Sentenza 20 giugno 2025
Ordinanza cautelare 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 00556/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01126/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1126 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sara Merella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università degli Studi di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia domicilio fisico ex lege in via Nuoro, 50;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Martelli, Alberto Turno, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Martelli in Cagliari, via AN Lucifero 56.
per l'annullamento
- del decreto rettorale rep. n. -OMISSIS- avente ad oggetto “ Approvazione atti selezione pubblica per il reclutamento di un/una ricercatore/ricercatrice tdb, Dipartimento di Scienze biomediche, settore concorsuale 05/E3 (profilo SSD BIO/12) (-OMISSIS-) - codice selezione: tdb_39D_1222_05/E3 ”, con cui viene dichiarato vincitore della citata selezione il Dott. -OMISSIS-; del verbale della seduta della Commissione giudicatrice del -OMISSIS- nella parte in cui rivaluta i titoli dei candidati, assegnando il punteggio di 77,3 al dott. -OMISSIS- e il punteggio di 74,5 alla dott.ssa -OMISSIS-, e dichiara vincitore della selezione il dott. -OMISSIS-; della graduatoria di merito di cui al verbale della seduta del -OMISSIS- e del decreto del Rettore del 9 ottobre 2024;
- della nota del Rettore trasmessa a mezzo pec in data -OMISSIS-; della nota del Responsabile del procedimento prot. -OMISSIS-; per quanto occorrer possa, del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del -OMISSIS- con il quale all'ordine del giorno al punto 27 si dà atto della approvazione della chiamata del vincitore della selezione, a seguito della rivalutazione della Commissione giudicatrice nominata con D.R. n. -OMISSIS-4;
- dell'eventuale contratto stipulato medio tempore con il Dott. -OMISSIS-;
- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso, collegato o consequenziale a quelli impugnati, anche non conosciuto, avverso il quale si fa espressa riserva sin d'ora di proposizione di motivi aggiunti nonché per la condanna ex art. 30, CPA, al risarcimento dei danni ingiusti subiti dalla ricorrente, come in appresso specificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Università degli Studi Cagliari e -OMISSIS-, con i relativi allegati ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Roberto Montixi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, la dott.ssa -OMISSIS- ha adito l’intestato Tribunale al fine di ottenere l’annullamento del Decreto Rettorale rep. n. -OMISSIS- relativo all’approvazione degli atti della selezione pubblica, indetta per il reclutamento di un ricercatore TDB, da destinare al Dipartimento di Scienze biomediche, settore concorsuale 05/E3 (profilo SSD BIO/12) (-OMISSIS-), con il quale è stato dichiarato vincitore il controinteressato dott. -OMISSIS-, oltre a chiedere l’annullamento di tutti gli atti correlati, indicati in epigrafe.
2. La ricorrente rappresenta di aver partecipato alla selezione in parola, indetta dall'Università degli Studi di Cagliari nel 2022, all'esito della quale -con decreto del Rettore rep. -OMISSIS-- veniva dichiarata vincitrice con un punteggio di 79,5 a fronte dei 78,3 punti assegnati al dott. -OMISSIS-.
3. L’esito della selezione veniva impugnato dal dott. -OMISSIS- che, da un lato, contestava la mancata assegnazione in proprio favore di alcuni punteggi relativamente alla partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali, al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e alla redazione di pubblicazioni e, dall’altro lato, censurava l'assegnazione di alcuni punteggi alla dott.ssa -OMISSIS- relativamente ai titoli inerenti all'” organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ” di cui alla lettera g) dell'Allegato A del verbale della prima seduta tenutasi in data 8 giugno 2023 della commissione, oltre a dolersi dell’illegittimità del bando laddove non prevedeva la valutazione e la conseguente assegnazione di un punteggio specifico con riferimento al curriculum dei candidati.
4. L’odierna ricorrente, oltre a prendere posizione sulle censure formulate dal dott. -OMISSIS-, spiegava ricorso incidentale lamentando l'illegittima assegnazione al dott. -OMISSIS- di 4 punti in relazione alla valutazione del titolo “Contratto di ricercatore a tempo determinato (in rapporto al servizio prestato) in quanto questi aveva dichiarato di avere un contratto come ricercatore a tempo determinato di tipo A per il SSD MED/46 Scienze Tecniche di Medicina di Laboratorio presso l'Università di Cagliari svolto nel biennio -OMISSIS-, con la conseguenza che, trattandosi di un SSD diverso da quello BIO/12, il punteggio corretto da assegnare era pari ad 1 punto.
5. Il giudizio veniva definito con la sentenza di questo Tribunale del 13 agosto 2024, n° 603 che accoglieva in parte sia il ricorso principale che quello incidentale con il conseguente annullamento degli atti impugnati e l’obbligo dell’amministrazione di procedere alla nomina di una nuova commissione, alla rivalutazione e alla attribuzione dei punteggi al ricorrente e alla controinteressata nel rispetto dei rilievi formulati in sentenza.
