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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/11/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11512/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa in appello, R.G. 11512/2017, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari, in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emessa il 31.10.2017 (n. 1217/17), RAC 47/2017, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Manca, Parte_1 C.F._1
APPELLANTE - già OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ottaviano Cui,
APPELLATO – già OPPOSTO
La causa, in tema di: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in tema di opposizione a decreto ingiuntivo trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (di cui all'atto di appello): “Voglia I'lll.mo Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1217/2017 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, Giudice Dott.ssa Porceddu Seriana, nel procedimento R.G. 47/2017, in data 31 ottobre
2017, depositata in data 9 novembre 2017 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate
pagina 1 di 10 in primo grado che qui si riportano:
In via principale, dichiarare la nullità della delibera assembleare del 7 maggio 2015 per illiceità dell'oggetto; In via subordinata, disporre la revisione del rendiconto condominiale per falsità ai sensi dell'art. 266 c.p.c.. In ogni caso, dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2042/2016 (R.A.C. 3778/2016), emesso dal
Giudice di Pace di Cagliari per i motivi di cui in narrativa. E, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e negli atti del primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato (di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello): “Piaccia all'imo Tribunale adito contrariis rejectis così giudicare.
In via preliminare: atteso che l'appello e per cui si procede non è fondato rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nel merito per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'appello e, conseguentemente, confermare la sentenza di 1° grado e il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo es art. 642 с.р.с., n. 2042/2016 (R.A.C. 3778/2016) emesso il 14 ottobre
2016 dal Giudice di Pace di Cagliari.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, iva.
22% e successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente procedimento è stato proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1217/2017 con cui il Giudice di Pace di Cagliari, nel procedimento R.G. 47/2017, in data 31 ottobre 2017, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 2042/2016 e condannato l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.
Con il decreto ingiuntivo opposto si intimava allo il pagamento - in favore del Pt_1 Controparte_1
- della somma di 2.995,77 € per oneri e spese condominiali e, in particolare, per il
[...] pagamento di quote ordinarie e lavori straordinari per la ristrutturazione della facciata dello stabile.
Nel giudizio di opposizione proposto dallo sul presupposto della insussistenza del debito, il Pt_1 si era costituito chiedendo la conferma del decreto opposto. CP_1
*
Con l'atto di appello è stata chiesta la totale riforma della sentenza di primo grado impugnata. pagina 2 di 10 A sostegno dell'atto di appello lo ha allegato: Pt_1
- di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un edificio condominiale sito in
Cagliari alla via Vesalio n. 18;
- che in data 7 maggio 2015 si teneva la riunione assembleare dei condomini dell'edificio in questione, nel corso della quale veniva approvato il rendiconto condominiale per l'anno 2014 ed il bilancio pluriennale per i lavori della facciata dello stabile relativi all'anno 2012, 2013 e
2014;
- che in data 30 novembre 2016, sulla base di tale delibera condominiale, veniva notificato all'appellante il decreto ingiuntivo n. 2042/2016 (R.A.C. 3778/2016) del 14 ottobre 2016, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Cagliari, con in quale veniva ingiunto il versamento della somma di € 2.995,77 dovuta a titolo di spese e contributi condominiali per il pagamento di quote ordinarie e relative a lavori straordinari per la ristrutturazione della facciata dello stabile, oltre interessi e spese accessorie;
- di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà del provvedimento, in via principale, la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 7 maggio 2015 per illiceità dell'oggetto e, in via subordinata, la revisione del rendiconto condominiale per falsità ai sensi dell'art. 266 cpc;
ed in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo emesso;
- più in dettaglio, che, con riferimento al rendiconto consuntivo dell'anno 2014 ed al bilancio di manutenzione straordinaria della facciata dello stabile per gli anni 2012, 2013 e 2014, lamentava ed evocava la presenza di gravi errori, l'inserimento di voci sia attive che passive non giustificate, nonché l'omissione di voci attive/passive effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, con conseguente nullità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
- che la causa veniva tenuta a decisione con il rigetto della domanda proposta e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, unitamente alla condanna alla rifusione delle spese di causa ed accessori di legge;
- che detta sentenza, siccome ingiusta, deve essere riformata per i seguenti motivi:
