Rigetto
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 24/01/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00562/2025REG.PROV.COLL.
N. 05999/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5999 del 2024, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Bonelli e Giuseppina Pisacane, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune San Giuseppe Vesuviano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele Marciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione terza) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune San Giuseppe Vesuviano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e udito per l’appellante l’avvocato Enrico Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto: a) per l’annullamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano sull’istanza, presentata a mezzo pec in data 20/10/2023, di revoca del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale e per il conseguente accertamento dell’obbligo del Comune di provvedere; d) in via subordinata, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 15 maggio 2009 e del conseguente provvedimento di acquisizione sopra indicato.
2. L’appellante realizzava nell’anno 2008 un manufatto abusivo, costituito da un piano terra con struttura portante in ferro, copertura piana in lamiere zincate, tompagnature ai lati sud ed ovest e parziale lato est per una superficie di 100 mq e una volumetria di 460 mc, oltre ad una sopraelevazione del piano terra per una volumetria di 350 mc; il tutto per una volumetria complessiva di 810 mc.
2.1 Con ordinanze n. 7 del 15 gennaio 2009 e n. 158 del 23 giugno 2009 il Comune ingiungeva la demolizione del manufatto abusivo.
2.2. A seguito dell’inottemperanza all’ordine di demolizione, con provvedimento n. 20110015171 del 16 maggio 2011 veniva dichiarata l’avvenuta acquisizione dell’immobile e dell’area di sedime.
2.3. Con CILA del 6 luglio 2021 l’interessato provvedeva alla demolizione del manufatto che era stato in precedenza assoggettato a sequestro penale e di cui aveva riacquistato la disponibilità, a seguito di dissequestro, solo in data 9 settembre 2020.
2.4. Con successiva istanza del 20 ottobre 2023, il signor -OMISSIS-, ritenendo di aver ottemperato all’ordine di demolizione, diffidava il Comune ad adottare “ ogni opportuno e dovuto provvedimento diretto a revocare l’acquisizione disposta in suo danno, con conseguente cancellazione della trascrizione della stessa nei RR.II. e restituzione dell’area acquisita. Con espressa avvertenza che, in difetto e trascorsi gg. 30 dalla notificazione del presente atto, sarà adita la competente sede giurisdizionale a tutela della propria posizione .”
2.5. A fronte del silenzio serbato dall’amministrazione, il ricorrente proponeva ricorso al T.a.r. ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., articolando i seguenti motivi:
1.VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.2 L.241/90 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 21 QUINQUIES L. N.241/90 CIT. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 31 DPR N.380/2001- ECCESSO DI POTERE.
2. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.19 COMMA 3 L. N.241/90 – VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DPR N.380/2001 SOTTO ALTRO ASPETTO – VIOLAZIONE ART. 97 COST. - ILLOGICITA’ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE.
3. SUBORDINATAMENTE: VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES L.241/1990 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 1346 E 1418 C.C.- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA-PERPLESSITA
3. Il T.a.r. per la Campania, sezione terza, con sentenza n. -OMISSIS- dichiarava inammissibile il ricorso, rilevando che:
a) il mancato riscontro alla nota prot. del 41160/2023 del 23/10/2023 non si configura come “silenzio-inadempimento”, ma come una scelta dell’amministrazione, che non è tenuta a ritornare sulle proprie decisioni ormai inoppugnabili;
b) è inammissibile o meglio irricevibile la terza censura, ove si evocano vizi dell’ordine di demolizione, peraltro non impugnato nei termini perentori di legge, tali essendo anche i termini per gravare un preteso provvedimento nullo.
