CA
Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 845/2022 R.G.
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dr. Augusto Sabatini Presidente
2) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) d.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 845/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 14.10.2024
vertente tra
(nuova denominazione assunta da , con sede Parte_1 Parte_2 in Milano, via Domenichino n. 5 (C.F. , in persona del procuratore P.IVA_1 [...]
, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Pt_3 [...]
n data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416 , elettivamente Persona_1 domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume (indirizzo pec presente nel Reginde: . ecavvocati), che la rappresenta e Em_1 Email_2 difende, giusta procura in atti;
Appellante
e , con sede in Mazzarà Sant'Andrea (ME), corso Principe Controparte_1
Umberto (C.F. , in persona Sindaco pro tempore P.IVA_2 Persona_2 elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Piazza Nastasi n. 18, Complesso “Le Palme”, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Dante, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 540/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica in data 26.04.2022 e pubblicata in data contestuale.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante :
“IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : Parte_1 Controparte_2
• € 51,61 quale sorte capitale residua portata dalla fattura emessa da NE Energia S.p.A. n. 4810896668/18 e ceduta a
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale azionata “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 in relazione alla predetta sorte capitale;
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 24.193,01 pagata dal CP_1 corrispondente alla differenza tra la sorte capitale azionata nel giudizio di primo grado (€ 24.244,62) e la predetta sorte capitale insoluta di € 51,61 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 24.103,01 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 3.240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 24.103,01;
• € 230,27 titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalla Nota Debito riepilogata nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5 e prodotta sub doc. 4;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito,
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a
[...] CP_1 le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_2
l'effetto, condannare il a pagare a a diversa Controparte_2 Parte_1 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata:
“ritenere e dichiarare che il nulla deve in favore di per Controparte_2 nessuna delle causali di cui all'atto introduttivo del giudizio;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata n. 504/22 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.; - condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'ente appellato di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali di studio ed accessorie per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, (oggi Parte_2 Parte_1
, in persona dei procuratori pro tempore, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
[...]
Barcellona Pozzo di Gotto il , chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 24.244,62,oltre interessi moratori ed anatocistici, che assumeva esserle dovuto in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla cedente NE S.p.A. nei confronti dell'ente convenuto ceduto.
A sostegno delle proprie ragioni, deduceva:
-l'intervenuta stipulazione di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra NE Energia S.p.A. ed il;
Controparte_1
-la successiva cessione pro soluto ( in data 24.09.2018) in proprio favore dei crediti vantati da NE Energia S.p.A. nei confronti del debitore ceduto, ammontanti, per sorte capitale, a € 24.244, 62, quali portati dalle fatture emesse dalla cedente e riportate nell'elenco versato in atti;
-il diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale pari a
€ 3.815, 55 alla data del 04.08.2020 e decorrenti dalla “data scadenza” indicata per ciascuna fattura nell'elenco prodotto;
-il diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. prodotti dagli interessi di mora maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
-il diritto al pagamento di € 40,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, moltiplicato per ciascuna delle 82 fatture insolute costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio, per un totale di € 3.280, 00;
-il credito di € 230, 27 (v. Nota Debito Interessi oggetto di produzione documentale) a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento in cui era incorso il rispetto CP_1
a crediti diversi da quelli afferenti alla sorte capitale insoluta;
-il diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. prodotti dagli interessi moratori di cui alla Nota Debito e scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
-il diritto al pagamento di € 40,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture tardivamente pagate dall'Ente che hanno generato gli interessi moratori di cui alla Nota Debito, per un totale di € 760, 00. Si costituiva in giudizio il , contestando le domande ex adverso Controparte_1 formulate e richiedendone il rigetto.
Rappresentava, in ogni caso, di aver provveduto al parziale pagamento dell'importo di € 24.193,01 in via cautelativa, ovvero al solo scopo di scongiurare una qualsivoglia responsabilità di natura contabile a proprio carico e senza in tal modo prestare acquiescenza all'illegittima pretesa avanzata da controparte.
Con sentenza n. 540/2022, emessa in data 26.04.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale rigettava le domande di parte attrice, che condannava al pagamento in favore del
[...]
delle spese processuali, oltre accessori di legge. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 proponeva appello.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, instando per il rigetto dello stesso e, per effetto, per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata.
Disposta con decreto del 20.02.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 05.05.2023, ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note scritte, con successiva ordinanza datata 14.10.2024, poneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 342 c.p.c. da parte appellata.