a) per la Mancata/Errata applicazione del principio di diritto circa la rilevabilità della nullità della delibera assembleare in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché il Giudice di prime cure aveva ritenuto, erroneamente, che i vizi invalidanti la delibera assembleare constassero in cause di annullabilità della stessa e non di nullità (in quanto tali rilevabili ben oltre i termini di impugnazione della delibera affetta dai minori vizi del possibile pagina 3 di 10 annullamento e dunque anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo);
b) per l'Errato inquadramento del vizio relativo alla delibera assembleare del 7 maggio 2015 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, poiché si lamentava la falsità e la non corrispondenza al vero del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio di manutenzione straordinaria della facciata dello stabile per gli anni 2012, 2013 e 2014, fattispecie rientranti, dunque, nella più grave ipotesi della nullità e non in quella della mera annullabilità del provvedimento;
che a tale effetto, venivano elencati innumerevoli errori riscontrati in tali due bilanci e consistenti in voci attive e passive non giustificate nonché nell'omessa rendicontazione di voci attive e passive effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, con conseguente falsità e non corrispondenza al vero dei due documenti di rendicontazione;
c) per l'omessa nomina, da parte del Giudice di pace, di un CTU, il quale, solo ed unico, a causa dell'elevato grado di tecnicità e complessità della materia contabile, avrebbe potuto dipanare la questione del maggiore o minore grado di gravità delle violazioni perpetrate nella redazione del bilancio: “L'espletamento del mezzo istruttorio in questione sarebbe stato non solo necessario, ma anche rilevante ai fini di una decisione diversa da quella alla quale è pervenuto il Giudice di Pace di Cagliari. Infatti, avrebbe fornito al Giudice una cognizione più chiara e precisa dei vizi presenti nei bilanci, con conseguente puntuale conferma delle relative falsità lamentate dall'attore e successivo inquadramento del vizio nella categoria della nullità”;
- che in conclusione, a causa di tutte le falsità e non corrispondenze al vero dei due bilanci lamentate nel corso del giudizio di primo grado, si insiste per la declaratoria di nullità della delibera per illiceità dell'oggetto poiché si rilevava “l'approvazione di tale bilancio falso e non veritiero comporterebbe che l'attore verrebbe indebitamente obbligato a pagare (a mezzo del decreto ingiuntivo confermato con la sentenza impugnata) delle spese non giustificate o peggio non dovute, ovvero dovute in misura minore, solo perché falsamente indicate nel rendiconto. Ciò configurerebbe una lesione ingiustificata del diritto all'integrità e intangibilità della sfera giuridica patrimoniale dell'attore in mancanza di un valido e lecito titolo”.
Si è costituito in giudizio il appellato al fine di contestare integralmente le ragioni CP_1 dell'appello e chiedere la conferma della sentenza.
Nello specifico ha allegato:
- doversi ritenere principio pacifico quello per cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice investito dell'opposizione debba pagina 4 di 10 limitarsi a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a supporto dello stesso, ma non anche spingersi a sindacare, neppure in via incidentale, la validità o meno della delibera condominiale sottesa alla ingiunzione di pagamento;
- che, pertanto, l'appello proposto dovesse ritenersi palesemente infondato con riferimento a tutti i punti oggetto di contestazione;
- che sulla scorta delle argomentazioni fatte proprie dal Giudice di prime cure “il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima”;
- che a seguito delle contestazioni sulla asserita non corrispondenza al vero delle varie voci di bilancio, si è provveduto a fornire alla controparte, in maniera analitica - anche per il tramite degli amministratori – la documentazione attestante la regolarità delle operazioni le quali, ad ogni buon conto, avrebbero al più potuto dar luogo a vizi rientranti nell'alveo della annullabilità e non della nullità della delibera;
- che, peraltro, l'opposizione a decreto ingiuntivo è giudizio diverso ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione della delibera assembleare posta alla base del monitorio e che, lungi dal configurare l'una alternativa all'altra, non vi è tra le due alcun rapporto di connessione, continenza o pregiudizialità, in considerazione del fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è limitata alla sola verifica dell'esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa, e solo quella di impugnativa a delibera assembleare, invece, attiene ad eventuali vizi della stessa;
- che in merito alla dedotta nullità della delibera debbono richiamarsi i principi espressi dalla
Suprema Corte, secondo cui le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle solo “se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
*** pagina 5 di 10 La causa è stata istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Come si evince dalla ricostruzione fattuale in premessa, l'appellante ha impugnato la sentenza del
Giudice di Pace di Cagliari con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2042/2016, derivante da crediti del Condominio appellato, nei confronti del condomino Pt_1
sulla scorta delle ripartizioni pro quota relative a lavori straordinari (di rifacimento della
[...] facciata ed ordinari (per quote ordinarie inevase) oltre interessi, oneri e spese di CP_2 procedura.
L'opposizione aveva ad oggetto il decreto ingiuntivo emesso sulla base della delibera assembleare contenente l'approvazione del bilancio e l'autorizzazione al riparto delle quote (riparto in forza del quale è stato determinato il credito nei confronti dell'appellante), sul presupposto della nullità della delibera stessa.
