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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1185 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 987/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2015 promossa da: Parte_1
(c.f. ) con sede in Pagani alla via San
[...] P.IVA_1
e rap t., rappresentata e difesa dall' avv. Lidia Sinatore giusta procura ed elezione di domicilio in atti, Opponente Contro (p.i. ) con sede legale in Scafati Controparte_1 P.IVA_2 alla via Santa Maria La Carità,65, in persona dell'amministratore unico p.t., sig.ra CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Acanfora giusta procura ed el
[...] io in atti, Opposto
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione in atti e comparsa conclusionale depositate dalla sola parte opposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1737/2014, reso in data 25.11.2014 dall'intestato Tribunale in favore della Parte_2
con il quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
[...]
20.479,38 (oltre interessi e spese della procedura) a titolo di corrispettivo per l'acquisto della merce di cui alle fatture e DDT in atti. Eccepiva, a fondamento della domanda, vizi ex art. 1495 c.c. afferenti alla merce venduta e di cui si chiedeva il pagamento con il monitorio pagina 1 di 3 opposto, nonché lamentava un danno emergente ed un lucro cessante in virtù del modus operandi dell'opposto, con cui intratteneva da tempo rapporti commerciali. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto della domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite. Deduceva in particolare che parte opponente era decaduta dall'azione di cui all'art. 1495 c.c. in quanto i vizi lamentati non erano mai stati denunciati se non a seguito, appunto, della proposizione dell'atto di opposizione. Instaurato il contraddittorio, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.04.2016 concedeva la provvisoria esecuzione del monitorio opposto nonché i termini, alle parti costituite, ex art. 183 6° comma cpc. La causa proseguiva senza alcuna istruttoria e all'udienza del 17.09.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
La domanda è infondata e va reietta.
Va innanzitutto rilevato che parte opponente non ha contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1737/14, anzi, ha riconosciuto di aver ricevuto la fornitura dei prodotti di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso in monitorio. Del resto parte opposta ha provato, a mezzo dei documenti contabili regolarmente vidimati, nonché dei documenti di trasporto, l'adempimento della prestazione resa e di cui con il monitorio chiede il pagamento.
L'opposizione è stata fondata, nella sostanza, sull'eccezione di vizi della merce fornita ex art. 1495 c.c.
Più nello specifico, la società opponente ha dedotto di aver ricevuto merce che alla consegna appariva ictu oculi come da richiesta mentre, successivamente, si rilevava scadente e non idonea alla lavorazione. Dichiarava quindi di aver raggiunto un accordo con la società opposta in merito alla sostituzione della merce, sostituzione, però, mai avvenuta.
Ebbene, è evidente che a fronte di tali allegazioni, sarebbe stato onere dell'opponente provare la sussistenza del danno subito, spettando poi alla controparte la prova dell'esatto adempimento. pagina 2 di 3 Detto onere non può dirsi soddisfatto da parte della Parte_1
Quest'ultima, infatti, nulla ha provato circa l'effettiva sussistenza dei lamentati danni, né in merito al paventato accordo raggiunto per il cambio della merce assunta viziata.
Non va obliterato inoltre che l'opponente, dopo la concessione della provvisoria esecuzione concessa dal Giudice all'esito dell'udienza del 20.4.2016, non ha articolato alcun mezzo istruttorio, né ha più presenziato alle successive udienze a far data dal 25.10.2017, non depositando note di trattazione finanche per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sebbene fosse stata correttamente notiziata dei vari rinvii subiti dal giudizio. Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un contegno processuale della parte opponente che denota una totale perdita di interesse nella coltivazione del giudizio.
Il difensore non ha più presenziato ad alcuna udienza almeno a far data da quella del
25.10.17, insomma nessun tipo di attività processuale è stata compiuta.
Quanto precede conduce al rigetto dell'opposizione.