Affinché si possa dire rispettato il principio della necessaria specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso in esame, è sufficiente che l'atto d'appello esponga, anche sommariamente e senza particolari forme sacramentali, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il gravame, purché contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, oltre che delle relative doglianze (v. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/08/2024, n. 22880; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01.08.2024, n. 21746).
Ebbene, nel caso in esame, le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa parte appellata, pur sollevando l'eccezione di inammissibilità , ha dimostrato di essere stata in grado di predisporre una congrua difesa, proprio grazie ad una indicazione sufficiente tanto delle parti della motivazione ritenute erronee quanto delle ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 348 bis c.p.c. è stata, infine, già disattesa dalla Corte con l'ordinanza del 5.05.2023.
2.-Ciò posto e passando al merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata, per avere il primo decidente ritenuto infondata la pretesa di pagamento della somma di euro 51,61 e relativi interessi in conseguenza dell'assenza di contratto tra il e la società cedente e della mancata produzione delle fatture comprovanti CP_1
l'erogazione della fornitura.
Nel lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., conseguente alla errata valutazione del contegno complessivamente tenuto dalla controparte, sostiene che l'eccezione di pagamento da quest'ultima formulata in relazione alla totalità dei crediti, ivi compreso quello portato dalla fattura insoluta, era de plano qualificabile come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
Essa, come tale, valeva ad escludere ogni dubbio circa l'esistenza, la certezza e la liquidità del credito oggetto di contestazione e dispensava la dalla produzione non solo del Parte_1 contratto di somministrazione, da cui originava il rapporto obbligatorio, ma anche delle fatture dedotte a sostegno della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
A fronte di tale asserito comportamento confessorio ed a sostegno dell'inesattezza delle conclusioni a cui era pervenuto il primo decidente, evidenzia anche la genericità della contestazione sollevata dal rispetto all'inesistenza del contratto di somministrazione CP_1 di energia elettrica, oltre che delle fatture comprovanti l'avvenuta erogazione.
Sotto tale profilo, rileva che oggetto di contestazione era l'esistenza di “un valido contratto” e non del contratto né, tantomeno, dell'erogazione delle forniture di energia, per il cui pagamento erano state emesse le fatture.
Pertanto, secondo l'assunto dell'appellante, il primo decidente avrebbe dovuto ritenere che l'esistenza del contratto, l'avvenuta erogazione delle forniture e la correttezza dell'importo fatturato fossero fatti pacifici e non contestati ex art. 115 c.p.c., come tali idonei a fondare un convincimento diverso da quello espresso nella sentenza impugnata.
Sotto altro profilo, strettamente connesso ed attinente ai requisiti di forma richiesti ad substantiam actus, , per un verso, ribadisce la non necessità della forma scritta ai fini del perfezionamento del contratto di somministrazione di energia elettrica, richiamando, a sostegno dell'assunto, talune pronunce della giurisprudenza di merito (v. sentenza Tribunale di Napoli Nord del 21.03.2022 in atti); per altro verso, qualifica il contegno del come CP_1 ratifica per facta concludentia del contratto concluso con la NE Energia S.p.A.
Rileva che l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico può ratificare il contratto oggetto di sottoscrizione da parte del falsus procurator e che la ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo questa pure desumersi da un comportamento che esprima in modo inequivocabile una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentate senza potere (v. Cass. civ., Sez. II, sent., 09.11.2018, n. 28753).
Sulla scorta di tali argomentazioni, insiste nella richiesta di pagamento degli interessi moratori, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, nella misura legale ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo, anch'essi oggetto del contratto di cessione pro soluto sottoscritto in data 24.09.2018.
Deduce, in particolare, che il non aveva mai contestato né le date di scadenza del CP_1 pagamento indicate nelle fatture né il tasso degli interessi e che, d'altra parte, lo stato di dissesto, invocato dall'ente per escludere la propria responsabilità , non poteva giustificare il ritardo.
A sostegno delle proprie ragioni richiama un pronunciamento del giudice amministrativo (v. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 14 settembre 2023, n. 8336) , da cui si evince che l'ente pubblico, tornato in regime di gestione finanziaria ordinaria, è tenuto a saldare i propri debiti anche per la parte di interessi maturata sul saldo capitale durante le operazioni di dissesto.
