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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice, dott. Giuseppe
Tango, nella causa iscritta al n. 4758/2025 R.G.L. promosse
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Lo Cascio ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Mariano Stabile, 110.
-ricorrente-
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1 avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Ippolito
Pindemonte, n. 88.
-resistente-
E C O N T R O in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182.
-resistente-
All'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA
Mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2 Controparte_2
Controparte_2 rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in Cont favore dell'
1 compensa le spese tra la parte ricorrente e l'Assessorato convenuto;
Cont Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 27 marzo 2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato istanza per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della
L.R. n. 4 dell'01.03.2017 e D.P.R.S. n. 532 del 31.03.2017 e del D.P.R.S. n. 545 del 10.05.2017 e che detta istanza era stata respinta, sul presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016.
Chiedeva dunque l'accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento della condizione di disabili gravissimi e la condanna delle parti convenute alla corresponsione di tutte le somme arretrate dovute e mai corrisposte;
- premesso che, regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , CP_1 preliminarmente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e variamente contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
si costituiva in giudizio, altresì, l'Assessorato convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di CTU e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c,, all'udienza del 6 novembre 2025 la causa veniva decisa;
- rilevato, preliminarmente, che la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale Cont per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità; il controllo sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto;
- ritenuto che, alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro;
- rilevato, quindi, che deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Cont giudice adito formulata dall' anche alla luce del recente orientamento secondo cui la materia in esame non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico, dunque riservata al giudice amministrativo, bensì è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona e della garanzia
2 che ai disabili sia garantita l'inclusione sociale (Cass. n. 25011/2014 del 25 novembre 2014);
- rilevato, altresì, che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato convenuto atteso che lo stesso ha la sola funzione di erogare le somme;
- rilevato, nel merito, che il CTU nominato, espletata l'attività istruttoria, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato dunque che il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore (cfr. allegato n. 26 del ricorso);
- ritenuto che in ragione dell'esito complessivo della lite appare equo compensare le spese di lite tra la parte ricorrente e l'Assessorato; Cont
- rilevato che restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6 novembre 2025
Il Giudice
IU GO
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice, dott. Giuseppe
Tango, nella causa iscritta al n. 4758/2025 R.G.L. promosse
DA
, rappresentato e difeso dall'avv. Annalisa Lo Cascio ed elettivamente Parte_1 domiciliato presso il suo studio in Palermo, via Mariano Stabile, 110.
-ricorrente-
C O N T R O
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli CP_1 avv.ti Daniela Antinoro e Chiara Reina ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Ippolito
Pindemonte, n. 88.
-resistente-
E C O N T R O in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182.
-resistente-
All'esito dell'udienza del 6 novembre 2025, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato
SENTENZA
Mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_2 Controparte_2
Controparte_2 rigetta il ricorso e dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in Cont favore dell'
1 compensa le spese tra la parte ricorrente e l'Assessorato convenuto;
Cont Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 27 marzo 2025 la parte ricorrente in epigrafe deduceva di avere presentato istanza per il riconoscimento della condizione di disabilità gravissima ai sensi della
L.R. n. 4 dell'01.03.2017 e D.P.R.S. n. 532 del 31.03.2017 e del D.P.R.S. n. 545 del 10.05.2017 e che detta istanza era stata respinta, sul presupposto della non sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2 del Decreto interministeriale del 26.09.2016.
Chiedeva dunque l'accertamento della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento della condizione di disabili gravissimi e la condanna delle parti convenute alla corresponsione di tutte le somme arretrate dovute e mai corrisposte;
- premesso che, regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , CP_1 preliminarmente, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo e variamente contestando, nel merito, la fondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto;
si costituiva in giudizio, altresì, l'Assessorato convenuto eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'effettuazione di CTU e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c,, all'udienza del 6 novembre 2025 la causa veniva decisa;
- rilevato, preliminarmente, che la legge determina le condizioni sanitarie che vanno qualificate come di disabilità gravissima, richiamando l'art. 3 D.M. 26/09/2016, e vi riconnette l'erogazione di una prestazione economica predeterminata dalla fonte secondaria (D.P. n° 545/17) in un importo uguale Cont per tutti i soggetti affetti da siffatta disabilità; il controllo sanitario demandato all' quindi, rappresenta esplicazione di mera discrezionalità tecnica e non di discrezionalità amministrativa, dovendo così la prestazione assistenziale prevista dalla legge essere qualificata come diritto soggettivo perfetto;
- ritenuto che, alla luce della normativa regionale richiamata, il c.d. assegno di cura può qualificarsi come una prestazione assistenziale, che consegue all'accertamento di natura tecnica di un requisito sanitario previsto dalla legge, come tale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario e nella competenza funzionale del giudice del lavoro;
- rilevato, quindi, che deve affermarsi l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione del Cont giudice adito formulata dall' anche alla luce del recente orientamento secondo cui la materia in esame non attiene alla mera erogazione di un servizio pubblico, dunque riservata al giudice amministrativo, bensì è parte integrante del riconoscimento dei diritti della persona e della garanzia
2 che ai disabili sia garantita l'inclusione sociale (Cass. n. 25011/2014 del 25 novembre 2014);
- rilevato, altresì, che va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato convenuto atteso che lo stesso ha la sola funzione di erogare le somme;
- rilevato, nel merito, che il CTU nominato, espletata l'attività istruttoria, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario richiesto;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- rilevato dunque che il ricorso non può trovare accoglimento;
- rilevato, per ciò che concerne le spese, che la parte soccombente non deve esserne condannata al pagamento, tenuto conto della dichiarazione relativa alla situazione reddituale e del disposto dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore (cfr. allegato n. 26 del ricorso);
- ritenuto che in ragione dell'esito complessivo della lite appare equo compensare le spese di lite tra la parte ricorrente e l'Assessorato; Cont
- rilevato che restano definitivamente a carico dell' le spese per la consulenza tecnica liquidate con separato decreto;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 6 novembre 2025
Il Giudice
IU GO
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