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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15099/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
ELe Posio Giudice Relatore est.
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15099/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VOLTOLINI CORRADO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. LOMBARDI DOMENICO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità nei confronti della sig.ra
, per aver con il proprio comportamento gravemente pregiudizievole e del tutto contrario Controparte_1 all'obbligo di fedeltà derivante dal matrimonio, aver sciolto volontariamente l'unione coniugale e per l'effetto assegnare la casa coniugale a disponendo pertanto che abbandoni la casa Parte_1 Controparte_1 coniugale, reperendo nuova abitazione a sue spese;
2) Disporre pertanto l'assegnazione della casa coniugale in via esclusiva a favore del sig. (la Sig. Parte_1 ra dovrà reperire altra abitazione a sue spese) ; Controparte_1
pagina 1 di 6 3) Revocare l'ordinanza presidenziale emessa in data 07.08.2023 dal Giudice Dott. Posio nella sua totalità, soprattutto nella parte ove questa prevede la divisibilità della casa coniugale con conseguente utilizzo per entrambi i coniugi, considerato il fatto che l'abitazione come emerso dalla perizia allegata alla memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. è risultata totalmente inidonea alla divisibilità.
4) Disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento della minore nella misura pari CP_1 Persona_1 ad euro 250,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie relative al mantenimento crescita ed educazione della figlia così determinate come da protocollo del Tribunale di Brescia ed Per_1 indicato nel ricorso introduttivo al giudizio.
5) Disporre in favore del sig. , una somma, da quantificarsi in via equitativa, a titolo di Parte_1 risarcimento derivante dall'addebito di responsabilità della separazione in capo alla moglie;
6) Disporre una somma a titolo di risarcimento in favore del ricorrente per danno da vita di relazione patito dal sig. nel rapporto coniugale con la moglie, somma da porsi ad esclusivo carico della moglie Parte_1 [...]
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. CP_1
IN VIA SUBORDINATA, Nella denegata ipotesi di respingimento delle domande espresse in via principale :
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità nei confronti della moglie
Controparte_2
2) Assegnazione della casa coniugale in via esclusiva al sig. (la sig.ra dovrà reperire altra Pt_1 CP_1 abitazione a proprie spese);
3) Disporre che la Sig. ra contribuisca al mantenimento della figlia minore (da stabilirsi in via Controparte_1 equitativa), oltre al 50% delle spese straordinarie così come determinate nel protocollo del Tribunale di Brescia,
4) Disporre in via equitativa, una somma a titolo di risarcimento derivante dall'addebito di responsabilità della separazione in capo alla moglie;
5) Disporre una somma, sempre in via equitativa, a carico della moglie, a titolo di risarcimento per danno da vita di relazione patito dal sig. nel rapporto coniugale con la moglie. Parte_1
[omissis]
Per parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente le doglianze attoree, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, in ottempero al provvedimento posto a conclusione della fase interdittale surriferita:
- pronunciare la separazione personale tra i coniugi de quibus, con addebito a carico di Parte_1
- rigettare la domanda ex adverso di addebito della separazione de qua, così come dallo stesso introdotta;
Pt_1
- assegnare la casa coniugale secondo le modalità già previste dall'ordinanza interdittale succitata, emessa in data 7.8.2023;
- condannare al versamento in favore di dell'importo mensile di € 300,00 oltre a Parte_1 Controparte_1 rivalutazione annuale ISTAT e ciò a titolo di concorso al mantenimento della prole, atteso che la figlia ormai di età maggiore, ma non avendo, in quanto tuttora studentessa, alcuna capacità reddituale ed Per_1
pagina 2 di 6 avendo già manifestato la propria preferenza a continuare nella coabitazione con la madre (vedi deposizione resa all'udienza del 15.06.2023);
- condannare al versamento in favore di , dell'importo pro quota pari al 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese straordinarie occorrende per la figlia;
il tutto in ossequio allo specifico protocollo espressamente adottato dal Tribunale di Brescia;
- rigettare, per i motivi di cui alla già depositata memoria integrativa, le domande risarcitorie, così come formulate da in quanto palesemente infondate e, comunque, non provate;
Parte_1
- condannare, infine, il alla restituzione, a favore della della somma di € 30.000,00, fermo Pt_1 CP_1 restando che, detto importo, era stato dato in prestito dalla al marito per consentire a costui di acquistare CP_1 la casa coniugale di cui trattasi e poi intestata, unicamente, al precitato Parte_1
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.12.2022, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 24/09/2011 in Bedizzole (Bs) da cui era nata la figlia il 1.8.2006, Controparte_1 Per_1
evidenziava che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente la resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
9.5.2023, sentita la minore il 10.6.2023, con ordinanza del 7.8.2023 il Presidente autorizzava Per_1
i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza espletamento di istruttoria all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
In punto di addebito, il ricorrente deduce che, dal 2020, con la pandemia e la conseguente crisi economica, i rapporti tra i coniugi si logoravano per l'inerzia della resistente, casalinga, ad aiutarlo pagina 3 di 6 economicamente;
scopriva altresì che, da maggio 2021, la resistente riceveva di nascosto nella taverna della casa familiare numerosi clienti, cui forniva massaggi e prestazioni sessuali.
