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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/10/2025, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 408/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PISTILLI MASSIMO per la parte ricorrente e dell'Avv. PICCHIARELLI GIUSEPPE per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 22/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 408 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Belluno, 69, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pistilli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Viterbo, via V. Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Picchiarelli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: sanzione disciplinare. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.03.2023 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo giudicante, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria, accogliere il seguente ricorso e conseguentemente: Annullare la sanzione disciplinare irrogata a e per l'effetto Condannare il alla Parte_1 Controparte_1 esclusione della sanzione dal fascicolo personale della ricorrente. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiarano fin da ora antistatario”. La ricorrente deduceva di essere dipendente del profilo Controparte_1 professionale funzionario amministrativo – categoria D;
che con provvedimento prot. Contr
[... n. 0028673 del 24.11.2022, a firma dei membri del costituito , il CP_1 comunicava contestazione di addebito ed avvio di procedimento CP_1 disciplinare ex art. 55 bis, comma 4, D. Lgs.165/2001; che la contestazione prendeva il via della nota prot. n. 26483 del 28 ottobre 2022, a firma del Sindaco del Comune di contenente formale richiesta di avvio di procedimento disciplinare;
che CP_1 dava altresì atto di nota prot. 26259 del 26.10.2022, a firma del Sindaco del Persona_1
Comune di Capodimonte, il quale evidenziava l'avvenuto svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa presso il Comune di Capodimonte, almeno in parte senza autorizzazione del Comune di oltre al fatto che nel periodo autorizzato CP_1 sarebbero state svolte un numero di ore di lavoro maggiore di quelle autorizzate;
che in data 16.12.2022 la ricorrente redigeva memorie difensive nelle quali lamentava l'assenza di qualsivoglia attività istruttoria, avendo l'UPD recepito gli scritti predisposti dal Sindaco di Capodimonte e la richiesta del Sindaco di nonché CP_1 contestando nel merito gli addebiti. In diritto eccepiva preliminarmente la nullità del procedimento disciplinare per indebita ingerenza del Sindaco e per incompatibilità dei membri dell'UPD. Nel merito, deduceva la nullità della sanzione per insussistenza della condotta contestata. Si costitutiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_3
l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del Ccnl di categoria, nonché la nullità del medesimo per violazione del disposto di cui all'articolo 414, numeri 3 e 4 c.p.c.. Nel merito rappresentava la legittimità della sanzione disciplinare irrogata. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni sollevate dal resistente di CP_1 improcedibilità del ricorso per mancato deposito del Ccnl e di nullità del medesimo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex art. 414, n. 3 e n. 4, c.p.c. Quanto al mancato al mancato deposito del Ccnl, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in forza della quale “la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia"” (così, ex multis, Cass. n. 112/2020; Cass. n. 6394/2019). Nel caso di specie viene in rilievo il Ccnl del Comparto Funzioni locali 2016-2018 (peraltro richiamato nella stessa sanzione disciplinare irrogata), dunque un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, che, in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 47, comma 8, D. Lgs. n. 165/2001, è soggetto al principio iura novit curia, in conformità alla pacifica giurisprudenza richiamata. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414, n. 3 e n. 4, c.p.c. Come noto l'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente. D'altro canto l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso Giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso e dei documenti ad esso allegati, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 2732/2008; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n. 6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. Con l'ulteriore precisazione fornita dalla giurisprudenza secondo la quale per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (così, da ultimo, Cass. n. 615/2022; Cass. n. 14379/2020). Nel caso di specie la lettura complessiva del ricorso consente di individuare il petitum (l'annullamento della sanzione disciplinare del rimprovero scritto) e la causa petendi (l'illegittimità della sanzione per vizi formali del procedimento e per insussistenza della violazione contestata). Passando al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida va esaminata la questione della legittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo sostanziale, ovvero della sussistenza della violazione addebitata. Al fine di valutare la legittimità o meno della sanzione disciplinare, è necessario operare una valutazione relativa al duplice aspetto della fondatezza delle contestazioni mosse al lavoratore e della proporzionalità tra la gravità delle contestazioni disciplinari accertate e la sanzione adottata. In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul datore di lavoro l'onere di provare in giudizio la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità della sanzione disciplinare. Nel caso di specie la ricorrente – funzionaria amministrativa del
[...]
– è stata destinataria della sanzione disciplinare del rimprovero scritto CP_1
(censura) per due condotte: a) aver svolto attività lavorativa presso il Comune di Capodimonte nel periodo compreso tra il 18.3.2022 ed il 29.6.2022 senza alcuna autorizzazione del Comune di b) aver prestato attività lavorativa presso CP_1 il Comune di Capodimonte dal 30.6.2022 all'1.11.2022 per un numero di ore superiore rispetto a quello autorizzato dal Comune di CP_1
Le predette condotte sono state ritenute dall'Amministrazione datrice di lavoro violative dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché “dei doveri e degli obblighi di ufficio come disciplinati dal vigente CCNL e dal Codice di Comportamento” in quanto in esse è stato ravvisato “un atteggiamento scarsamente diligente in relazione ai limiti delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi in esame”. Al fine di verificare la legittimità della sanzione appare utile, preliminarmente, riportare le norme nella specie rilevanti. L'art. 1, comma 124, della L. n. 145/2018 prevede quanto segue: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.” Ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, nella versione ratione temporis applicabile,
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.” In conformità alla normativa richiamata, il dipendete di un'amministrazione locale, al quale si applica il Ccnl del comparto funzioni locali, può svolgere attività lavorativa in favore di altro ente locale (nella specie un Comune con meno di 5.000 abitanti) alle seguenti condizioni: a) consenso del lavoratore, b) autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
c) per periodi predeterminati;
d) sulla base di una convenzione tra l'amministrazione di appartenenza e quella ricevente che definisca, tra le altre cose, l'orario di lavoro in assegnazione, nel rispetto dell'orario settimanale obbligatorio per il dipendente. L'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce infine che “7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi….In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.” La norma da ultimo citata, per quanto rilevante in questa sede, pone in capo al dipendente il divieto di svolgere incarichi retribuiti in assenza di preventiva autorizzazione. Ciò posto in diritto, appare utile ripercorrere cronologicamente i fatti rilevanti. Dai documenti prodotti dalla parte ricorrente risulta quanto segue. In data 1.9.2021 il apodimonte invia al Comune di richiesta CP_1 CP_1 di stipula di una convenzione ex art. 1, comma 124, Legge n. 145/2018 “per l'utilizzo a tempo determinato per 6h settimanali della vostra Dott.ssa Istruttore Direttivo Parte_1
Amministrativo con decorrenza dal 31.12.2021, salvo proroga”, nonché richiesta di autorizzare la medesima ricorrente “a svolgere la propria prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1 c. 557 L. 311/2004, fuori dal normale orario di lavoro, per un totale di n. 12 ore settimanali, a decorrere dal 06.09.2021 fino al 31.12.2021, salvo proroga”. Il 19.9.2021 il Comune di autorizza la dipendente “a prestare la propria
CP_1 attività lavorativa presso il Comune di Capodimonte al di fuori dell'orario di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e per un numero massimo di 12 ore”. In data 18.9.2021 il Comune di Capodimonte, con deliberazione del commissario prefettizio, “VISTA la nota inviata da questo Comune con la quale si richiedeva la disponibilità al Comune di ad autorizzare la Dott.ssa a svolgere attività lavorativa in
CP_1 Parte_1 favore di questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 777 della Legge 311/2002, per n. 12 ore settimanali per sei mesi, a decorrere dal 06.09.2021, al di fuori dell'orario di servizio, con orario da concordare con il predetto dipendente;
VISTA la successiva nota prot. 22806 del Comune di acquisita
CP_1 al protocollo dell'Ente in data 18.09.2021 prot. 22806 del Comune di acquisita al
CP_1 protocollo dell'Ente in data 18.09.2021 prot. n. 7095 con cui si autorizza l'utilizzo del dipendente sopra richiamato, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, nei termini richiesti;
…DELIBERA…Di dare atto che il predetto rapporto di lavoro cesserà in data 17.03.2022, salvo proroga di ulteriori 6 mesi, che dovrà essere autorizzata dal Comune di ..”