6. In attuazione del decisum giurisdizionale, veniva nominata la nuova Commissione che, nella seduta tenutasi il -OMISSIS-, procedeva alla rivalutazione dei titoli, decurtando al dott. -OMISSIS- i 3 punti relativi alla voce a) dell'Allegato A (v. sopra, p. 4.) e riconoscendo allo stesso 6 punti in più (da 2 a 8 punti) per i premi dichiarati (e insufficientemente valutati dalla prima Commissione) di cui alla lettera l) dell'Allegato A, punteggio peraltro ridotto a 4,5, quale “tetto massimo” di punteggio attribuibile per i premi e i riconoscimenti nazionali e internazionali, secondo quanto stabilito dalla Commissione nel verbale di riunione preliminare dell’8 giugno 2023, in atti, sì che, concretamente, il maggior punteggio assegnabile al dott. -OMISSIS- per i premi dichiarati era di 2,5 punti. Viceversa, in fase di rivalutazione dei titoli della dott.ssa -OMISSIS- veniva operata una decurtazione (totale) di 5 punti relativamente alla voce g) “ Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ” di cui al citato Allegato A, con conseguente ribaltamento delle posizioni delle parti, giacché al dott. -OMISSIS- veniva assegnato il punteggio totale di 77,3 e alla dott.ssa -OMISSIS- il punteggio di 74,5, con un distacco di 2,8 punti tra ricorrente e controinteressato.
7. All’esito dell’infruttuosa interlocuzione procedimentale, con la quale l’odierna ricorrente sollecitava ulteriori verifiche sui titoli esibiti dal controinteressato, instando per una rivalutazione in autotutela dei punteggi assegnati al controinteressato e alla ricorrente, l’esponente è insorta avverso i risultati della selezione con quattro motivi di ricorso.
7.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 97, Cost.; degli artt. 1, comma 2 bis, 2 e 3, della L. 241/1990; dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; del principio di legalità; dei principi del legittimo affidamento e della buona fede; ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.p.r. n. 445/2000; violazione dell'art. 4 dell'avviso pubblico della selezione; eccesso di potere per grave difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza complessiva dell’azione amministrativa; carenza e comunque difetto di motivazione; sviamento di potere.
7.1.1. Parte ricorrente si duole del fatto che la nuova Commissione giudicatrice nominata in esecuzione della sentenza n°603/2024, nel rivalutare i titoli dei candidati, abbia erroneamente ed illegittimamente riconosciuto al dott. -OMISSIS- un punteggio di 6 punti (assegnandone concretamente 2,5 : v. sopra, p. 6.) relativamente alla voce l) afferente a “ premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”.
Censura, in particolare, la ricorrente, il fatto che la Commissione, andando in diverso avviso rispetto a quanto operato in precedenza dall’Organo valutativo, che aveva attribuito al dott. -OMISSIS- n. 2 punti per il solo premio conseguito nel 2017 a AN GO (ritenendo esso l'unico riferibile al controinteressato), abbia ritenuto di riconoscere -per detta voce- n. 8 punti al dott. -OMISSIS- e di assegnare allo stesso il punteggio massimo consentito pari a 4,5 punti.
In particolare, il premio “ 2012 Awarded best abstract in the 8th International 10 Workshop on Neonatology; Cagliari (Italy)” dichiarato dal candidato, in realtà, sarebbe da riferirsi alla dott.ssa -OMISSIS-, relatrice e assegnataria del premio. Avuto riguardo al premio “AACC Philadelphia 2016” l'assegnatario di questo non sarebbe il dott. -OMISSIS-, bensì il dott. -OMISSIS-. Con riferimento al premio “2017. Awarded the Excellent Poster Presentation Award. 1st International Caparica Conference in Translational Forensics, Capuchos, Caparica – Portugal” dichiarato dal dott. -OMISSIS- tra i suoi titoli, in realtà, questo risulterebbe assegnato al dott. -OMISSIS-.
In sostanza, sostiene l’esponente, i premi dichiarati dal dott. -OMISSIS- sarebbero in realtà riferibili ad altri soggetti partecipanti al congresso come “ presenting author ” e questi non sarebbero attribuibili a tutti gli autori di un contributo scientifico alla presentazione della Ricerca. Il controinteressato, in definitiva, sarebbe il co-autore di un abstract relativo a un poster per il quale qualcun altro (l’autore presentante) ha vinto un premio, e non invece l’intestatario del premio medesimo.
Sul punto, la ricorrente evidenzia che se l'Amministrazione avesse effettuato le doverose verifiche richieste avrebbe accertato -quanto meno- il mancato possesso dei titoli dichiarati e avrebbe, conseguentemente, provveduto alla esclusione dell’odierno controinteressato dalla selezione o alla decurtazione dei punteggi per i titoli illegittimamente valutati.
Ad ogni modo, il dottor -OMISSIS-, nel dichiarare i titoli, avrebbe rilasciato dichiarazioni non veritiere con le conseguenze di cui all'art. 75 del DPR 445/2000 in tema di veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate nell'ambito di un concorso pubblico.
7.2. Con il secondo motivo di gravame parte ricorrente deduce la violazione dell’art. 97, Cost.; degli artt. 1, comma 2 bis, 2 e 3, della L. 241/1990; violazione e falsa applicazione dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/ 2000; violazione dell'art. 4 dell'avviso pubblico della selezione, dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; eccesso di potere per grave difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza complessiva dell’azione amministrativa, carenza e difetto di motivazione, sviamento di potere.
7.2.1. Evidenzia la ricorrente che il controinteressato ha ottenuto 3 punti con riguardo alla voce “ g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”. Tuttavia, dagli approfondimenti operati dalla medesima, alcune dichiarazioni non corrisponderebbero alla realtà dei fatti.