Senza contestare le condotte fedifraghe, la resistente ascrive la crisi familiare ad antecedenti comportamenti vessatori ricorrente, nei confronti suoi e del figlio di primo letto EL, quest'ultimo cacciato di casa dal ricorrente dopo una colluttazione.
Richiamata preliminarmente costante giurisprudenza di legittimità per cui “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14.2.2012 n. 2059 e succ. conformi), le contrapposte domande di addebito vanno rigettate.
Dirimenti, sul punto, si reputano le dichiarazioni della figlia oggi di anni diciotto1, rese in Per_1
sede di audizione all'udienza del 10.6.2023, secondo cui le liti erano frequenti sin dal 2016/2017, attribuendo le colpe ad entrambi i genitori2. Dichiarazioni da ritenersi particolarmente attendibili, in quanto è apparsa all'evidenza disinteressata all'esito della causa, ovvero a schierarsi con Per_1
taluno dei genitori3.
Sicché, l'origine della crisi familiare va inquadrata in un prolungato clima di reciproca conflittualità ben anteriore al 2020, nel quale non è possibile attribuire la responsabilità in via esclusiva o prevalente all'uno o all'altro coniuge.
Quanto alla casa familiare, di proprietà del ricorrente, l'ordinanza presidenziale del 7.8.2023, preso atto dell'assenza di alloggi alternativi per entrambe le parti e della disponibilità della resistente di fruire della taverna al piano interrato, munito di ingresso autonomo e di servizi igienici, disponeva l'assegnazione alla madre del solo interrato;
il ricorrente ne chiede la revoca, la resistente la conferma.
pagina 4 di 6 Reputa il Collegio che non ricorrono i presupposti per una modifica dell'ordinanza presidenziale, per i concorrenti motivi:
- l'ordinanza non risulta oggetto di reclamo, né ricorrono sopravvenienze idonee a determinare la revoca dell'assegnazione.
Si reputano invero superabili le deduzioni del ricorrente per cui controparte utilizza la cucina al pianterreno e lo molesterebbe con continue incursioni nel suo appartamento e conseguenti liti.
Queste ultime, pur essendo venuto meno l'affetto coniugale, contrastano con l'incontestata consumazione di rapporti sessuali tra le parti;
quanto all'utilizzo della cucina, collegata all'interrato da una scala, nulla osta al ricorrente di chiudere l'accesso alla resistente, potendo quest'ultima accedere al piano interrato direttamente dal garage (cfr. planimetria doc. 1 ricorrente);
- si reputa irrilevante la ristrettezza/inidoneità degli spazi ove la resistente dimora, avendo quest'ultima accettato tale sistemazione nelle conclusioni da ultimo depositate (volenti non fit iniuria);
- parimenti irrilevante si reputa l'indivisibilità dell'immobile, trattandosi di questione dominicale estranea all'istituto dell'assegnazione della casa familiare che, nell'interesse superiore della prole, può essere limitata anche ad una porzione dell'immobile, benché non divisibile o non accatastata;
- soprattutto, non risulta alcun'allegazione di pregiudizio per nel cui primario interesse Per_1
la casa familiare è assegnata, avendo anzi quest'ultima chiesto espressamente in sede di audizione di mantenere la vicinanza con la madre;
resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione verrà meno al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
Occorre infine confermare il disposto contributo del padre al mantenimento della figlia, peraltro stabilito in misura minima, a fronte della sperequazione economica tra il padre, contitolare coi fratelli di impresa di pavimentazioni, e la madre, svolgente lavori occasionali e priva di titoli qualificanti.