Il ha ritenuto infondate le ragioni dell'opposizione e in primis non ritualmente proposta CP_1
l'impugnazione della delibera assembleare e, in ogni caso, non tempestivamente proposta nel termine di giorni 30 dalla delibera stessa, dovendosi al più configurarsi ipotesi di annullabilità (e non nullità) della delibera.
*
È discusso tra le parti se i vizi lamentati dall'appellante siano tali da configurare una ipotesi di nullità della delibera condominiale su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, ovvero se configuri una ipotesi di annullabilità della stessa, posto che in tale ultimo caso l'opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe costituire tempestiva impugnazione della delibera assembleare.
Il disposto di cui all'art. 1137 c.c. al comma 2, infatti, stabilisce che, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria e al successivo comma aggiunge che il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Nel caso in esame il primo giudice ha ritenuto che l'opponente fosse decaduto dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare, ritenendo i vizi dedotti tali da configurare al più una ipotesi di annullabilità.
*
L'appellante ha insistito per il riconoscimento della nullità della delibera impugnata, vizio proponibile anche nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo (e più genericamente oltre i canonici 30 giorni previsti dalla legge per l'impugnazione delle delibere assembleari). In particolare ha affermato che la delibera in questione, avendo avallato “la falsità e la non corrispondenza al vero pagina 6 di 10 del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio di manutenzione straordinaria della facciata dello stabile per gli anni 2012, 2013 e 2014, entrambi approvati con la delibera assembleare del 7 maggio 2015 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto”, vizi assoluti ed insanabili, ben può essere impugnata in ogni tempo.
L'appellante, inoltre, ribadendo l'elevato tecnicismo e la complessità della questione – per la presenza di innumerevoli errori e falsità nella documentazione contabile – ha insistito per l'espletamento di una consulenza tecnica di natura contabile.
*
In termini generali occorre richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità laddove chiarisce che: “secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 7448 del
07/07/1993; Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17/11/1994; Cass., Sez. 3, n. 3984 del 18/03/2003; Cass., Sez.
L, n. 21432 del 17/10/2011). Se il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, risulta arduo sostenere che il giudice dell'opposizione possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (nella specie, la deliberazione assembleare) posto a fondamento dell'ingiunzione, non potendo ritenersi consentito, in assenza di previsione di legge, creare uno ius singulare per la materia condominiale. Invero, la validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo;
non può, pertanto, precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione. In secondo luogo, va rilevato poi come ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), impongano di riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione. Infatti, negare al giudice dell'opposizione la possibilità di sindacare la invalidità della deliberazione posta a base dell'ingiunzione provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi, perché costringerebbe il giudice a rigettare l'opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all'esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti. Al contrario, pagina 7 di 10 riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo la possibilità di sindacare la validità della deliberazione assembleare consente di definire nel medesimo giudizio tutte le questioni relative alla delibera su cui si fonda l'ingiunzione e di evitare la proliferazione delle controversie. Si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente anche di evitare il rischio di contrasti di giudicati. Quanto detto vale innanzitutto con riguardo al caso in cui la deliberazione assembleare sia affetta da "nullità". È sufficiente, a tal fine, osservare che la nullità, quale vizio radi1cale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto ("quod nullum est nullum producit effectum"); essa è deducibile da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio (art.
1421 cod. civ.). Perciò, negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di tener conto della eventuale nullità della deliberazione assembleare significa negare la stessa nozione di nullità; significa, al postutto, costringere il giudice a ritenere giuridicamente efficace ciò che tale non è” (Cass. SSUU 9839/2021).
Con la medesima pronuncia a Sezioni Unite (9839/2021) la Corte, risolvendo un contrasto (e confermando i principi di cui alla Sentenza SSUU n. 4806 del 07/03/2005) ha espresso i seguenti principi di diritto: «In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in sen1so materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le delibera1zioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art.
1137 cod. civ.»; - «In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di mate1ria che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni
pagina 8 di 10 assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va 34 proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.».
I principi che precedono, con specifico riferimento alle delibere di approvazione del bilancio consentono di ritenere nulla una delibera condominiale che approva il bilancio soltanto laddove detto bilancio sia totalmente incomprensibile, privo di trasparenza o riporti dati falsi che non consentano al bilancio di adempiere alla sua funzione informativa.
*
In sede d'appello, avuto riguardo alle contestazioni in atti sulla natura del dedotto vizio della delibera assembleare, è stata disposta una consulenza tecnica che he esaminato le modalità di redazione del bilancio e la correttezza delle pretese nei confronti dello Per_1
La consulenza tecnica d'ufficio, compiutamente motivata e da cui non vi è ragione di discostarsi (non essendo stata oggetto di contestazioni neppure dalla parte appellante che ne aveva fatto richiesta) ha consentito di acclarare l'infondatezza delle doglianze di parte opponente/appellante.
Il consulente tecnico, infatti, ha escluso le lamentate irregolarità nel bilancio. In risposta al quesito:
“dica il consulente se il bilancio consuntivo ed il relativo riparto approvati nell'assemblea del 7 maggio 2015 siano corretti sul piano contabile e se, quindi, il debito dello per oneri
Pt_1 condominiali sia quello riportato nel decreto ingiuntivo 2042/2016”, il perito ha rilevato che “Il bilancio consuntivo ed il relativo riparto approvati nell'assemblea del 7 maggio 2015 sono corretti sul piano contabile e il debito dello per oneri condominiali è quello riportato nel decreto
Pt_1 ingiuntivo 2042/2016”. Ed ancora, alla domanda circa la correttezza del documento contabile per i lavori straordinari, (“dica il CTU se il bilancio lavori straordinari facciata ed il relativo riparto approvati nell'assemblea del 7 maggio 2015 siano corretti sul piano contabile e se quindi il debito dello per oneri condominiali sia quello riportato nel decreto ingiuntivo 2042/2016), il tecnico
Pt_1 ha rilevato: “Il bilancio lavori straordinari facciata ed il relativo riparto approvati nell'assemblea del 7 maggio 2015 sono corretti sul piano contabile e quindi il debito dello per oneri
Pt_1 condominiali è quello riportato nel decreto ingiuntivo 2042/2016, pari ad euro 1.866,72”.
Tanto doverosamente premesso il giudizio può essere deciso per il principio della ragione più liquida avuto riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. In tal senso la Suprema Corte ha più volte ribadito che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto pagina 9 di 10 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
L'infondatezza delle doglianze dell'appellante sulle modalità di redazione del bilancio impone in ogni caso il rigetto dell'appello e ciò sia per l'ipotesi in cui si ritenga astrattamente configurabile una ipotesi di annullabilità, sia per l'ipotesi in cui si ritenga configurabile una ipotesi di nullità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma della sentenza del primo grado di giudizio anche in punto di spese.
*
Le spese del secondo grado di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come liquidate ai sensi del
DM 147/2022. La liquidazione dovrà essere effettuata, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi quanto alle diverse fasi del giudizio, avuto riguardo ai parametri indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, sulla scorta del valore del procedimento, per € 2.552,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta la domanda di appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 1217/2017 del
Giudice di Pace di Cagliari resa il 31.10.2017;
2) dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.552,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico della parte appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in corso di causa.
Cagliari, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, in persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Murru, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa in appello, R.G. 11512/2017, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Cagliari, in esito al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emessa il 31.10.2017 (n. 1217/17), RAC 47/2017, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Manca, Parte_1 C.F._1
APPELLANTE - già OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ottaviano Cui,
APPELLATO – già OPPOSTO
La causa, in tema di: appello avverso sentenza del Giudice di Pace in tema di opposizione a decreto ingiuntivo trattenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante (di cui all'atto di appello): “Voglia I'lll.mo Tribunale di Cagliari, contrariis reiectis:
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accogliere per tutti i motivi dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza n. 1217/2017 emessa dal Giudice di Pace di Cagliari, Giudice Dott.ssa Porceddu Seriana, nel procedimento R.G. 47/2017, in data 31 ottobre
2017, depositata in data 9 novembre 2017 e non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate
pagina 1 di 10 in primo grado che qui si riportano:
In via principale, dichiarare la nullità della delibera assembleare del 7 maggio 2015 per illiceità dell'oggetto; In via subordinata, disporre la revisione del rendiconto condominiale per falsità ai sensi dell'art. 266 c.p.c.. In ogni caso, dichiarare l'infondatezza della pretesa monitoria avanzata da parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 2042/2016 (R.A.C. 3778/2016), emesso dal
Giudice di Pace di Cagliari per i motivi di cui in narrativa. E, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto e negli atti del primo grado. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato (di cui alla comparsa di costituzione e risposta in appello): “Piaccia all'imo Tribunale adito contrariis rejectis così giudicare.
In via preliminare: atteso che l'appello e per cui si procede non è fondato rigettare la richiesta di sospensione della sentenza di primo grado e della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.
Nel merito per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'appello e, conseguentemente, confermare la sentenza di 1° grado e il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo es art. 642 с.р.с., n. 2042/2016 (R.A.C. 3778/2016) emesso il 14 ottobre
2016 dal Giudice di Pace di Cagliari.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate compenso all'avvocato patrocinante determinato ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, iva.
22% e successive spese occorrende”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel presente procedimento è stato proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1217/2017 con cui il Giudice di Pace di Cagliari, nel procedimento R.G. 47/2017, in data 31 ottobre 2017, ha rigettato l'opposizione proposta dall'odierno appellante avverso il decreto ingiuntivo Parte_2
n. 2042/2016 e condannato l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.
Con il decreto ingiuntivo opposto si intimava allo il pagamento - in favore del Pt_1 Controparte_1
- della somma di 2.995,77 € per oneri e spese condominiali e, in particolare, per il
[...] pagamento di quote ordinarie e lavori straordinari per la ristrutturazione della facciata dello stabile.
Nel giudizio di opposizione proposto dallo sul presupposto della insussistenza del debito, il Pt_1 si era costituito chiedendo la conferma del decreto opposto. CP_1
*
Con l'atto di appello è stata chiesta la totale riforma della sentenza di primo grado impugnata. pagina 2 di 10 A sostegno dell'atto di appello lo ha allegato: Pt_1
- di essere proprietario di un'unità immobiliare facente parte di un edificio condominiale sito in
Cagliari alla via Vesalio n. 18;
- che in data 7 maggio 2015 si teneva la riunione assembleare dei condomini dell'edificio in questione, nel corso della quale veniva approvato il rendiconto condominiale per l'anno 2014 ed il bilancio pluriennale per i lavori della facciata dello stabile relativi all'anno 2012, 2013 e
2014;
- che in data 30 novembre 2016, sulla base di tale delibera condominiale, veniva notificato all'appellante il decreto ingiuntivo n. 2042/2016 (R.A.C. 3778/2016) del 14 ottobre 2016, provvisoriamente esecutivo, emesso dal Giudice di Pace di Cagliari, con in quale veniva ingiunto il versamento della somma di € 2.995,77 dovuta a titolo di spese e contributi condominiali per il pagamento di quote ordinarie e relative a lavori straordinari per la ristrutturazione della facciata dello stabile, oltre interessi e spese accessorie;
- di aver proposto opposizione al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, chiedendo, previa sospensione della esecutorietà del provvedimento, in via principale, la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 7 maggio 2015 per illiceità dell'oggetto e, in via subordinata, la revisione del rendiconto condominiale per falsità ai sensi dell'art. 266 cpc;
ed in ogni caso, la revoca del decreto ingiuntivo emesso;
- più in dettaglio, che, con riferimento al rendiconto consuntivo dell'anno 2014 ed al bilancio di manutenzione straordinaria della facciata dello stabile per gli anni 2012, 2013 e 2014, lamentava ed evocava la presenza di gravi errori, l'inserimento di voci sia attive che passive non giustificate, nonché l'omissione di voci attive/passive effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, con conseguente nullità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo;
- che la causa veniva tenuta a decisione con il rigetto della domanda proposta e conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, unitamente alla condanna alla rifusione delle spese di causa ed accessori di legge;
- che detta sentenza, siccome ingiusta, deve essere riformata per i seguenti motivi:
a) per la Mancata/Errata applicazione del principio di diritto circa la rilevabilità della nullità della delibera assembleare in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché il Giudice di prime cure aveva ritenuto, erroneamente, che i vizi invalidanti la delibera assembleare constassero in cause di annullabilità della stessa e non di nullità (in quanto tali rilevabili ben oltre i termini di impugnazione della delibera affetta dai minori vizi del possibile pagina 3 di 10 annullamento e dunque anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo);
b) per l'Errato inquadramento del vizio relativo alla delibera assembleare del 7 maggio 2015 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, poiché si lamentava la falsità e la non corrispondenza al vero del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio di manutenzione straordinaria della facciata dello stabile per gli anni 2012, 2013 e 2014, fattispecie rientranti, dunque, nella più grave ipotesi della nullità e non in quella della mera annullabilità del provvedimento;
che a tale effetto, venivano elencati innumerevoli errori riscontrati in tali due bilanci e consistenti in voci attive e passive non giustificate nonché nell'omessa rendicontazione di voci attive e passive effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, con conseguente falsità e non corrispondenza al vero dei due documenti di rendicontazione;
c) per l'omessa nomina, da parte del Giudice di pace, di un CTU, il quale, solo ed unico, a causa dell'elevato grado di tecnicità e complessità della materia contabile, avrebbe potuto dipanare la questione del maggiore o minore grado di gravità delle violazioni perpetrate nella redazione del bilancio: “L'espletamento del mezzo istruttorio in questione sarebbe stato non solo necessario, ma anche rilevante ai fini di una decisione diversa da quella alla quale è pervenuto il Giudice di Pace di Cagliari. Infatti, avrebbe fornito al Giudice una cognizione più chiara e precisa dei vizi presenti nei bilanci, con conseguente puntuale conferma delle relative falsità lamentate dall'attore e successivo inquadramento del vizio nella categoria della nullità”;
- che in conclusione, a causa di tutte le falsità e non corrispondenze al vero dei due bilanci lamentate nel corso del giudizio di primo grado, si insiste per la declaratoria di nullità della delibera per illiceità dell'oggetto poiché si rilevava “l'approvazione di tale bilancio falso e non veritiero comporterebbe che l'attore verrebbe indebitamente obbligato a pagare (a mezzo del decreto ingiuntivo confermato con la sentenza impugnata) delle spese non giustificate o peggio non dovute, ovvero dovute in misura minore, solo perché falsamente indicate nel rendiconto. Ciò configurerebbe una lesione ingiustificata del diritto all'integrità e intangibilità della sfera giuridica patrimoniale dell'attore in mancanza di un valido e lecito titolo”.
