusione di re-
sponsabilità da parte del dott. in proprio, disposta in primo grado, resta Controparte_1
ferma, atteso che la domanda formulata nei confronti anche del menzionato dott.
[...]
di cui alle conclusioni dell'appello, risulta essere, in parte qua, del tutto CP_25
inammissibile perché non supportata da alcuno degli elementi indicati dall'art. 342 c.p.c.
18. La Corte ritiene che la CTU espletata in secondo grado sia esaustiva, convincente,
logica, completa, assolutamente idonea a costituire valido riferimento per le questioni di natura tecnica da affrontare nel contenzioso. I CCTTUU rispondevano in modo convin-
cente anche ai rilievi mossi dalle parti e la Corte considera anche l'elaborato peritale preferibile rispetto quello espletato in primo grado, condividendo quanto esposto in me-
rito alla dinamica dell'accaduto, non ricostruibile ma solo ipotizzabile secondo diverse dinamiche, dai CCTTUU indicate, ed anche nell'indicazione della quantificazione delle conseguenze dannose per la paziente, connesse coerentemente alle linee guida redatte dalla Parte_7
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19. La prima conseguenza che la Corte coglie dall'adozione della relazione dei consu-
lenti redatta nel corso del gravame è frutto dell'affermazione dei consulenti secondo i quali l'evento costituito dalla rottura dell'ago poteva essere astrattamente conseguenza di plurime ragioni, ascrivibili ad imperizia dell'operatore, ad un movimento repentino del paziente o infine ad un difetto dell'ago stesso. I CCTTU, in mancanza di specifici ele-
menti sulla dinamica dell'accaduto, non erano in grado di individuare per quale ragione nel concreto il danno si verificava, contrariamente al primo consulente che addebitava il fatto alla condotta dell'operatore su presupposti tuttavia non acclarati. La Corte, con-
dividendo la ricostruzione della seconda relazione, giudica del tutto infondata la chia-
mata in causa e la domanda proposta nei riguardi di in mancanza di Controparte_5
una verifica, mai effettuata, della partita di aghi in contestazione. La mancanza di riscon-
tro della natura difettosa dell'ago, la possibilità di individuare anche altri motivi all'origine della sua rottura, idonei indipendentemente dalla qualità dell'ago a sortire l'effetto dan-
noso, comporta il rigetto della domanda proposta dal dott. e dalla clinica CP_1 [...]
nei confronti della terza chiamata, anche a prescindere dalla circostanza co- CP_2
stituita dal non essere neppure produttrice del prodotto, del quale era forni- CP_5
trice.
20. Il motivo di appello proposto da inerente l'erronea determinazione del Parte_1
quantum debeatur in conseguenza della quantificazione delle lesioni in misura minore rispetto a quella richiesta dall'appellante, trova riscontro nella nuova CTU che, come illustrato, indica una percentuale maggiore di IP e di invalidità temporanea.
Tuttavia la Corte previamente deve concedere precedenza alle due ulteriori questioni,
poste dall'appellante nella causa riunita ed inerenti la responsabilità del dott. e CP_3
della clinica . A tal riguardo i CCTTUU affermavano che non era possibile CP_2
accertare se era stata una manovra non corretta del medico a causare la rottura
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dell'ago, in considerazione della presenza di plurime possibili ragioni, fermo restando che la mancata refertazione, addebitabile al dott. , comunque impediva di addive- CP_3
nire ad una verifica tecnica della partita di aghi, anche da parte del Controparte_26
. In sostanza, secondo i CCTTUU, non era nota la causa della rottura ma la condotta
[...]
del medico aveva quanto meno impedito di verificare la riconducibilità dell'accaduto alla ditta produttrice dello strumento. In tale condizione la Corte ritiene comunque sussistere la responsabilità del sanitario sia per la condotta omissiva colposa accertata, costituita dalla mancata refertazione che comprometteva colposamente l'accertamento dell'even-
tuale responsabilità di terzi per l'accaduto ma, soprattutto ed in via assorbente, in con-
siderazione degli oneri probatori sulle parti spettanti in tema di colpa medica.