CP_1
Nella medesima data la ricorrente ed il Comune di Capodimonte stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ex art. 1 comma 557 L. n. 311/2004, nelle cui premesse si dà atto che “con nota prot. 22806 del 18/09/2021 del Comune di è stata autorizzata all'impiego presso il Comune di Capodimonte, in CP_1 eccedenza rispetto la prestazione di lavoro svolta nell'amministrazione comunale cui dipende, per rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato, fino al 31/12/2021, salvo proroga..” e all'art. 2 (“Decorrenza e durata del rapporto”) si prevede che “Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 18 Settembre 2021 ed avrà termine il 31 Dicembre 2021, salvo proroga, da rendere in termini espressi..”. Successivamente, il 4.1.2022, la ed il Comune di Capodimonte stipulano altro Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ex art. 1 comma 557 L. n. 311/2004, nelle cui premesse si richiama “la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di Giunta Municipale del Comune di Capodimonte del 18 Settembre 2021, n. 3, con la quale è stata autorizzata all'impiego presso il Comune di Capodimonte…fino al 17.03.2022, salvo proroga”, all'art. 2 (“Decorrenza e durata del rapporto”) si prevede che: “Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 04 Gennaio 2022 ed avrà termine il 31 Dicembre 2022, salvo proroga, da rendere in termini espressi..” e all'art. 4 (“Mansioni-orario di lavoro”) si prevede che: “L'orario di lavoro è di dodici (12) ore settimanali, oltre eventuali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione.” Con nota dell'11.4.2022 “Richiesta proroga convenzione per Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D”, il Comune di Capodimonte chiede al Comune di l'utilizzo della CP_1 ricorrente a tempo determinato per 9 ore settimanali con decorrenza dal 30.06.2022 al 31.12.2022, salvo proroga. Il Comune di con deliberazione del 19.4.2022 concede l'autorizzazione CP_1
“per il periodo temporaneo dal 30/06/2022 fino al 31/12/2022 per un massimo di 9 ore settimanali da concordare”. Dai documenti richiamati emergono una serie di errori ed imprecisioni commessi dalle amministrazioni coinvolte tali da escludere qualsiasi tipo di mancanza di diligenza in capo alla dipendente. A fronte di una prima richiesta del Comune di Capodimonte di utilizzo della dipendente per il periodo 6.9.2021-31.12.2021 per 12 ore settimanali, il Comune di CP_1 concede l'autorizzazione per 12 ore settimanali, senza specificare la durata dell'autorizzazione. Ciò, da un lato, in violazione della normativa richiamata, che prevede espressamente la necessità che l'assegnazione avvenga per un periodo di tempo determinato e predeterminato e, dall'altro, inducendo in errore la lavoratrice circa l'esistenza di un'autorizzazione sine die. Successivamente il Comune di Capodimonte, nonostante avesse deliberato che il rapporto di lavoro con la ricorrente sarebbe durato dal 6.9.2021 al 17.3.2022, stipula un primo contratto di lavoro dal 18.9.2021 al 31.12.2021 per 12 ore settimanali ed un successivo contratto di lavoro dal 4.1.2022 al 31.12.2022, quindi oltre il termine di scadenza di cui alla delibera del Commissario prefettizio n. 3 del 18.9.2021. Sempre il Comune di Capodimonte, l'11.4.2022, formula al Comune di richiesta di CP_1 utilizzo della per il periodo dal 30.6.2022 al 31.12.2022 per 9 ore settimanali. Parte_1
Ciò nonostante avesse già in essere con la ricorrente (sin dal 4.1.2022) un contratto di lavoro per 12 ore settimanali con scadenza al 31.12.2022. Gli errori e le incongruenze evidenziati, tutti imputabili alle amministrazioni interessate, hanno quanto meno creato nella lavoratrice una legittima incertezza circa la durata dell'autorizzazione (in ogni caso non prevista nella prima autorizzazione del 19.9.2021) ed i termini della medesima, in particolare quanto al numero di ore massimo autorizzato (fissato in 12 ore settimanali nella prima autorizzazione senza termine ed in 9 ore settimanali nella seconda autorizzazione dal 30.6.2021 al 31.12.2022). Ne deriva l'impossibilità di muovere alla ricorrente un rimprovero a titolo di colpa nell'esecuzione della prestazione lavorativa. In tema è solo il caso di precisare che l'impossibilità di ravvisare nella condotta della ricorrente un qualsiasi grado di negligenza esclude a monte la rilevanza disciplinare del comportamento e ciò in quanto, ai seni dell'art. 59 del Ccnl del Comparto Funzioni locali 2016-2018, anche le sanzioni disciplinari meno gravi del rimprovero verbale e scritto presuppongono l'imputabilità al dipendente, quanto meno a titolo di colpa, della violazione commessa. Alla luce di quanto esposto, in mancanza di una condotta disciplinarmente rilevante, la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, irrogata dal il Controparte_1
3.2.2023, va dichiarata illegittima e, per l'effetto, annullata, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità formale del procedimento dedotti in sede di ricorso. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, dichiara illegittima la sanzione disciplinare del Controparte_1 rimprovero scritto (censura) irrogata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, annulla la sanzione;
- condanna il resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della ricorrente, da liquidarsi in € 1.314,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 259,00), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 22 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 408/2023 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. PISTILLI MASSIMO per la parte ricorrente e dell'Avv. PICCHIARELLI GIUSEPPE per parte resistente;
************
visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 22/10/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona della Dott.ssa Michela Mignucci, ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) Nella causa iscritta al n. 408 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2023 vertente
TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via Belluno, 69, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pistilli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo telematico. RICORRENTE E
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Viterbo, via V. Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Picchiarelli che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione telematica. RESISTENTE OGGETTO: sanzione disciplinare. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 16.03.2023 adiva questo Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo giudicante, in funzione di Giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione anche in via istruttoria, accogliere il seguente ricorso e conseguentemente: Annullare la sanzione disciplinare irrogata a e per l'effetto Condannare il alla Parte_1 Controparte_1 esclusione della sanzione dal fascicolo personale della ricorrente. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del difensore che si dichiarano fin da ora antistatario”. La ricorrente deduceva di essere dipendente del profilo Controparte_1 professionale funzionario amministrativo – categoria D;
che con provvedimento prot. Contr
[... n. 0028673 del 24.11.2022, a firma dei membri del costituito , il CP_1 comunicava contestazione di addebito ed avvio di procedimento CP_1 disciplinare ex art. 55 bis, comma 4, D. Lgs.165/2001; che la contestazione prendeva il via della nota prot. n. 26483 del 28 ottobre 2022, a firma del Sindaco del Comune di contenente formale richiesta di avvio di procedimento disciplinare;
che CP_1 dava altresì atto di nota prot. 26259 del 26.10.2022, a firma del Sindaco del Persona_1
Comune di Capodimonte, il quale evidenziava l'avvenuto svolgimento da parte della ricorrente di attività lavorativa presso il Comune di Capodimonte, almeno in parte senza autorizzazione del Comune di oltre al fatto che nel periodo autorizzato CP_1 sarebbero state svolte un numero di ore di lavoro maggiore di quelle autorizzate;
che in data 16.12.2022 la ricorrente redigeva memorie difensive nelle quali lamentava l'assenza di qualsivoglia attività istruttoria, avendo l'UPD recepito gli scritti predisposti dal Sindaco di Capodimonte e la richiesta del Sindaco di nonché CP_1 contestando nel merito gli addebiti. In diritto eccepiva preliminarmente la nullità del procedimento disciplinare per indebita ingerenza del Sindaco e per incompatibilità dei membri dell'UPD. Nel merito, deduceva la nullità della sanzione per insussistenza della condotta contestata. Si costitutiva in giudizio il eccependo preliminarmente Controparte_3
l'improcedibilità del ricorso per mancato deposito del Ccnl di categoria, nonché la nullità del medesimo per violazione del disposto di cui all'articolo 414, numeri 3 e 4 c.p.c.. Nel merito rappresentava la legittimità della sanzione disciplinare irrogata. La causa, istruita con prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale, previa sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni sollevate dal resistente di CP_1 improcedibilità del ricorso per mancato deposito del Ccnl e di nullità del medesimo per indeterminatezza del petitum e della causa petendi ex art. 414, n. 3 e n. 4, c.p.c. Quanto al mancato al mancato deposito del Ccnl, va richiamata la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in