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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/05/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 08 maggio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5880/2021 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Lucia De Filippo presso la quale Parte_1
domicilia in Striano alla via Caionche n. 39
Opponente
CONTRO
CP_ in proprio e quale mandatario della persona del suo l.r.p.t CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Minicucci ed elettivamente
CP_ domiciliato in Nola alla via Variante 7bis presso la sede territoriale di Nola
Opposto
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avvocato Alfredo Martucci Schisa presso il quale domicilia in Napoli alla via F. Del
Carretto
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 13.11.2021 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente deduceva di essere venuto a conoscenza , mediante verifica dell'estratto di ruolo , di essere debitore della somma di euro 22.876,56 nei confronti dell' per il mancato pagamento di contributi previdenziali di cui a CP_1
degli avvisi di addebiti riportati analiticamente nel ricorso introduttivo del giudizio
.
Il ricorrente premetteva di non aver mai ricevuto alcuna notifica degli avvisi di addebito riportati in ricorso e chiedeva dichiararsi non dovuti i crediti in essi contenuti per intervenuta prescrizione .
Si Costituivano in giudizio tutte le parti convenute ed eccepivano l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso e né chiedevano l'integrale rigetto.
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Occorre evidenziare preliminarmente che l'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo - che assume di essere l'unico atto mediante il quale è venuto a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti idi una pretesa creditoria – la cui ammissibilità è stata ritenuta dalla nota pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 19704/2015 .Ciò posto, in forza dell' incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del 06/09/2022, n.26283. L'art.
3- bis del D.L. n. 146 del 1921, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21,.novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 recita: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato, che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: " Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti , e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione". Il ricorrente odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo. il ricorso proposto va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede :
- dichiara inammissibile il ricorso
-Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio
- Si comunichi
Così deciso in Nola lì 08.05.2025 . Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
Il GOP dott. Aristide Perrino alla pubblica udienza del 08 maggio 2025 pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al N. 5880/2021 sezione Lavoro e Previdenza :
TRA
rappresentato e difeso dall'avv.to Lucia De Filippo presso la quale Parte_1
domicilia in Striano alla via Caionche n. 39
Opponente
CONTRO
CP_ in proprio e quale mandatario della persona del suo l.r.p.t CP_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Minicucci ed elettivamente
CP_ domiciliato in Nola alla via Variante 7bis presso la sede territoriale di Nola
Opposto
CONTRO
in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa Controparte_3
dall'avvocato Alfredo Martucci Schisa presso il quale domicilia in Napoli alla via F. Del
Carretto
Altro Opposto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato alla data del 13.11.2021 e regolarmente notificato alle parti resistenti , il ricorrente deduceva di essere venuto a conoscenza , mediante verifica dell'estratto di ruolo , di essere debitore della somma di euro 22.876,56 nei confronti dell' per il mancato pagamento di contributi previdenziali di cui a CP_1
degli avvisi di addebiti riportati analiticamente nel ricorso introduttivo del giudizio
.
Il ricorrente premetteva di non aver mai ricevuto alcuna notifica degli avvisi di addebito riportati in ricorso e chiedeva dichiararsi non dovuti i crediti in essi contenuti per intervenuta prescrizione .
Si Costituivano in giudizio tutte le parti convenute ed eccepivano l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso e né chiedevano l'integrale rigetto.
La causa veniva trattata da questo Giudicante previa acquisizione della documentazione agli atti e non bisognevole di ulteriore attività istruttoria la causa veniva decisa
MOTIVI DECISIONE
Occorre evidenziare preliminarmente che l'istante ha proposto opposizione avverso l'estratto di ruolo - che assume di essere l'unico atto mediante il quale è venuto a conoscenza dell'esistenza nei suoi confronti idi una pretesa creditoria – la cui ammissibilità è stata ritenuta dalla nota pronuncia della Suprema Corte di
Cassazione n. 19704/2015 .Ciò posto, in forza dell' incidenza della sopravvenuta normativa introdotta in tema di impugnabilità dei ruoli alla stregua dell' interpretazione che ne è stata data dalle SS.UU. del 06/09/2022, n.26283. L'art.
3- bis del D.L. n. 146 del 1921, inserito in sede di conversione dalla I. n.
215/21,.novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 recita: "L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione". Al riguardo, con la sentenza delle SSUU 19 luglio/6 settembre 2022 n. 26283, si è affermato, che la norma in questione si applica ai procedimenti pendenti. A tale proposito, nella motivazione di tale pronuncia si legge quanto segue: " Non si tratta, come pure si è sostenuto, di una norma d'interpretazione autentica, men che mai dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992. Non soltanto essa non si qualifica come tale, ma nemmeno assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario. Né la norma è retroattiva, perché non disconosce le conseguenze già realizzate del fatto compiuto, né ne impedisce le conseguenze future per una ragione relativa a questo fatto soltanto: essa non incide sul novero degli atti impugnabili e, specificamente, non ne esclude il ruolo e la cartella di pagamento;
né introduce motivi d'impugnazione o foggia quelli che già potevano essere proposti. Con la norma in questione, invece, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, di cui si è detto, plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti , e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza (o dell'ordinanza), che è ancora da compiere, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione". Il ricorrente odierno appellato, non ha allegato, né dimostrato, di essersi trovato in una delle condizioni tassativamente previste dalla legge per poter impugnare l'estratto di ruolo. il ricorso proposto va dichiarato inammissibile per carenza di interesse ad agire. La natura controversa della questione, risolta in applicazione di una legge e della relativa interpretazione sopravvenuta in corso del giudizio, determina a disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale di Nola in funzione di Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando , respinta ogni diversa istanza, deduzione eccezione così provvede :
- dichiara inammissibile il ricorso
-Compensa per intero tra le parti le spese del giudizio
- Si comunichi
Così deciso in Nola lì 08.05.2025 . Il Gop Lavoro
dott. Aristide Perrino