E' infatti indubbio come l'attore abbia assolto il proprio onere probatorio, costituito dalla necessità di dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l'operazione chirurgica condotta dal dott. e l'evento lesivo patito, mentre il medico è responsabile per non CP_3
aver dimostrato di aver perfettamente adempiuto nell'esecuzione della prestazione espletata. I CCTTUU escludevano la responsabilità del dott. in considerazione del CP_3
mancato riscontro del suo inadempimento, potendo l'evento esser stato frutto di plurime ragioni, alcune del tutto estranee alla colpa del professionista. In realtà il principio di diritto da applicare implica che era il dott. a dover dimostrare di aver adempiuto CP_3
correttamente, non la paziente a fornire riscontro del suo inadempimento.
La responsabilità del medico e della struttura sanitaria è difatti di natura contrattuale nonostante la norma sopravvenuta di cui alla L. n. 24 del 2017. Le norme della legge
Gelli-Bianco, difatti, non hanno valenza retroattiva, come sancito dalla S.C., che affron-
tava la questione con la sentenza n. 28994/2019. Gli - dopo aver evidenziato Parte_8
come all'art. 7, comma 3, la legge preveda testualmente che: "L'esercente la profes-
sione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043
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c.c., salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'art. 5" - precisavano come la norma sopravvenuta non potesse avere valenza retroattiva in mancanza di una spe-
cifica disposizione transitoria ed ai sensi dell'art. 11 preleggi, in virtù del quale la legge non ha effetto che per l'avvenire. La retroattività avrebbe dovuto essere indicata espres-
samente dalla nuova legge ovvero trovare elementi certi tali da presupporla. La S.C.
enunciava il seguente principio di diritto, fatto proprio dal Collegio giudicante: “ Le norme sostanziali contenute nella L. n. 189 del 2012, al pari di quelle di cui alla L. n. 24 del
2017, non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt.
138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi”.
Dall'esclusione della possibilità dell'applicazione retroattiva della Legge Gelli consegue il pacifico riferimento alla responsabilità contrattuale del medico. La S.C., con la sen-
tenza n. 19670/2016 statuisce che “ogni volta che il medico interviene, l'esercizio della sua attività sanitaria - e il connesso rapporto con il paziente - non possono avere un contenuto diverso da quello avente come fonte un comune contratto d'opera professio-
nale, di talché il solo contatto sociale è idoneo a far scattare i presidi della responsabilità
contrattuale (cfr. Cass. civ. sez. un. 22 gennaio 1999, n. 589; Cass. civ. 30 settembre
2014, n. 20547; Cass. civ. 12 dicembre 2013, n. 27855).”.
In tale condizione era il dott. , unitamente alla struttura sanitaria nell'ambito della CP_3
quale operava, a dover dimostrare di aver correttamente adempiuto.
In diritto la Corte evidenzia che i riferimenti giuridici adottati sono ben espressi dalla sentenza n. 5128/2020 della S.C. che statuisce come “ Ove sia dedotta una responsa-
bilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione
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sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo dili-
gente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile”.
La S.C., con la sentenza n. 10050/2022 specifica anche che il creditore che abbia pro-
vato la fonte del suo credito ed abbia allegato che esso sia rimasto totalmente o parzial-
mente insoddisfatto, non è altresì onerato di dimostrare l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore, spettando a quest'ultimo la prova dell'esatto adempimento”
“la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configu-
rabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso”.
L'attore è tenuto a provare, anche attraverso presunzioni, il nesso di causalità materiale intercorrente tra la condotta del medico e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute ed è invece, onere dei convenuti, ove il predetto nesso di causalità materiale sia stato dimostrato, provare o di avere eseguito la prestazione con la diligenza, la pru-
denza e la perizia richieste nel caso concreto, o che l'inadempimento (ovvero l'adempi-
mento inesatto) è dipeso dall'impossibilità di eseguirla esattamente per causa ad essi non imputabile”. Il nesso causale va poi giudicato secondo la regola della preponde-
ranza dell'evidenza (più probabile che non), come pacificamente statuito dalla S.C. (tra le tante, si cita la sentenza n. 8114/2022).
