TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/04/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127 – ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 827/2017 R.G.
Promossa da
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), nato a [...] il [...] (c.f.
[...] Parte_2 [...]
), e , nata a [...] il [...] (c.f. C.F._2 Parte_3
), nella sua qualità di genitore esercente la CodiceFiscale_3
potestà sul figlio minore nato a [...] il [...] Persona_1
(c.f. ), nella loro qualità di aventi causa da CodiceFiscale_4
, deceduto in data 25.8.2021, rappresentati e difesi Persona_2
dall'avvocato Giulio Cesare Bonazzi
Ricorrenti
Contro la
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. p. P.IVA_1
I.V.A. ), rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco P.IVA_2
Dessanti
Convenuta
E contro la
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, (c.f. , rappresentata e difesa dall'avvocato Luca P.IVA_3
De Angelis
pagina 1 Convenuta
E in contraddittorio con la
in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore, (p. I.V.A. ), rappresentata e difesa P.IVA_4
dall'avvocato Piero Nodaro
Terza Chiamata
******
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia il Tribunale di Cagliari, Giudice
del Lavoro,
IN VIA PRELIMINARE ISTRUTTORIA
a. disporre nuovamente l'acquisizione, presso l'INAIL, degli importi erogati al Sig. in conseguenza dell'infortunio sul Persona_2
lavoro dallo stesso subito in data 29.04.2010 e sino al decesso del
medesimo avvenuto in data 25.08.2021, distinti per danno biologico e
danno patrimoniale;
b. dichiarare la responsabilità di in ordine Controparte_2
all'infortunio sul lavoro patito da in data 29.04.2010; Persona_2
c. conseguentemente condannare a pagare Controparte_2
ai ricorrenti quali aventi diritto di il risarcimento di Persona_2
tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, biologico morale e
comunque tutti nominalmente indotti, patiti da a Persona_2
seguito dell'infortunio sul lavoro di cui è causa quantificati in Euro
83.319,96 di cui: Euro 54.679,08 a titolo di danno biologico permanente,
Euro 7.500,00 a titolo di danno biologico temporaneo, Euro 21.140,88 a
titolo di danno morale/sofferenza soggettiva, da cui detrarre nel limite massimo di Euro 54.679,08 quanto erogato dall'INAIL a
[...]
a titolo di danno biologico permanente dalla data R_
dell'infortunio al decesso.
pagina 2 d. condannare inoltre a pagare una ulteriore Controparte_2
somma a titolo di risarcimento danni da svalutazione monetaria e gli
interessi di mora;
IN VIA SUBORDINATA
e. condannare e Controparte_2 [...]
in persona del legale Controparte_1
rappresentante, in solido tra loro, ciascuno secondo la quota di
responsabilità, a pagare ai ricorrenti quali aventi diritto di
[...]
il risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali, R_
biologico morale e comunque tutti nominalmente indotti, patiti da
a seguito dell'infortunio sul lavoro e dell'intervento Persona_2
chirurgico di cui è causa, come quantificati al punto “c”;
f. condannare inoltre le convenute in solido a pagare una ulteriore
somma a titolo di risarcimento danni da svalutazione monetaria e gli
interessi di mora;
g. con vittoria di spese e compensi di causa e rimborso del Contributo
Unificato, da distrarsi a favore del Procuratore antistatario.
h. Con definitivo e integrale accollo delle spese di CTU a carico dei
convenuti e con rifusione agli attori della somma di Euro 488,00 già
corrisposta al CTU Dott. ”. Persona_3
Nell'interesse della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di
“Si conclude perché il Tribunale Ill.mo, “adversis CP_1
reiectis”, assolva la Gestione Sanitaria Liquidatoria di CP_1
CP (già Asl di IA) da ogni avversa domanda;
con la rifusione delle
spese”.
Nell'interesse della : “piaccia all'Ill.mo Controparte_2
Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito, rigettare la domanda attrice, perché
infondata in fatto e in diritto;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della
domanda di parte attrice, condannare la soc. Controparte_3
pagina 3 in persona del legale rapp. te p.t., a tenere indenne e manelvare la CP_3
, per quanto la stessa fosse tenuta a risarcire Controparte_2
in favore della parte convenuta.
Con vittoria di spese, competenze ed accessori del giudizio”.
Nell'interesse della “Piaccia Controparte_3
all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, verificate anche d'Ufficio le condizioni di procedibilità dell'azione e dello ius postulandi, così giudicare:
- In via pregiudiziale, rigettare ogni avversa domanda per infondatezza
conseguente alla omessa notifica dell'atto introduttivo ed alla
intervenuta decadenza da qualsivoglia istanza e/o mezzo istruttorio,
dichiarando comunque inammissibile e/o improponibile la domanda così
come spiegata dal Sig. per i motivi di cui in narrativa;
Persona_2
- in via preliminare, respingere ogni avversa domanda e pretesa spiegata
nei confronti della Compagnia siccome Controparte_3
vulnerata da prescrizione;
- in via principale, respingere qualsivoglia domanda e pretesa così come
ex adverso avanzata nei confronti della Compagnia deducente in
dipendenza del rigetto della domanda principale in quanto del tutto
infondata sia in fatto che in diritto per i motivi tutti di cui in narrativa;
- in via subordinata, previo accertamento della responsabilità
concorrente ex art. 1227 c.c. della medesima parte attrice nella
determinazione dell'evento di danno per cui è controversia, nonché
accertamento della entità del danno (cd. iatrogeno) addebitabile alla
struttura sanitaria con determinazione e valutazione della diversa
efficienza delle varie concause sul piano della causalità giuridica,
determinare e liquidare il risarcimento differenziale dovuto (anche rispetto alle indennità erogate e/o da erogare a cura dell'Inail) sulla
base di rigorose e concludenti prove, accertando e dichiarando la
operatività della copertura assicurativa di cui alla polizza n. 301114
solo ove la invalidità permanente derivata dall'infortunio sia superiore
pagina 4 al 6%, calcolata sulla base della tabella delle menomazioni ai sensi di
legge, giusta quanto disposto dall'art.
1.2.1.lett. a) delle condizioni di
polizza, ferma la applicazione delle condizioni, dei termini e delle
limitazioni tutte, anche di massimale, previste nella polizza stessa;
- in ogni caso, assegnare alla concludente convenuta il favore delle
spese, competenze ed onorari di giudizio”.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con atto di citazione notificato in data 30.6.2016 il signor ha convenuto in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Persona_2
CP_ SL di IA (di seguito, per brevità, SL) e la società datrice di lavoro (di seguito, per brevità, , per Controparte_2 CP_2
sentir accertare e dichiarare la responsabilità concorrente delle due convenute, a diverso titolo, nella causazione dei gravi danni da lui subiti in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 29.4.2010, e per sentir condannare entrambe al risarcimento dei relativi danni.
In particolare, la SL è stata ritenuta responsabile della produzione delle invalidità riportate dall'attore in conseguenza dell'imperizia e della negligenza nell'esecuzione delle cure e dell'intervento chirurgico conseguente all'infortunio, mentre alla è stato imputato di non CP_2
aver adottato tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei propri dipendenti e di non avere organizzato il lavoro a bordo in modo da ridurre al minimo i fattori di fatica, oltre che di non aver verificato il rispetto della durata del lavoro a bordo.
1.1.1. A fondamento del ricorso ha esposto quanto segue.
Ha allegato che, all'epoca del predetto infortunio, egli prestava attività
lavorativa alle dipendenze della in qualità di marinaio, e che, CP_2
come tale, si era imbarcato sulla nave motopontone “Poseidone”.
L'equipaggio della nave, composto, oltre che dall'attore, dal comandante e dai marinai e Persona_4 Persona_5
pagina 5 , in data 29.4.2010 era impegnato presso il porto di Persona_6
Poltu Quatu nelle attività di attracco, tra le quali rientrava quella di sollevare il braccio della gru che si trovava a prua dell'imbarcazione.
Nel corso della suddetta operazione, mentre armeggiava su un cavo per consentirne il corretto posizionamento, il era stato colpito R_
alla mano sinistra dal braccio della gru improvvisamente messo in funzione dal gruista, con conseguente schiacciamento e strappo di tre dita.
