Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 13/06/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 13 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Carlo Alfano per parte attrice e l'avv. Andrea Vecchiotti in sostituzione dell'avv. Giorgio Natoli per parte convenuta
[...]
. TR
L'Avv. Alfano, per la parte attrice, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. L'Avv. Vecchiotti, per la parte convenuta, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 2 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Carlo Alfano, sito in Tarquinia via Pertini n. 7/c, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
ATTRICE
E
(P. IVA ) e TR P.IVA_1 [...] te d OP C.F._2 presso lo studio dell'avv. Giorgio Natoli, sito in Roma via del Banco di Santo Spirito n. 42, che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
CONVENUTA
; ON
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione, regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio e TR ON deducendo che, il gior iv Parte_1 era a piedi lungo la trincea ferroviaria lato via Roma a
[...]
di parcheggio;
-che era stata investita dall'autovettura Opel Astra tg. CA987 FF, di proprietà e condotta da assicurata con ON
. TR razioni che precedono, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità di parte convenuta nel sinistro per cui è causa de quindi del conducente l'autovettura tg. CA 987 FF. 2) Conseguentemente condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale dei danni in favore dell'attrice , quantificati come in parte motiva e quindi al pagamento delle seguenti somme: Euro 25.911,00 per il danno biologico 12%; euro 3.960 per il danno da ITA al 100%; euro 2475,00 per il danno da ITP al 50%. e così complessivi euro 32.346,00 per danno biologico. Euro 352,00 per spese mediche, euro 9.600,00 per danno non patrimoniale e/o morale. Il tutto previa detrazione della somma di euro 5.000,00 offerta ante causa dalla compagnia UNIPOL e così la complessiva somma di € 42.298,00 da cui detrarre la somma complessiva di € 5.000,00 già offerta e così al pagamento della somma netta di € 37.298,00, o in via subordinata delle diverse maggiori o minori somme che verranno determinate in corso di causa, con interessi legali e svalutazione monetaria. In via subordinata, in denegata ipotesi di ritenuta responsabilità concorsuale a carico della attrice, vorrà il Giudicante accogliere la domanda di condanna delle parti convenute e liquidare quindi le relative somme in modo proporzionale alla responsabilità accertate. Si indica come valore di causa ai sensi della legge 488/1999 e successive modificazioni ed integrazioni la somma di €37.298,00 scaglione contributo unificato € 518,00. 3) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese e compensi del giudizio, oltre IVA e CAP come per legge.”.
2.Si costituivano in giudizio deducendo che TR la colpa era ascrivibile alla sola attrice che aveva attraversato la strada senza l'uso delle strisce pedonali;
-che il danno era eccessivo e non provato;
-che l'assicurazione aveva versato la somma di euro 8.200,00.
3.Rilevato che la proprietà della vettura Opel era di OP
, veniva integrato il contraddittorio e all'esito si co
[...]
. OP
Asseg 3 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria a mezzo di prova testimoniale e di ctu medico legale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.. 4.Nel merito, occorre premettere che non è in contestazione la verificazione di un investimento di procedeva a piedi- all'interno Parte_2 dell'area di parchegg ia. In particolare, tanto il conducente , quanto il teste ON Tes_1 hanno confermato che l'incidente è avvenuto, in quanto
[...] Parte_1 re si trovava a piedi all'incrocio tra Via dei Bastioni e l'a trincea ferroviaria prospiciente Via Roma, veniva investita dall'autovettura Opel Astra tg. CA987 FF. In particolare, ha urtato ON Per_1
mentre effettuava una manovra di svolta per immettersi nel
[...]
, colpendo con la ruota anteriore destra la caviglia sinistra della donna. Entrambi hanno riferito, infine, che non vi erano strisce pedonali nelle vicinanze.
5.Ciò detto, se è vero che sotto il profilo civilistico, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma I c.c. pone a carico del conducente di quest'ultimo una presunzione iuris tantum di colpa, ciò non significa automaticamente che non possa comunque ravvisarsi in concreto un concorso colposo di quest'ultimo nella misura in cui con il proprio comportamento assai poco prudente, accertato in concreto, abbia concorso a cagionare il sinistro e il danno che ne è derivato. Come infatti ripetutamente affermato sul punto dalla Giurisprudenza di legittimità, "la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054, comma 1, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, la circostanza che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., del pedone investito, sussistente laddove il comportamento di quest'ultimo sia stato improntato a pericolosità ed imprudenza" (Cass. Civ., 13 novembre 2014, n. 24204). In altri termini, occorre osservare che sul conducente grava una presunzione integrale di responsabilità di cui alla prima parte dell'art. 2054 c.c., salvo la prova liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. In particolare, l'orientamento della Suprema Corte è nel senso che il conducente di veicoli a motore è onerato da una presunzione di colpa e ove il giudice si trovi a dover valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella del pedone investito deve: a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; b) accertare in concreto la colpa del pedone;
c) ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergono circostanze idonee a dimostrare la colpa in concreto del pedone (Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/01/2019, n. 2241). Quindi, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere integralmente la presunzione (per non essere il comportamento colposo del pedone anche imprevedibile ed inevitabile), la ricorrenza di una imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito può essere, in ogni caso, apprezzata e valorizzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. (Cass. civ. Sez. III Ord., 17/01/2020, n. 842).
6.Nel caso di specie, sulla scorta delle dichiarazioni del conducente e del teste oculare, sulla cui presenza al momento del sinistro non vi è stata contestazione, deve ritenersi che non ricorra alcun elemento probatorio atto a dimostrare una ipotesi di concorso di colpa imputabile al pedone.
7.Muovendo, quindi, alla quantificazione del danno non patrimoniale, secondo la ctu del dott.ssa pari al 8% (lesioni “Esiti di frattura Persona_2 malleolo peroneale attata con osteosintesi. Valido trauma contusivo della spalla sinistra. Valido trauma da contraccolpo del rachide cervicale. Esito cicatriziale caviglia sinistra laterale costituente danno fisiognomico.”), con I.T.A. di 40 giorni e I.T.P. al 50% di 50 giorni. In applicazione dei criteri indicati all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005 n. 209) secondo gli importi aggiornati al D.M. 16.7.2024 spetta all'attore, 24 anni all'epoca del sinistro: euro 14.800,62 per invalidità permanente pari al 8%, euro 2.209,60 per inabilità temporanea assoluta di 40 giorni, euro 1.381,00 per inabilità temporanea parziale al 50% di 50 giorni per un totale complessivo di euro 18.391,22, cui vanno aggiunte le spese mediche di euro 634,00. Costituisce orientamento della Suprema Corte il principio in base al quale sussiste autonomia del danno morale rispetto al danno biologico (Cass. Civ. n. 23469/2018; Cass. Civ. n. 7513/2018; Cass. Civ. n. 901/2018). Il danneggiato è onerato, però, dell'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Tanto premesso, il danno morale nel caso di specie e stato allegato e provato - sulla scorta delle risultanze della ctu e della tipologia del danno biologico- sicche appare congruo un incremento pari al 15% pari ad euro 2.758,68. Non ricorrono inoltre altre peculiarita eccezionali per la personalizzazione.
8.In conclusione, vanno condannati OP [...]
e CP_3 TR Parte_1
[...]
o non patrimoniale pari ad euro 12.949,90 (ossia euro 21.149,90 detratto l'importo di euro 8.200,00). Su tale importo spetta, inoltre, il risarcimento del danno da ritardo, che si calcola devalutando la somma totale alla data del fatto e calcolando gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
-il danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 634,00 oltre rivalutazione e interessi legali dai singoli esborsi sino alla sentenza. Sull'importo totale rinveniente al momento della sentenza sono dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo.
9.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in relazione al valore della somma riconosciuta a parte attrice, al DM vigente e alla attività processuale concretamente svolta. Le spese di ctu medico legale vengono definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido.
PQM
Il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-ACCOGLIE parzialmente la domanda attorea, DICHIARA in relazione al sinistro oggetto di causa la responsabilità del conducente ON
e di , questo ai sensi dell OP
c.c., per le causali di cui in motivazione, e ND , ON
e l OP TR iale Parte_1 pari ad euro 12.949,90 o nteressi come da motivazione;
2) del danno patrimoniale per spese mediche pari ad euro 634,00 oltre rivalutazione e interessi come da motivazione;
-ND , e ON OP
al pagamento in favore di TR Parte_1 esente giudizio da liquidarsi n
[...] va di euro 5.264,00 di cui euro 264,00 per spese vive ed euro 5.000,00 per compensi oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese della ctu medico legale a carico di tutte le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani