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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
in persona del Dott. Andrea Canepa in funzione di Giudice unico, all'esito di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8458/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del Sindaco pro tempore Parte_1
con l'Avv. Gianni Lissoni;
- attore;
e
- Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore,
[...] [...] , con l'Avv. Daniela CP_2 Controparte_3
Staropoli;
- convenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comune attore agiva in giudizio nei confronti delle parti convenute per far valere un credito avente ad oggetto canoni e spese non corrisposte derivante da una convenzione di concessione per la gestione di un centro sportivo;
convenzione stipulata tra il comune stesso e l'associazione convenuta in nome e per conto della quale avrebbero agito i signori e CP_2
. CP_3
Si costituivano i convenuti allegando l'esistenza tra le parti di un atto di transazione in forza del quale il credito spettante al comune risulterebbe assai inferiore e, in ogni caso, contestando l'entità della somma pretesa dalla controparte.
Ritiene questo Giudice che la transazione allegata dalle parti convenute
(cfr. doc. 1 di parte convenuta), ancorché non sottoscritta, debba considerarsi valida ed efficace;
ciò poiché il contenuto della stessa è stato fatto proprio dalle parti le quali, nel corso di un successivo duraturo scambio di corrispondenza mail, si sono sempre espressamente riferite alla transazione in questione che risulta essere stata almeno in parte già adempiuta e comunque assunta come atto regolante i reciproci rapporti (cfr. in particolare i versamenti di cui al doc. 2 e la corrispondenza mail di cui ai
Pag. 2 di 4 docc.
3-6 di parte convenuta). Da tale documentazione emerge come il comune, che in corso di causa ha negato la validità della suddetta transazione per difetto di forma scritta, ne abbia invece, nell'ambito di svariate missive indirizzate all'associazione convenuta, riconosciuto esplicitamente l'esistenza e presupposto la piena efficacia accettando i pagamenti effettuati in esecuzione della medesima;
deve pertanto considerarsi soddisfatto anche il requisito formale essendo stata richiamata la pattuizione transattiva nell'ambito di atti scritti quali per l'appunto le suindicate mail.
Né è possibile negare che il Dott. , ovvero il funzionario comunale Per_1
che ha gestito la stipulazione e l'esecuzione dell'accordo transattivo, non fosse a ciò legittimato;
lo stesso è infatti in primo luogo il firmatario delle convenzioni (cfr. docc. 4 e 10 attorei) successivamente oggetto di transazione e, stando a quanto indicato nella determinazione comunale di aggiudicazione definitiva della concessione, risulta essere stato investito del potere di impegnare l'amministrazione anche nei confronti dei terzi
(cfr. doc. 3 attoreo): motivo per cui, visto altresì l'art. 24 delle suddette convenzioni che impone la risoluzione bonaria di eventuali controversie tra le parti, è del tutto ragionevole riconoscergli il potere di addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza.
Non è infine possibile, come vorrebbe il comune, affermare che l'accordo transattivo in esame si sarebbe risolto per inadempimento della parte convenuta atteso che, dalla corrispondenza agli atti, non risulta che l'amministrazione abbia mai mosso una contestazione in tal senso alla controparte emergendo piuttosto la volontà dell'ente di continuare a dare
Pag. 3 di 4 esecuzione al suddetto accordo attribuendogli se mai una veste formale più ufficiale (cfr. in particolare il doc. 8 di parte convenuta).
Ferme quindi la validità e l'efficacia della transazione in questione, la somma ancora dovuta dai convenuti al comune è da quantificare, stando alle risultanze della CTU, in euro 66.019,18 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
sul punto ritiene infatti questo Giudice di fare integrale riferimento alle argomentazioni tecniche contenute nell'elaborato peritale che, anche a fronte delle numerose osservazioni dei CTP, appare congruamente e dettagliatamente motivato.
Le spese di lite, atteso l'accoglimento soltanto parziale della pretesa attorea ed il riconoscimento della validità della transazione opposta dalle parti convenute, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Riconosciuta la validità e l'efficacia della transazione allegata dalle parti convenute, condanna queste ultime in solido a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 66.019,18 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 12 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
Il Giudice
in persona del Dott. Andrea Canepa in funzione di Giudice unico, all'esito di discussione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8458/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- in persona del Sindaco pro tempore Parte_1
con l'Avv. Gianni Lissoni;
- attore;
e
- Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore,
[...] [...] , con l'Avv. Daniela CP_2 Controparte_3
Staropoli;
- convenuti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il comune attore agiva in giudizio nei confronti delle parti convenute per far valere un credito avente ad oggetto canoni e spese non corrisposte derivante da una convenzione di concessione per la gestione di un centro sportivo;
convenzione stipulata tra il comune stesso e l'associazione convenuta in nome e per conto della quale avrebbero agito i signori e CP_2
. CP_3
Si costituivano i convenuti allegando l'esistenza tra le parti di un atto di transazione in forza del quale il credito spettante al comune risulterebbe assai inferiore e, in ogni caso, contestando l'entità della somma pretesa dalla controparte.
Ritiene questo Giudice che la transazione allegata dalle parti convenute
(cfr. doc. 1 di parte convenuta), ancorché non sottoscritta, debba considerarsi valida ed efficace;
ciò poiché il contenuto della stessa è stato fatto proprio dalle parti le quali, nel corso di un successivo duraturo scambio di corrispondenza mail, si sono sempre espressamente riferite alla transazione in questione che risulta essere stata almeno in parte già adempiuta e comunque assunta come atto regolante i reciproci rapporti (cfr. in particolare i versamenti di cui al doc. 2 e la corrispondenza mail di cui ai
Pag. 2 di 4 docc.
3-6 di parte convenuta). Da tale documentazione emerge come il comune, che in corso di causa ha negato la validità della suddetta transazione per difetto di forma scritta, ne abbia invece, nell'ambito di svariate missive indirizzate all'associazione convenuta, riconosciuto esplicitamente l'esistenza e presupposto la piena efficacia accettando i pagamenti effettuati in esecuzione della medesima;
deve pertanto considerarsi soddisfatto anche il requisito formale essendo stata richiamata la pattuizione transattiva nell'ambito di atti scritti quali per l'appunto le suindicate mail.
Né è possibile negare che il Dott. , ovvero il funzionario comunale Per_1
che ha gestito la stipulazione e l'esecuzione dell'accordo transattivo, non fosse a ciò legittimato;
lo stesso è infatti in primo luogo il firmatario delle convenzioni (cfr. docc. 4 e 10 attorei) successivamente oggetto di transazione e, stando a quanto indicato nella determinazione comunale di aggiudicazione definitiva della concessione, risulta essere stato investito del potere di impegnare l'amministrazione anche nei confronti dei terzi
(cfr. doc. 3 attoreo): motivo per cui, visto altresì l'art. 24 delle suddette convenzioni che impone la risoluzione bonaria di eventuali controversie tra le parti, è del tutto ragionevole riconoscergli il potere di addivenire ad una soluzione transattiva della vertenza.
Non è infine possibile, come vorrebbe il comune, affermare che l'accordo transattivo in esame si sarebbe risolto per inadempimento della parte convenuta atteso che, dalla corrispondenza agli atti, non risulta che l'amministrazione abbia mai mosso una contestazione in tal senso alla controparte emergendo piuttosto la volontà dell'ente di continuare a dare
Pag. 3 di 4 esecuzione al suddetto accordo attribuendogli se mai una veste formale più ufficiale (cfr. in particolare il doc. 8 di parte convenuta).
Ferme quindi la validità e l'efficacia della transazione in questione, la somma ancora dovuta dai convenuti al comune è da quantificare, stando alle risultanze della CTU, in euro 66.019,18 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
sul punto ritiene infatti questo Giudice di fare integrale riferimento alle argomentazioni tecniche contenute nell'elaborato peritale che, anche a fronte delle numerose osservazioni dei CTP, appare congruamente e dettagliatamente motivato.
Le spese di lite, atteso l'accoglimento soltanto parziale della pretesa attorea ed il riconoscimento della validità della transazione opposta dalle parti convenute, possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
1) Riconosciuta la validità e l'efficacia della transazione allegata dalle parti convenute, condanna queste ultime in solido a corrispondere alla parte attrice la somma di euro 66.019,18 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 12 Febbraio 2025.
Il Giudice
Andrea Canepa
Pag. 4 di 4