Soccorso nell'immediatezza dal collega era stato Persona_5
quindi trasportato al Pronto Soccorso e poi trasferito al reparto di ortopedia dell'Ospedale Giovanni Paolo II di IA, ove era stato sottoposto a intervento chirurgico di “sub amputazione del 2° dito a livello della F2” e di “regolarizzazione a livello della IFP” con “lesione da sguainamento del 3° dito”.
Dopo essere stato dimesso in data 2.5.2010, egli era stato nuovamente ricoverato in data 4.5.2010 presso il reparto di ortopedia e microchirurgia ricostruttiva dell'Ospedale Marino di Cagliari, a causa di “gangrena del
3° e del 4° dito” della mano sinistra, con trattamento in camera iperbarica per dieci giorni, che tuttavia non aveva potuto impedire la successiva amputazione e disarticolazione del 3° e del 4°dito.
Il era stato quindi nuovamente ricoverato presso il medesimo R_
reparto dell'Ospedale Marino in data 28.7.2010, per essere sottoposto ad un intervento di regolarizzazione del moncone con plastica cutanea di copertura.
In seguito allo stabilizzarsi dei postumi dell'infortunio, sottoposto a visita medica presso la Commissione Medica Permanete di primo grado,
il era stato dichiarato “permanentemente inidoneo alla R_
navigazione”. Quindi, era stato licenziato dalla in data 20.5.2011. CP_2
Rimasto senza occupazione per un lungo periodo, e non essendo riuscito a rinvenire un'altra attività lavorativa a cause della menomazione subita, il era caduto in un grave stato di depressione, che aveva R_
pagina 6 negativamente influito sui rapporti sociali, e, da ultimo, su quello coniugale, portandolo alla separazione dalla moglie.
1.1.2. Tanto premesso, parte attrice ha affermato che la responsabilità
dei danni patiti era, in primo luogo, riconducibile all'imperizia dei sanitari che lo avevano avuto in cura presso la SL, i quali avevano omesso di inviarlo presso un centro specialistico di secondo livello.
Come risultava dalla relazione medico – legale prodotta agli atti di causa, i sanitari dell'Ospedale Giovanni Paolo II di IA avrebbero dovuto astenersi dall'eseguire l'intervento chirurgico che invece avevano praticato, poiché, trattandosi di un intervento di alta complessità, in quanto interessante almeno tre tessuti e necessitante la rivascolarizzazione, avrebbe dovuto essere eseguito da un centro specialistico di chirurgia della mano di II livello.
Per contro, il predetto Ospedale Giovanni Paolo II di IA, non era dotato né di una specifica sala operatoria per l'esecuzione di interventi di microchirurgia della mano, né di medici altamente specializzati per l'esecuzione del complesso intervento chirurgico necessario.
Vi era, poi, la responsabilità del datore di lavoro che era CP_2
rimasta gravemente inadempiente ai propri obblighi di sicurezza, sanciti dagli artt. 2087 e 1218 c.c., oltre che dal D. Lgs. n. 271/1999 e dagli artt.
32 e 41 della Costituzione, per non aver predisposto il manuale di sicurezza dell'ambiente di lavoro, per non aver osservato le norme relative alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, oltre che quelle relative alla programmazione della prevenzione (tese all'eliminazione, ove possibile, dei rischi o alla loro riduzione al minimo)
e al continuo controllo delle misure preventive.
Inoltre, la aveva impedito all'attore e agli altri marinai di CP_2
godere del giusto periodo di riposo tra un turno e l'altro, avendo costoro navigato da ad Alghero per tutta la giornata del 28.4.2010, CP_5
giorno precedente all'infortunio, dalle ore 10:30 alle 21:30, allorquando erano dovuti ripartire alla volta di Poltu Quatu navigando, come il giorno
pagina 7 precedente, durante le ore notturne.
L'attore infatti era stato costretto, come gli altri marinai, ad eseguire l'ordine dato dall'armatore alle 23:30 del giorno precedente, di partire alla volta di Poltu Quatu, in quanto il comandante aveva riferito che,
diversamente, tutto il personale sarebbe stato “sbarcato”, ovverosia licenziato.
Pertanto, la navigazione era iniziata alle ore 23:30 sino alle 14:30 del giorno successivo, allorquando erano giunti a Poltu Quatu.
Tale condotta si poneva in palese violazione dell'art. 6, comma 5, lettera d), del D. Lgs. n. 271/1999, secondo cui l'armatore ha il dovere, tra gli altri, di “organizzare il lavoro a bordo, in modo da ridurre al
minimo i fattori di fatica di cui all'allegato I e verificare il rispetto della
durata del lavoro a bordo secondo quanto previsto dal presente decreto e
dai contratti collettivi nazionali di categoria”.
1.2. La SL si è costituita in giudizio ed ha resistito al ricorso.
Ha allegato che nel territorio sardo l'unico ospedale ad Alta Specialità
con DEA di II livello è l'Ospedale Brotzu di Cagliari, dove tuttavia non esiste né una struttura dedicata alla chirurgia della mano né ivi operano chirurghi specializzati in proposito.
Ha inoltre osservato come le lesioni da schiacciamento della mano,
con sguantamento delle dita, le lesioni di parti molli e strutture vascolo-
nervose abbiano una prognosi sfavorevole ovunque vengano trattate, e come condizione essenziale per un rimpianto sia l'integrità dei tessuti molli e la sezione perfetta del fascio vascolare (arteria e vene), cosicché il ricongiungimento possa avere possibilità di buon risultato.
Nei traumi da schiacciamento, come nel caso di specie, questa condizione non esiste.
Ha quindi rilevato che nel caso concreto tanto l'inquadramento diagnostico quanto il trattamento di tali complesse lesioni erano stati effettuati con tempestività e perizia, sicché nessun addebito poteva essere ascritto al personale sanitario, ed in particolare al chirurgo, che aveva
pagina 8 eseguito l'intervento in modo ineccepibile.
La SL ha quindi contestato il nesso di casualità tra le menomazioni lamentate dall'attore e le ripercussioni negative sullo stato psicofisico,
sui rapporti sociali e familiari, per come da lui dedotto.
Essendosi trattato di un infortunio occorso sul lavoro, il danno astrattamente risarcibile da parte del datore di lavoro in solido con la
SL era soltanto il c.d. danno differenziale rispetto all'indennizzo
INAIL, relazione al quale parte attrice avrebbe tenuto dare rigorosa prova.
1.3. Anche la si è costituita in giudizio ed ha resistito al CP_2
ricorso.
La società datrice di lavoro ha contestato la dinamica degli accadimenti per come descritta in fatto dall'attore, osservando che lo stesso, probabilmente per eccessiva speditezza nello svolgimento di una manovra abituale, non aspettando di verificare la sicurezza della manovra o il via libera dal collega che gli stava accanto, aveva poggiato la mano con il guanto in dotazione sul cavo del bozzello della gru, che era rimasto così impigliato.
Ha osservato come l'attore fosse perfettamente a conoscenza dei rischi insiti nell'esecuzione della manovra che stava svolgendo, ritenuta da lui stesso routinaria e per la quale era altrettanto consapevole che, per questioni di sicurezza, non avrebbe dovuto appoggiare le mani con gli organi in movimento sulle macchine ed attrezzature.
La condotta dell'attore, a motivo della sua imprevedibilità, si era posta completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro.
Tali misure, invero, erano state sempre rispettate, sul piano formale e sostanziale, dal punto di vista della messa a disposizione del personale marittimo a bordo dei dispositivi protettivi, come previsto dalla legge,
nonché dei manuali operativi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
pagina 9 e della guida pratica medica.
Di nessun rilevo era, poi, l'assunto per il quale il lavoratore impiegato fosse stanco al momento dell'incidente, tanto da rendere la fatica elemento distrattivo dalla condotta che si sarebbe dovuta tenere. Posto
che l'attività di navigazione era da considerarsi conclusa, tutte le procedure tipiche della navigazione costiera, compreso l'impiego di personale e mezzi, dovevano essere sostituite con quelle previste dallo stazionamento del mezzo in porto, con necessità di impiego di personale diverso da quello utile alla navigazione.
La ha richiesto di essere autorizzata alla chiamata in causa CP_2
della (di seguito, per brevità, Controparte_3
, compagnia assicuratrice con la quale aveva stipulato la CP_3
polizza n. 301114 a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile, per essere dalla medesima manlevata nell'ipotesi di soccombenza.
1.4. Anche la si è costituita in giudizio ed ha resistito alle CP_3
domande proposte nei suoi confronti.