Il controinteressato avrebbe, infatti, indicato di essere membro dei seguenti progetti: a) “ Project CCM (National Centre for Prevention and Disease Control) 2011 ”; b) Project: “ ACTION” HEALTH- 2013-INNOVATION 1; c) CAPICE 2016; d) CCM 2018.
La ricorrente, per converso, espone che dall’esame incrociato del curriculum vitae del candidato con le dichiarazioni rese in sede di selezione, nonché dagli elementi emersi da una serie di ricerche su internet, sarebbero emerse alcune incongruenze.
7.2.1.1. In particolare, con riguardo al progetto CCM2011, nella sua versione integrale reperibile su internet, tra i membri del progetto non risulterebbe il dott. -OMISSIS- che, peraltro, in quel periodo risulterebbe impegnato presso l'University of Southampton e non avrebbe avuto in quel frangente rapporti con l’Università di Cagliari.
7.2.1.2. Con riguardo al progetto Action 2013 la ricorrente evidenzia che l’attestazione prodotta dal controinteressato si riferirebbe al ruolo di componente nel progetto in qualità di assegnista di ricerca, ma tale status non equivarrebbe ad essere membro/componente di un gruppo di ricerca nel progetto finanziato. In particolare, essere assegnista di ricerca di tipo B (pagato sui fondi del progetto e assunto mediante bando pubblico) nell’ambito di un progetto di ricerca non darebbe diritto al titolo di membro/componente di un gruppo di ricerca nel progetto finanziato.
7.2.1.3. Con riguardo al Progetto CAPICE del 2016 (programma Horizon 2020) la ricorrente sostiene che il dott. -OMISSIS- non poteva essere membro del progetto, giacché -come risulta dal suo CV- dal 2015 fino ad agosto 2017 era assegnista di ricerca di tipo B, finanziato al 100% sui fondi del Progetto EU Action 7PQ presso l'Università di Cagliari. Tale circostanza risulterebbe confermata anche dalla documentazione acquisita dall’Università laddove, il dott. -OMISSIS- non risulta essere membro del progetto in questione.
Parte ricorrente si duole del fatto che l’operato dell’Amministrazione si paleserebbe irragionevole e contraddittorio in quanto, da un lato, seppur sollecitata, avrebbe omesso di effettuare le più agevoli ed immediate verifiche interne su titoli dichiarati dal dott. -OMISSIS-, benché questi evidenziassero delle incongruenze, mentre si sarebbe premurata di fare approfonditi accertamenti “ ex officio ”, acquisendo richieste sull’attività svolta dalla ricorrente anche ad altre Università, quali quelle di Pisa e Milano.
7.2.1.4. Con riferimento al bando CCM2017 deduce l’esponente che dalle ricerche internet effettuate sarebbe emerso che il dott. -OMISSIS- non figurerebbe tra i componenti/membri del gruppo di ricerca del progetto. Al contempo, non troverebbe riscontro la dichiarazione resa dal controinteressato circa la pubblicazione redatta in esito a tale progetto e, in particolare, al ruolo di equally contributor rivestito dal dott. -OMISSIS-.
7.2.2. Evidenzia parte ricorrente, in conclusione, la palese erroneità ed illegittimità dell'assegnazione dei 3 punti riconosciuti al dott. -OMISSIS- per la voce g) dell'Allegato A dalla nuova Commissione in sede di rivalutazione, precisando che, con la invocata decurtazione di punteggio, sarebbe risultata vincitrice della selezione la dott.ssa -OMISSIS-, atteso che, come detto, la differenza di punteggio che la separa dal dott. -OMISSIS- è pari a soli 2,8 punti.
7.3. Con il terzo motivo di ricorso la dott.ssa -OMISSIS- deduce violazione di legge in relazione all'art. 22 e seguenti della L. 241/1990; dell’art. 97, Cost.; dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; del principio di legalità; dei principi del legittimo affidamento e della buona fede. Deduce inoltre eccesso di potere per grave difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza complessiva dell’azione amministrativa; carenza e difetto di motivazione; sviamento.
7.3.1. Parte ricorrente censura il contenuto della comunicazione del responsabile del procedimento del 20 novembre 2024, nella quale veniva evidenziato che, in sede di rendicontazione, non era richiesta per i progetti ministeriali (CCM2011 e CCM2017) e per il progetto europeo CAPICE la predisposizione dei timesheet del personale reclutato e/o dei componenti del gruppo di ricerca e, pertanto, l’istanza di accesso agli atti si rivelava inammissibile in ragione dell’inesistenza della documentazione richiesta.
Osserva, per converso, la ricorrente che, nel sito dell’Ateneo, era reperibile apposita documentazione attestante la necessità della predisposizione del timesheet di registrazione delle ore di lavoro dedicate alle attività previste dallo specifico progetto.
7.4. Con il quarto e ultimo motivo viene dedotta la violazione di legge in relazione all'Allegato A al verbale della seduta della prima Commissione esaminatrice in data 8 giugno 2023; eccesso di potere per grave difetto di istruttoria; travisamento dei presupposti di fatto e di diritto; contraddittorietà, perplessità, irragionevolezza complessiva dell’azione amministrativa; carenza e difetto di motivazione; sviamento di potere; violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento; violazione del principio di legalità del legittimo affidamento e della buona fede; violazione del giudicato della sentenza n°603/2024.
7.4.1. La ricorrente censura il fatto che la nuova Commissione si sia, del tutto illegittimamente, determinata nel rivalutare i titoli della ricorrente ritenendo non valutabili i titoli dichiarati dalla stessa con riferimento alla voce “ g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”.