Si è costituito in giudizio il appellato al fine di contestare integralmente le ragioni CP_1 dell'appello e chiedere la conferma della sentenza.
Nello specifico ha allegato:
- doversi ritenere principio pacifico quello per cui, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali, il giudice investito dell'opposizione debba pagina 4 di 10 limitarsi a verificare l'esistenza del debito e la documentazione posta a supporto dello stesso, ma non anche spingersi a sindacare, neppure in via incidentale, la validità o meno della delibera condominiale sottesa alla ingiunzione di pagamento;
- che, pertanto, l'appello proposto dovesse ritenersi palesemente infondato con riferimento a tutti i punti oggetto di contestazione;
- che sulla scorta delle argomentazioni fatte proprie dal Giudice di prime cure “il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale, ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima”;
- che a seguito delle contestazioni sulla asserita non corrispondenza al vero delle varie voci di bilancio, si è provveduto a fornire alla controparte, in maniera analitica - anche per il tramite degli amministratori – la documentazione attestante la regolarità delle operazioni le quali, ad ogni buon conto, avrebbero al più potuto dar luogo a vizi rientranti nell'alveo della annullabilità e non della nullità della delibera;
- che, peraltro, l'opposizione a decreto ingiuntivo è giudizio diverso ed autonomo rispetto al giudizio di impugnazione della delibera assembleare posta alla base del monitorio e che, lungi dal configurare l'una alternativa all'altra, non vi è tra le due alcun rapporto di connessione, continenza o pregiudizialità, in considerazione del fatto che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è limitata alla sola verifica dell'esistenza ed efficacia della sottostante delibera assembleare di approvazione e riparto della spesa, e solo quella di impugnativa a delibera assembleare, invece, attiene ad eventuali vizi della stessa;
- che in merito alla dedotta nullità della delibera debbono richiamarsi i principi espressi dalla
Suprema Corte, secondo cui le delibere dell'assemblea di condominio sono nulle solo “se prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, se incidono su diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini ed, infine, se comunque invalide in relazione all'oggetto, mentre sono annullabili se affette da vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, affette da irregolarità nel procedimento di convocazione e se violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto”.
*** pagina 5 di 10 La causa è stata istruita con prove documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
Come si evince dalla ricostruzione fattuale in premessa, l'appellante ha impugnato la sentenza del
Giudice di Pace di Cagliari con la quale è stata respinta l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
2042/2016, derivante da crediti del Condominio appellato, nei confronti del condomino Pt_1
sulla scorta delle ripartizioni pro quota relative a lavori straordinari (di rifacimento della
[...] facciata ed ordinari (per quote ordinarie inevase) oltre interessi, oneri e spese di CP_2 procedura.
L'opposizione aveva ad oggetto il decreto ingiuntivo emesso sulla base della delibera assembleare contenente l'approvazione del bilancio e l'autorizzazione al riparto delle quote (riparto in forza del quale è stato determinato il credito nei confronti dell'appellante), sul presupposto della nullità della delibera stessa.
Il ha ritenuto infondate le ragioni dell'opposizione e in primis non ritualmente proposta CP_1
l'impugnazione della delibera assembleare e, in ogni caso, non tempestivamente proposta nel termine di giorni 30 dalla delibera stessa, dovendosi al più configurarsi ipotesi di annullabilità (e non nullità) della delibera.
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È discusso tra le parti se i vizi lamentati dall'appellante siano tali da configurare una ipotesi di nullità della delibera condominiale su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto, ovvero se configuri una ipotesi di annullabilità della stessa, posto che in tale ultimo caso l'opposizione a decreto ingiuntivo non potrebbe costituire tempestiva impugnazione della delibera assembleare.