La Corte rinviene certamente l'origine della lesione, e quindi il nesso causale, nell'inter-
vento chirurgico eseguito.
In merito alla colpevolezza del medico, da rintracciare non sussistendo inadempimento
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imputabile senza colpa, la Corte constata che quanto avvenuto era costituito da una complicanza e la S.C., con l'ordinanza n. 35024/2022 (conforme alla sen-
tenza n. 13328/2015), precisa che per complicanza deve intendersi un evento, insorto nel corso dell'iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile e che nel giu-
dizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all'art. 1218 c.c., non
è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso per il paziente costituisca una "compli-
canza", di per sé priva di rilievo sul piano giuridico. Il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. Il punto non è l'incidenza statistica del danno non previsto bensì l'evitabilità e quindi, in sostanza, l'esistenza della colpa del sanitario. Nel caso di intervento routinario, quale deve essere qualificato quello in esame, costituito dall'estra-
zione di un dente, la S.C., con la sentenza n. 24074/2017 (conforme sen-
tenza n. 20806/2009), precisa che spetta al professionista superare la presunzione che le complicanze siano state determinate dalla sua responsabilità, dimostrando che siano state, invece, prodotte da un evento imprevisto ed imprevedibile secondo la diligenza qualificata in base alle conoscenze tecnico-scientifiche del momento. Il punto, in so-
stanza, è comprendere se v'era o meno una ricostruzione dell'accaduto che potesse far qualificare come adempiente il medico e la complicanza non imputabile per caso fortuito o forza maggiore, con onere a carico del medico che deve dimostrare che non vi è stato inadempimento (S.C., S.U., n. 577, dell'11/1/2008; S.C. n. 20101/2009; n. 1538/2010;
n. 15993/2011; n. 20904/2013; n. 24073/2017). In mancanza la responsabilità del me-
dico è presunta (S.C. n. 852/2020, n. 18392/2017, n. 28991/2019).
La necessaria prova dell'adempimento, nella fattispecie in esame, doveva essere fornita dal medico, che, peraltro, colposamente la pregiudicava, impedendo di verificare la
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condizione dell'ago che sarebbe conseguita alla refertazione ed alla comunicazione al
Ministero dell'accaduto; da ciò consegue la necessaria declaratoria di responsabilità del dott. e, conseguentemente, della struttura sanitaria, come ben sancito dalla giuri- CP_3
sprudenza di legittimità che afferma il principio secondo cui le strutture sanitarie sono responsabili dei danni causati dai medici di cui si avvalgono, in quanto la struttura ac-
cetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria ob-
bligazione contrattuale ( cfr. Cass., Sentenza n. 25972 del 02/09/2022).
21. La domanda di rivalsa della clinica nei confronti del dott. non è fondata in CP_3
mancanza della prova di un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedi-
bile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione. Ne consegue che la CP_2
deve essere ritenuta corresponsabile con il medico nella misura del 50% (cfr.
[...]
Cass., 11/11/2019, n. 28987).
22. La Corte deve quindi ora affrontare i profili in discussione inerenti il quantum in virtù
della nuova determinazione dell'invalidità patita dall'attrice.
Premesso, dunque, come non siano emersi pregiudizi sulla capacità lavorativa o che rendano in futuro necessario la sottoposizione della ad altre cure, osserva la Pt_1
Corte che la valutazione necessariamente equitativa del danno non patrimoniale da le-
sione all'integrità fisica, ben può essere compiuta, in ossequio alle indicazioni espresse dalla Suprema Corte (Cass. 25.2.2014 n. 4447; Cass. 30.6.2011 n. 14402), sulla scorta delle c.d. Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che nella versione del 2024 – da utilizzarsi nella presente fattispecie, atteso che il danno deve essere determinato «all'at-
tualità», perché nell'obbligazione risarcitoria (che costituisce debito di valore in quanto diretta alla reintegrazione del danneggiato nella stessa situazione patrimoniale nella quale si sarebbe trovato se il danno non fosse stato prodotto) il principale mezzo di
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commisurazione attuale del valore perduto dal creditore è fornito dalla rivalutazione mo-
netaria – operano una liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, com-
prendendovi anche quello morale e esistenziale.
