Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1971, n. 1485
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Sentenza 18 maggio 1971

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Ai sensi degli artt 187 e 189 cod proc civ, applicabili anche ai giudizi di appello in virtu del rinvio contenuto nel successivo art 359, l'istruttore, qualora ritenga la causa matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, come si verifica nella fase iniziale del giudizio di appello, nel quale l'ammissione di nuovi mezzi di prova e riservata al collegio, invita le parti a precisare le proprie conclusioni e rimette quindi la causa al collegio, senza che sia necessario per la formulazione delle stesse la fissazione di una nuova udienza, prevista soltanto dopo l'espletamento di un mezzo istruttorio dall'art 110 disp att al cod proc civ ai fini della ulteriore trattazione della causa. ( V 2728'56' 2540'59).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 18/05/1971, n. 1485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1485
    Data del deposito : 18 maggio 1971

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