Il disposto di cui all'art. 1137 c.c. al comma 2, infatti, stabilisce che, contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria e al successivo comma aggiunge che il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data di deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Nel caso in esame il primo giudice ha ritenuto che l'opponente fosse decaduto dalla possibilità di impugnare la delibera assembleare, ritenendo i vizi dedotti tali da configurare al più una ipotesi di annullabilità.
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L'appellante ha insistito per il riconoscimento della nullità della delibera impugnata, vizio proponibile anche nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo (e più genericamente oltre i canonici 30 giorni previsti dalla legge per l'impugnazione delle delibere assembleari). In particolare ha affermato che la delibera in questione, avendo avallato “la falsità e la non corrispondenza al vero pagina 6 di 10 del bilancio consuntivo dell'anno 2014 e del bilancio di manutenzione straordinaria della facciata dello stabile per gli anni 2012, 2013 e 2014, entrambi approvati con la delibera assembleare del 7 maggio 2015 posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto”, vizi assoluti ed insanabili, ben può essere impugnata in ogni tempo.
L'appellante, inoltre, ribadendo l'elevato tecnicismo e la complessità della questione – per la presenza di innumerevoli errori e falsità nella documentazione contabile – ha insistito per l'espletamento di una consulenza tecnica di natura contabile.
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In termini generali occorre richiamare i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità laddove chiarisce che: “secondo i principi generali, l'opposizione a decreto ingiuntivo apre un ordinario giudizio di cognizione sulla domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione, il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, ossia al merito del diritto fatto valere dal creditore con la domanda di ingiunzione (Cass., Sez. Un., n. 7448 del
07/07/1993; Cass., Sez. 2, n. 9708 del 17/11/1994; Cass., Sez. 3, n. 3984 del 18/03/2003; Cass., Sez.
L, n. 21432 del 17/10/2011). Se il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, risulta arduo sostenere che il giudice dell'opposizione possa confermare il decreto ingiuntivo senza verificare la validità del titolo (nella specie, la deliberazione assembleare) posto a fondamento dell'ingiunzione, non potendo ritenersi consentito, in assenza di previsione di legge, creare uno ius singulare per la materia condominiale. Invero, la validità della deliberazione posta a fondamento della ingiunzione costituisce il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo;
non può, pertanto, precludersi al giudice dell'opposizione di accertare, ove richiesto o dovuto, la sussistenza del presupposto necessario per la pronuncia di rigetto o di accoglimento della opposizione. In secondo luogo, va rilevato poi come ragioni di economia processuale, in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, Cost.), impongano di riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di sindacare, ove richiesto, l'invalidità della deliberazione posta a fondamento dell'ingiunzione. Infatti, negare al giudice dell'opposizione la possibilità di sindacare la invalidità della deliberazione posta a base dell'ingiunzione provocherebbe la moltiplicazione dei giudizi, perché costringerebbe il giudice a rigettare l'opposizione e obbligherebbe la parte opponente, che intenda far valere detta invalidità, a promuovere separato giudizio e, successivamente, nel caso in cui la deliberazione fosse annullata, a proporre domanda di accertamento e di ripetizione di indebito ovvero opposizione all'esecuzione, prolungando così il contenzioso tra le parti. Al contrario, pagina 7 di 10 riconoscere al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo la possibilità di sindacare la validità della deliberazione assembleare consente di definire nel medesimo giudizio tutte le questioni relative alla delibera su cui si fonda l'ingiunzione e di evitare la proliferazione delle controversie. Si tratta di una interpretazione che, oltre ad essere in linea col principio costituzionale della ragionevole durata del processo, consente anche di evitare il rischio di contrasti di giudicati. Quanto detto vale innanzitutto con riguardo al caso in cui la deliberazione assembleare sia affetta da "nullità". È sufficiente, a tal fine, osservare che la nullità, quale vizio radi1cale del negozio giuridico, impedisce, per sua natura, allo stesso di produrre alcun effetto nel mondo del diritto ("quod nullum est nullum producit effectum"); essa è deducibile da chiunque vi abbia interesse ed è rilevabile d'ufficio (art.
1421 cod. civ.). Perciò, negare al giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo il potere di tener conto della eventuale nullità della deliberazione assembleare significa negare la stessa nozione di nullità; significa, al postutto, costringere il giudice a ritenere giuridicamente efficace ciò che tale non è” (Cass. SSUU 9839/2021).