4. Il ricorrente ha interposto appello, notificato in data 16 luglio 2024, articolando tre autonomi motivi relativi a:
1. ERRORES IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 L. 241/90 E 117 cpa – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 21quinquies L. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 DPR 380/01 S.M.I. - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 112 cpc E DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO – VIOLAZIONE ART. 97 COST. - MOTIVAZIONE ILLOGICA, CONTRADDITTORIA, CARENTE O APPARENTE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA –
2. ERRORES IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO - VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 L. 241/90 E 117 cpa – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 21quinquies L. 241/90 – VIOLAZIONE DELL’ART. 31 DPR 380/01 S.M.I. - VIOLAZIONE ART. 97 COST. - VIOLAZIONE ART. 112 cpc E DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - MOTIVAZIONE ILLOGICA, CONTRADDITTORIA, CARENTE O APPARENTE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
3. ERRORES IN PROCEDENDO E IN IUDICANDO -VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2 L. 241/90 E 117 cpa – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 31 DPR 380/01 smi - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI AUTOTUTELA E REVOCA DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EX ART. 21quinquies L. 241/90 – VIOLAZIONE DELL’ART. 21 SEPTIES DELLA L. 241/90 E DEI PRINCIPI IN TEMA DI NULLITA’ DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI – VIOLAZIONE ARTT. 24 E 113 COST. - VIOLAZIONE ART. 112 cpc E DEL PRINCIPIO DELLA CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - MOTIVAZIONE ILLOGICA, CONTRADDITTORIA, CARENTE O APPARENTE CIRCA UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.
5. Si è costituito il Comune di San Giuseppe Vesuviano che ha resistito al gravame, chiedendone la reiezione.
6. In data 2 gennaio 2025 l’appellante ha depositato memoria, insistendo per l’accoglimento.
7. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con i primi due motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, l’appellante censura la sentenza impugnata deducendo che:
a) l’istanza su cui si è formato il silenzio-inadempimento non è limitata, come ritiene il TAR, al semplice riesame di una sanzione edilizia già eseguita e divenuta inoppugnabile, ma concerne anche la situazione giuridica venuta a determinarsi a seguito dell’esecuzione, sia pure tardiva, dell’ordinanza di demolizione. Di qui l’obbligo del Comune di pronunciarsi sulla persistenza dell’interesse pubblico al mantenimento dell’acquisizione dell’area di risulta e di quella pertinenziale, dopo l’esecuzione (tardiva) della sanzione demolitoria da parte del proprietario, essendo stato conseguito l’effetto tipico della norma (eliminazione del manufatto abusivo dal mondo fisico);
b) l’ente locale è stato destinatario sia della comunicazione con cui l’interessato ha manifestato la volontà di demolire il manufatto sia della comunicazione di fine lavori per l’avvenuta demolizione, senza eccepire che la stessa demolizione fosse inibita dalla perdita della proprietà del bene e ingenerando un legittimo affidamento sulla perdurante eseguibilità della sanzione demolitoria.
10. Le censure sono infondate.
11. Per giurisprudenza consolidata, non sussiste alcun obbligo per l’amministrazione di pronunciarsi sull’istanza di autotutela di un provvedimento sfavorevole non impugnato dall’istante, non essendo coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. IV, 05/09/2024, n. 7434; sez. VII, 30/05/2024, n. 4838).
12. Nel caso di specie è pacifico che l’appellante non ha impugnato né le ordinanze di demolizione n. 7 e n. 158 del 2009 né il successivo provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale.
13. L’avvenuta rimozione dell’abuso non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di revoca di atti divenuti inoppugnabili, non configurando una delle ipotesi eccezionali di c.d. “autotutela doverosa”, individuate dalla giurisprudenza (Cons. Stato, sez. II, 19/06/2024, n. 5499), tenuto conto dell’incontestata -e ormai non più contestabile- natura abusiva del fabbricato e dell’intervenuta assoluzione in sede penale del ricorrente unicamente per intervenuta prescrizione (doc. 6 deposito primo grado ricorrente).
14. L’avvenuto ripristino della legalità violata, infatti, non è sufficiente-contrariamente a quanto opina l’appellante- né a giustificare l’esercizio del potere di autotutela né, a maggior ragione, a trasformare siffatto potere da discrezionale a vincolato.
15. L’appellante è stato, inoltre, reso edotto dell’intervenuta perdita della proprietà del bene a seguito della notifica del provvedimento di acquisizione al patrimonio comunale del 16 maggio 2011- rimasto, giova ribadire, inoppugnato- sicché non poteva riporre nessun legittimo affidamento in un (inesistente) “diritto” alla retrocessione del bene per il mancato esercizio del potere inibitorio comunale a fronte della CILA del 6 luglio 2021 e della successiva comunicazione di fine lavori del 21 aprile 2022.
16. Priva di rilievo è la circostanza che l’interessato abbia conservato disponibilità materiale del bene poiché esso ne ha, comunque, definitivamente perso la titolarità giuridica, ormai acquisita dal Comune a titolo originario: lo spossessamento e la trascrizione, infatti, non sono elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva, ma meri adempimenti della fase esecutiva, funzionali, rispettivamente, alla demolizione coattiva, e all’onere di pubblicità dichiarativa.
17. Come osservato dall’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, l’obbligo del proprietario di demolire il proprio manufatto entro il termine fissato dall’Amministrazione viene meno dopo la scadenza di tale termine (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo) ed è sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.
18. Sebbene dopo scadenza del termine indicato nell’ordinanza di demolizione il proprietario non sia più legittimato a demolire il manufatto di cui ha perso la titolarità, tuttavia “ l’Amministrazione può consentire che la demolizione possa essere effettuata dal responsabile (o dal suo avente causa), il quale può averne uno specifico interesse, per contenerne le spese, che altrimenti sarebbero anticipate anche in misura superiore dall’Amministrazione, con rivalsa nei suoi confronti ” (Ad Plen. 16/2023).
19. La demolizione successiva (non alla scadenza del termine per demolire, come inesattamente indicato a pag. 12 dell’appello, ma) all’acquisizione al patrimonio comunale non fonda alcun diritto alla retrocessione dell’area di sedime e di quella pertinenziale, ma esclude unicamente l’obbligo di pagamento delle spese dell’esecuzione coattiva, non più necessaria.
20. Ne discende che, come osservato dal T.a.r., non sussisteva alcun obbligo del Comune di revoca/riesame del provvedimento di acquisizione che l’appellante ha inteso rimuovere in via amministrativa, essendogli ormai precluso il rimedio giurisdizionale.
21. I motivi devono, quindi, essere respinti con conseguente conferma della statuizione di inammissibilità del ricorso di primo grado.
22. Con il terzo motivo di appello l’appellante contesta il capo della sentenza che ha dichiarato l’irricevibilità della terza censura del ricorso di primo grado con cui si era dedotta la nullità dell’ordinanza di demolizione in quanto irrogata in costanza di sequestro penale. Ad avviso dell’appellante, l’azione di nullità, anche in considerazione della rilevabilità di ufficio da parte del giudice adito disposta dall’ art. 31 c.p.a., non è soggetta a termine decadenziale.
23. Il motivo è manifestamente infondato.
24. La tesi dell’appellante, che ritiene l’azione di nullità sottratta a qualunque termine decadenziale, oltre ad essere logicamente incompatibile con le esigenza di certezza del diritto e della stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico, è smentita per tabulas dall’art. 31, comma 4, c.p.a. che assoggetta l’azione in questione al termine di centottanta giorni, necessariamente decorrenti dalla conoscenza del provvedimento ai sensi dell’art. 41 c.p.a. (relativo all’azione di annullamento, ma espressivo di una regola generale, salva diversa previsione di legge: cfr., ad es. art. 30 comma 5 c.p.a. per domanda di risarcimento successiva al giudicato e art. 31 comma 2 c.p.a. in caso di azione avverso il silenzio).
25. Fermo quanto sopra osservato, il collegio condivide l’orientamento, pressoché univoco, della più recente giurisprudenza secondo cui non è illegittima, ma solo temporaneamente inefficace, l’ordinanza di demolizione di un bene assoggettato a sequestro penale (cfr, ex multis , Cons. Stato sez. VII 18/08/2023 n. 7816; id. 14/04/ 2023 n. 3805; 09/02/2024, n.1310; 18/08/2023, n.7816; sez. II 08/02/2024 n. 1299; sez. VI Sez. VI, 12/04/2024, n. 3365).
26. L’ordinanza di demolizione non è stata impugnata né nel termine di centottanta giorni di cui all’art. 31 c.p.a. né nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 29 c.p.a, entrambi decorrenti dalla notifica della medesima ai sensi dell’art. 41 c.p.a., con conseguente irricevibilità delle censure proposte avverso la medesima come correttamente rilevato dal T.a.r.
27. In conclusione l’appello deve essere respinto.
28. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor -OMISSIS- al pagamento, a favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Taormina, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Fabio Taormina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.