Ha eccepito l'inammissibilità della domanda risarcitoria proposta dall'attore, il quale, nel richiedere al datore di lavoro di ottenere il risarcimento del danno, non aveva minimamente preso in considerazione l'esistenza dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e l'esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro che tale assicurazione comporta. Ed infatti l'intero danno, ipotizzato in misura sicuramente superiore al minimo indennizzabile dall'INAIL, era stato richiesto al datore di lavoro senza aver previamente richiesto all'INAIL la liquidazione di sua competenza.
Difettava, pertanto, la preventiva domanda di indennizzo all'INAIL,
da considerarsi condizione di proponibilità della domanda spiegata verso il datore di lavoro.
Ha quindi eccepito la prescrizione biennale della domanda di garanzia formulata nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2952, secondo comma, del
pagina 10 codice civile.
Sul punto, ha osservato come, dall'esame della narrativa dell'atto introduttivo e degli atti di causa ivi richiamati, gli asseriti danni ex
adverso lamentati fossero accaduti in data 29 aprile 2010 e fossero stati richiesti dall'attore alla convenuta chiamante con missive del 1.4.2011 e del 18.4.2011, cui quest'ultima aveva replicato con missiva del
20.5.2011, in data quindi antecedente il biennio decorrente dalla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa, spedito a mezzo posta il
10.11.2016 e pervenuto in data 15.11.2016, senza che mai, nelle more di tale notifica, alla compagnia fosse stata comunicata alcuna richiesta risarcitoria.
La ha inoltre fatto proprie le difese della secondo le CP_3 CP_2
quali alcuna responsabilità poteva essere ravvisata in capo a quest'ultima per i pretesi danni lamentati dalla parte attrice, atteso che non vi erano elementi tali da far ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità di quest'ultima società nell'occorso, essendo state rispettate le procedure ed i piani di sicurezza, oltre che adottate tutte le misure di prevenzione infortuni richieste dalle norme vigenti, ed essendosi pertanto l'infortunio verificato esclusivamente a causa di un'imprevedibile disattenzione del lavoratore.
La ha inoltre contestato la fondatezza della domanda CP_3
risarcitoria anche in ordine al quantum debeatur.
In particolare, ha rilevato che la norma di cui all'art. 10, sesto e settimo comma, del D.P.R. n. 1124/1965, per come pacificamente interpretata, prevede che il risarcimento spettante all'infortunato sul lavoro o ai suoi aventi diritto sia dovuto solo nella misura differenziale derivante dal raffronto tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'INAIL in dipendenza dell'infortunio,
al fine di evitare una ingiustificata locupletazione in favore degli aventi diritto, i quali, diversamente, percepirebbero, in relazione al medesimo infortunio, sia l'intero danno, sia le indennità; tale danno differenziale
pagina 11 deve essere, quindi, determinato sottraendo dall'importo del danno complessivo (liquidato dal Giudice secondo i principi ed i criteri di cui agli art. 1223 e segg. e 2056 segg. del codice civile) quello delle prestazioni liquidate dall'INAIL:
Pertanto, a tutto voler concedere, il lavoratore avrebbe avuto diritto alla liquidazione del solo ed eventuale predetto danno, sicché il giudice avrebbe dovuto avere, anche mediante acquisizione d'ufficio, contezza dell'eventuale liquidazione avvenuta, ovvero dell'indennizzo che sarebbe eventualmente spettato.
In via del tutto gradata, in dipendenza di quanto previsto dalla polizza di assicurazione “Realtà Impresa” stipulata inter partes in data
3.10.2008 con n. 301114, la compagnia ha eccepito che, in ogni caso, la garanzia assicurativa prestata per la responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) era da ritenersi operante solo ove l'invalidità permanente derivata dall'infortunio fosse risultata superiore al 6%,
calcolata sulla base della tabella delle menomazioni ai sensi di legge,
giusto quanto disposto dall'art.
1.2.1.lett. a) delle condizioni di polizza
(cfr. pagg. 10 e 11 c.g.a.).
In ogni caso, e sempre subordinatamente, la compagnia ha espressamente invocato l'applicazione delle condizioni, dei termini e delle limitazioni tutte, anche di massimale (pari a 1.500.000,00 euro),
previste nella polizza stessa.
1.5. In data 15.2.2017 si è tenuta l'udienza di prima comparizione delle parti e trattazione della causa dinanzi al giudice designato della II
Sezione Civile di questo Tribunale, presso la quale la causa è stata inizialmente trattata.
Avendo ritenuto che la controversia sia soggetta al rito del lavoro, il predetto giudice ha rimesso gli atti al Presidente del Tribunale per la designazione del Giudice del Lavoro.
La causa è stata quindi assegnata alla Sezione Lavoro di questo
Tribunale con provvedimento adottato in data 21.2.2017.
pagina 12 1.6. La causa è stata inizialmente istruita con produzioni documentali,
mediante interrogatorio formale del ricorrente e prova per testimoni.
1.7. Con memoria del 30.1.2023 si è costituita nel presente giudizio la
Gestione Liquidatoria di (di seguito, Controparte_1 CP_1
per brevità, Gestione Liquidatoria), istituita dalla Legge Regionale 11
settembre 2020, n. 24 e ss.mm.ii..
Ai sensi dell'art. 3 comma 6, secondo periodo, della predetta legge
Cont regionale, “La gestione liquidatoria di è competente per la
liquidazione di tutte le posizioni attive e passive e di tutte le cause
pendenti, dalla data della sua costituzione e di quelle facenti in
precedenza capo alle soppresse aree socio-sanitarie locali e alle
soppresse aziende sanitarie”.
La predetta Gestione ha fatto proprie tutte le difese spiegate dalla
SL, nel cui rapporto è succeduta.
1.8. Con memoria del 23.10.2023 si sono costituiti in giudizio i signori ed Parte_1 Parte_2 Parte_3
rispettivamente figli maggiorenni e coniuge divorziato esercente la potestà genitoriale sul figlio minore (di seguito, per Persona_1
brevità, aventi causa), che hanno dato atto dell'avvenuto decesso dell'originario attore in data 25.8.2021 ed hanno fatto Persona_2
proprie tutte le domande e le difese spiegate da costui.
1.9. Con ordinanza del 2.4.2021 è stata disposta l'acquisizione in giudizio degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento relativo al procedimento penale iscritto al n. 1063/2015 R.G. Trib. e al n. 1081/2013
R.G.N.R. svoltosi dinanzi al Tribunale di PI US nei confronti dei signori e originatosi in seguito alla Parte_4 Parte_5
denuncia – querela presentata dal R_
Costoro sono stati imputati del reato di cui all'art. 590 c.p., perché, in cooperazione fra loro, nelle rispettive qualità di legale rappresentante della (il primo), e di comandante del M/Pontone “Poseidone” (il CP_2
secondo), “per colpa cagionavano lesioni personali gravi permanenti a
pagina 13 ”. Parte_6
Tale procedimento si è concluso con la sentenza n. 23/2020 del
Tribunale di PI US del 18.2.2020, divenuta irrevocabile in data 28.5.2020, prodotta dalla con la quale è stata dichiarata CP_2
l'estinzione del reato ascritto agli imputati per intervenuta prescrizione.
1.10. Con ordinanza del 30.10.2023 il giudice ha ordinato all'INAIL,
sede di Cagliari, la produzione di un prospetto attestante quanto corrisposto al signor a titolo di inabilità temporanea, Persona_2
nonché a titolo di riduzione della capacità lavorativa generica e a titolo di danno biologico, in relazione all'infortunio subito dal in data 29 R_
aprile 2010.
Con la medesima ordinanza ha disposto c.t.u. sui seguenti quesiti:
“Accerti il consulente tecnico d'ufficio l'entità delle lesioni patite dal
signor in seguito all'infortunio per cui è causa, Persona_2
provvedendo alla determinazione e quantificazione del danno non
patrimoniale subito secondo i criteri civilistici.
Proceda altresì il c.t.u. alla determinazione del c.d. danno
differenziale, tenuto conto dell'indennizzo INAIL corrisposto in conseguenza dell'infortunio per cui è causa.
Verifichi inoltre il c.t.u. se i trattamenti medici e/o medico – chirurgici
praticati dalla di IA (v. i punti 3) e 4) del ricorso) non siano Pt_7
stati conformi alle regole dell'arte.