Con la medesima pronuncia a Sezioni Unite (9839/2021) la Corte, risolvendo un contrasto (e confermando i principi di cui alla Sentenza SSUU n. 4806 del 07/03/2005) ha espresso i seguenti principi di diritto: «In tema di condominio negli edifici, sono affette da nullità, deducibile in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse, le deliberazioni dell'assemblea dei condomini che mancano ab origine degli elementi costitutivi essenziali, quelle che hanno un oggetto impossibile in sen1so materiale o in senso giuridico - dando luogo, in questo secondo caso, ad un "difetto assoluto di attribuzioni" - e quelle che hanno un contenuto illecito, ossia contrario a "norme imperative" o all'ordine pubblico" o al "buon costume"; al di fuori di tali ipotesi, le delibera1zioni assembleari adottate in violazione di norme di legge o del regolamento condominiale sono semplicemente annullabili e l'azione di annullamento deve essere esercitata nei modi e nel termine di cui all'art.
1137 cod. civ.»; - «In tema di deliberazioni dell'assemblea condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalle legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di mate1ria che esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3), cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte nell'esercizio delle dette attribuzioni
pagina 8 di 10 assembleari, che non sono contrarie a norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va 34 proposta nel termine di decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.».
I principi che precedono, con specifico riferimento alle delibere di approvazione del bilancio consentono di ritenere nulla una delibera condominiale che approva il bilancio soltanto laddove detto bilancio sia totalmente incomprensibile, privo di trasparenza o riporti dati falsi che non consentano al bilancio di adempiere alla sua funzione informativa.
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In sede d'appello, avuto riguardo alle contestazioni in atti sulla natura del dedotto vizio della delibera assembleare, è stata disposta una consulenza tecnica che he esaminato le modalità di redazione del bilancio e la correttezza delle pretese nei confronti dello Per_1
La consulenza tecnica d'ufficio, compiutamente motivata e da cui non vi è ragione di discostarsi (non essendo stata oggetto di contestazioni neppure dalla parte appellante che ne aveva fatto richiesta) ha consentito di acclarare l'infondatezza delle doglianze di parte opponente/appellante.
Il consulente tecnico, infatti, ha escluso le lamentate irregolarità nel bilancio. In risposta al quesito:
“dica il consulente se il bilancio consuntivo ed il relativo riparto approvati nell'assemblea del 7 maggio 2015 siano corretti sul piano contabile e se, quindi, il debito dello per oneri
Pt_1 condominiali sia quello riportato nel decreto ingiuntivo 2042/2016”, il perito ha rilevato che “Il bilancio consuntivo ed il relativo riparto approvati nell'assemblea del 7 maggio 2015 sono corretti sul piano contabile e il debito dello per oneri condominiali è quello riportato nel decreto
Pt_1 ingiuntivo 2042/2016”. Ed ancora, alla domanda circa la correttezza del documento contabile per i lavori straordinari, (“dica il CTU se il bilancio lavori straordinari facciata ed il relativo riparto approvati nell'assemblea del 7 maggio 2015 siano corretti sul piano contabile e se quindi il debito dello per oneri condominiali sia quello riportato nel decreto ingiuntivo 2042/2016), il tecnico
Pt_1 ha rilevato: “Il bilancio lavori straordinari facciata ed il relativo riparto approvati nell'assemblea del 7 maggio 2015 sono corretti sul piano contabile e quindi il debito dello per oneri
Pt_1 condominiali è quello riportato nel decreto ingiuntivo 2042/2016, pari ad euro 1.866,72”.
Tanto doverosamente premesso il giudizio può essere deciso per il principio della ragione più liquida avuto riguardo alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. In tal senso la Suprema Corte ha più volte ribadito che “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto pagina 9 di 10 operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (Cass.
Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
L'infondatezza delle doglianze dell'appellante sulle modalità di redazione del bilancio impone in ogni caso il rigetto dell'appello e ciò sia per l'ipotesi in cui si ritenga astrattamente configurabile una ipotesi di annullabilità, sia per l'ipotesi in cui si ritenga configurabile una ipotesi di nullità della delibera posta a fondamento del decreto ingiuntivo.
L'appello deve pertanto essere respinto, con conseguente conferma della sentenza del primo grado di giudizio anche in punto di spese.
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Le spese del secondo grado di giudizio, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'appellante, come liquidate ai sensi del
DM 147/2022. La liquidazione dovrà essere effettuata, in ragione del valore della domanda e tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta, secondo valori medi quanto alle diverse fasi del giudizio, avuto riguardo ai parametri indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra € 1.101,00 ed € 5.200,00, sulla scorta del valore del procedimento, per € 2.552,00, oltre spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
1) rigetta la domanda di appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 1217/2017 del
Giudice di Pace di Cagliari resa il 31.10.2017;
2) dichiara tenuto e condanna l'appellante alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 2.552,00, oltre spese generali e accessori come per legge;
3) pone definitivamente a carico della parte appellante le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in corso di causa.
Cagliari, 20 novembre 2025
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
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