Ogni altra questione ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del GOP, dott.ssa Genny De Cesare, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr.1737/2014 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 alle spese d ella parte opposta, che si liquidano in complessivi € 3397,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo
Nocera Inferiore, 2 aprile 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Nocera Inferiore
Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Genny De Cesare ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 987/2015 promossa da: Parte_1
(c.f. ) con sede in Pagani alla via San
[...] P.IVA_1
e rap t., rappresentata e difesa dall' avv. Lidia Sinatore giusta procura ed elezione di domicilio in atti, Opponente Contro (p.i. ) con sede legale in Scafati Controparte_1 P.IVA_2 alla via Santa Maria La Carità,65, in persona dell'amministratore unico p.t., sig.ra CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Acanfora giusta procura ed el
[...] io in atti, Opposto
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione in atti e comparsa conclusionale depositate dalla sola parte opposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la in persona Parte_1
del legale rapp.te p.t., ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1737/2014, reso in data 25.11.2014 dall'intestato Tribunale in favore della Parte_2
con il quale le veniva ingiunto il pagamento della complessiva somma di €
[...]
20.479,38 (oltre interessi e spese della procedura) a titolo di corrispettivo per l'acquisto della merce di cui alle fatture e DDT in atti. Eccepiva, a fondamento della domanda, vizi ex art. 1495 c.c. afferenti alla merce venduta e di cui si chiedeva il pagamento con il monitorio pagina 1 di 3 opposto, nonché lamentava un danno emergente ed un lucro cessante in virtù del modus operandi dell'opposto, con cui intratteneva da tempo rapporti commerciali. Chiedeva, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria delle spese di lite. Si costituiva in giudizio la società opposta chiedendo il rigetto della domanda come proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto, vinte le spese di lite. Deduceva in particolare che parte opponente era decaduta dall'azione di cui all'art. 1495 c.c. in quanto i vizi lamentati non erano mai stati denunciati se non a seguito, appunto, della proposizione dell'atto di opposizione. Instaurato il contraddittorio, il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.04.2016 concedeva la provvisoria esecuzione del monitorio opposto nonché i termini, alle parti costituite, ex art. 183 6° comma cpc. La causa proseguiva senza alcuna istruttoria e all'udienza del 17.09.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
***
La domanda è infondata e va reietta.
Va innanzitutto rilevato che parte opponente non ha contestato il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 1737/14, anzi, ha riconosciuto di aver ricevuto la fornitura dei prodotti di cui alle fatture poste a fondamento del ricorso in monitorio. Del resto parte opposta ha provato, a mezzo dei documenti contabili regolarmente vidimati, nonché dei documenti di trasporto, l'adempimento della prestazione resa e di cui con il monitorio chiede il pagamento.
L'opposizione è stata fondata, nella sostanza, sull'eccezione di vizi della merce fornita ex art. 1495 c.c.
Più nello specifico, la società opponente ha dedotto di aver ricevuto merce che alla consegna appariva ictu oculi come da richiesta mentre, successivamente, si rilevava scadente e non idonea alla lavorazione. Dichiarava quindi di aver raggiunto un accordo con la società opposta in merito alla sostituzione della merce, sostituzione, però, mai avvenuta.
Ebbene, è evidente che a fronte di tali allegazioni, sarebbe stato onere dell'opponente provare la sussistenza del danno subito, spettando poi alla controparte la prova dell'esatto adempimento. pagina 2 di 3 Detto onere non può dirsi soddisfatto da parte della Parte_1
Quest'ultima, infatti, nulla ha provato circa l'effettiva sussistenza dei lamentati danni, né in merito al paventato accordo raggiunto per il cambio della merce assunta viziata.
Non va obliterato inoltre che l'opponente, dopo la concessione della provvisoria esecuzione concessa dal Giudice all'esito dell'udienza del 20.4.2016, non ha articolato alcun mezzo istruttorio, né ha più presenziato alle successive udienze a far data dal 25.10.2017, non depositando note di trattazione finanche per l'udienza di precisazione delle conclusioni, sebbene fosse stata correttamente notiziata dei vari rinvii subiti dal giudizio. Nel caso di specie ci troviamo di fronte ad un contegno processuale della parte opponente che denota una totale perdita di interesse nella coltivazione del giudizio.
Il difensore non ha più presenziato ad alcuna udienza almeno a far data da quella del
25.10.17, insomma nessun tipo di attività processuale è stata compiuta.
Quanto precede conduce al rigetto dell'opposizione.
Ogni altra questione ed eccezione deve ritenersi assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del GOP, dott.ssa Genny De Cesare, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la proposta opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo nr.1737/2014 che acquista definitivamente efficacia esecutiva;
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 alle spese d ella parte opposta, che si liquidano in complessivi € 3397,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 12,50 % per spese generali, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo
Nocera Inferiore, 2 aprile 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Genny De Cesare
pagina 3 di 3