In caso positivo, indichi il c.t.u. in quale misura percentuale tali
trattamenti abbiano aggravato il danno subito dal ricorrente”.
1.11. In seguito all'acquisizione della documentazione depositata dall'INAIL e al deposito della relazione da parte del collegio dei consulenti tecnici d'ufficio incaricati, all'udienza del 2.4.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127-ter c.p.c., la causa è stata tenuta in decisione, previa concessione di un termine per note conclusive entro 10
giorni prima.
******
pagina 14
2. L'esame della domanda principale.
Il ricorso è fondato, per quanto di ragione, per i motivi di seguito esposti.
2.1. In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità e/o di decadenza probatoria sollevata dalla CP_3
secondo la quale tale effetto processuale deriverebbe dall'omessa notifica, da parte del “di copia del ricorso e del decreto di R_
fissazione di udienza”, come disposto dal giudice con decreto del
22.2.2017.
In realtà, alcun onere di notifica era previsto, in quella fase processuale, in capo all'originario attore, che già aveva instaurato il contraddittorio mediante la notifica dell'originario atto di citazione.
Peraltro, tanto le parti convenute quanto la terza chiamata si erano già
costituite in giudizio.
La fattispecie de quo è infatti regolata dall'art. 426 c.p.c., secondo il quale, in caso di mutamento del rito dal rito ordinario a quello del lavoro,
il giudice “fissa con ordinanza l'udienza di cui all'articolo 420 e il
termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere
all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti”.
Il provvedimento di fissazione dell'udienza per la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice del Lavoro, pertanto, non deve essere notificato, bensì comunicato dalla cancelleria alle parti costituite secondo le regole ordinarie.
Nel caso di specie, all'udienza di discussione del 3.10.2017, fissata dal
Giudice del Lavoro con decreto del 22.2.2017, tutte le parti sono comparse, e che, all'esito di tale udienza, non avendo a ciò ancora provveduto, il predetto giudice ha fissato il termine perentorio sino al
22.11.2017 “per l'eventuale integrazione degli atti” (introduttivi) ed ha quindi rinviato la causa alla successiva udienza del 13.12.2017.
Alcuna improcedibilità o decadenza si è pertanto verificata.
pagina 15 2.2. Venendo al merito della domanda risarcitoria, si osserva quanto segue.
La dinamica del sinistro per cui è causa è stata accertata nei termini che seguono.
Il signor unica persona tra i testimoni sentiti nel Persona_5
presente giudizio che ha dichiarato di aver assistito di persona al verificarsi dell'evento, ha deposto come segue.
Ha dichiarato che, il giorno del sinistro, era anch'egli imbarcato in qualità di marinaio presso il motopontone “Poseidone”.
Ha quindi così dichiarato: “Ci trovavamo nella zona di Porto Cervo a
Portu Cuaddu, eravamo ormeggiati e mentre stavamo alzando il braccio
della gru e il gruista ha chiesto al signor di verificare il bozzello, R_
un gancio. Il signor si è avvicinato per effettuare questa verifica R_
e come ha appoggiato la mano il cavo d'acciaio gli ha tranciato le dita”.
Inoltre, agli atti di causa risulta prodotta dalla difesa di parte ricorrente una dichiarazione sottoscritta dallo stesso , del seguente Persona_5
tenore, per quanto concerne, in particolare, la dinamica del sinistro:
“verso le ore 14:00/14:30 mentre era in corso l'attracco alla banchina per l'ormeggio nel Porto di Poltu Qualtu, per poter svolgere la manovra
in sicurezza, il Comandante ordinava il Persona_4
sollevamento del braccio della gru. Durante tale operazione, il gruista,
tale della zona di Villaputzu, mentre sollevava il braccio, CP_6
ordinava a di controllare la posizione del bozzello, che in quel R_
momento si trovava posizionato sopra il cassone di prua, poiché il cavo
d'acciaio del predetto bozzello era in “bando” (“storto”), mi R_
chiedeva di avvisare il gruista di fermarsi e di sospendere il movimento
della gru per consentire il corretto posizionamento del predetto cavo.
Mentre stava armeggiando, all'improvviso la gru si è messa in R_
movimento andando a colpire la sua mano sinistra, causandogli la perdita di alcune dita”.
pagina 16 Il sentito anch'egli quale testimone, ha dichiarato che Per_4
“durante la manovra d'innalzamento della gru, manovra obbligata, è stato sollevato anche il “bozzello” che era rimasto incastrato in una
sporgenza, quindi fu interrotta la manovra di sollevamento e il sig.
nel tentativo di sbloccare il “bozzello” metteva la mano su uno R_
dei cavi che s'innestano nella puleggia che solleva il bozzello, in tale
operazione la mano del sig., venne trascinata con il cavo R_
all'interno della puleggia e schiacciata tra cavo e puleggia con le
conseguenze che si sono state lette”.
Si precisa tuttavia che lo stesso ha riferito di non aver Per_4
assistito alla dinamica del sinistro, perché si trovava in plancia, e che la dinamica del sinistro gli è stata riferita dal predetto . Persona_5
Anche il testimone , ex comandante della medesima unità, Tes_1
ha riferito che all'epoca del sinistro non era presente, in quanto era
“sbarcato” circa un mese prima.
Il sentito in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato “Io R_
mi accorsi che il cavo era storto e quindi diedi ordine al mio collega
di intimare a di fermare l'operazione. Io Persona_5 Parte_8
ero inchinato perché intento a controllare il braccio d'acciaio e non sentii se il diede l'ordine a : in genere queste Per_5 Parte_8
operazioni avvengono tramite le indicazioni a braccia o manuali. Poiché
ero inchinato, neppure mi accorsi se tali indicazioni furono in quel
frangente effettuate. Subito dopo con la macchina in movimento
effettivamente il guanto di protezione s'impigliò nel cavo che quindi scorrendo trascinò la mano nel borsello e persi alcune dita”.
Come si è espressa la Commissione di inchiesta formale insediata presso la Direzione marittima di IA, il cui giudizio si condivide pienamente in questa sede (v. il verbale allegato dall'INAIL in data
12.3.2024), alla luce delle risultanze istruttorie, effettivamente tutte le dichiarazioni rese dai soggetti presenti al verificarsi del sinistro propendono nel ritenere che il bozzello della gru fosse collocato in una
pagina 17 posizione che non ne consentiva la visibilità a chi era posizionato in plancia di comando ed allo stesso gruista.
Le deposizioni dell'originario attore e dei testimoni fanno presumere la presenza di un angolo cieco, a cui il gruista avrebbe dovuto ovviare affidandosi soltanto alle indicazioni date dai marinai: si può quindi ragionevolmente ritenere che, con tutta probabilità, il gruista –
identificato dal e dal in tale , di cui non R_ Per_5 Parte_8
hanno saputo riferire il cognome, e dal nel signor Per_4 Per_6
- non avrebbe azionato gli organi di sollevamento della gru se
[...]
avesse avuto piena visibilità del che manipolava il relativo cavo R_
di acciaio.
2.3. Tanto evidenziato in ordine alla dinamica del sinistro, si osserva che, secondo il pacifico orientamento della Suprema Corte, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro è responsabile anche dei danni ascrivibili a negligenza o imprudenza dei lavoratori o finanche alla violazione, da parte degli stessi, di norme antinfortunistiche o di direttive,
stante il dovere di proteggerne l'incolumità anche in tali evenienze prevedibili, potendo ravvisarsi un concorso colposo della vittima nel solo caso in cui la stessa abbia posto in essere un contegno abnorme,
inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere (v. da ultimo Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 4980 del
16.2.2023).
In altri termini, il c.d. rischio elettivo, che comporta la responsabilità
esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa,
creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da
pagina 18 svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso (v. Cass. civ., Sez. 6 - 3, ordinanza n. 3763 del 12.2.2021).
Anche in questo caso, si condivide il giudizio finale dato dalla citata
Commissione, ulteriormente confermato dalle deposizioni testimoniali,
secondo cui nessuna condotta in tal senso è addebitabile sia a carico del manovratore della gru, sia a carico dei marinai e ai quali Per_5 R_
è addebitabile una generica disattenzione e leggerezza per l'evento verificatosi, avendo gli stessi operato sulla base di pratiche abitudinarie più volte ripetute – sul punto, a conferma di ciò, si veda la deposizione del testimone , ex comandante del motopontone sul capo D) Tes_1
della comparsa di risposta della (“il ricorrente era informato CP_2
sulla procedura e i rischi della manovra di sollevamento del braccio in
quanto era un'operazione che facevamo spesso ed è capitato di farla
diverse volte su questa barca quando io sono stato il comandante (…)”)
– ma senza specifiche indicazioni in merito, e non avendo i medesimi adottato alcun comportamento che ossa definirsi abnorme, imprevedibile od opinabile, considerato quale unica scriminante utile, secondo il citato orientamento della Suprema Corte, a far ricadere la responsabilità
dell'accaduto sui lavoratori.
Inoltre, si può affermare che non sia stata correttamente redatta a cura dell'armatore la valutazione dei rischi ed il discendente piano di sicurezza, nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1,
del D. Lgs. n. 271/1999, documento ancor più pregnante in relazione alla tipologia dell'unita di cui trattasi ed al suo tonnellaggio superiore alle
200 di T.S.L..
Proprio in relazione alla dinamica dell'infortunio oggetto di causa,
l'operazione di sollevamento del braccio della gru doveva certamente essere disciplinata dal piano di sicurezza, anche in relazione alla presenza del già descritto angolo cieco, che di fatto impediva all'operatore della gru di vedere con chiarezza ciò che accadeva a prua in coperta.
pagina 19 Rileva altresì la mancanza di procedure ed istruzioni chiare e comprensibili a cura del comandante dell'unita, ai sensi dell'art. 7 del D.
Lgs. n. 271/1999, in merito all'operazione che il personale dell'equipaggio si apprestava a compiere.
Anche su tale aspetto, si concorda con la valutazione espressa dalla
Commissione secondo la quale la ripetitività del gesto non esclude di per sé la necessità e l'obbligatorietà di stabilire delle procedure a favore e tutela dei lavoratori.
Nel caso di specie, è evidente come in ogni caso – sia nell'ipotesi in cui il gruista abbia sentito l'ordine dato dal o dal sia Per_5 R_
nell'ipotesi in cui non lo abbia sentito - non sono state disposte adeguate cautele atte ad evitare che il gruista azionasse gli organi di sollevamento della gru pur in presenza di un marinaio che ne manovrava i cavi d'acciaio.
In altri termini, non risulta che il datore di lavoro abbia adempiuto al dovere di attuare tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'impiego delle attrezzature di lavoro presenti a bordo ed impedire che queste venissero utilizzate per operazioni o in condizioni per le quali non sono adatte.
Ed ancora, neppure risulta che all'equipaggio sia stata fornita e messa a disposizione la documentazione tecnica utile per lo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività lavorative di bordo. Neppure risulta che i lavoratori abbiano mai frequentato dei corsi sulla sicurezza sul lavoro.
Per tali ragioni, si deve ritenere che il sinistro per cui è causa sia addebitale al fatto e alla colpa esclusivi della società CP_2
Ulteriore elemento da cui si evince la piena responsabilità in capo alla predetta società è dato dall'eccessiva durata delle ore trascorse in navigazione.
Il citato testimone , nella dichiarazione scritta prodotta agli atti Per_5
di causa, ha dichiarato che lui stesso, insieme al e al , R_ Per_6
pagina 20 è partito da Cagliari verso alle ore 5.00 del giorno 28 aprile CP_5
2010, ovvero il giorno precedente al sinistro.
Giunti al porto di , il motopontone è salpato verso le 10:30 CP_5
per Alghero, ove l'equipaggio è giunto alle 21:30 circa.
Lo stesso BR ha quindi riferito che, dopo aver cenato, verso le
23:30 l'equipaggio è dovuto ripartire, perché l'armatore aveva chiamato telefonicamente il signor , da lui definito fiduciario della Per_6
intimandogli di ripartire immediatamente perché il motopontone CP_2
doveva essere a Poltu Quatu entro la mattina del giorno successivo, e riferendo che, in caso contrario, avrebbe “sbarcato” l'equipaggio.
Per tale ragione, temendo il licenziamento, in accordo con il comandante l'equipaggio aveva immediatamente ripreso la rotta verso
Poltu Quatu durante la notte.
Il sinistro si è quindi verificato verso le 14:00/14:30, proprio mentre era in corso l'attracco alla banchina per l'ormeggio nel porto di Poltu
Quatu.
Lo stesso , allorquando è stato sentito quale testimone nel Per_5
presente giudizio, ha confermato nella sostanza il contenuto della dichiarazione scritta in ordine alle ore in cui è durata la navigazione,
affermando che la navigazione è durata tutta la notte e che loro stessi erano in navigazione da circa un giorno e mezzo.
Anche il testimone ha reso dichiarazioni in larga parte Parte_5
coincidenti sul punto, riferendo che il giorno precedente al sinistro l'imbarcazione aveva lasciato l'ormeggio di verso le 10:30 circa CP_5
e che l'imbarcazione medesima era arrivata verso le 20:30/20:45 ad
Alghero, ove si era fermata in rada fino alle ore 2:00 circa del 29 aprile
2010, e da lì era ripartita per Poltu Quatu, navigando senza ulteriori soste.
Dalle predette deposizioni si evince che, per circa un giorno e mezzo,
l'equipaggio è rimasto impegnato nell'attività di navigazione pressoché
ininterrottamente, anche durante le ore notturne, operando soltanto una breve sosta di poche ore (di circa due ore stando alla dichiarazione del
pagina 21 BR e di circa quattro o cinque ore stando alla dichiarazione del
. Per_4
È quindi evidente come una siffatta situazione abbia verosimilmente influito nella determinazione dell'evento dannoso, potendosi ritenere che l'attenzione dei membri dell'equipaggio fosse inficiata dalla stanchezza dovuta alla navigazione prolungata, oltre che dallo stress affrontato per il timore di essere “sbarcati”.
2.4. All'esito dell'istruttoria svolta, non è invece emerso alcun profilo di responsabilità in capo alla SL e quindi alla Gestione Liquidatoria ad essa succeduta ex lege.
Sul punto, questo giudice ritiene che non vi siano motivi per discostarsi dalle motivate conclusioni alle quali è giunto il collegio dei consulenti tecnici d'ufficio, alla cui relazione integralmente si rinvia.
Secondo il collegio, pur non potendosi escludere in linea di principio che la mancata osservazione del quadro clinico del paziente, nel post intervento e nei giorni successivi, da parte del personale sanitario dell'Ospedale Giovanni Paolo II di IA abbia inciso negativamente sulla possibilità teorica di evoluzione in senso migliorativo delle lesioni,
adottando misure in grado di favorire la perfusione tissutale (come per esempio la ossigenoterapia iperbarica o incisioni sul letto ungueale in casi di stasi venosa etc.), tuttavia, considerato il breve periodo intercorso tra il ricovero presso l'Ospedale di IA e la presa in carico del paziente da parte dell'Ospedale Marino di Cagliari, la mancata valutazione del quadro clinico del paziente (anche per le conseguenze a carico del quarto dito), non ha determinato, se non in misura del tutto trascurabile, postumi permanenti maggiori di quelli che si sarebbero potuti attendere in caso di intervento tempestivo.
Pertanto, secondo il collegio, in definitiva “mancano così le
condizioni per ammettere, almeno con criterio di probabilità, che i
trattamenti medici e/o medici chirurgici messi in atto dai sanitari
pagina 22 dell'Ospedale Giovanni Paolo II di IA abbiano comportato un aggravamento del danno in conseguenza del noto evento”.
Per altro verso, si osserva che, pur non rinunciandovi espressamente,
la difesa di parte ricorrente ha dichiarato che “non ritiene di dover
insistere nelle conclusioni già spiegate in via subordinata nei confronti
dell'Azienda Asl n. 2 di IA” (v. pag. 29 delle note conclusive del
19.3.2025).
Le predette conclusioni in via subordinata sono state comunque riportate nelle successive note di trattazione scritta del 28.3.2025.
2.5. Venendo ora alla quantificazione del danno risarcibile, si osserva quanto segue.
In occasione dell'infortunio del 24 aprile 2010 il signor R_
ha riportato le seguenti lesioni: “Trauma da schiacciamento
[...]
mano sinistra in soggetto mancino, con ampia ferita lacero contusa, lato
volare e dorsale, sub amputazione del secondo dito con strappamento
/avulsione della cute, dei tendini e dei fasci vascolo-nervosi,
sguantamento del 3° dito con modesta continuità cutanea sul lato volare
e totale retrazione del fascio vascolo nervoso radiale” (v. la relazione del collegio dei cc.tt.uu.).