Osserva, infine, che risultando incontestata la debenza tanto del saldo capitale, quanto degli interessi moratori, il primo decidente avrebbe dovuto riconoscere anche il diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione , pari ad
€ 40,00 per ciascuna fattura non pagata ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012.
2.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Deduce che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pagamento degli interessi di mora ed anatocistici, oltre che delle somme dovute ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, in relazione all'importo di € 24.193, 01, corrisposto dal nelle more del giudizio di primo CP_1 grado a titolo di sorte capitale.
In via subordinata, da valere per il caso di esclusione del vizio di omessa pronuncia , l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere il primo decidente preso in considerazione la condotta del convenuto. CP_1
Ribadisce, al riguardo, che l'ente aveva pagato la sorte capitale, ponendo in essere un comportamento confessorio in ordine sia all'esistenza del contratto, sia all'erogazione delle forniture.
Assume, pertanto, esserle dovuta la somma di € 3.240,00 (€ 40,00 per ciascuna delle fatture), prevedendo il citato art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/2012 , il diritto del creditore , senza necessità di costituzione in mora, al pagamento dell'importo di € 40,00 a titolo di risarcimento , salva la prova del maggior danno .
3.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta, infine, l'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il primo decidente pronunciato sulla richiesta di condanna della somma di
€ 230,27 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati in ragione del ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale azionati ( v. nota di debito n. 90001531/198) e di cui essa società è titolare in qualità di cessionaria di NE Energia S.p.A.
Deduce che , ove il Tribunale avesse inteso rigettare la domanda, la sentenza era, comunque
, censurabile per violazione dell'art. 115 c.p.c., nulla avendo contestato sul punto l'odierno appellato.
A detta dell'appellante, nessuna rilevanza assumono, in proposito, le questioni concernenti il contratto e l'erogazione delle forniture, trattandosi esclusivamente di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento della sorte capitale.
Rivendica, di conseguenza, il proprio diritto al pagamento anche degli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, co. 4, c.c. prodotti dai predetti interessi di mora, oggetto della nota di debito e scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica della citazione.
Sostiene, altresì, spettargli anche l'importo di € 760,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture il cui tardivo pagamento imputabile all'odierno appellato ha generato gli interessi di mora oggetto della nota predetta.
4.-Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta , infine, la regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la restituzione di tutte le somme già versate e da versare, al a CP_1 titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata.
5.-I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, sono infondati per le ragioni di cui appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che secondo un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità, “in base agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (v. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05.07.2024, n. 18369) ai fini della quale - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione – è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi e nel quale debbono essere specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. La forma scritta, prevista a pena di nullità, assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; n. 6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, le suddette regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere”.
Esse, inoltre, valgono certamente anche per i Comuni, trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale (arg. ex Cass. Civ. SS. UU. n. 20684/2018).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il primo decidente, allorquando ha rilevato la mancata prova dell'esistenza del rapporto contrattuale in conseguenza della mancata produzione del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra il Comune ceduto e la società cedente, oltre che delle singole fatture contenenti il dettaglio delle erogazioni effettuate ed i relativi costi.
Giova, in primo luogo, rilevare che l'assunto dell'appellante in punto di mancata contestazione dell'esistenza del contratto è smentito dal tenore delle difese spiegate in primo grado dal
, oltre che dalle stesse ammissioni di che ha dato atto dell'avvenuta CP_1 contestazione (v. atto appello pag. 10 e pag. 18).
Ebbene, al cospetto della precisa contestazione sollevata dal convenuto in punto di inesistenza del contratto e di assenza delle fatture comprovanti l'avvenuta erogazione di energia elettrica, l'inottemperanza all'onere della prova incombente sull'odierna appellante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28.10.2024, n. 27752) non consente di accertare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti nè la ricostruzione delle forniture erogate e dei costi ad esse imputabili, insufficiente risultando, a tal fine, il report prodotto nelle more del giudizio di primo grado, recante l'indicazione delle fatture emesse dalla cedente.
Vano risulta, ad avviso della Corte, il tentativo dell'appellante di ovviare al mancato assolvimento dell'onere probatorio da cui era gravata tramite la qualificazione in termini di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. del pagamento stragiudiziale della sorte capitale, parzialmente effettuato da parte del CP_1
L'assunto della detta parte , secondo cui l'eccezione di pagamento formulata dall'allora convenuto costituiva di per sé un comportamento confessorio sia dell'esistenza del contratto sia dell'erogazione della fornitura, rendendo superflua ogni qualsivoglia produzione documentale al fine di provare il rapporto oggetto di contestazione, non fa i conti con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Vale, in proposito, rammentare che “il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni di volontà, come tali non surrogabili con comportamenti concludenti” e che “non sono (...) ammissibili accordi per facta concludentia” (ex ultimis v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13.08.2024, n. 22831 e Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20.10.2023, n. 29237).
