Art. 17. (( (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) )) (( 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare . )) ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, n. 871)) l'abrogazione del presente articolo.
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, n. 871)) l'abrogazione del presente articolo.