Le ulteriori domande concernenti i danni endofamiliari e la restituzione degli apporti per l'acquisto della casa familiare si reputano in questa sede inammissibili, in quanto soggette a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme
– soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione pagina 5 di 6 oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1,
n. 6660/2001, Cass. 21.5.2009, n. 11828, Cass.n. 18870/2014).
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca sull'addebito, le spese di lite si intendono compensate nella misura della metà.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, prevalente in punto di assegnazione della casa familiare e di mantenimento della figlia, e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.000,00 per fase di studio, € 1.600,00 per doppia fase introduttiva, €
1.400,00 per fase istruttoria e € 1.600,00 per fase decisionale, dedotto il 50% per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bedizzole di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2011, parte I, n. 15;
3) rigetta le domande di addebito di entrambe le parti;
4) assegna alla resistente la porzione della casa familiare sita in Bedizzole, via Campagnola 42/E, individuata nel piano interrato;
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
7) condanna il ricorrente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in motivazione in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
ELe Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vengono pertanto meno le statuizioni presidenziali in punto di affidamento, collocazione e frequentazioni. 2 “C'è tutta una storia dietro. I miei si separano perché uno dei due pensa che l'altro abbia fatto errori importanti ma li hanno fatti tutti e due. È da un po' che non va bene, non so quanto;
inizialmente mi hanno tenuta protetta, ma poi te ne accorgi … forse da quando io avevo 10/11 anni, quando avvenivano le solite litigate, poi non ci fai neanche più caso”. 3 Mi sono trovata in mezzo a questa situazione, che ho gestito: inizialmente tappavo i buchi, poi ci ho provato ma fino a un certo punto, non mi appartiene e mi è estranea. Sceglierei di stare con mia madre, perché è sempre stato così, perché non voglio più bene a uno che all'altro, è perché sono abituata a stare così, mio PA lavorava e tornava a casa la sera e stavo di più con lei. È un fatto di abitudine. Il rapporto con entrambi è normale, con PA sto di meno perché lui lavora;
non so cosa faccia mia mamma perché dopo questa situazione non chiedo più niente, non so nemmeno se frequentano persone nuove. […] Quando ero più piccola parlavo dell'uno con l'altra e viceversa, poi da quando sono cresciuta ho detto che voglio starne fuori e ho smesso. […] non ho particolari desideri, hanno fatto le loro scelte. La sensazione di essere l'ago della bilancia non mi tocca tanto, mi aspettavo che sarebbe successa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Famiglia CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
ELe Posio Giudice Relatore est.
Andrea Marchesi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 15099/2022 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. VOLTOLINI CORRADO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. LOMBARDI DOMENICO Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 31/10/2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente:
IN VIA PRINCIPALE:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità nei confronti della sig.ra
, per aver con il proprio comportamento gravemente pregiudizievole e del tutto contrario Controparte_1 all'obbligo di fedeltà derivante dal matrimonio, aver sciolto volontariamente l'unione coniugale e per l'effetto assegnare la casa coniugale a disponendo pertanto che abbandoni la casa Parte_1 Controparte_1 coniugale, reperendo nuova abitazione a sue spese;
2) Disporre pertanto l'assegnazione della casa coniugale in via esclusiva a favore del sig. (la Sig. Parte_1 ra dovrà reperire altra abitazione a sue spese) ; Controparte_1
pagina 1 di 6 3) Revocare l'ordinanza presidenziale emessa in data 07.08.2023 dal Giudice Dott. Posio nella sua totalità, soprattutto nella parte ove questa prevede la divisibilità della casa coniugale con conseguente utilizzo per entrambi i coniugi, considerato il fatto che l'abitazione come emerso dalla perizia allegata alla memoria integrativa ex art. 709 c.p.c. è risultata totalmente inidonea alla divisibilità.