Deve essere, inoltre, escludersi la possibilità di una ratifica del contratto, allegata dall'appellante, atteso che il contratto nullo per difetto di forma scritta ad substantiam non è suscettibile di alcuna convalida o ratifica. ( v. Cass. n. 59/2001).
Ritiene la Corte, pertanto, di dover confermare l'impossibilità di ricostruire i fatti costitutivi della pretesa creditizia attorea, comprensiva tanto dal saldo capitale quanto degli accessori (interessi moratori, interessi anatocistici e crediti ex art. art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012).
In tale contesto probatorio, correttamente il primo decidente ha ritenuto assorbita ogni altra domanda,
senza incorrere nell'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c..
Invero, la mancata prova dell'esistenza del contratto non consente di accertare la debenza della residua sorte capitale pretesa da né, conseguentemente, degli accessori reclamati, rendendo superflua la decisione sul punto.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art.91 c.p.c.
L'appello va, pertanto rigettato.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio ( Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 845/22 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 540/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica in data 26.04.2022 e pubblicata in pari data , così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.418,00 (di cui euro 536,00 per la fase di studio;
euro 536,00 per quella introduttiva;
euro 496,00 per quella di trattazione ed euro 851,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dello stagista dott. Simone Silvestro
CORTE di APPELLO di MESSINA
Prima sezione civile
^^^^^^^^^
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) dr. Augusto Sabatini Presidente
2) d.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
3) d.ssa Maria Giuseppa Scolaro Consigliere ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 845/2022 R.G. posta in decisione all'udienza del 14.10.2024
vertente tra
(nuova denominazione assunta da , con sede Parte_1 Parte_2 in Milano, via Domenichino n. 5 (C.F. , in persona del procuratore P.IVA_1 [...]
, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio Pt_3 [...]
n data 23 marzo 2022, Rep. 26916, Raccolta 11416 , elettivamente Persona_1 domiciliata in Milano, corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume (indirizzo pec presente nel Reginde: . ecavvocati), che la rappresenta e Em_1 Email_2 difende, giusta procura in atti;
Appellante
e , con sede in Mazzarà Sant'Andrea (ME), corso Principe Controparte_1
Umberto (C.F. , in persona Sindaco pro tempore P.IVA_2 Persona_2 elettivamente domiciliato in Milazzo (ME), Piazza Nastasi n. 18, Complesso “Le Palme”, presso lo studio dell'avv. Ferdinando Dante, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 540/2022, emessa dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica in data 26.04.2022 e pubblicata in data contestuale.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per parte appellante :
“IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di nei confronti del : Parte_1 Controparte_2
• € 51,61 quale sorte capitale residua portata dalla fattura emessa da NE Energia S.p.A. n. 4810896668/18 e ceduta a
• gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale azionata “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 in relazione alla predetta sorte capitale;
• gli interessi moratori maturati sulla sorte capitale di € 24.193,01 pagata dal CP_1 corrispondente alla differenza tra la sorte capitale azionata nel giudizio di primo grado (€ 24.244,62) e la predetta sorte capitale insoluta di € 51,61 “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza dei termini di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale - scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 con l'atto di citazione nonché nell'elenco allegato alla presente (colonna “Data Scadenza”) - sino al saldo;
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale di € 24.103,01 che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 3.240 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale di € 24.103,01;
• € 230,27 titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte della convenuta, di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, interessi portati dalla Nota Debito riepilogata nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5 e prodotta sub doc. 4;
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
• € 760 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha generato gli interessi di mora oggetto della Nota Debito,
condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_2 Parte_1 oltre alle spese del giudizio di primo grado e con condanna del a restituire a
[...] CP_1 le somme da essa eventualmente pagate a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata;
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti del della diversa somma ritenuta dovuta e, per Controparte_2
l'effetto, condannare il a pagare a a diversa Controparte_2 Parte_1 somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi di mora e interessi anatocistici, anche a titolo di ingiustificato arricchimento, IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per parte appellata:
“ritenere e dichiarare che il nulla deve in favore di per Controparte_2 nessuna delle causali di cui all'atto introduttivo del giudizio;
- per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza appellata n. 504/22 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G.; - condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione in favore dell'ente appellato di spese e compensi del presente giudizio, oltre spese generali di studio ed accessorie per legge”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, (oggi Parte_2 Parte_1
, in persona dei procuratori pro tempore, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
[...]
Barcellona Pozzo di Gotto il , chiedendone la condanna al Controparte_1 pagamento dell'importo di € 24.244,62,oltre interessi moratori ed anatocistici, che assumeva esserle dovuto in qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla cedente NE S.p.A. nei confronti dell'ente convenuto ceduto.
A sostegno delle proprie ragioni, deduceva:
-l'intervenuta stipulazione di un contratto di somministrazione di energia elettrica tra NE Energia S.p.A. ed il;
Controparte_1
-la successiva cessione pro soluto ( in data 24.09.2018) in proprio favore dei crediti vantati da NE Energia S.p.A. nei confronti del debitore ceduto, ammontanti, per sorte capitale, a € 24.244, 62, quali portati dalle fatture emesse dalla cedente e riportate nell'elenco versato in atti;
-il diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale pari a
€ 3.815, 55 alla data del 04.08.2020 e decorrenti dalla “data scadenza” indicata per ciascuna fattura nell'elenco prodotto;
-il diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. prodotti dagli interessi di mora maturati sulla predetta sorte capitale e scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
-il diritto al pagamento di € 40,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, moltiplicato per ciascuna delle 82 fatture insolute costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio, per un totale di € 3.280, 00;
-il credito di € 230, 27 (v. Nota Debito Interessi oggetto di produzione documentale) a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento in cui era incorso il rispetto CP_1
a crediti diversi da quelli afferenti alla sorte capitale insoluta;
-il diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. prodotti dagli interessi moratori di cui alla Nota Debito e scaduti da almeno sei mesi alla data di notifica della citazione;
-il diritto al pagamento di € 40,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture tardivamente pagate dall'Ente che hanno generato gli interessi moratori di cui alla Nota Debito, per un totale di € 760, 00. Si costituiva in giudizio il , contestando le domande ex adverso Controparte_1 formulate e richiedendone il rigetto.
Rappresentava, in ogni caso, di aver provveduto al parziale pagamento dell'importo di € 24.193,01 in via cautelativa, ovvero al solo scopo di scongiurare una qualsivoglia responsabilità di natura contabile a proprio carico e senza in tal modo prestare acquiescenza all'illegittima pretesa avanzata da controparte.
Con sentenza n. 540/2022, emessa in data 26.04.2022 e pubblicata in pari data, il Tribunale rigettava le domande di parte attrice, che condannava al pagamento in favore del
[...]
delle spese processuali, oltre accessori di legge. Controparte_1
Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 proponeva appello.
Si costituiva in giudizio il , eccependo, in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello e, nel merito, instando per il rigetto dello stesso e, per effetto, per la conferma in ogni sua parte della sentenza appellata.
Disposta con decreto del 20.02.2023 la trattazione con il rito cartolare ex artt. 127 ter, co. 2, c.p.c. e 35 d. lgs. n. 149/2022, la Corte, con ordinanza del 05.05.2023, ritenute insussistenti le condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni sempre secondo il rito della trattazione scritta.
Dopo un rinvio per carico di ruolo del relatore, alla scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito delle note scritte, con successiva ordinanza datata 14.10.2024, poneva la causa in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di rito per il deposito degli atti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- In via preliminare, dev'essere rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 342 c.p.c. da parte appellata.
Affinché si possa dire rispettato il principio della necessaria specificità dei motivi di cui all'art. 342 c.p.c., nella formulazione introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito nella l. n. 134 del 2012, applicabile ratione temporis al caso in esame, è sufficiente che l'atto d'appello esponga, anche sommariamente e senza particolari forme sacramentali, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda il gravame, purché contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, oltre che delle relative doglianze (v. ex multis Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 16/08/2024, n. 22880; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 01.08.2024, n. 21746).
Ebbene, nel caso in esame, le doglianze dell'appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, la stessa parte appellata, pur sollevando l'eccezione di inammissibilità , ha dimostrato di essere stata in grado di predisporre una congrua difesa, proprio grazie ad una indicazione sufficiente tanto delle parti della motivazione ritenute erronee quanto delle ragioni poste a fondamento delle critiche e la loro rilevanza al fine di confutare la decisione impugnata.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 348 bis c.p.c. è stata, infine, già disattesa dalla Corte con l'ordinanza del 5.05.2023.
2.-Ciò posto e passando al merito, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata, per avere il primo decidente ritenuto infondata la pretesa di pagamento della somma di euro 51,61 e relativi interessi in conseguenza dell'assenza di contratto tra il e la società cedente e della mancata produzione delle fatture comprovanti CP_1
l'erogazione della fornitura.
Nel lamentare la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., conseguente alla errata valutazione del contegno complessivamente tenuto dalla controparte, sostiene che l'eccezione di pagamento da quest'ultima formulata in relazione alla totalità dei crediti, ivi compreso quello portato dalla fattura insoluta, era de plano qualificabile come ricognizione di debito ex art. 1988 c.c.
Essa, come tale, valeva ad escludere ogni dubbio circa l'esistenza, la certezza e la liquidità del credito oggetto di contestazione e dispensava la dalla produzione non solo del Parte_1 contratto di somministrazione, da cui originava il rapporto obbligatorio, ma anche delle fatture dedotte a sostegno della domanda introduttiva del giudizio di primo grado.
A fronte di tale asserito comportamento confessorio ed a sostegno dell'inesattezza delle conclusioni a cui era pervenuto il primo decidente, evidenzia anche la genericità della contestazione sollevata dal rispetto all'inesistenza del contratto di somministrazione CP_1 di energia elettrica, oltre che delle fatture comprovanti l'avvenuta erogazione.
Sotto tale profilo, rileva che oggetto di contestazione era l'esistenza di “un valido contratto” e non del contratto né, tantomeno, dell'erogazione delle forniture di energia, per il cui pagamento erano state emesse le fatture.
Pertanto, secondo l'assunto dell'appellante, il primo decidente avrebbe dovuto ritenere che l'esistenza del contratto, l'avvenuta erogazione delle forniture e la correttezza dell'importo fatturato fossero fatti pacifici e non contestati ex art. 115 c.p.c., come tali idonei a fondare un convincimento diverso da quello espresso nella sentenza impugnata.
Sotto altro profilo, strettamente connesso ed attinente ai requisiti di forma richiesti ad substantiam actus, , per un verso, ribadisce la non necessità della forma scritta ai fini del perfezionamento del contratto di somministrazione di energia elettrica, richiamando, a sostegno dell'assunto, talune pronunce della giurisprudenza di merito (v. sentenza Tribunale di Napoli Nord del 21.03.2022 in atti); per altro verso, qualifica il contegno del come CP_1 ratifica per facta concludentia del contratto concluso con la NE Energia S.p.A.
Rileva che l'organo competente ad esprimere la volontà dell'ente pubblico può ratificare il contratto oggetto di sottoscrizione da parte del falsus procurator e che la ratifica non deve necessariamente risultare da un atto che manifesti espressamente la volontà del dominus, potendo questa pure desumersi da un comportamento che esprima in modo inequivocabile una volontà incompatibile con quella di rifiutare l'operato del rappresentate senza potere (v. Cass. civ., Sez. II, sent., 09.11.2018, n. 28753).
Sulla scorta di tali argomentazioni, insiste nella richiesta di pagamento degli interessi moratori, maturati e maturandi sulla sorte capitale azionata con l'atto introduttivo del giudizio di prime cure, nella misura legale ex artt. 2 e 5 d.lgs. n. 231/2002, come novellato dal d.lgs. n. 192/2012, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della fattura sino al saldo, anch'essi oggetto del contratto di cessione pro soluto sottoscritto in data 24.09.2018.
Deduce, in particolare, che il non aveva mai contestato né le date di scadenza del CP_1 pagamento indicate nelle fatture né il tasso degli interessi e che, d'altra parte, lo stato di dissesto, invocato dall'ente per escludere la propria responsabilità , non poteva giustificare il ritardo.
A sostegno delle proprie ragioni richiama un pronunciamento del giudice amministrativo (v. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 14 settembre 2023, n. 8336) , da cui si evince che l'ente pubblico, tornato in regime di gestione finanziaria ordinaria, è tenuto a saldare i propri debiti anche per la parte di interessi maturata sul saldo capitale durante le operazioni di dissesto.
Osserva, infine, che risultando incontestata la debenza tanto del saldo capitale, quanto degli interessi moratori, il primo decidente avrebbe dovuto riconoscere anche il diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale e scaduti da oltre sei mesi rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione , pari ad
€ 40,00 per ciascuna fattura non pagata ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012.
2.-Con il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce la violazione dell'art. 112 c.p.c.
Deduce che il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pagamento degli interessi di mora ed anatocistici, oltre che delle somme dovute ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, in relazione all'importo di € 24.193, 01, corrisposto dal nelle more del giudizio di primo CP_1 grado a titolo di sorte capitale.
In via subordinata, da valere per il caso di esclusione del vizio di omessa pronuncia , l'appellante lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere il primo decidente preso in considerazione la condotta del convenuto. CP_1
Ribadisce, al riguardo, che l'ente aveva pagato la sorte capitale, ponendo in essere un comportamento confessorio in ordine sia all'esistenza del contratto, sia all'erogazione delle forniture.
Assume, pertanto, esserle dovuta la somma di € 3.240,00 (€ 40,00 per ciascuna delle fatture), prevedendo il citato art. 6 comma 2 D.Lgs. 231/02 come novellato dal D.Lgs. 192/2012 , il diritto del creditore , senza necessità di costituzione in mora, al pagamento dell'importo di € 40,00 a titolo di risarcimento , salva la prova del maggior danno .
3.-Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta, infine, l'ulteriore violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere il primo decidente pronunciato sulla richiesta di condanna della somma di
€ 230,27 a titolo di ulteriori interessi di mora, maturati in ragione del ritardato pagamento di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale azionati ( v. nota di debito n. 90001531/198) e di cui essa società è titolare in qualità di cessionaria di NE Energia S.p.A.
Deduce che , ove il Tribunale avesse inteso rigettare la domanda, la sentenza era, comunque
, censurabile per violazione dell'art. 115 c.p.c., nulla avendo contestato sul punto l'odierno appellato.
A detta dell'appellante, nessuna rilevanza assumono, in proposito, le questioni concernenti il contratto e l'erogazione delle forniture, trattandosi esclusivamente di interessi di mora maturati a causa del tardivo pagamento della sorte capitale.
Rivendica, di conseguenza, il proprio diritto al pagamento anche degli interessi anatocistici ex artt. 1283 e 1284, co. 4, c.c. prodotti dai predetti interessi di mora, oggetto della nota di debito e scaduti da oltre sei mesi dalla data di notifica della citazione.
Sostiene, altresì, spettargli anche l'importo di € 760,00 ex art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle 19 fatture il cui tardivo pagamento imputabile all'odierno appellato ha generato gli interessi di mora oggetto della nota predetta.
4.-Con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante contesta , infine, la regolamentazione delle spese di lite, chiedendo la restituzione di tutte le somme già versate e da versare, al a CP_1 titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza appellata.
5.-I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro connessione, sono infondati per le ragioni di cui appresso.
Va premesso, in punto di diritto, che secondo un principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza di legittimità, “in base agli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta” (v. ex multis Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05.07.2024, n. 18369) ai fini della quale - salva la deroga prevista dall'art. 17 del R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 per i contratti con le ditte commerciali, che possono essere conclusi a distanza, a mezzo di corrispondenza “secondo l'uso del commercio” mediante il semplice scambio di proposta e accettazione – è necessaria la redazione di un apposito documento, recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi e nel quale debbono essere specificamente indicate le clausole disciplinanti il rapporto. La forma scritta, prevista a pena di nullità, assolve una funzione di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa, permettendo di identificare con precisione il contenuto del programma negoziale, anche ai fini della verifica della necessaria copertura finanziaria e dell'assoggettamento al controllo dell'autorità tutoria (cfr. Cass. 27910/2018; Cass. 19410/2016; n. 6555 del 20/3/2014; Cass. 17646/2002; Cass. 13039/1999; Cass. 21477/2013; Cass. 1606/2007; Cass. 22537/2007).
Secondo tale consolidato indirizzo giurisprudenziale, infatti, le suddette regole formali sono funzionali all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto agevolano l'esercizio dei controlli e rispondono all'esigenza di tutela delle risorse degli enti pubblici contro il pericolo di impegni finanziari assunti senza l'adeguata copertura e senza la valutazione dell'entità delle obbligazioni da adempiere”.
Esse, inoltre, valgono certamente anche per i Comuni, trattandosi di regole di carattere generale, finalizzate al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico territoriale (arg. ex Cass. Civ. SS. UU. n. 20684/2018).
Di tali principi ha fatto corretta applicazione il primo decidente, allorquando ha rilevato la mancata prova dell'esistenza del rapporto contrattuale in conseguenza della mancata produzione del contratto di somministrazione di energia elettrica stipulato tra il Comune ceduto e la società cedente, oltre che delle singole fatture contenenti il dettaglio delle erogazioni effettuate ed i relativi costi.
Giova, in primo luogo, rilevare che l'assunto dell'appellante in punto di mancata contestazione dell'esistenza del contratto è smentito dal tenore delle difese spiegate in primo grado dal
, oltre che dalle stesse ammissioni di che ha dato atto dell'avvenuta CP_1 contestazione (v. atto appello pag. 10 e pag. 18).
Ebbene, al cospetto della precisa contestazione sollevata dal convenuto in punto di inesistenza del contratto e di assenza delle fatture comprovanti l'avvenuta erogazione di energia elettrica, l'inottemperanza all'onere della prova incombente sull'odierna appellante ex art. 2697 c.c. (v. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28.10.2024, n. 27752) non consente di accertare l'esistenza di un rapporto contrattuale tra le parti nè la ricostruzione delle forniture erogate e dei costi ad esse imputabili, insufficiente risultando, a tal fine, il report prodotto nelle more del giudizio di primo grado, recante l'indicazione delle fatture emesse dalla cedente.
Vano risulta, ad avviso della Corte, il tentativo dell'appellante di ovviare al mancato assolvimento dell'onere probatorio da cui era gravata tramite la qualificazione in termini di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. del pagamento stragiudiziale della sorte capitale, parzialmente effettuato da parte del CP_1
L'assunto della detta parte , secondo cui l'eccezione di pagamento formulata dall'allora convenuto costituiva di per sé un comportamento confessorio sia dell'esistenza del contratto sia dell'erogazione della fornitura, rendendo superflua ogni qualsivoglia produzione documentale al fine di provare il rapporto oggetto di contestazione, non fa i conti con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.
Vale, in proposito, rammentare che “il contratto mancante della forma scritta non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della P.A. constano di manifestazioni di volontà, come tali non surrogabili con comportamenti concludenti” e che “non sono (...) ammissibili accordi per facta concludentia” (ex ultimis v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13.08.2024, n. 22831 e Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 20.10.2023, n. 29237).
Deve essere, inoltre, escludersi la possibilità di una ratifica del contratto, allegata dall'appellante, atteso che il contratto nullo per difetto di forma scritta ad substantiam non è suscettibile di alcuna convalida o ratifica. ( v. Cass. n. 59/2001).
Ritiene la Corte, pertanto, di dover confermare l'impossibilità di ricostruire i fatti costitutivi della pretesa creditizia attorea, comprensiva tanto dal saldo capitale quanto degli accessori (interessi moratori, interessi anatocistici e crediti ex art. art. 6 d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012).
In tale contesto probatorio, correttamente il primo decidente ha ritenuto assorbita ogni altra domanda,
senza incorrere nell'eccepita violazione dell'art. 112 c.p.c..
Invero, la mancata prova dell'esistenza del contratto non consente di accertare la debenza della residua sorte capitale pretesa da né, conseguentemente, degli accessori reclamati, rendendo superflua la decisione sul punto.
Nessuna censura merita, infine, la regolamentazione delle spese di lite, avendo il primo decidente dato congrua applicazione al criterio della soccombenza ex art.91 c.p.c.
L'appello va, pertanto rigettato.
Segue, in ossequio al principio della soccombenza, la condanna dell' appellante alla rifusione delle spese del giudizio, che, avuto riguardo al valore della controversia ed alle questioni giuridiche trattate, si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri medi di cui al D.M. n.55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero
“le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, deve tenersi conto anche della fase di trattazione a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio ( Cass. 8561/2023).
Tuttavia, la ridotta articolazione della detta fase giustifica l'applicazione, limitatamente ad essa, di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 845/22 R.G. sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 540/2022, emessa Parte_1 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in composizione monocratica in data 26.04.2022 e pubblicata in pari data , così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in favore del Controparte_1 delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.418,00 (di cui euro 536,00 per la fase di studio;
euro 536,00 per quella introduttiva;
euro 496,00 per quella di trattazione ed euro 851,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda la Cancelleria per i conseguenti adempimenti.
Così deciso nella camera di consiglio in data 30.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Augusto Sabatini
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione dello stagista dott. Simone Silvestro