Ne consegue che per l'inabilità temporanea assoluta possono liquidarsi, alla luce dell'entità delle conseguenze lesive, € 4.600,00 (€ 115,00 die x 40 giorni) per l'inabilità
temporanea totale, € 2.300,00 per quella parziale al 50% (€ 57,50 die x 40 giorni), men-
tre per i postumi permanenti, tenuto conto della loro scarsa influenza sulla sfera indivi-
duale/relazionale e lavorativa e dell'età dell'appellante all'epoca del sinistro (27 anni),
alla luce delle già citate «Tabelle di Milano relative all'anno 2024» può liquidarsi nella somma di € 19.697,00, tenuto conto anche del danno morale per le sofferenze connesse alla condizione del tutto particolare ed incerta nella sua evoluzione, distinta dallo stato ansioso incluso nel biologico, senza riconoscimento di ulteriori incrementi a titolo di per-
sonalizzazione, in mancanza di elementi emersi dall'istruttoria in virtù dei quali indivi-
duare particolari pregiudizi non inclusi nella liquidazione tabellare. Alla danneggiata spetta quindi il complessivo importo di euro 26.597,00, in luogo dell'importo liquidato dal primo giudice di euro 12.125,25 oltre interessi legali.
Alla danneggiata spetta anche il risarcimento del danno – che può nella specie ritenersi esistente in via presuntiva, atteso il lasso temporale decorso dall'illecito – per mancato guadagno derivante dal tardivo pagamento della somma liquidata a titolo risar-
citorio (Cass., ss.uu., 17.2.1995 n. 1712 e successive conformi) – c.d. interessi com-
pensativi – che ben può essere equitativamente determinato mediante il ricorso agli interessi legali calcolati sulla somma di euro 26.597,00, devalutata alla data del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno (ex multis Cass. 14.10.2013 n. 23232;
Cass.
3.8.2010 n. 18029) in base agli indici ISTAT FOI.
23. Non resta che affrontare la questione dell'impugnazione del rigetto della do-
manda di garanzia della nei confronti della propria compagnia di as- Controparte_2
sicurazione, La doglianza è infondata in quanto a nulla Controparte_16
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rileva il contratto di assicurazione perfezionato dal dott. in proprio, in conside- CP_1
razione dell'esclusione della sua responsabilità, mentre il contratto stipulato dalla clinica
è del 26.3.2009, addirittura successivo alla notifica dell'atto di citazione con la conse-
guenza che la polizza non lo includeva essendo limitata ai fatti accaduti durante la sua vigenza.
Resta assorbito l'esame dell'appello incidentale condizionato di Controparte_5
24. Ne consegue che va accolto l'appello proposto da di cui al Parte_1
procedimento n. 3545/2020 R.G. e vanno rigettati l'appello incidentale proposto nel sud-
detto procedimento e quello principale di cui al procedimento n. 3706/2020 R.G., en-
trambi proposti da in proprio e nella qualità di legale rappresentante Controparte_1
della Controparte_2
Il dott. e la devono essere condannati, quindi, al Controparte_3 Controparte_2
pagamento in favore di della somma di €. 26.597,00 oltre agli interessi Parte_1
legali sulla somma devalutata alla data del sinistro e successivamente rivalutata anno per anno in base agli indici ISTA FOI fino alla pronuncia della presente sentenza, in luogo del minore importo riconosciuto dal primo giudice di euro 12.125,25 oltre interessi.
25. Quanto al governo delle spese di lite, occorre precisare che lo scaglione di valore di riferimento della controversia è quello da euro 26.000,01 ad 52.000,00.
L'importo da riconoscere per le fasi del processo deve essere prossimo ai minimi di tariffa, considerato che il valore della controversia è vicino al valore minimo dello sca-
glione di riferimento.