La percentuale di danno biologico stimata dal collegio dei cc.tt.uu. è
pari al 18%.
Il periodo di inabilità temporanea assoluta è stato stabilito dai medesimi in giorni 40, di cui 23 di ricovero ospedaliero, mentre il periodo di inabilità temporanea parziale al 50% è stato stabilito in giorni
20 e quello di inabilità temporanea parziale al 25% in giorni 50.
Anche in questo caso non vi è motivo di discostarsi dalle puntuali valutazioni espresse dai consulenti tecnici d'ufficio.
Dalle allegazioni di parte attrice in corso di causa e dai documenti acquisiti dall'INAIL in seguito all'ordine di esibizione, risulta che al sia stata erogato dall'INAIL l'indennizzo in rendita, dapprima R_
rapportato ad una percentuale di danno biologico del 30% e quindi,
pagina 23 successivamente alla revisione, rapportato ad una percentuale di danno biologico del 20%.
Agli aventi causa, di conseguenza, non spetta l'intero danno non patrimoniale, bensì il c.d. danno differenziale, vale a dire quella parte del danno non coperta dall'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Come è noto, secondo i principi ormai consolidati in materia (v. Cass.
civ., Sez. III, sentenza n. 26117 del 27.9.2021), se l'INAIL ha costituito in favore del danneggiato una rendita, al fine di determinare il c.d. danno differenziale è necessario:
a) determinare la quota destinata al ristoro del danno biologico;
b) separare tale quota da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacità lavorativa.
La quota relativa al danno biologico (sub a) va quindi detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della eventuale personalizzazione e del danno morale, che non sono indennizzati dall'INAIL, mentre la quota per l'incapacità lavorativa (sub b) va sottratta dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro, se esistente.
Poiché la rendita matura di mese in mese, con riferimento al danno biologico il c.d. “diffalco”, secondo la terminologia adoperata dalla
Suprema Corte, deve avvenire:
1) sommando e rivalutando i ratei di rendita già riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
2) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL
(v. il D.M. 22 novembre 2016).
Ambedue le operazioni vanno effettuate sulla quota-parte della rendita relativa al danno che si intende liquidare: in altre parole, la quota-parte destinata all'indennizzo del danno biologico o quella destinata
pagina 24 all'indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l'uno o l'altro.
Inoltre, per effetto dell'intervento dell'assicuratore sociale, non può
essere ridotto il risarcimento:
• del danno biologico temporaneo;
• del danno c.d. morale;
• della c.d. eventuale personalizzazione del danno biologico permanente.
Infatti, tali poste di danno non sono indennizzate dall'INAIL.
Nel caso di specie non si deve effettuare alcuna capitalizzazione del valore della rendita, in quanto il lavoratore è deceduto in corso di causa,
in seguito ad una causa del tutto indipendente rispetto al sinistro (difetta,
infatti, ogni allegazione in senso contrario).
Pertanto, deve ritenersi che sia cessata l'erogazione della rendita in suo favore, non rilevando ai fini di causa la rendita ai superstiti eventualmente percepita dagli aventi causa.
Come è noto, la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL,
successivamente alle modifiche introdotte con il D. Lgs. n. 38/2000,
costituisce una prestazione autonoma all'interno del sistema assicurativo obbligatorio, sicché va considerata al di fuori dall'ambito di applicabilità
dell'art. 13 del medesimo decreto legislativo, che ha esteso la copertura assicurativa alla componente di danno biologico (v. Cass. civ., Sez.
Lavoro, sentenza n. 6306 del 10.3.2017).
2.5.1. Applicando i sopra richiamati principi al caso di specie, si deve innanzitutto determinare il danno c.d. biologico puro, risarcibile secondo gli ordinari criteri civilistici.
Si ritiene di dover seguire la tabella in uso presso il Tribunale di
Milano (ultima versione, aggiornata al 2024), ritenuta quella più idonea ad assicurare l'equità nel risarcimento del danno, con le precisazioni che seguono.
pagina 25 Poiché il è deceduto, per cause indipendenti rispetto al R_
sinistro, prima della liquidazione giudiziale del danno, si verte nell'ipotesi comunemente definita di risarcimento del danno da premorienza.
In particolare, la Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. III, ordinanze n.
41933 del 29.12.2021 e n. 15112 del 29.05.2024) ha precisato che il c.d.
danno da premorienza “deve essere calcolato considerando come punto
di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in
considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto
in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come
divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle
tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno
di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva”.
In base alle citate tabelle milanesi del 2024, il danno biologico puro,
tenuto conto della percentuale stimata dal collegio dei consulenti (18%) e dell'età del danneggiato alla data del sinistro (39 anni), sarebbe pari ad euro 52.055,00.
Tale importo deve essere diviso per 83,4 (pari all'aspettativa di vita attuale) e quindi moltiplicato per 50, pari agli anni di vita effettiva del
R_
Si ottiene così l'importo di euro 31.208,03.
2.5.2. Tale somma deve essere raffrontata con il danno biologico coperto dall'indennizzo INAIL, secondo le indicazioni di cui sopra.
A tal proposito si precisa che, sebbene l'INAIL non abbia prodotto alcun prospetto, come pure richiesto, tuttavia lo stesso ha CP_7
prodotto i seguenti documenti (mediante deposito in data 12.3.2024):
1) il provvedimento di costituzione della rendita originaria, mediante il quale è stata costituita in favore del una rendita composta, per R_
quanto interessa in questa sede, di una quota annua di euro 2.530,63 per l'indennizzo del danno biologico, con decorrenza a far data dall'aprile
2011;
pagina 26 2) il provvedimento di revisione della rendita, mediante il quale, per quanto interessa in questa sede, il valore della quota annua per l'indennizzo del danno biologico è stato aggiornato ad euro 2.941,87, con decorrenza a far data dal luglio 2014.
Si osserva che parte attrice, pur essendo onerata della relativa prova,
non ha allegato né in ogni caso dimostrato di aver percepito somme diverse e/o inferiori.
Dalla predetta documentazione risulta quindi che:
1) in relazione al primo periodo, dall'aprile 2011 sino al giugno 2014,
il ha goduto di una quota di rendita mensile per danno biologico R_
pari ad euro 210,89;
2) in relazione al secondo periodo, dal luglio 2014 sino all'agosto
2021, il ha goduto di una quota di rendita mensile per danno R_
biologico pari ad euro 245,16.
Procedendo alla rivalutazione della rendita mensile, si ottiene l'importo di euro 35.263,00 (dato dalla somma delle rendite mensili rivalutate).
Si riporta il calcolo eseguito (peraltro agevolmente verificabile)
Anno 2011 (da aprile a dicembre)
267,20
266,78
266,56
265,72
265,09
265,09
264,03
263,82
262,82
totale
2.387,11
Anno 2012
pagina 27 261,93
261,08
260,03
258,76
258,97
258,55
258,34
257,07
257,07
257,07
257,5
256,86
Totale
3.103,23
Anno 2013
256,44
256,44
255,81
255,81
255,81
255,39
255,18
254,12
255,18
255,39
256,02
255,39
Totale
3.066,98
Anno 2014 (sino a giugno)
254,97
pagina 28 255,18
255,18
254,76
254,97
254,76
Totale
1.529,82
Anno 2014 (da luglio a dicembre)
296,40
295,66
296,89
296,64
297,13
297,13
Totale
1.779,85
Anno 2015
298,6
297,62
297,13
296,89
296,64
296,4
296,64
296,15
297,13
296,64
297,13
297,13
Totale
3.564,10
pagina 29 Anno 2016
297,87
298,36
298,11
298,11
297,87
297,13
296,89
296,4
296,89
296,89
296,89
295,91
Totale
3.567,32
Anno 2017
295,17
293,95
293,95
293,95
293,7
293,95
293,95
293,72
293,7
294,19
294,44
293,7
Totale
3.528,37
Anno 2018
pagina 30 292,48
292,48
291,99
291,99
291,00
290,51
289,53
288,55
290,02
290,02
290,51
290,76
Totale
3.489,84
Anno 2019
290,51
290,27
289,53
289,29
289,04
289,04
289,04
287,57
289,53
290,02
290,27
289,53
Totale
3.473,64
Anno 2020
289,04
pagina 31 289,53
289,29
289,53
290,27
290,02
290,27
289,53
291,25
291,00
291,00
290,27
Totale
3.481,00
Anno 2021 (sino ad agosto 2021)
288,55
288,31
287,33
286,35
286,59
286,1
284,88
283,65
Totale
2.291,76
Somma dei singoli periodi
2.387,11
3.103,23
3.066,98
1.529,82
1.779,85
3.564,1
pagina 32 3.567,32
3.528,37
3.489,84
3.473,64
3.481,00
2.291,76
Totale finale
35.263,00.
