Articolo 1 della Legge 12 ottobre 1949, n. 771
Articolo 2
Versione
15 novembre 1949
Art. 1.
Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti o comunque facciano passaggio in altra Amministrazione statale si applicano, dalla data dell'assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.
Ai dipendenti statali di ruolo, civili e militari, che vengano assunti o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza degli agenti delle Ferrovie dello Stato.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per le assunzioni o i passaggi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949