Sostiene sul punto l’esponente, tuttavia, che la sentenza n. 603/2024 aveva accolto la censura proposta dal dott. -OMISSIS- solo in punto di difetto di motivazione, in quanto non erano stati specificati i punteggi assegnati alla dott.ssa -OMISSIS- per ogni sub criterio, ma non anche la censura relativa all'asserita non valutabilità dei titoli dichiarati sulla base delle contestazioni del controinteressato che -nel ricorso 667/2023- aveva affermato che quelle indicate dalla dott.ssa -OMISSIS- erano “ semplici collaborazioni ”.
Si duole, pertanto, la ricorrente che la rivalutazione della nuova Commissione sarebbe illegittima in quanto non si sarebbe attenuta ai rilievi contenuti nella sentenza, e li avrebbe travalicati addentrandosi in un giudizio di non valutabilità dei citati titoli che il TAR Sardegna non aveva condiviso, con conseguente violazione del giudicato della pronuncia n°603/2024.
7.4.2. Sotto un secondo profilo, evidenzia la ricorrente che la Commissione ha motivato la mancata valutazione di alcuni titoli (in particolare collaborazioni) dalla stessa dichiarati in ragione del fatto che gli stessi sarebbero già stati valutati ad altri fini, e segnatamente nella sezione c) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, come “ Post-doctoral Researcher ”.
Sul punto precisa la ricorrente che il titolo corretto sarebbe la voce “d) Attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti di ricerca italiani o stranieri” nella quale si valutava il periodo svolto, in termini di mesi, presso istituti italiani o stranieri. Pertanto, il criterio d) prendeva in esame il tempo svolto durante le attività di formazione o di ricerca mentre quello g) valutava la partecipazione al gruppo di ricerca. I due aspetti non potevano dirsi, quindi, sovrapponibili.
7.4.3. Inoltre, risulterebbe contraddittoria e violativa del principio di imparzialità l'assegnazione (duplice) del punteggio attribuito al dott. -OMISSIS- per il contratto da ricercatore di tipo A in quanto la nuova Commissione, in questo caso, avrebbe valutato tale titolo in relazione alla voce a) dell'Allegato A, nonostante lo stesso titolo fosse già stato valutato per la voce d), considerato il fatto che entrambi i criteri si basavano sulla valutazione del tempo (durata del contratto in anni o mesi).
7.4.4. La ricorrente contesta altresì, la mancata assegnazione di alcun punteggio per la collaborazione con il gruppo di ricerca guidato dal Prof. -OMISSIS-, motivata dal fatto che tale collaborazione si è svolta durante il periodo del dottorato. Infatti, sostiene la dott.ssa -OMISSIS- che il dottorato non è altro che “dottorato di ricerca” durante il quale, ovviamente, si prende parte a gruppi di ricerca che portano alla produzione di ricerca scientifica.
7.4.5. Anche la mancata valutazione delle attività di ricerca condotte in collaborazione con Università di Pisa (Prof. -OMISSIS-), sulla scorta della constatazione che tale attività è stata svolta durante il periodo di tesi di laurea magistrale, sarebbe illogica in quanto tale ricerca non solo è stata utilizzata per la tesi di laurea magistrale, ma è stata addirittura oggetto di ben tre pubblicazioni scientifiche.
7.4.6. La ricorrente censura, altresì, la mancata, e comunque immotivata, valutazione di ulteriori titoli che hanno condotto all'illegittima decurtazione di tutti i punteggi relativi alla lettera g), determinando il pregiudizievole capovolgimento dei risultati della selezione rispetto a quella precedente.
7.4.7. In ogni caso, l’esponente sostiene di aver partecipato anche a gruppi di ricerca in progetti finanziati su bandi competitivi in qualità di membro del progetto (assegnista di ricerca di Tipo A), come risultanti dal CV, che avrebbero dovuto condurre all’attribuzione di 3,5 punti complessivi, trattandosi di attività di “ organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”, inquadrabili sotto la voce g) del bando di concorso e conseguentemente valutabili, al pari di quelle oggi escluse dall'attribuzione di punteggio.
7.5. Parte ricorrente ha formulato istanza istruttoria per l’acquisizione della documentazione inerente ai progetti e ai premi dichiarati dal controinteressato, e domanda risarcitoria conseguente alla perdita del posto di vincitrice della selezione e alla perdita di chance.
8. Si sono costituite in giudizio, a ministero dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, l’Università degli Studi di Cagliari e la Commissione Giudicatrice che hanno instato per la reiezione del gravame in quanto inammissibile e, comunque, infondato.
9. Si è costituito anche il controinteressato che ha eccepito l’inammissibilità del gravame per effetto del giudicato formatosi in conseguenza della mancata impugnazione, da parte della ricorrente, della sentenza del TAR Sardegna, sez. I, n. 603/2024, e nel merito ha instato per la reiezione dello stesso.
10. Con atto depositato in giudizio in data 14 gennaio 2025, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla proposta domanda cautelare.
11. In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato documenti, memorie e repliche insistendo nelle rispettive domande ed eccezioni.
12. La causa è stata sinteticamente discussa e quindi trattenuta in decisione all’udienza dell’11 giugno 2025.
DIRITTO
1. Giunge all’esame del Collegio il ricorso avente ad oggetto l’esito della selezione indetta dall’Università degli Studi di Cagliari per il reclutamento di un ricercatore TDB, da destinare al Dipartimento di Scienze biomediche, settore concorsuale 05/E3 (profilo SSD BIO/12) (-OMISSIS-), con il quale è stato dichiarato vincitore il controinteressato dott. -OMISSIS-.
2. La selezione era stata, in prima battuta, definita con Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari n. repertorio -OMISSIS-, che proclamava vincitrice del concorso l’odierna ricorrente, dott.ssa -OMISSIS- con il punteggio di 79,5 punti e collocava al secondo posto l’attuale controinteressato dott. -OMISSIS- con il punteggio di 78,3. Successivamente, e all’esito del gravame nrg 667/2023, proposto dal secondo graduato, interveniva la sentenza di questo Tribunale n° 603 del 13 agosto 2024 che accoglieva in parte sia l’impugnativa principale che quella incidentale proposta dalla dott.ssa -OMISSIS-, con il conseguente annullamento degli atti impugnati e disponeva, quale effetto conformativo, che l’Amministrazione procedesse, previa nomina di una nuova Commissione, alla rivalutazione dei titoli e alla attribuzione dei punteggi al ricorrente e alla controinteressata nel rispetto dei rilievi svolti nella parte motiva della sentenza.
3. In ottemperanza al suddetto decisum la nuova Commissione valutatrice, nominata con D.R. n. -OMISSIS-, procedeva “ secondo quanto stabilito dalla succitata sentenza n. 603/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna in sede giurisdizionale alla rivalutazione e alla attribuzione dei punteggi nel rispetto dei rilievi del medesimo TAR .”.
3.1. In particolare, con riguardo ai titoli vantati dal dott. -OMISSIS-, procedeva alla rivalutazione con correlata attribuzione del punteggio afferente al criterio a) Contratto di ricercatore a tempo determinato (in rapporto al servizio prestato); g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi: l) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.
3.2. Con riguardo alla posizione della dott.ssa -OMISSIS- valutava i titoli avuto riguardo al criterio g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi.
4. All’esito di tale attività valutativa veniva stilata la nuova, e odiernamente gravata, graduatoria, che, come già rilevato, vedeva collocato al primo posto il dott. -OMISSIS- con 77,3 punti e al secondo posto la ricorrente con il punteggio di 74,5.
5. Principi di linearità espositiva suggeriscono al Collegio di avviare lo scrutinio del gravame partendo dal secondo motivo di ricorso.
5.1. Parte ricorrente si duole del fatto che il controinteressato abbia ottenuto 3 punti con riguardo alla voce “ g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”, nonostante gli approfondimenti documentali dalla stessa effettuati avrebbero fatto emergere la non congruenza delle dichiarazioni rese con la realtà dei fatti.
Il controinteressato avrebbe, infatti, indicato di essere membro dei seguenti progetti: a) “ Project CCM (National Centre for Prevention and Disease Control) 2011 ”; b) Project: “ ACTION ” HEALTH- 2013-INNOVATION 1; c) CAPICE 2016; d) CCM 2018.
La ricorrente, per converso, espone che dall’esame incrociato del curriculum vitae del candidato con le dichiarazioni rese in sede di selezione, nonché dagli elementi emersi da una serie di ricerche su internet, sarebbero emerse alcune incongruenze.
Peraltro, l’Amministrazione seppur compulsata all’effettuazione degli approfondimenti necessari per riscontrare la veridicità di tali dichiarazioni avrebbe omesso di effettuare le agevoli ed immediate verifiche interne sui titoli dichiarati dal controinteressato, premurandosi, per converso, di fare approfonditi accertamenti “ ex officio ” “a carico” della dott.ssa -OMISSIS-, acquisendo richieste sull’attività svolta dalla ricorrente rivolte anche ad altre Università, quali quelle di Pisa e Milano.
5.2. Il motivo è inammissibile.
5.2.1. L’attività valutativa operata dalla nuova Commissione insediatasi in esecuzione delle statuizioni di cui alla sentenza 603 del 13 agosto 2023 concerneva, tra gli altri, il punteggio, asseritamente attribuito in eccesso al dott. -OMISSIS- per la voce “ g.) Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”.
Osserva il Collegio che, in sede di proposizione dell’impugnativa incidentale, parte ricorrente ha censurato l’attribuzione al dott. -OMISSIS- di 3,5 punti, in luogo dei 3 che, a suo dire, gli sarebbero spettati per tale voce di punteggio.
In particolare, a pagina 18 della predetta impugnativa incidentale (cfr. doc. 13 prodotto dalla ricorrente) la ricorrente deduce che “ La Commissione per i suddetti titoli ha (erroneamente) assegnato il punteggio totale pari a 3,5 punti. In realtà, sulla base dei criteri prestabiliti nell'allegato A al verbale dell'8 giugno 2023, la Commissione avrebbe dovuto assegnare un totale di 3 punti. Pertanto si contesta l'assegnazione al dott. -OMISSIS- di 0,5 punti in più rispetto a quelli correttamente attribuibili ”.
La ricorrente giunge a tale conclusione dopo aver passato in rassegna i titoli dichiarati dal dott. -OMISSIS-, all’epoca non oggetto di contestazione, indicando partitamente il punteggio attribuibile a ciascuno di essi e giungendo, appunto, al risultato di tre punti.
Questo Tribunale, con la sentenza 603/2024, non appellata ha, sul punto, accolto il motivo di gravame proposto sul presupposto dell’impossibilità di comprendere l’iter logico valutativo seguito dalla Commissione per la valutazione dei titoli in questione in quanto l’assegnazione di tale punteggio non era accompagnata dalla specificazione, all’interno della relativa griglia sottostante, dal punteggio ottenuto per ciascuno dei sottocriteri che componevano tale voce.
La nuova Commissione, nel rivalutare il punteggio attribuito al controinteressato per tale criterio, ha assegnato al dott. -OMISSIS- proprio il punteggio invocato dalla ricorrente dando conto nella compilazione dei sotto punteggi della sostanziale piena adesione al contenuto della censura su cui è poi intervenuta la richiamata decisione di questo Tribunale.
5.2.2. Alla luce di quanto sopra osservato, la censura ora proposta, che mira a contestare in radice la sussistenza dei titoli a suo tempo dichiarati dall’odierno controinteressato, introducendo solo nel presente giudizio una contestazione afferente alla veridicità dei titoli dichiarati si rivela inammissibile in quanto il divieto di giudicare due volte sulla medesima res iudicanda si traduce, tra l'altro, nell'onere per il ricorrente di dedurre in giudizio il dedotto ed il deducibile, avendo riguardo cioè anche ai rilievi formulati in via incidentale, sorgendo, il ricorso incidentale, in dipendenza della domanda proposta in via principale, e considerando tutte le domande proponibili e necessarie a tutelare la posizione giuridica azionata, sulla quale è destinato a formarsi il giudicato ai sensi dell’art. 2909 cod. civ.. Conseguentemente, in applicazione del divieto in questione, è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all'effetto previsto dal citato art. 2909 cod. civ. (cfr. Consiglio di Stato sez. VI^ 10.2.2015, n° 722; CdS sez. VII, 14.1.2025, n° 258, dal p. 10.7.).
Sulla questione si è anche osservato che l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e attinge, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del " petitum " e della " causa petendi ", fermo restando il requisito dell'identità delle persone (Cass.Civ. sez. I^, 13 maggio 2025, n° 12792).
5.2.3. Ad ogni modo, il motivo si rivela inammissibile anche sotto un altro profilo atteso che, nella sostanza, parte ricorrente tende a sostituire il proprio apprezzamento in ordine alla possibilità di ricondurre gli apporti forniti dal controinteressato nei progetti nei quali è stato coinvolto, in termini di “ partecipazione a un gruppo di lavoro o ricerca ”, in tal modo tuttavia sovrapponendosi all’apprezzamento tecnico-discrezionale della Commissione giudicatrice, che sconta i consueti limiti in merito alla sindacabilità da parte del giudice amministrativo.
Questo Tribunale ha già avuto modo di ribadire, anche recentemente, che “ in linea generale, il vaglio delle pubblicazioni e le relative valutazioni, così come per i titoli, in quanto riservati alla Commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove queste risultino manifestamente incoerenti o irragionevoli; il giudizio della Commissione deve rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice, come quello amministrativo, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (su questo punto v., da ultimo, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, Sent., 20/11/2024, n. 849, nonché Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395 e 16 luglio 2015 n. 3561 ” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, Sent., 05/02/2025, n. 76). Pertanto, “ nell'ambito delle valutazioni comparative espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari, tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice. (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586, che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598).
Sul tema si è anche osservato che "la valutazione dei titoli deve essere svolta non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe in tal modo la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i detti titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della detta valutazione" (v. Consiglio di Stato, sez. VII, 26 giugno 2024, n.5633; Cons. Stato, Sez. VII, Sent., 15/05/2025, n. 4185 e giurisprudenza ivi richiamata).
Nel caso di specie, la Commissione ha provveduto ad attribuire il punteggio per tale voce in ragione delle dichiarazioni fornite dal ricorrente sotto la propria responsabilità: dichiarazioni, peraltro, corroborate dalle formali attestazioni rese (cfr. doc. 4 prodotto dal controinteressato) dai responsabili scientifici dei gruppi di ricerca, e depositate nel pregresso giudizio.
In tale contesto, la Commissione non ha rilevato alcuna incongruenza nelle dichiarazioni rese né l’amministrazione ha ritenuto di dover attivare specifiche verifiche che si sarebbero indebitamente spinte nell’ambito di esclusiva pertinenza della Commissione in quanto consistente nell’apprezzamento tecnico – valutativo dell’apporto fornito in tali lavori dal controinteressato e nell’idoneità di tale apporto ad essere qualificabile in termini di “ partecipazione a un gruppo di ricerca ”.
5.3. Con il terzo motivo di gravame parte ricorrente impugna la nota del 20 novembre 2024, con la quale il responsabile del procedimento ha dichiarato inammissibile l’istanza di accesso agli atti dalla stessa presentata e volta all’acquisizione dei timesheet del personale reclutato e/o dei componenti del gruppo di ricerca, relativamente al Progetto H2020-MSCA-ITN-2016: “CAPICE”, in ragione del fatto che le medesime schede non sono richieste per il personale facente parte del gruppo di ricerca.
La ricorrente si duole, sul punto, che, nel sito dell’Ateneo, in realtà sarebbe stata reperibile apposita documentazione attestante la necessità della predisposizione del timesheet di registrazione delle ore di lavoro dedicate alle attività previste dallo specifico progetto.