2.5.3. Ne consegue che l'indennizzo INAIL, pari alla somma delle rendite mensili rivalutate (euro 35.263,00) è superiore rispetto al danno biologico puro liquidato secondo i parametri civilistici (euro 31.208,03).
2.5.4. Ciò, tuttavia, non significa che agli aventi causa dal non R_
spetti alcuna somma a titolo di danno differenziale.
Come si è detto, non sono coperti dall'indennizzo INAIL e sono quindi dovuti:
1) il c.d. danno morale, stimato nella percentuale del 34,00% (1/3) del danno biologico, e quindi in euro 10.610,73 (v. subito infra);
2) il c.d. danno temporaneo totale, pari ad euro 7.187,50, determinato come di seguito:
invalidità temporanea totale (100%) per 40 giorni: euro 4.600,00;
invalidità temporanea al 50% per 20 giorni: euro 1.150,00;
invalidità temporanea al 25% per 50 giorni: euro 1.437,50.
Per un totale di euro 17.798,23.
In relazione al danno morale, si precisa che nel caso di specie è
risultato provato, attraverso la produzione di idonea certificazione medica
(v. i docc. nn. 14 e 15 delle produzioni di parte attrice), oltre che attraverso la deposizione della signora ex coniuge del Parte_3
che quest'ultimo, in conseguenza del sinistro, avendo perduto il R_
lavoro ed essendo rimasto per molto tempo privo di occupazione, è
caduto in un profondo stato di depressione ed è stato seguito, per un lungo periodo di tempo, dal Dipartimento di Salute Mentale di Cagliari.
pagina 33 La stessa testimone ha riferito che, in seguito all'infortunio sul lavoro,
il aveva assunto degli atteggiamenti ritenuti non idonei alla R_
convivenza matrimoniale: ad esempio, capitava che piangesse, che urlasse, che volesse uscire durante la notte (da qui la decisione della di addivenire alla separazione personale nel 2012). Pt_3
È quindi evidente la sofferenza morale patita dall'originario attore.
Agli aventi causa dal è inoltre dovuto il risarcimento del lucro R_
cessante derivato dalla mancata disponibilità della somma spettante, a titolo riparatorio, nel momento in cui si è verificato l'evento dannoso.
Come è noto, con riguardo alle obbligazioni risarcitorie, quando la liquidazione può essere effettuata, sia pure in via equitativa, anche con riferimento al danno subito all'epoca dell'illecito ed al valore perduto dal creditore alla stessa data, da un lato è dovuto a quest'ultimo un adeguamento al momento della decisione che tenga conto della svalutazione monetaria intervenuta, e, dall'altro, il risarcimento del danno provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, e cioè il lucro cessante derivato dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria medesima (v., per tutte, Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 1712 del
17.2.1995 e successive pronunce conformi).
Il danno da ritardo nella prestazione è liquidato attraverso il riconoscimento di un'ulteriore voce, che correntemente è definita in termini di interessi compensativi.
Si precisa che tali interessi vengono riconosciuti anche d'ufficio,
senza che occorra alcuna specifica richiesta della parte interessata (nel caso di specie, v. peraltro la lettera d) delle conclusioni), comprendendo la domanda della parte creditrice relativa al capitale anche quella per gli interessi (v., da ultimo, Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 39376 del
10.12.2021).
Tali interessi vengono in questa sede commisurati al tasso legale, che appare un parametro di riferimento adeguato e comunemente adoperato.
pagina 34 Conseguentemente, il danno da ritardo è liquidabile, in via equitativa,
in una somma che tiene conto di quanto risulterebbe dall'applicazione di un interesse di tale misura sul valore originario del danno.
Il valore del danno, seppur precedentemente liquidato alla data attuale,
viene a tal fine dapprima nuovamente stimato con riferimento al tempo dell'illecito (ovverosia il 29.4.2010), con procedimento di devalutazione,
e quindi rivalutato, in misura costante di anno in anno, secondo la variazione dei noti indici ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (che costituiscono in giurisprudenza gli indici più
utilizzati per la determinazione della perdita della capacità di acquisto della moneta nazionale), tra la data del comportamento dannoso e la data della decisione. Nell'ambito della valutazione equitativa deve infatti tenersi conto del graduale mutamento del potere d'acquisto della moneta, calcolando gli interessi sul valore della somma via via rivalutata nell'arco del suddetto ritardo (v. ancora Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 1712
del 17.2.1995).
Dal predetto calcolo si ottiene la somma di euro 20.870,43.
2.6. Per quanto sopra esposto, consegue che la Controparte_2
deve essere condannata al pagamento in favore degli aventi
[...]
causa del della predetta somma, liquidata a valori attuali come R_
sopra, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ai sensi dell'art. 429 terzo comma c.p.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
Si precisa che l'art. 429, terzo comma, c.p.c. si applica a tutti i crediti del lavoratore, ivi compresi quelli di natura risarcitoria.
3. Le domande ed eccezioni concernenti il rapporto di garanzia.
Si esaminano ora le domande ed eccezioni concernenti il rapporto di garanzia tra la convenuta e la CP_2 CP_3
È innanzitutto pacifico che la in data 3.10.2008, abbia CP_2
contratto con la la polizza per la responsabilità civile verso i CP_3
prestatori di lavoro n. 301114, con scadenza 17.9.2010, e che pertanto il
pagina 35 sinistro oggetto di causa rientri tra quelli oggetto della garanzia assicurativa.
Non sussistono, in concreto, i limiti all'operatività della garanzia assicurativa richiamati dalla compagnia terza chiamata, in quanto l'invalidità permanente derivata dall'infortunio è superiore al 6% e in quanto non è stato superato il massimale, pari ad euro 1.500.000,00.
È poi infondata anche l'eccezione di prescrizione.
Ai sensi dell'art. 2952 secondo comma c.c., “Gli altri diritti derivanti
dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il
diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i
cui diritti si prescrivono in dieci anni”.
Nel caso di specie, rilevano il terzo e il quarto comma del predetto articolo, secondo i quali “Nell'assicurazione della responsabilità civile,
il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento
all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione” (terzo comma), e
“La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato
o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione
finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile
oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto” (quarto comma).
Parte attrice, in seguito alla ricezione dell'indennizzo INAIL, con missiva del 9.12.2011 – ricevuta dalla in data 13.12.2011 - ha CP_2
indirizzato alla predetta la propria richiesta risarcitoria, CP_2
richiedendo il risarcimento del danno residuale.
Si tratta del primo atto, presente agli atti di causa, con il quale il terzo danneggiato ha richiesto all'assicurato il risarcimento del danno.
La predetta richiesta è stata reiterata con missiva dell'8.10.2012.
Avuto riguardo alle difese della si rileva che con le CP_3
missive del 1.4.2011 e del 18.4.2011, la prima indirizzata personalmente e la seconda per il tramite dei propri legali, parte attrice non ha richiesto
pagina 36 il risarcimento dei danni occorsi in conseguenza del sinistro, ma ha comunicato alla la cessazione del periodo di infortunio ed ha CP_2
manifestato alla medesima la propria disponibilità alla ripresa della prestazione lavorativa.
Alle predette missive ha fatto seguito la lettera di licenziamento del 20
maggio 2011.
Come risulta dalle produzioni tempestivamente curate con la memoria integrativa (si rileva che, ai sensi dell'art. 426 c.p.c., l'integrazione degli atti introduttivi può essere effettuata “mediante deposito di memorie e documenti”), la ha prodotto una lettera raccomandata a/r recante CP_2
la data del 20.12.2012 – che afferma di aver inviato alla - con CP_3
cui ha portato la stessa compagnia a conoscenza di aver ricevuto, da parte dei legali del la predetta richiesta di risarcimento danni di cui R_
alla missiva dell'8.10.2012, nonostante la liquidazione dell'indennizzo da parte dell'INAIL (la citata missiva dell'8.10.2012 è stata allegata alla missiva del 20.12.2012 da a v. il doc. n 14) di parte CP_2 CP_3
. CP_2
La tuttavia, non ha curato la produzione in giudizio della CP_2
cartolina di ricevimento della raccomandata a/r del 20.12.2012 (come peraltro è stato rilevato ed eccepito dal procuratore della CP_3
all'udienza del 13.12.2017).