4) Disporre che la sig.ra contribuisca al mantenimento della minore nella misura pari CP_1 Persona_1 ad euro 250,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie relative al mantenimento crescita ed educazione della figlia così determinate come da protocollo del Tribunale di Brescia ed Per_1 indicato nel ricorso introduttivo al giudizio.
5) Disporre in favore del sig. , una somma, da quantificarsi in via equitativa, a titolo di Parte_1 risarcimento derivante dall'addebito di responsabilità della separazione in capo alla moglie;
6) Disporre una somma a titolo di risarcimento in favore del ricorrente per danno da vita di relazione patito dal sig. nel rapporto coniugale con la moglie, somma da porsi ad esclusivo carico della moglie Parte_1 [...]
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. CP_1
IN VIA SUBORDINATA, Nella denegata ipotesi di respingimento delle domande espresse in via principale :
1) Pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità nei confronti della moglie
Controparte_2
2) Assegnazione della casa coniugale in via esclusiva al sig. (la sig.ra dovrà reperire altra Pt_1 CP_1 abitazione a proprie spese);
3) Disporre che la Sig. ra contribuisca al mantenimento della figlia minore (da stabilirsi in via Controparte_1 equitativa), oltre al 50% delle spese straordinarie così come determinate nel protocollo del Tribunale di Brescia,
4) Disporre in via equitativa, una somma a titolo di risarcimento derivante dall'addebito di responsabilità della separazione in capo alla moglie;
5) Disporre una somma, sempre in via equitativa, a carico della moglie, a titolo di risarcimento per danno da vita di relazione patito dal sig. nel rapporto coniugale con la moglie. Parte_1
[omissis]
Per parte resistente:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente le doglianze attoree, in quanto palesemente infondate in fatto e in diritto e, conseguentemente, in ottempero al provvedimento posto a conclusione della fase interdittale surriferita:
- pronunciare la separazione personale tra i coniugi de quibus, con addebito a carico di Parte_1
- rigettare la domanda ex adverso di addebito della separazione de qua, così come dallo stesso introdotta;
Pt_1
- assegnare la casa coniugale secondo le modalità già previste dall'ordinanza interdittale succitata, emessa in data 7.8.2023;
- condannare al versamento in favore di dell'importo mensile di € 300,00 oltre a Parte_1 Controparte_1 rivalutazione annuale ISTAT e ciò a titolo di concorso al mantenimento della prole, atteso che la figlia ormai di età maggiore, ma non avendo, in quanto tuttora studentessa, alcuna capacità reddituale ed Per_1
pagina 2 di 6 avendo già manifestato la propria preferenza a continuare nella coabitazione con la madre (vedi deposizione resa all'udienza del 15.06.2023);
- condannare al versamento in favore di , dell'importo pro quota pari al 50% Parte_1 Controparte_1 delle spese straordinarie occorrende per la figlia;
il tutto in ossequio allo specifico protocollo espressamente adottato dal Tribunale di Brescia;
- rigettare, per i motivi di cui alla già depositata memoria integrativa, le domande risarcitorie, così come formulate da in quanto palesemente infondate e, comunque, non provate;
Parte_1
- condannare, infine, il alla restituzione, a favore della della somma di € 30.000,00, fermo Pt_1 CP_1 restando che, detto importo, era stato dato in prestito dalla al marito per consentire a costui di acquistare CP_1 la casa coniugale di cui trattasi e poi intestata, unicamente, al precitato Parte_1
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.12.2022, , premesso di avere contratto matrimonio con Parte_1
il 24/09/2011 in Bedizzole (Bs) da cui era nata la figlia il 1.8.2006, Controparte_1 Per_1
evidenziava che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile, essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi;
chiedeva pertanto la pronuncia della separazione giudiziale alle condizioni trascritte in epigrafe.
Si costituiva ritualmente la resistente che, condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale, formulava per il resto le trascritte conclusioni.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, sentiti personalmente i coniugi all'udienza presidenziale del
9.5.2023, sentita la minore il 10.6.2023, con ordinanza del 7.8.2023 il Presidente autorizzava Per_1
i coniugi a condurre vita separata, pronunciava i provvedimenti temporanei ed urgenti.
Rimesse le parti innanzi al Giudice Istruttore, concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., senza espletamento di istruttoria all'udienza del 31.10.2024 le parti precisavano le trascritte conclusioni e la causa era rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
***
Sussistono i presupposti per pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art.151 c.c. , tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi tra i coniugi, come emerge dal ricorso e dalla comparsa di costituzione, nonché da tutte le successive memorie depositate in atti. Invero, le ragioni esposte dalle parti a fondamento della domanda di separazione personale costituiscono elementi idonei a ritenere che i coniugi non sono più legati da alcun vincolo affettivo e che la convivenza è divenuta ormai intollerabile.
In punto di addebito, il ricorrente deduce che, dal 2020, con la pandemia e la conseguente crisi economica, i rapporti tra i coniugi si logoravano per l'inerzia della resistente, casalinga, ad aiutarlo pagina 3 di 6 economicamente;
scopriva altresì che, da maggio 2021, la resistente riceveva di nascosto nella taverna della casa familiare numerosi clienti, cui forniva massaggi e prestazioni sessuali.
Senza contestare le condotte fedifraghe, la resistente ascrive la crisi familiare ad antecedenti comportamenti vessatori ricorrente, nei confronti suoi e del figlio di primo letto EL, quest'ultimo cacciato di casa dal ricorrente dopo una colluttazione.
Richiamata preliminarmente costante giurisprudenza di legittimità per cui “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge
l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre, è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà (Cass. 14.2.2012 n. 2059 e succ. conformi), le contrapposte domande di addebito vanno rigettate.
Dirimenti, sul punto, si reputano le dichiarazioni della figlia oggi di anni diciotto1, rese in Per_1
sede di audizione all'udienza del 10.6.2023, secondo cui le liti erano frequenti sin dal 2016/2017, attribuendo le colpe ad entrambi i genitori2. Dichiarazioni da ritenersi particolarmente attendibili, in quanto è apparsa all'evidenza disinteressata all'esito della causa, ovvero a schierarsi con Per_1
taluno dei genitori3.
Sicché, l'origine della crisi familiare va inquadrata in un prolungato clima di reciproca conflittualità ben anteriore al 2020, nel quale non è possibile attribuire la responsabilità in via esclusiva o prevalente all'uno o all'altro coniuge.
Quanto alla casa familiare, di proprietà del ricorrente, l'ordinanza presidenziale del 7.8.2023, preso atto dell'assenza di alloggi alternativi per entrambe le parti e della disponibilità della resistente di fruire della taverna al piano interrato, munito di ingresso autonomo e di servizi igienici, disponeva l'assegnazione alla madre del solo interrato;
il ricorrente ne chiede la revoca, la resistente la conferma.
pagina 4 di 6 Reputa il Collegio che non ricorrono i presupposti per una modifica dell'ordinanza presidenziale, per i concorrenti motivi:
- l'ordinanza non risulta oggetto di reclamo, né ricorrono sopravvenienze idonee a determinare la revoca dell'assegnazione.
Si reputano invero superabili le deduzioni del ricorrente per cui controparte utilizza la cucina al pianterreno e lo molesterebbe con continue incursioni nel suo appartamento e conseguenti liti.
Queste ultime, pur essendo venuto meno l'affetto coniugale, contrastano con l'incontestata consumazione di rapporti sessuali tra le parti;
quanto all'utilizzo della cucina, collegata all'interrato da una scala, nulla osta al ricorrente di chiudere l'accesso alla resistente, potendo quest'ultima accedere al piano interrato direttamente dal garage (cfr. planimetria doc. 1 ricorrente);
- si reputa irrilevante la ristrettezza/inidoneità degli spazi ove la resistente dimora, avendo quest'ultima accettato tale sistemazione nelle conclusioni da ultimo depositate (volenti non fit iniuria);
- parimenti irrilevante si reputa l'indivisibilità dell'immobile, trattandosi di questione dominicale estranea all'istituto dell'assegnazione della casa familiare che, nell'interesse superiore della prole, può essere limitata anche ad una porzione dell'immobile, benché non divisibile o non accatastata;
- soprattutto, non risulta alcun'allegazione di pregiudizio per nel cui primario interesse Per_1
la casa familiare è assegnata, avendo anzi quest'ultima chiesto espressamente in sede di audizione di mantenere la vicinanza con la madre;
resta fermo, in ogni caso, che l'assegnazione verrà meno al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia.
Occorre infine confermare il disposto contributo del padre al mantenimento della figlia, peraltro stabilito in misura minima, a fronte della sperequazione economica tra il padre, contitolare coi fratelli di impresa di pavimentazioni, e la madre, svolgente lavori occasionali e priva di titoli qualificanti.
Le ulteriori domande concernenti i danni endofamiliari e la restituzione degli apporti per l'acquisto della casa familiare si reputano in questa sede inammissibili, in quanto soggette a rito ordinario, posto che l'art. 40 comma 3 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in ipotesi di connessione qualificata (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.) escludendo, al contrario, la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Pertanto, va esclusa la possibilità del simultaneus processus tra la domanda di separazione o divorzio – soggetta al rito speciale – con quelle di scioglimento della comunione, restituzione di beni, pagamento di somme
– soggette al rito ordinario –, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione pagina 5 di 6 oggettiva, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (ex multis cfr. Cass. Civ. Sez. 1,
n. 6660/2001, Cass. 21.5.2009, n. 11828, Cass.n. 18870/2014).
In ragione della materia del presente giudizio e considerata la soccombenza reciproca sull'addebito, le spese di lite si intendono compensate nella misura della metà.
Le restanti spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente, prevalente in punto di assegnazione della casa familiare e di mantenimento della figlia, e si liquidano secondo i parametri ex d.m. 55/2014, per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale (segnatamente in € 1.000,00 per fase di studio, € 1.600,00 per doppia fase introduttiva, €
1.400,00 per fase istruttoria e € 1.600,00 per fase decisionale, dedotto il 50% per la compensazione parziale), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Bedizzole di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti dello stato civile del predetto comune, per l'anno 2011, parte I, n. 15;
3) rigetta le domande di addebito di entrambe le parti;
4) assegna alla resistente la porzione della casa familiare sita in Bedizzole, via Campagnola 42/E, individuata nel piano interrato;
5) pone a carico del padre, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, l'obbligo di versare alla madre la somma di complessivi € 200,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT del costo della vita per i lavoratori dipendenti, oltre al 50% delle spese straordinarie come da
Protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Brescia;
6) compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura della metà;
7) condanna il ricorrente al pagamento delle restanti spese del giudizio in favore della resistente, liquidate in motivazione in complessivi € 2.800,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 13.3.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
ELe Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209.
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vengono pertanto meno le statuizioni presidenziali in punto di affidamento, collocazione e frequentazioni. 2 “C'è tutta una storia dietro. I miei si separano perché uno dei due pensa che l'altro abbia fatto errori importanti ma li hanno fatti tutti e due. È da un po' che non va bene, non so quanto;
inizialmente mi hanno tenuta protetta, ma poi te ne accorgi … forse da quando io avevo 10/11 anni, quando avvenivano le solite litigate, poi non ci fai neanche più caso”. 3 Mi sono trovata in mezzo a questa situazione, che ho gestito: inizialmente tappavo i buchi, poi ci ho provato ma fino a un certo punto, non mi appartiene e mi è estranea. Sceglierei di stare con mia madre, perché è sempre stato così, perché non voglio più bene a uno che all'altro, è perché sono abituata a stare così, mio PA lavorava e tornava a casa la sera e stavo di più con lei. È un fatto di abitudine. Il rapporto con entrambi è normale, con PA sto di meno perché lui lavora;
non so cosa faccia mia mamma perché dopo questa situazione non chiedo più niente, non so nemmeno se frequentano persone nuove. […] Quando ero più piccola parlavo dell'uno con l'altra e viceversa, poi da quando sono cresciuta ho detto che voglio starne fuori e ho smesso. […] non ho particolari desideri, hanno fatto le loro scelte. La sensazione di essere l'ago della bilancia non mi tocca tanto, mi aspettavo che sarebbe successa.