5.3.1. Il motivo è infondato per la dirimente considerazione che l’amministrazione compulsata con l’istanza d’accesso ha formalmente dichiarato che la documentazione richiesta non esiste nella sua materialità.
Trattasi, pertanto, di una situazione di oggettiva inesigibilità, avendo l'amministrazione attestato l'inesistenza del documento richiesto dalla parte privata. (v. Consiglio di Stato, V, n. 7787 del 2023; cfr. anche T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. II, Sent., 14/02/2023, n. 228).
Questo stesso Tribunale ha già, peraltro, osservato che “ E' principio condiviso in giurisprudenza quello in ragione del quale "non può essere riconosciuto alcun diritto all'accesso rispetto ai documenti non esistenti o mai formati" (cfr. tra le tante TAR, Puglia, sentenza n. 1040/2017; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent. 22-11-2018, n. 334.)
Una volta che la parte resistente abbia dichiarato, assumendosene la responsabilità, che i documenti richiesti sono inesistenti, per essi vi è, dunque, un'oggettiva e assoluta impossibilità di provvedere alla relativa ostensione; per cui il Giudice non può che prendere atto dell'inesistenza (allegata e giustificata) dei documenti richiesti, pervenendo al rigetto della pretesa ostensiva per carenza del suo oggetto; salvo che dagli atti di causa emergano elementi istruttori volti a minare la veridicità di quanto dichiarato dalla resistente, circostanza nella specie da escludere. (T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 10.02.2023, n. 2274)” (T.A.R. Sardegna, Sez. II, Sent., 27/12/2023, n. 1022; conf. TAR Sardegna, I, sent. n. 949 del 2023 e, ivi, richiami a precedenti giurisprudenziali ulteriori).
5.4. Con il quarto motivo di gravame parte ricorrente censura, in primo luogo, il fatto che la nuova Commissione si sia illegittimamente determinata nel rivalutare i titoli della ricorrente – azzerandoli: v. sopra, p. 7.4.1. - con riferimento alla voce “ g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi” travalicando i limiti imposti dalla sentenza 603/2024 che aveva accolto la censura proposta dal dott. -OMISSIS- solo in punto di difetto di motivazione, non riguardando l’accoglimento anche la censura relativa all'asserita non valutabilità dei titoli dichiarati e, in secondo luogo, la circostanza che la Commissione avrebbe motivato la mancata valutazione di alcuni titoli (in particolare collaborazioni) dalla stessa dichiarati in ragione del fatto che gli stessi sarebbero già stati valutati ad altri fini, e segnatamente nella sezione c) Attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero, come “Post-doctoral Researcher ”.
5.4.1. Il motivo è chiaramente infondato.
Questo Tribunale, con la più volte richiamata sentenza n° 603 del 13 agosto 2024 ha rilevato l’illegittimità, in quanto carente sotto il profilo motivazionale, dell’operato della Commissione con riguardo a taluni specifici criteri di valutazione e ha demandato ad una nuova Commissione la rivalutazione e l’attribuzione dei punteggi relativamente ai criteri censurati. Da ciò discende che tale vaglio si estende fisiologicamente alla rivalutazione dei presupposti per l’attribuzione del punteggio originariamente attribuito, non potendosi pretendere che l’attività della nuova commissione si limiti ad integrare, sotto l’esclusivo profilo motivazionale, il giudizio espresso da altro organo.
Nell’ambito di tale vaglio, l’amministrazione, andando di diverso avviso rispetto a quanto ritenuto dal precedente Organo, ha rilevato, ed espressamente motivato, in merito alla non valutabilità “alla luce di quanto dichiarato alla voce c)” (rectius d) “ documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri, dei contratti allegati e alle comunicazioni delle Università di Milano Bicocca e di Pisa, ” in termini di “ partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e/o internazionali ” quella che è stata qualificata come attività di collaborazione alla ricerca di singoli docenti, compreso i periodi da assegnista di ricerca, studentessa di dottorato e studentessa di laurea magistrale.
In particolare, nel verbale del 9 ottobre 2024, viene anche dato atto della circostanza che alcune delle collaborazioni dichiarate sono state valutate nella pertinente sezione c) (rectius d) come Post-Doctoral Researcher.
Risulta, pertanto, infondato l’assunto di parte ricorrente che rivendica l’attribuzione cumulativa del punteggio sia per il criterio d) inerente all’attività di formazione e ricerca che per la lettera g) inerente all’attività di organizzazione direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi.
Ciò in ragione del fatto che l’attività esibita in tali dichiarazioni non è stata ritenuta riconducibile all’attività di partecipazione a gruppi di ricerca.
D’altro canto la Commissione si è premurata di operare i doverosi approfondimenti ai fini dell’attribuzione del punteggio per la voce “ g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi ”, atteso che per l’attribuzione di punteggio per tale criterio la stessa ricorrente aveva indicato attività che, da un lato, la stessa qualificava come “ collaboration ” e, dall’altro, una parte di queste attività coincideva con il periodo di elaborazione della tesi di laurea e con l’espletamento del dottorato.
Peraltro, all’esito di tali approfondimenti, è emerso che tale attività consisteva, per l’appunto, in collaborazioni alle ricerche condotte da singoli docenti.
5.4.2. Le superiori considerazioni rendono evidente l’infondatezza della restante parte del motivo in cui la ricorrente lamenta l’asserita mancata assegnazione di punteggi (per le collaborazioni rese durante il periodo di dottorato, il periodo di tesi relativo alla laurea magistrale, nonché la mancata valutazione di ulteriori titoli che avrebbero condotto, in tesi, all'illegittima decurtazione di tutti i punteggi relativi alla lettera g), determinando il pregiudizievole capovolgimento dei risultati della selezione rispetto agli esiti di quella precedente.
Peraltro, tali profili di censura si rivelano anche inammissibili in ragione del fatto che la ricorrente articola delle censure che, ancora una volta, impingono nel merito della valutazione della Commissione giudicatrice senza far emergere alcuna manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento fattuale.
6. A questo punto il Collegio, nell’addivenire allo scrutinio del primo motivo di gravame, concernente la lamentata illegittima attribuzione di 2,5 punti, aggiunti ai due già assegnati dalla prima Commissione, e non oggetto di contestazione neppure nel presente gravame, per la voce l) afferente a “ premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca ” osserva come il motivo si riveli inammissibile per carenza d’interesse.
Appare infatti del tutto evidente che, attesa la reiezione degli altri motivi di gravame, quand’anche venisse accolto il presente motivo, con la decurtazione al controinteressato dei contestati 2,5 punti, la ricorrente non riuscirebbe a sopravanzare il controinteressato atteso che al dottor -OMISSIS- è stato assegnato il punteggio di 77,3 mentre alla dott.ssa -OMISSIS- sono stati attribuiti 74,5 punti e pertanto il gap di 2,8 punti non verrebbe colmato.
7. Le considerazioni riportate con riguardo al terzo motivo di gravame, concernenti l’attestata inesistenza dei timesheets dei membri del progetto H2020-MSCA-ITN-2016 e la statuizione circa l’inammissibilità per carenza d’interesse del quarto motivo di doglianza, unitamente all’estraneità delle relazioni tecniche conclusive dei progetti CCM 2017 e 2011 rispetto alle determinazioni assunte dalla Commissione giudicatrice nella procedura selettiva in parola (non potendo tali relazioni annoverarsi tra gli “ atti e documenti in base ai quali l'atto è stato emanato ”, ai sensi dell’art. 46 cpa), conducono alla reiezione dell’istanza istruttoria.
8. L'infondatezza del ricorso determina, altresì, la reiezione della domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente, atteso che la decretata legittimità dell'operato dell' Amministrazione resistente elide la possibile predicabilità di un danno ingiusto, componente essenziale della fattispecie di cui all'art. 2043 (cfr., ex multis: T.A.R. Lombardia Milano Sez. II, Sent., 14.04.2022, n. 850; C.d.S., V, 11.1.2018, n. 118; Id., IV, 25.1.2017, n. 293, Id., IV, 27.4.2015, n. 2109, Id., IV, 6.8.2013, n. 4150; Id., V, 9.5.2017, n. 2115, Id., V, 13.2.2017, n. 604, Id., V, 21.6.2016, n. 2723, Id., V, 22.3.2016, n. 1186 (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. I, Sent., 16/07/2024, n. 558).
9. In conclusione e per le suesposte considerazioni, il ricorso è meritevole di reiezione.
10. Deve infine essere respinta l'istanza formulata dalla parte controinteressata di cancellazione delle espressioni ritenute offensive contenute a pag. 13 del ricorso introduttivo, ciò in quanto il presupposto perché il giudice possa disporre la cancellazione di alcune frasi da scritti difensivi è che tali frasi siano espressione di un abuso della difesa, caratterizzato dall'intento di offendere la controparte o i suoi difensori; vanno, invece, respinte istanze di cancellazione dagli atti di causa riconducibili ad espressioni anche gratuite ed ultronee, ma comunque comprese negli ordinari limiti dell'incarico professionale ricevuto dal difensore e non in grado, oggettivamente, di evidenziare un atteggiamento ostile di quest'ultimo nei confronti della parte avversa (v., ex multis, TAR Sardegna, I, n. 702 del 2021, TAR Sicilia, Catania, sez. III, 13 ottobre 2017, n. 2401; TAR Lazio, Roma, sez. I, 18 giugno 2007, n. 5534). Nel caso in esame, parte ricorrente afferma che il controinteressato “ha dichiarato in sede di concorso pubblico – anche in questo caso – il possesso di un titolo che in realtà non gli appartiene”.
Tuttavia tale affermazione, non estranea all’oggetto della controversia, non appare connotarsi per un intento offensivo, essendo piuttosto volta a supportare la fondatezza delle doglianze proposte nella vicenda per cui è causa, ed è dunque da considerarsi strumentale a tale esigenza difensiva: tanto, in coerenza con l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale " nell'ambito di un giudizio amministrativo, è esclusa la cancellazione di espressioni offensive o sconvenienti laddove l'uso delle stesse non risulti dettato da un intento dispregiativo ed offensivo nei confronti della controparte, ma conservi pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, e risulti finalizzato a dimostrare la scarsa attendibilità delle sue affermazioni " (TAR Lazio, Roma, sez. II, 4 maggio 2020, n. 4578; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, Sent., 27/05/2022, n. 1447).
11. I profili di particolare complessità della vicenda giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite oltre a precludere la possibilità di configurare i presupposti per la condanna della ricorrente alla lite temeraria, pure richiesta da parte controinteressata, atteso che non sono emersi elementi da cui desumere che la ricorrente medesima abbia resistito con mala fede o colpa grave, ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario
Roberto Montixi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Montixi | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.