Articolo 17 della Legge 9 luglio 1990, n. 185
Articolo 10 quaterArticolo 10 sexies
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29 luglio 1990
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9 ottobre 2010
Art. 17. (( (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) )) (( 1. Il contributo per l'iscrizione nel registro nazionale e' disciplinato dal codice dell'ordinamento militare . )) ((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268, comma 1, n. 871)) l'abrogazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010