Sempre dalle produzioni di cui alla memoria integrativa, risulta che in data 24.10.2013 la ha inviato alla una seconda lettera CP_2 CP_3
raccomandata a/r alla quale ha allegato il provvedimento relativo alla conclusione delle indagini preliminari svolte dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di PI US (doc. n. 15).
Come risulta dall'avviso di ricevimento, che in questo caso è stato prodotto, la ricezione di tale seconda raccomandata è avvenuta in data
30.10.2013.
pagina 37 Nella predetta missiva del 24.10.2013 si richiama espressamente quella del 20.12.2012 e si fa espresso riferimento all'infortunio occorso al R_
A tale lettera raccomandata ha fatto seguito, in data 19.12.2013, una comunicazione a mezzo PEC inviata dalla in qualità di Controparte_8
gestore della pratica del sinistro occorso al con cui è stato R_
richiesto alla di consegnare tutta la documentazione in possesso CP_2
relativa al sinistro (doc. n. 3 delle produzioni;
documenti che CP_2
sono stati consegnati in allegato al messaggio PEC inviato dalla in CP_2
data 20.12.2013.
Successivamente, la società Sircus Gandino, in qualità di perito nominato dalla ha richiesto alla la compilazione di un CP_3 CP_2
questionario relativo al sinistro per cui è causa, (doc. n. 16 delle produzioni , che è stato da quest'ultima compilato e inviato al CP_2
perito incaricato in data 8.3.2014 (doc. n. 5 delle produzioni . CP_2
Infine, la ha inviato alla in data 6.10.2015 a mezzo CP_2 CP_3
PEC, una missiva alla quale ha allegato il decreto di citazione a giudizio presso il Tribunale di PI US (doc. n. 17 delle produzioni
, affinché la compagnia assicuratrice fosse edotta della pendenza CP_2
del predetto procedimento penale.
Tenuto conto del combinato disposto del terzo e del quarto comma dell'art. 2952 c.c., si può quindi affermare che il termine di prescrizione:
a) è iniziato a decorrere solo dal 13.12.2011; b) anche ammesso che la raccomandata a/r del 20.12.2012 non sia mai stata spedita e/o mai ricevuta dalla alla data del 30.10.2013 tale termine non era CP_3
ancora decorso ed è rimasto sospeso ai sensi del quarto comma.
Non vi è dubbio, infatti, che, quantomeno con la seconda missiva, la parte assicurata abbia assolto all'onere di comunicazione su di essa incombente ai sensi del quarto comma dell'art. 2952 c.c..
Per effetto dell'operatività della garanzia, la deve essere CP_3
condannata a tenere indenne e manlevare la Controparte_2
pagina 38 in relazione alle somme che quest'ultima è condannata a pagare, a titolo di risarcimento del danno, in favore degli aventi causa dal R_
4. Le spese processuali e di c.t.u..
4.1. In virtù della parziale soccombenza della convenuta e CP_2
della terza chiamata nel rapporto con la parte attrice, le spese CP_3
processuali vengono compensate per metà, mentre le predette parti parzialmente soccombenti vengono condannate in solido alla rifusione delle spese processuali residue.
Si precisa che nel caso di specie si verte in un'ipotesi di soccombenza c.d. quantitativa, essendo stata la domanda attrice accolta in misura sensibilmente inferiore a quanto richiesto, essendosi escluso il risarcimento del danno differenziale in relazione al danno biologico puro.
Poiché l'originario attore è stato ammesso al Patrocinio a Spese dello
Stato, e poiché i suoi aventi causa si sono costituiti durante la fase istruttoria, si procede come segue.
I compensi, al netto della compensazione, relativi alle fasi di studio,
introduttiva e istruttoria, in parte, sono liquidati in favore dello Stato, ai sensi dell'art. 133 del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia.
Si precisa che nel liquidare le spese in favore dello Stato non si opera la riduzione della metà ex art. 130 del predetto T.U.S.G., sulla scorta delle più recenti pronunce della Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. II,
ordinanza n. 22017 dell'11.9.2018; Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n.
11590 del 3.5.2019, secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello
Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133
T.U. e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo T.U., in tal modo evitandosi che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e consentendo allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al difensore, di
pagina 39 compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità).
I compensi, al netto della compensazione, relativi alle fasi di studio,
istruttoria per la parte residua e decisoria, sono liquidati in favore degli aventi causa dal con distrazione in favore del procuratore R_
antistatario dei medesimi.
Si precisa che la liquidazione della fase di studio anche in favore degli aventi causa avviene ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, del D.M. n.
55/2014, avendone il procuratore fatto richiesta nella nota spese.
4.2. Le spese processuali tra gli aventi causa del e la Gestione R_
Liquidatoria, succeduta alla SL, si compensano integralmente, atteso che al momento della proposizione della domanda giudiziale potevano residuare dei seri dubbi in merito alla correttezza dell'operato del personale sanitario, peraltro neppure del tutto fugati dai cc.tt.uu., e, di conseguenza, in ordine alla responsabilità dell'Azienda sanitaria, quantomeno a titolo di concorso, in relazione all'aggravamento del danno.
4.3. La deve essere inoltre condannata alla rifusione delle CP_3
spese processuali nei confronti della essendo rimasta CP_2
soccombente con riferimento alla domanda di garanzia, avendo eccepito la prescrizione ed essendosi tale eccezione rivelata infondata.
Si dispone la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario.
4.4. Le spese processuali vengono liquidate nel dispositivo, con applicazione della vigente tabella per le cause di lavoro di valore indeterminabile, tenuto conto dell'attività processuale svolta dalle singole parti.
4.5. Infine, le spese di c.t.u., liquidate nella misura di euro 800,00 per onorari, oltre i.v.a. e contributi previdenziali dovuti come per legge con decreto del 14.10.2024, vengono definitivamente poste a carico solidale della e della rimaste soccombenti. CP_2 CP_3
pagina 40 Di conseguenza, la e la debbono essere condannate CP_2 CP_3
in solido alla rifusione in favore degli aventi causa dal della R_
somma di euro 488,00, da essi corrisposta ai consulenti a titolo di spese di c.t.u. (v. attestazione di bonifico e fattura).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) condanna la al pagamento in favore Controparte_2
degli aventi causa dal signor signori Persona_2 Parte_1
ed quest'ultima in qualità di genitore Parte_2 Parte_3
esercente la potestà sul figlio minore della somma di Persona_1
euro 20.870,43, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo;
2) condanna la a tenere indenne e Controparte_3
manlevare la in relazione alla somma di cui Controparte_2
al punto precedente;
3) rigetta la domanda proposta nei confronti della di IA, Pt_7
nel cui rapporto è succeduta la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria
di CP_1
4) compensa per metà le spese processuali tra la parte attrice da un lato e la e la Controparte_2 Controparte_3
dall'altro e, per l'effetto, secondo quanto indicato in motivazione:
4.1.) condanna, in solido tra loro, la e la Controparte_2
alla rifusione delle spese processuali Controparte_3
residue in favore dello Stato, che liquida in euro 4.000,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4.2.) condanna, in solido tra loro, la e la Controparte_2
alla rifusione delle spese processuali Controparte_3
residue in favore degli aventi causa dal signor che Persona_2
liquida in euro 3.600,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in
pagina 41 favore dell'avvocato Giulio Cesare Bonazzi;
5) compensa integralmente le spese processuali tra gli aventi causa dal signor e la Regionale Sanitaria Liquidatoria Persona_2 CP_1
di CP_1
6) condanna la alla rifusione delle Controparte_3
spese processuali in favore della , che liquida Controparte_2
in euro 518,00 per spese di contributo unificato, oltre eventuali spese di notifica dell'atto di chiamata in causa di terzo, ed in euro 7.500,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Luca De
Angelis;
7) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio a carico solidale della e della Controparte_2 [...]
e condanna le predette parti in solido alla rifusione Controparte_3
in favore degli aventi causa dal signor della somma di Persona_2
euro 488,00.
Cagliari, 4.4.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 42