Le spese processuali con riguardo al rapporto processuale tra e Parte_1 CP_1
nella qualità di legale rappresentante della vanno poste a
[...] Controparte_2
carico di quest'ultimo, sia per il primo grado che per il presente grado di giudizio.
Le spese processuali del presente grado con riguardo al rapporto processuale tra Pt_2
e in proprio, vanno poste a carico della prima, stante l'inam- Parte_2 Controparte_1
missibilità del gravame nei confronti di quest'ultimo, per quanto esposto al parag. 17.
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Quanto al rapporto processuale tra la e , le spese sia del pre- Pt_1 Controparte_3
sente grado che del primo grado vanno poste a carico del secondo.
Le spese del presente grado vanno compensate quanto al rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_5
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 CP_14
parte soccombente sia nel procedimento di appello n. 3545/2020 che nel proce-
[...]
dimento di appello n. 3706/2020, va condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado a favore di . Controparte_3
in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1 CP_14
va condannato al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore di
[...]
a favore di e a favore di Controparte_27 Controparte_5 Controparte_7
Le spese della consulenza tecnica del primo grado e del presente grado di giudizio vanno poste a carico di e del Controparte_3 Controparte_28
ciascuno tenuto nella misura del 50%.
[...]
26. Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, per il versamento, a carico di in proprio e nella qualità di Controparte_1
legale rappresentante della appellante prin- Controparte_10
cipale nel proc. n. 3706/2020 ed appellante incidentale nel proc. n. 3545/2020, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, così prov-
vede:
1) rigetta l'appello principale (proc. n. 3706/20 R.G.) e l'appello incidentale proposti da in proprio e dal Controparte_1 Controparte_2
[...]
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2) in parziale accoglimento dell'appello principale proposto da condanna Parte_1
e il in solido tra loro Controparte_3 Controparte_2
al pagamento della somma complessiva di euro 26.597,00 ( in luogo della somma quan-
tificata dal primo giudice di euro 12.125,259) oltre interessi legali calcolati sulla suddetta somma devalutata alla data del sinistro e di anno in anno via via rivalutata in base agli indici ISTAT FOI, a favore di;
Parte_1
3) dichiara inammissibile l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1
in proprio;
[...]
4) condanna il e al Controparte_2 Controparte_3
pagamento delle spese processuali a favore di , in via solidale, spese che CP_29
si liquidano, per il primo grado, in euro 350,00 per esborsi e in euro 3.850,00 per com-
pensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa e, per il secondo grado, si liquidano in euro 777,00 per esborsi e in euro 5.000,00 per compensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
5) condanna al pagamento delle spese del presente grado di giudizio a Parte_1
favore di in proprio, spese che si liquidano in euro 5.000,00 per com- Controparte_1
pensi, oltre rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
6) compensa le spese di lite tra e Parte_1 Controparte_5
7) condanna in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Controparte_1
al pagamento delle spese Controparte_2
processuali del presente grado a favore di , spese che si liquidano in euro Controparte_3
5.000,00 per compensi, oltre al rimborso per spese generali al 15%, iva e cpa;
8) condanna e il Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del presente grado a favore di
[...] Controparte_27
a favore di e a favore di spese che per
[...] Controparte_5 Controparte_7
ciascuna di esse si quantificano nella misura di euro 5.000,00 per compensi, oltre rim-
borso per spese generali al 15%, iva e cpa;
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9) le spese della consulenza tecnica d'ufficio del primo grado e del presente grado di giudizio vanno poste definitivamente a carico di e del Controparte_3 [...]
ciascuno tenuto nella misura del 50%; Controparte_2
10) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di CP_1
in proprio e nella qualità di legale rappresentante del
[...] [...]
appellante principale nel proc. n. 3706/2020 ed appel- Controparte_2
lante incidentale nel proc. n. 3545/2020, di un ulteriore importo a titolo di contributo uni-
ficato, a norma del comma 1 - bis del citato art. 13.
Così deciso il 06.06.2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
dr. Sandro Figliozzi dr.ssa Maria Di Lorenzo
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