forza della quale “la conoscibilità "ex officio" di un contratto collettivo si atteggia diversamente a seconda che si versi in un'ipotesi di violazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico o di un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, atteso che, mentre nel primo caso il contratto è conoscibile solo con la collaborazione delle parti, la cui iniziativa, sostanziandosi nell'adempimento di un onere di allegazione e produzione, è assoggettata alle regole processuali sulla distribuzione dell'onere della prova e sul contraddittorio (che non vengono meno neppure nell'ipotesi di acquisizione giudiziale ex art. 425, comma 4, c.p.c.), nel secondo caso il giudice procede con mezzi propri, secondo il principio "iura novit curia"” (così, ex multis, Cass. n. 112/2020; Cass. n. 6394/2019). Nel caso di specie viene in rilievo il Ccnl del Comparto Funzioni locali 2016-2018 (peraltro richiamato nella stessa sanzione disciplinare irrogata), dunque un contratto collettivo nazionale del pubblico impiego, che, in quanto pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 47, comma 8, D. Lgs. n. 165/2001, è soggetto al principio iura novit curia, in conformità alla pacifica giurisprudenza richiamata. Parimenti infondata è l'eccezione di nullità del ricorso ex art. 414, n. 3 e n. 4, c.p.c. Come noto l'art. 414 c.p.c., nell'indicare i requisiti formali del ricorso, nell'accezione, ormai comunemente accolta, di forma-contenuto, espressamente prevede, ai nn. 3) e 4), che nell'atto introduttivo del giudizio sia determinato l'oggetto della domanda e siano esposti i fatti e gli elementi di diritto su cui la stessa si fonda. Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto: senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse;
né può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente all'atto della costituzione, volti a confutare le deduzioni della controparte ovvero a provare fatti estintivi, impeditivi o modificativi di quelli costitutivi assunti dal ricorrente. D'altro canto l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum pregiudica la possibilità per lo stesso Giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite, anche in funzione di un consapevole esercizio dei suoi poteri ufficiosi ed in particolare dell'attività istruttoria che eventualmente dovesse rendersi necessaria. La violazione della suddetta prescrizione, configurabile ogni qualvolta, all'esito di un esame complessivo del ricorso e dei documenti ad esso allegati, non sia possibile identificare il petitum, ovvero i fatti costitutivi del diritto risultino completamente omessi o siano individuati in maniera del tutto generica o parziale, si presta ad essere sanzionata, giusta previsione di cui all'art. 156, comma 2, c.p.c., in termini di nullità dell'atto, rilevabile d'ufficio (cfr. ex plurimis Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 2732/2008; Cass n. 13005/2006; Cass. n. 7089/1999; Cass., SS.UU., n. 6140/1993; Cass. n. 13066/1997; Cass. n. 4296/1998), con conseguente inammissibilità della domanda, in relazione alla quale non solo si rende impossibile il concreto esercizio del diritto di difesa del convenuto, ma appare anche sostanzialmente preclusa l'adozione di qualsivoglia provvedimento giurisdizionale. Con l'ulteriore precisazione fornita dalla giurisprudenza secondo la quale per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto ed i riferimenti ai documenti contenuti nella domanda introduttiva (così, da ultimo, Cass. n. 615/2022; Cass. n. 14379/2020). Nel caso di specie la lettura complessiva del ricorso consente di individuare il petitum (l'annullamento della sanzione disciplinare del rimprovero scritto) e la causa petendi (l'illegittimità della sanzione per vizi formali del procedimento e per insussistenza della violazione contestata). Passando al merito, in applicazione del principio della ragione più liquida va esaminata la questione della legittimità della sanzione disciplinare sotto il profilo sostanziale, ovvero della sussistenza della violazione addebitata. Al fine di valutare la legittimità o meno della sanzione disciplinare, è necessario operare una valutazione relativa al duplice aspetto della fondatezza delle contestazioni mosse al lavoratore e della proporzionalità tra la gravità delle contestazioni disciplinari accertate e la sanzione adottata. In applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., grava sul datore di lavoro l'onere di provare in giudizio la sussistenza di entrambe le condizioni di legittimità della sanzione disciplinare. Nel caso di specie la ricorrente – funzionaria amministrativa del
[...]
– è stata destinataria della sanzione disciplinare del rimprovero scritto CP_1
(censura) per due condotte: a) aver svolto attività lavorativa presso il Comune di Capodimonte nel periodo compreso tra il 18.3.2022 ed il 29.6.2022 senza alcuna autorizzazione del Comune di b) aver prestato attività lavorativa presso CP_1 il Comune di Capodimonte dal 30.6.2022 all'1.11.2022 per un numero di ore superiore rispetto a quello autorizzato dal Comune di CP_1
Le predette condotte sono state ritenute dall'Amministrazione datrice di lavoro violative dell'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché “dei doveri e degli obblighi di ufficio come disciplinati dal vigente CCNL e dal Codice di Comportamento” in quanto in esse è stato ravvisato “un atteggiamento scarsamente diligente in relazione ai limiti delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi in esame”. Al fine di verificare la legittimità della sanzione appare utile, preliminarmente, riportare le norme nella specie rilevanti. L'art. 1, comma 124, della L. n. 145/2018 prevede quanto segue: “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.” Ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004, nella versione ratione temporis applicabile,
“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza.” In conformità alla normativa richiamata, il dipendete di un'amministrazione locale, al quale si applica il Ccnl del comparto funzioni locali, può svolgere attività lavorativa in favore di altro ente locale (nella specie un Comune con meno di 5.000 abitanti) alle seguenti condizioni: a) consenso del lavoratore, b) autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza;
c) per periodi predeterminati;
d) sulla base di una convenzione tra l'amministrazione di appartenenza e quella ricevente che definisca, tra le altre cose, l'orario di lavoro in assegnazione, nel rispetto dell'orario settimanale obbligatorio per il dipendente. L'art. 53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce infine che “7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi….In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.” La norma da ultimo citata, per quanto rilevante in questa sede, pone in capo al dipendente il divieto di svolgere incarichi retribuiti in assenza di preventiva autorizzazione. Ciò posto in diritto, appare utile ripercorrere cronologicamente i fatti rilevanti. Dai documenti prodotti dalla parte ricorrente risulta quanto segue. In data 1.9.2021 il apodimonte invia al Comune di richiesta CP_1 CP_1 di stipula di una convenzione ex art. 1, comma 124, Legge n. 145/2018 “per l'utilizzo a tempo determinato per 6h settimanali della vostra Dott.ssa Istruttore Direttivo Parte_1
Amministrativo con decorrenza dal 31.12.2021, salvo proroga”, nonché richiesta di autorizzare la medesima ricorrente “a svolgere la propria prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 1 c. 557 L. 311/2004, fuori dal normale orario di lavoro, per un totale di n. 12 ore settimanali, a decorrere dal 06.09.2021 fino al 31.12.2021, salvo proroga”. Il 19.9.2021 il Comune di autorizza la dipendente “a prestare la propria
CP_1 attività lavorativa presso il Comune di Capodimonte al di fuori dell'orario di servizio presso l'Amministrazione di appartenenza e per un numero massimo di 12 ore”. In data 18.9.2021 il Comune di Capodimonte, con deliberazione del commissario prefettizio, “VISTA la nota inviata da questo Comune con la quale si richiedeva la disponibilità al Comune di ad autorizzare la Dott.ssa a svolgere attività lavorativa in
CP_1 Parte_1 favore di questo Ente, ai sensi dell'art. 1 comma 777 della Legge 311/2002, per n. 12 ore settimanali per sei mesi, a decorrere dal 06.09.2021, al di fuori dell'orario di servizio, con orario da concordare con il predetto dipendente;
VISTA la successiva nota prot. 22806 del Comune di acquisita
CP_1 al protocollo dell'Ente in data 18.09.2021 prot. 22806 del Comune di acquisita al
CP_1 protocollo dell'Ente in data 18.09.2021 prot. n. 7095 con cui si autorizza l'utilizzo del dipendente sopra richiamato, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004, nei termini richiesti;
…DELIBERA…Di dare atto che il predetto rapporto di lavoro cesserà in data 17.03.2022, salvo proroga di ulteriori 6 mesi, che dovrà essere autorizzata dal Comune di ..”
CP_1
Nella medesima data la ricorrente ed il Comune di Capodimonte stipulano un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ex art. 1 comma 557 L. n. 311/2004, nelle cui premesse si dà atto che “con nota prot. 22806 del 18/09/2021 del Comune di è stata autorizzata all'impiego presso il Comune di Capodimonte, in CP_1 eccedenza rispetto la prestazione di lavoro svolta nell'amministrazione comunale cui dipende, per rapporto di lavoro a tempo parziale e determinato, fino al 31/12/2021, salvo proroga..” e all'art. 2 (“Decorrenza e durata del rapporto”) si prevede che “Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 18 Settembre 2021 ed avrà termine il 31 Dicembre 2021, salvo proroga, da rendere in termini espressi..”. Successivamente, il 4.1.2022, la ed il Comune di Capodimonte stipulano altro Parte_1 contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale ex art. 1 comma 557 L. n. 311/2004, nelle cui premesse si richiama “la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri di Giunta Municipale del Comune di Capodimonte del 18 Settembre 2021, n. 3, con la quale è stata autorizzata all'impiego presso il Comune di Capodimonte…fino al 17.03.2022, salvo proroga”, all'art. 2 (“Decorrenza e durata del rapporto”) si prevede che: “Il rapporto di lavoro decorre dal giorno 04 Gennaio 2022 ed avrà termine il 31 Dicembre 2022, salvo proroga, da rendere in termini espressi..” e all'art. 4 (“Mansioni-orario di lavoro”) si prevede che: “L'orario di lavoro è di dodici (12) ore settimanali, oltre eventuali, da svolgersi nei giorni concordati con l'Amministrazione.” Con nota dell'11.4.2022 “Richiesta proroga convenzione per Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D”, il Comune di Capodimonte chiede al Comune di l'utilizzo della CP_1 ricorrente a tempo determinato per 9 ore settimanali con decorrenza dal 30.06.2022 al 31.12.2022, salvo proroga. Il Comune di con deliberazione del 19.4.2022 concede l'autorizzazione CP_1
“per il periodo temporaneo dal 30/06/2022 fino al 31/12/2022 per un massimo di 9 ore settimanali da concordare”. Dai documenti richiamati emergono una serie di errori ed imprecisioni commessi dalle amministrazioni coinvolte tali da escludere qualsiasi tipo di mancanza di diligenza in capo alla dipendente. A fronte di una prima richiesta del Comune di Capodimonte di utilizzo della dipendente per il periodo 6.9.2021-31.12.2021 per 12 ore settimanali, il Comune di CP_1 concede l'autorizzazione per 12 ore settimanali, senza specificare la durata dell'autorizzazione. Ciò, da un lato, in violazione della normativa richiamata, che prevede espressamente la necessità che l'assegnazione avvenga per un periodo di tempo determinato e predeterminato e, dall'altro, inducendo in errore la lavoratrice circa l'esistenza di un'autorizzazione sine die. Successivamente il Comune di Capodimonte, nonostante avesse deliberato che il rapporto di lavoro con la ricorrente sarebbe durato dal 6.9.2021 al 17.3.2022, stipula un primo contratto di lavoro dal 18.9.2021 al 31.12.2021 per 12 ore settimanali ed un successivo contratto di lavoro dal 4.1.2022 al 31.12.2022, quindi oltre il termine di scadenza di cui alla delibera del Commissario prefettizio n. 3 del 18.9.2021. Sempre il Comune di Capodimonte, l'11.4.2022, formula al Comune di richiesta di CP_1 utilizzo della per il periodo dal 30.6.2022 al 31.12.2022 per 9 ore settimanali. Parte_1
Ciò nonostante avesse già in essere con la ricorrente (sin dal 4.1.2022) un contratto di lavoro per 12 ore settimanali con scadenza al 31.12.2022. Gli errori e le incongruenze evidenziati, tutti imputabili alle amministrazioni interessate, hanno quanto meno creato nella lavoratrice una legittima incertezza circa la durata dell'autorizzazione (in ogni caso non prevista nella prima autorizzazione del 19.9.2021) ed i termini della medesima, in particolare quanto al numero di ore massimo autorizzato (fissato in 12 ore settimanali nella prima autorizzazione senza termine ed in 9 ore settimanali nella seconda autorizzazione dal 30.6.2021 al 31.12.2022). Ne deriva l'impossibilità di muovere alla ricorrente un rimprovero a titolo di colpa nell'esecuzione della prestazione lavorativa. In tema è solo il caso di precisare che l'impossibilità di ravvisare nella condotta della ricorrente un qualsiasi grado di negligenza esclude a monte la rilevanza disciplinare del comportamento e ciò in quanto, ai seni dell'art. 59 del Ccnl del Comparto Funzioni locali 2016-2018, anche le sanzioni disciplinari meno gravi del rimprovero verbale e scritto presuppongono l'imputabilità al dipendente, quanto meno a titolo di colpa, della violazione commessa. Alla luce di quanto esposto, in mancanza di una condotta disciplinarmente rilevante, la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, irrogata dal il Controparte_1
3.2.2023, va dichiarata illegittima e, per l'effetto, annullata, rimanendo assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità formale del procedimento dedotti in sede di ricorso. Le spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto posti a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso proposto da nei confronti del Parte_1
, dichiara illegittima la sanzione disciplinare del Controparte_1 rimprovero scritto (censura) irrogata nei confronti della ricorrente e, per l'effetto, annulla la sanzione;
- condanna il resistente, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 delle spese di lite in favore del procuratore antistatario della ricorrente, da liquidarsi in € 1.314,00 per compensi professionali, oltre rimb. C.U. (€ 259,00), rimborso forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 22 ottobre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci