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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 3145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3145 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2018/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE , IN PERSONA DELLA DOTT.SSA Parte_1
MARIA AB IA
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 2018/2022
TRA
(C.F. ) e (CF , Parte_2 C.F._1 Parte_3 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti Giovanna Di Santo e Roberto Marino in virtù di mandato in atti
OPPONENTI
NEI CONFRONTI DI
(già persona del legale rappresentante p.t., in qualità di Controparte_1 Controparte_2
procuratrice di (C.F., P. Iva e iscrizione al Registro delle Im-prese di Milano n. Parte_4
, rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Alessandro Barbaro e P.IVA_1
Luigi Tinuzzo
OPPOSTA
18-19.11.2021.
Conclusioni: come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 20 dicembre 2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 8561/2021 emesso in data 18-19.11.2021, questo Tribunale ingiungeva a e il pagamento solidale, in favore di nella Parte_2 Pt_3 Pt_3 Controparte_1
spiegata qualità di pretesa cessionaria dei crediti vantati da Parte_4 Controparte_1
della somma di € 14.070,56 a titolo di saldo debitore relativo al contratto di credito al consumo stipulato dagli ingiunti con la cedente in data 26 novembre 2018.
Avverso detto decreto proponevano opposizione e i quali, in via Parte_2 Parte_3
preliminare di merito, eccepivano il difetto di prova della titolarità, in capo all'opposta, del credito azionato in via monitoria.
In via gradata, poi, articolavano i seguenti motivi di opposizione: 1) inidoneità della documentazione depositata a dare prova del credito;
2) inefficacia della comunicazione di risoluzione del contratto e di decadenza dal beneficio del termine per violazione dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto;
3) nullità per indeterminatezza e per usurarietà del tasso di interesse convenzionale.
Si costituiva l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione perchè infondata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta.
All'udienza del 20 dicembre 2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, il giudice, invitate le parti a precisare le conclusioni, ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190
c.p.c. con decorrenza dal successivo 27 dicembre.
Si osserva in diritto.
1. L'opposizione merita accoglimento, risultando fondata l'eccezione di carenza di titolarità attiva in capo all'opposta così come sollevata da e . Parte_2 Parte_3
In termini generale, giova rammentare che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarne e provarne l'esistenza, mentre il convenuto ha l'onere di dedurne il difetto nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte (cfr., di recente, Cass. n. 943/2017). Sul punto vale osservare, inoltre, che, sebbene ai sensi dell'art. 1260 c.c. il contratto di cessione del credito si perfeziona col consenso del cedente e del cessionario, dovendosi ritenere estraneo al rapporto il debitore ceduto, ciò non di meno, grava su quest'ultimo l'onere di accertamento non solo dell'avvenuta cessione ma anche dell'efficacia della stessa.
Ed infatti, se da un lato il debitore che paga al cedente non è liberato se paga dopo che abbia accettato la cessione o questa gli sia stata notificata o dopo che ne abbia avuto comunque conoscenza (art. 1264 c.c.), dall'altro lato lo stesso non è tenuto a pagare al preteso cessionario se la cessione non ha avuto luogo o se essa è inefficace perché in tal caso si tratta di un soggetto che non ha conseguito la titolarità del credito.
Ciò in quanto, qualora la cessione fosse nulla o inefficace, la titolarità del credito resterebbe in capo al cedente al quale, solo, il debitore sarebbe tenuto ad adempiere.
Ne consegue, che il debitore ceduto ha interesse a compiere un pagamento liberatorio e, quindi, ha sempre l'interesse a valutare l'esistenza e l'efficacia dell'atto traslativo del credito, soprattutto ove, come nella specie, la cessione gli sia stata notificata dal solo cessionario e non anche dal cedente.
Sotto altro concorrente profilo, del resto, può dirsi ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza, anche di legittimità, secondo cui la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1998 (t.u.b.) ha l'onere di dimostrare l'intervenuta cessione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 5617/2020).
Al riguardo, deve precisarsi che, in base alla disciplina speciale dell'art. 58 T.U.B., la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto, ma non necessariamente l'avvenuta pubblicazione può ritenersi sufficiente a fornire la prova dell'esistenza della cessione stessa, in quanto una cosa è l'avviso della cessione, un'altra è la prova della sua esistenza e del suo specifico contenuto (cfr. Cass., sent. n. 22268/2018, Cass., sent.
n. 2780/2019 e, da ultimo, Cass., sent. n. 17944/2023).
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 T.U.B., infatti, costituisce adempimento meramente pubblicitario, estraneo e logicamente successivo all'atto dispositivo, che non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto.
L'avviso in Gazzetta Ufficiale, dunque, non può, da solo, fornire la prova negoziale della convenzione tra le parti, perlomeno in tutte quelle circostanze in cui, dallo stesso, non sia dato evincersi con sufficiente determinatezza l'effettiva ricomprensione della pretesa creditoria azionata nell'operazione di cessioni “in blocco”.
In definitiva, sul creditore che si afferma titolare del diritto grava l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza non solo l'esistenza del contratto di cessione, ma anche il suo oggetto e l'inclusione del credito azionato all'interno del medesimo, mediante idonea produzione documentale (cfr. Cass., 24798/2020 e Cass., 10518/2016).
Ciò posto e passando al caso di specie, deve rilevarsi che (e, per essa, Parte_4 CP_1
ha affermato di essere divenuta titolare del credito in contestazione per effetto di un atto
[...]
di cessione in blocco concluso con la cedente e, a fondamento della propria Controparte_1
asserzione, ha depositato in giudizio l'estratto della Gazzetta Ufficiale riportante l'avviso di cessione.
Tuttavia, il Tribunale non ritiene che la prova dell'effettiva titolarità sia stata effettivamente raggiunta.
Invero, appare prevalente la considerazione per cui il contratto di cessione in virtù del quale l'odierna opposta assume di essere divenuta titolare del credito contesto sarebbe stato perfezionato il 6 febbraio 2017 e, quindi, in data antecedente al sorgere del credito medesimo, posto che gli odierni opponenti sottoscrissero il contratto di finanziamento qui azionato solo il successivo 26 novembre 2018.
Ora, a dire dell'opposta, la circostanza troverebbe la propria giustificazione nel fatto che “le cessioni operate da sono cessioni cc.dd. “revolving”, in cui il periodo Controparte_1
rotativo (c.d. Revolving period) non ha una durata fissa standard. Ne deriva che, ad una prima operazione di cessione ne possono seguire numerose altre integrative, che interessano anche contratti stipulati in date successive alla cessione iniziale. Nel caso di specie, la posizione in oggetto, pur rientrando nella cessione revolving Quarzo 2017, è stata ceduta il 03/09/2020 con
Transazione Q7, quindi successivamente alla stipula del contratto”.
Ebbene, prescindendo da ogni valutazione in ordine alla stessa configurabilità delle cessioni cd. revolving, assume valore dirimente l'omessa produzione, ad opera della creditrice, del contratto intervenuto con il cui esame, solo, avrebbe consentito l'esatta definizione Controparte_1
dell'oggetto dell'operazione di cessione.
Né, si badi, la tesi dell'opposta trova riscontro nell'avviso di avvenuta cessione pubblicato nella
G.U. n. 17 del 9.2.2017, dal momento che i criteri ivi indicati per l'individuazione delle posizioni cedute sono tutti riferiti a crediti già esistenti al momento della cessione.
Difetta, in definitiva, la prova della titolarità del credito in capo a Parte_5
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, l'opposizione va accolta e, per l'effetto, va revocato il decreto ingiuntivo n. 8561/2021 emesso dal Tribunale di Napoli in data 18-19.11.2021.
2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (23.10.2022), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente svoltesi come previsto da detto decreto e ridotto, ai sensi dell'art. 4 del D.M. citato, in considerazione della esigua attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. 2018/2022, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 8561/2021 emesso dal
Tribunale di Napoli in data 18-19.11.2021;
B) Condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, delle spese del giudizio di opposizione che liquida in complessivi € 11.929,00 (di cui € 5.077,00 per compensi ed € 150,00 per spese), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M.
55/2014, oltre IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Giovanna Di Santo e Roberto Marino, dichiaratisi anticipatari.
Così deciso in Napoli il 28 marzo 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi