Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/04/2025, n. 1689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1689 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
in composizione monocratica, nella persona del magistrato ordinario Dott. Mario
Fiorentino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 5812/2024 R.G., avente ad oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, COD FISC. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'Avv.to/ degli Avv.ti MAZZAGLIA NICOLA , elettivamente domiciliato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, COD FISC. , con il Patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'Avv.to MARIOTTI SILVANA, elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE/I
_____
Disposta la sostituzione dell'udienza dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., come da precedente decreto, scaduti i termini assegnati e viste le conclusioni delle parti, come in atti, la causa viene decisa mediante il presente provvedimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Seconda Sezione Civile – Lavoro
Parte ricorrente, nei termini di legge, ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
avverso gli esiti della C.T.U. disposta nel procedimento sommario, riunito al presente contestualmente alla fissazione dell'udienza ex art. 415 c.p.c..
Si è costituita la controparte, la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità del ricorso, ne ha chiesto il rigetto.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
Il ricorso in opposizione è infondato.
La parte ricorrente, nonostante convocata a visita dal C.T.U. nominato nella presente sede, non si è presentata, né ha reso specifiche giustificazioni, impedendo ogni ulteriore accertamento del requisito sanitario richiesto ai fini delle provvidenze domandate.
In ogni modo, va evidenziato che nella fase sommaria è stata espletata una C.T.U., la quale ha accertato che parte ricorrente è invalida nella misura del 67%, nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità (L. 104/92 art. 3, comma 1).
Le conclusioni di cui alla relazione in atti (che si richiama per relationem,
costituendo parte integrante della presente motivazione) appaiono del tutto condivisibili,
risultando, peraltro, immuni da vizi logico giuridici e supportati da congrua ed esaustiva motivazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono compensarsi in ragione della qualità delle parti.
Le spese di C.T.U. vanno poste, nei rapporti tra le parti, a carico delle parti in solido.
Va riservata a separato decreto ogni definitiva statuizione sulla revoca dell'ammissione della parte ricorrente al Patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
RIGETTA il ricorso.;
Pagina 2 TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile – Lavoro
COMPENSA le spese;
PONE le spese di C.T.U., liquidate o da liquidarsi con separato decreto, nei rapporti tra le parti, a carico delle parti in solido;
RIMETTE le statuizioni in punto di revoca del G.P. a separato decreto ex art. 136 d.p.r.
115/2002.
Così depositato, in Catania, lì 16/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Mario Fiorentino
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