Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 06/06/2025, n. 1800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1800 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/06/2025
N. 01800/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01931/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1931 del 2024, proposto da
MA NA IA, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Ambiente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
dei seguenti atti:
1) il provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 59789 del 22.10.2024 di rigetto del ricorso gerarchico proposto dalla ricorrente;
2) ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra e nei limiti d’interesse, il provvedimento della Struttura Territoriale dell’Ambiente di AT prot. n. 40538 del 7.06.2024 con cui è stata denegata la richiesta di sdemanializzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana, Dipartimento dell’Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sig.ra MA NA IA, odierna ricorrente, quale proprietaria dell’immobile ad uso abitativo sito in AT, in via Acque Casse n. 20/C, confinante col demanio marittimo, con istanza prot. n. 7010 del 5.02.2024 ha chiesto la sdemanializzazione delle opere attigue alla propria abitazione insistenti sul demanio marittimo.
La Struttura Territoriale dell’Ambiente (S.T.A.) di AT, a riscontro della sopradetta istanza di sdemanializzazione, con preavviso di diniego prot. n. 9401 del 14.02.2024 – dopo aver rilevato difformità nelle modalità di presentazione dell’istanza – ha evidenziato che “... è stato riscontrato che la ditta non è in possesso di alcun titolo concessorio dal 31/12/2006 ...”, assegnando un termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali scritti difensivi.
Con successiva ordinanza n. 4 del 29.02.2024, “... vista la nota prot. 9554 del 13/02/2024 con la quale viene segnalata il cedimento e il grave danneggiamento del muro di difesa costituito da speroni frangionde in prossimità di Via Acque Casse n 20 e 20 C Comune di AT. Considerato il sopralluogo effettuato da personale della STA di AT in data 23/02/2024. Considerato che nelle more di un intervento di manutenzione straordinaria dell’intero muro costituito da speroni frangionde emerge la necessità di porre in essere idonei apprestamenti o efficaci strumenti di interdizione...Ritenuto necessario adottare ogni utile provvedimento a porre in essere nell’immediato, idoneo alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a prevenire danni a persone o cose, nelle more delle determinazioni da parte degli Organi tecnici della Regione Siciliana atti a valutare e definire l’evoluzione dello stato di pericolosità dell’area de quo... ”, ha disposto che “ E’ INTERDETTA con effetto immediato, l’area demaniale marittima...su cui insiste il muro di difesa costituito da speroni frangionde e nella parte a valle dello stesso. ..”.
La ricorrente, facendo seguito al predetto preavviso di diniego, ha presentato i propri scritti difensivi con nota prot. n. 20229 del 28.03.2024, controdeducendo rispetto ai rilievi della S.T.A. di AT.
La S.T.A di AT, con provvedimento prot. n. 40538 del 7.06.2024, ha denegato la richiesta di sdemanializzazione con la seguente motivazione: “... questa Struttura Territoriale dell’Ambiente conferma quanto già comunicato con nota DRA prot 9401 del 14/02/2024 sull’inammissibilità della richiesta di sdemanializzazione. Si ribadisce infatti che l’area in oggetto è raggiunta dalle mareggiate ordinarie e straordinarie e la continuità morfologica della scogliera mantiene la caratteristica di pubblico uso non perdendo così le proprie caratteristiche naturali di demanialità...Si precisa che a seguito dell’Ordinanza n. 4 del 29/02/2024 notificata alla ditta nella stessa data, ai fini della sicurezza e di salvaguardia dell’area privata per la necessità di intervenire con lavori di manutenzione (terrazza), la ditta può fare istanza di Concessione Demaniale Marittima per l’area de qua che risulta acquista dalla Regione Siciliana per avvenuta scadenza della CDM 265/2003. ”
La ricorrente ha proposto ricorso gerarchico avverso tale diniego di sdemanializzazione innanzi all’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, il quale, con provvedimento prot. 59789 del 22.08.2024, lo ha rigettato.
2. Con ricorso notificato il 29.10.2024 e depositato il 31.10.2024 la sig.ra IA ha impugnato, chiedendone l’annullamento: 1) il predetto provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento dell’Ambiente dell’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana prot. n. 59789 del 22.08.2024 di rigetto del ricorso gerarchico dalla stessa proposto; 2) ogni ulteriore atto o provvedimento, antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso, ove occorra e nei limiti d’interesse, il provvedimento della Struttura Territoriale dell’Ambiente di AT prot. n. 40538 del 7.06.2024, con cui è stata denegata la richiesta di sdemanializzazione.
I suddetti atti sono stati avversati per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione degli articoli 10-bis della legge 241/1990 e 13 della legge regionale 7/2019 ; 2) In merito alla presunta inammissibilità della richiesta di sdemanializzazione, violazione dell’articolo 35 del Codice della Navigazione; violazione per errata applicazione dell’articolo 6 della L.R. 4/2003; eccesso di potere per difetto dei presupposti ; 3) Sulla presunta mancanza dei presupposti per la sdemanializzazione violazione art. 35 del Codice della Navigazione; violazione per errata applicazione dell’articolo 6 della legge regionale 4/2003; eccesso di potere per illogicità manifesta ed irragionevolezza; contraddittorietà manifesta .
2.1. Con il primo motivo di ricorso viene rilevato che il provvedimento di diniego del 7.06.2024 contenga una parte di motivazione nuova e ulteriore rispetto a quella espressa nel preavviso di diniego del 14.02.2024, nella parte in cui “ si ribadisce infatti che l’area in oggetto è raggiunta dalle mareggiate ordinarie e straordinarie e la continuità morfologica della scogliera mantiene la caratteristica di pubblico uso non perdendo così le proprie caratteristiche naturali di demanialità .”
Tale illegittimità, evidenziata dalla ricorrente in sede di ricorso gerarchico, peraltro, non sarebbe stata valutata in tale sede dall’organo regionale che ha adottato il relativo provvedimento di rigetto.
2.2. Con la seconda doglianza la ricorrente lamenta che l’art. 35 del Codice della Navigazione e l’art. 6 della L.R. 4/2023 non contengano alcun divieto di presentazione delle domande di sdemanializzazione in capo ai soggetti non titolari di concessione demaniale. Si evidenzia, altresì, l’asserita contraddittorietà della decisione di rigetto del ricorso gerarchico impugnata, ove l’Assessorato regionale ha rilevato che “... un soggetto non concessionario, quindi, non può presentare alcuna istanza di sdemanializzazione, ma può, al più, segnare all’amministrazione la perdita della vocazione marittima di determinati beni demaniali, non più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altre finalità di interesse pubblico, a cui l’amministrazione, a propria discrezione, è libera di dar corso o meno ”. Secondo la prospettazione della parte che ricorre in giudizio, in particolare, sarebbe contraddittorio riconoscere a un soggetto non concessionario la possibilità di presentare una segnalazione di sdemanializzazione negando, al contempo, la possibilità di avviare il procedimento mediante istanza di sdemanializzazione.
2.3. Con la terza e ultima censura si osserva che la sdemanializzazione garantirebbe il mantenimento della funzione per cui le opere sono state assentite e la Regione verrebbe esonerata da ogni responsabilità sulla attuale situazione di pericolo, con conseguente interesse di quest’ultima a dismettere la pertinenza demaniale.
Si contesta, altresì, che la porzione di area da sdemanializzare sia bagnata dalle mareggiate ordinarie, mentre, con riguardo alle mareggiate straordinarie, viene evidenziato che la pertinenza demaniale assolverebbe proprio alla funzione di difesa dell’abitazione della ricorrente, una volta sdemanializzata e sottoposta dalla stessa ad interventi manutentivi e di consolidamento.
La parte rileva, inoltre, che l’area oggetto della richiesta di sdemanializzazione abbia perduto dal punto di vista naturalistico i caratteri propri del demanio marittimo nonché la possibilità di uso pubblico.
Non sussisterebbero, in particolare, gli elementi identificativi e costitutivi del lido del mare, della spiaggia e dell’arenile prescritti dalla normativa vigente, e l’area non risulterebbe accessibile né dalla sovrastante strada pubblica per la presenza della proprietà privata della ricorrente, né, tantomeno, dalla sottostante battigia. L’esecuzione degli interventi manutentivi da parte della ricorrente, continua quest’ultima, scongiurerebbe qualunque rischio per l’incolumità pubblica derivante da una situazione di pericolo già accertata e certificata dalla stessa S.T.A con l’ordinanza di interdizione n. 4 del 29.02.2024.
È in ultimo rilevato che il provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico del 22.08.2024 abbia contraddittoriamente escluso dalle valutazioni sulla sdemanializzazione la sua convenienza economica, asserendo che quest’ultima “... in realtà si riferisce ad una fase successiva allo stesso e cioè alla possibilità per tali beni sdemanializzati, una volta acquisiti al patrimonio immobiliare indisponibile della Regione Siciliana, di essere alienati a favore del concessionario richiedente valutata la convenienza economica ...”. Sarebbe contraddittorio, in particolare, evidenziare che la convenienza economica sia da valutarsi in “... una fase successiva ” alla richiesta di sdemanializzazione riconoscendo, al contempo, secondo la prospettazione della ricorrente, che essa sia già valutata in sede di esame della richiesta di sdemanializzazione.
3. L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana si è costituito in giudizio in data 8.11.2024 per resistere al ricorso.
4. In data 5.12.2024 la ricorrente, rappresentando le proprie esigenze cautelari, ha chiesto alla Sezione la sollecita definizione del giudizio nel merito del ricorso ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
5. Con memoria del 7.01.2025 l’Assessorato resistente ha controdedotto rispetto ai motivi di ricorso sollevati dalla ricorrente.
5.1. Rispetto alla prima doglianza viene osservato che successivamente all’adozione del preavviso di rigetto l’Amministrazione abbia proceduto ad un sopralluogo sui luoghi, appurando in tale occasione lo stato di degrado del costone FL (che ha determinato l’ordinanza di interdizione per motivi di sicurezza pubblica n. 4/2024) e constatando che tale situazione fosse dovuta al fatto che il FL fosse raggiunto da mareggiate ordinarie e straordinarie. Ne discenderebbe, secondo l’Ente regionale, che l’ulteriore motivazione riportata nel provvedimento di rigetto dell’istanza di demanializzazione sia stata frutto di un’appendice istruttoria successiva all’emanazione del preavviso di rigetto sollecitata dalla parte istante, nel corso della quale sono stati appresi dati prima non noti.
5.2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso l’Assessorato resistente rileva che dalla lettura dell’art. 6 della L.R. 4/2003 debba evincersi che l’avvio del procedimento di sdemanializzazione possa avvenire o d’ufficio, da parte dell’Amministrazione, o su istanza di un concessionario in regola con i pagamenti dei canoni. Viene altresì evidenziata la natura di atto plurimotivato del provvedimento prot. n. 40538 del 7.06.2024, ove, oltre all’assenza di legittimazione della richiedente in ragione del fatto di non essere concessionaria demaniale, viene riportata la perdurante presenza delle caratteristiche e delle finalità proprie della demanialità nelle opere e nell’area di cui si vorrebbe ottenere la sdemanializzazione.
5.3. Rispetto alla terza e ultima censura l’Amministrazione regionale che resiste in giudizio rileva che la sottoposizione alle mareggiate ordinarie sia uno degli indici per l’individuazione della demanialità marittima. La valutazione della convenienza economica del processo di sdemanializzazione, continua l’Ente, si riferirebbe ad una fase successiva dello stesso procedimento e sarebbe correlata alla possibilità - una volta operata la sdemanializzazione e dopo aver acquisito il bene al patrimonio immobiliare indisponibile della Regione Siciliana - di alienare l’area a favore del concessionario richiedente.
6. Alla camera di consiglio del 15.01.2025 la ricorrente ha rinunciato alla propria domanda cautelare.
7. Con memoria del 2.05.2025 la parte che ricorre in giudizio ha insistito per l’accoglimento del ricorso, ulteriormente articolando le proprie censure.
8. All’udienza pubblica del 4.06.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
9. Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
10. Il primo motivo di ricorso è infondato.
10.1. L’art. 10- bis della L. 241/1990, come novellato dall'articolo 12, comma 1, lett. e), del D.L. 16 n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 120/2020, stabilisce che “ Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell'esercitare nuovamente il suo potere l'amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall'istruttoria del provvedimento annullato. (...)”.
Dalla lettura della disposizione sopra riportata discende, in particolare, che:
(i) ove alla comunicazione del c.d. preavviso di rigetto abbia fatto seguito, da parte dell’istante, la presentazione di osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento l’Amministrazione procedente “... è tenuta a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego (...)”;
(ii) la stessa Amministrazione è tenuta, in applicazione della teorica del c.d. one shot provvedimentale, a concludere il procedimento adducendo tutti i motivi ostativi “... emergenti dall’istruttoria (...)”.
Ebbene, nella fattispecie in esame la S.T.A. di AT, Amministrazione procedente nell’ambito del procedimento di primo grado da cui promana la vicenda per cui è causa, dopo aver acquisito l’istanza prot. n. 7010 del 5.02.2024:
(i) ha evidenziato, in sede di comunicazione di motivi ostativi riportati nella nota prot. n. 9401 del 14.02.2024, che “... la ditta non è in possesso di alcun titolo concessorio dal 31.12.2006, così come dichiarato dalla stessa con nota prot. 7010 del 05/02/2024 ”, evidenziando altresì che l’Ufficio avrebbe provveduto “... ad effettuare un sopralluogo in data 23/02/2024 alle ore 9.30 al fine di accertare la superficie demaniale marittima occupata ”;
(ii) una volta eseguito il sopralluogo nella data sopra riportata, ha adottato l’ordinanza n. 4 del 29.02.2024, ove ha ravvisato che “... nelle more di un intervento di manutenzione straordinaria dell’intero muro costituito da speroni frangionde emerge la necessità di porre in essere idonei apprestamenti o efficaci strumenti di interdizione finalizzati ad impedire l’accesso alle aree demaniali marittime interessate dai danni, nonché ad installare adeguate e ben visibili segnaletiche monitorie relative ai pericoli ed i rischi connessi (...)”, interdicendo, di conseguenza, l’area demaniale di riferimento;
(iii) ha acquisito le osservazioni presentate dall’istante mediante nota prot. n. 20220 del 28.03.2024, successiva, quindi, alla predetta ordinanza n. 4/2024;
(iv) ha adottato il provvedimento conclusivo di diniego dell’istanza di sdemanializzazione con prot. n. 40538 del 7.06.2024, ove viene comunicato che “... considerata la nota inviata dalla ditta prot. DRA n. 20229 del 28/03/2024, questa Struttura Territoriale dell’Ambiente conferma quanto già comunicato con nota DRA prot. 9401 del 14/02/2024 sull’inammissibilità della richiesta di sdemanializzazione ”. L’Amministrazione procedente ha altresì rilevato, nell’ambito di tale provvedimento, che “... l’area in oggetto è raggiunta dalle mareggiate ordinarie e straordinarie e la continuità morfologica della scogliera mantiene la caratteristica di pubblico uso non perdendo così le proprie caratteristiche naturali di demanialità (...)”.
Dalla sequenza delle fasi procedimentali sopra riportata si evince, pertanto, che l’Ente procedente, in coerenza con la lettera e la ratio applicativa che permea l’art. 10- bis della L. 241/1990 (e il corrispondente art. 13 della L.R. 7/2019), abbia riportato nel provvedimento conclusivo di rigetto dell’istanza di sdemanializzazione i motivi ostativi “ emergenti dall’istruttoria ”, noti alla parte ricorrente, aventi ad oggetto, in particolare:
(i) la mancanza di un titolo concessorio, in capo all’istante, relativo all’area di riferimento;
(ii) le caratteristiche naturali di demanialità della medesima area, già note alla stessa ditta istante al momento della presentazione dell’istanza di sdemanializzazione (la quale, appunto, presuppone la presenza di un’area demaniale), e ulteriormente accertate in esito al sopralluogo eseguito in data 23.02.2024, cui hanno fatto seguito, nell’ordine: 1) dapprima, l’adozione della correlata ordinanza n. 4 del 29.02.2024, ove si dà concretamente atto della necessità di dover eseguire un “...intervento di manutenzione straordinaria dell’intero muro costituito da speroni frangionde ”, evidentemente a causa di mareggiate che insistono sulla scogliera; 2) le osservazioni presentate dall’istante in data 28.03.2024 (quindi in data successiva sia al sopralluogo che all’ordinanza n. 4/2029), considerate dalla stessa Amministrazione procedente.
Deve peraltro rilevarsi che - come emerge dal contenuto del ricorso gerarchico avverso il provvedimento conclusivo del procedimento, versato in atti dall’odierna ricorrente - nell’ambito delle proprie osservazioni presentate a seguito della comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento della propria istanza la stessa parte odierna ricorrente ha riportato taluni elementi e valutazioni volti a comprovare la perdita della vocazione demaniale marittima, e il conseguente interesse pubblico, dell’area pertinenziale interessata dall’istanza. Nel rilevare, in sede di provvedimento finale, che “ l’area in oggetto...mantiene la caratteristica di pubblico uso non perdendo così le proprie caratteristiche naturali di demanialità ”, la S.T.A. di AT ha correttamente riportato nell’atto conclusivo del procedimento taluni motivi “... che sono conseguenza delle osservazioni ”.
Ne consegue, in definitiva, la non sussistenza del vizio dedotto dalla parte ricorrente con il primo motivo di ricorso, correttamente non rilevato dall’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente in sede di definizione del ricorso gerarchico presentato avverso il provvedimento adottato dalla S.T.A. di AT.
La natura di atto plurimotivato del provvedimento finale qui avversato, da ritenersi integrata alla luce delle coordinate applicative riportate nella trattazione del successivo motivo di ricorso, sterilizza - in ogni caso - la presente censura ora in esame, così come prospettata dalla parte che ricorre in giudizio, atteso che la presenza di ulteriori capi motivazionali capaci di sorreggere, da soli, il dispositivo del provvedimento impugnato secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990 rende di per sé legittima la determinazione di rigetto dell’istanza di sdemanializzazione.
Invero, anche ove si ritenesse che il capo motivazionale qui contestato sia da qualificarsi, in astratto, “nuovo” e non emergente dal preavviso di rigetto comunicato all’istante, tale violazione procedimentale non avrebbe alcuna incidenza sulla legittimità del provvedimento di rigetto, la cui stabilità sarebbe assicurata dall’autosufficienza del proprio restante sostrato motivazionale.
11. Anche la seconda doglianza è da ritenersi infondata.
11.1. Occorre premettere che la determinazione amministrativa adottata dalla S.T.A. di AT e contestata dalla ricorrente, come già anticipato nell’ambito della trattazione del precedente motivo di ricorso, ha natura di provvedimento plurimotivato, con il quale si suole intendere l’atto amministrativo che reca un dispositivo sorretto non già da una sola motivazione, ma da plurime, tra loro indipendenti, ragioni fattuali-giuridiche.
È necessario, ai fini della suddetta qualificazione, che i capi della motivazione costituiscano componenti autonome dell’apparato che ricostruisce le ragioni fattuali-giuridiche sottese al provvedimento, assumendo le vesti di vere e proprie motivazioni parallele, ciascuna dotata di una propria autosufficienza e capace, da sola, di sorreggere il dispositivo secondo i canoni di cui all’art. 3 della L. 241/1990.
In presenza di un atto amministrativo che abbia una tale strutturazione, a fronte dell’impugnazione processuale volta a censurarne le singole argomentazioni giuridiche è sufficiente che un solo capo dell’apparato argomentativo declinato dall’amministrazione sia immune da censure per impedire l’annullamento dell’atto per via giurisdizionale.
Infatti, se è vero che il provvedimento plurimotivato si regge su autonome motivazioni tra loro autonome e ciascuna di per sé sufficiente a fondare il dispositivo, il venir meno dell’una (o di più di una) non comprometterà la stabilità delle altre (o dell’unica «sufficiente» che residua), garantendo quindi la sopravvivenza del provvedimento nel suo complesso considerato.
A fronte di un gravame che evidenzi la presunta illegittimità di tutti i capi della motivazione dell’atto avversato, il giudice amministrativo potrà fermarsi all’esame di una singola censura, ove dal suo scrutinio scaturisca il riconoscimento della legittimità di quello specifico capo motivazionale, risultando ininfluente, sotto il profilo dell’utilità della propria pronuncia e dell’interesse coltivato nel ricorso dal privato, esaminare le doglianze relative agli altri capi della motivazione del provvedimento, rilevato che dalla loro fondatezza non discenderebbe comunque, in ogni caso, la caducazione dell’atto.
Tale condotta processuale tenuta dall’organo giudicante è certamente coerente con il decalogo enucleato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2015 in materia di assorbimento dei motivi, secondo cui la tecnica dell’assorbimento è spendibile, tra gli altri, nei casi in cui sussistano evidenti e ineludibili ragioni di ordine logico-pregiudiziale o ove siano evincibili ragioni di economia processuale, che tuttavia non ledano l’effettività della tutela dell’interesse legittimo e della funzione pubblica. Tale assorbimento, in ottica sostanziale, si traduce sostanzialmente in un riconoscimento del difetto d’interesse alla decisione della specifica questione, in quanto comunque insufficiente a mutare l’esito del giudizio.
11.2. Ciò osservato in via di premessa sistematica, come già anticipato dal Collegio il provvedimento prot. n. 40538 del 7.06.2024, di conclusione del procedimento avviato dall’istanza di sdemanializzazione presentata dall’odierna ricorrente, si basa sulle seguenti plurime e indipendenti motivazioni:
(i) è rilevata, dapprima, la carenza di legittimazione attiva in capo all’istante, in quanto priva di titolo concessorio;
(ii) è altresì riportato che l’area in oggetto è raggiunta dalle mareggiate ordinarie e straordinarie e che la continuità morfologica della scogliera mantiene la caratteristica di pubblico uso, non perdendo le proprie caratteristiche naturali di demanialità.
Ne consegue, alla luce delle coordinate sopra riportate in materia di atto plurimotivato, che la caducazione processuale del provvedimento di rigetto qui gravato sarebbe possibile solo ove venisse rilevata da questo organo giudicante l’illegittimità di entrambi i capi motivazionali posti alla sua base.
11.3. Con specifico riguardo alla censura qui in esame (sollevata con il secondo motivo di ricorso), deve osservarsi che l’art. 6, comma 1, della L.R. 4/2003 stabilisce che “ Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari, che abbiano definitivamente perduto la propria vocazione demaniale marittima e non siano più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altra finalità di interesse pubblico possono, a discrezione dell'Amministrazione, per iniziativa propria o su documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti, essere esclusi dal demanio marittimo, con le modalità previste dall'articolo 35 del Codice della navigazione, unitamente all'area di sedime, previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi ”.
Dal chiaro tenore letterale della norma regionale sopra riportata si evince, quindi, che per “ Gli impianti, i manufatti e le opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo o che rientrino nelle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 21 dicembre 2001, n. 443, a qualsiasi uso destinate, o che costituiscono pertinenza di immobili parimenti regolari ” la c.d. sdemanializzazione costituisca il precipitato dell’esercizio di un potere discrezionale da parte dell’Amministrazione procedente che può essere attivato, unicamente, secondo le seguenti due alternative procedimentali:
(i) d’ufficio, ossia su “ iniziativa propria ” della stessa Amministrazione;
(ii) a seguito di “ documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti ”.
Ebbene, come emerge dall’istanza presentata dall’odierna ricorrente, le opere di cui è stata chiesta la sdemanializzazione concernono:
(i) una “... porzione di terrazza, speroni e muraglione di difesa alla stessa abitazione sita in Via Acque Casse foglio di mappa n. 9, plle 217, 210 e 402 ”, la cui realizzazione da parte dell’allora proprietaria (della stessa abitazione) era stata autorizzata con provvedimento del Genio Civile OO.MM di Palermo n. 1971 del 6.05.1974 e con successiva concessione demaniale 83/1975;
(ii) una “ scogliera attigua al muraglione, una scaletta in pietra lavica ”, la cui realizzazione da parte dell’odierna ricorrente era stata autorizzata con concessione demaniale 407/1987, previo rilascio delle autorizzazioni della Soprintendenza di AT del 5.12.1986 e del Comune di AT del 25.08.1987.
Con concessione demaniale 265/2002 i due sopradetti titoli concessori sono stati riuniti in un unico titolo abilitativo a “... mantenere terrazza, muraglione e scaletta in calcestruzzo (di cui alla planimetria Allegata alla licenza n 407/87) ”. Tale concessione risulta scaduta.
Come rilevato dalla stessa istante nell’ambito della predetta richiesta di sdemanializzazione, l’intervenuta scadenza di tale ultimo titolo concessorio “... ha determinato l’incameramento automatico di tali opere al demanio marittimo ”, sicché “... ad oggi la proprietà delle opere non amovibili, costruite sul demanio, e precisamente consistenti in porzione di terrazza, muraglione con speroni FL e scaletta in pietra lavica, risulta acquistata dallo Stato (...)”.
Ne consegue che tali opere, in quanto “non amovibili”, ad oggi abbiano natura di “ opere fisse regolarmente realizzate sul demanio marittimo ”, rientrando, conseguentemente, nel perimetro dei beni per i quali il sopra riportato art. 6 della L.R. 4/2003 prevede che l’avvio del procedimento di sdemanializzazione avvenga ad “ iniziativa propria ” dell’Amministrazione o a seguito di “ documentata richiesta di eventuali concessionari in regola con i pagamenti ”.
In assenza di un valido titolo concessorio, pertanto, correttamente la S.T.A. di AT in sede procedimentale e l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana in sede di definizione del successivo ricorso gerarchico hanno rilevato la carenza di legittimazione attiva ai fini dell’avvio del procedimento in capo alla ricorrente, in quanto non titolare di un titolo concessorio e in regola con i pagamenti da esso discendenti.
Non sussiste, peraltro, alcun vizio di contraddittorietà nel provvedimento di definizione del suddetto ricorso gerarchico nella parte in cui l’Assessorato regionale evidenzia che “... un soggetto non concessionario, quindi, non può presentare alcuna istanza di sdemanializzazione, ma può, al più, segnalare all’amministrazione la perdita della vocazione marittima di determinati beni demaniali, non più utilizzabili per la diretta fruizione del mare o per usi istituzionali o per altre finalità di interesse pubblico, a cui l’amministrazione, a propria discrezione, è libera di dar corso o meno ”.
La mera “segnalazione”, invero, non costituisce un duplicato della formale istanza di parte, in quanto, risultando priva di valore procedimentale né avendo natura di atto di impulso di un procedimento amministrativo, rappresenta soltanto una comunicazione alla quale l’Amministrazione può decidere di dar seguito, nell’esercizio della propria discrezionalità, avviando o meno, d’ufficio, il procedimento di sdemanializzazione.
L’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, pertanto, non è caduto in alcun vizio di contraddittorietà nel provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico qui censurato, dovendosi al contrario ritenere che quanto sopra riportato costituisca solo una precisazione dei termini applicativi dell’art. 6 della L.R. 4/2003, i quali non possono ritenersi messi in discussione dal riferimento alla suddetta “segnalazione” da parte del privato.
12. Con specifico riguardo al terzo motivo di ricorso si osserva, preliminarmente, che, in coerenza con quanto già rilevato dal Collegio in materia di provvedimenti plurimotivati, l’eventuale fondatezza di tale terza e ultima doglianza non porterebbe alla caducazione degli atti avversati, attesa la ritenuta legittimità del primo capo motivazionale del provvedimento di diniego dell’istanza di sdemanializzazione presentata dall’odierna ricorrente.
Tale ultima censura deve ritenersi, comunque, infondata.
12.1. Si osserva, al riguardo, che, come si evince dall’art. 35 del Codice della Navigazione e dalla disciplina dell’art. 6 della L.R. 4/2003, i provvedimenti di sdemanializzazione sono connotati da accentuati profili di discrezionalità, attesa la valutazione in ordine all'utilità strumentale dell'area demaniale che deve essere compiuta dall’Amministrazione procedente in vista di utilizzazioni, pur se allo stato potenziali (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, n. 7101 del 16.12.2024; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, n. 729/2024; Cassazione civile, sez. VI, ordinanza n. 3111 dell’8.02.2018; Cons. Stato n. 8119 del 2010).
Ne discende che la “ previa verifica di compatibilità con gli interessi marittimi ” (di cui all’art. 6 della L.R. 4/2003) possa essere sindacata dal Giudice amministrativo entro i ristretti confini della manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione compiuta dall’Amministrazione procedente, o allorquando venga ravvisato un macroscopico travisamento dei fatti nell’istruttoria condotta da quest’ultima.
Ciò evidenziato, il Collegio ritiene che la valutazione in ordine al mantenimento della caratteristica di “uso pubblico” dell’area interessata, così come operata dalla S.T.A. di AT, non possa considerarsi avvinta da uno dei predetti macroscopici vizi di eccesso di potere, in quanto ancorata, in particolare, alla continuità morfologica della scogliera e alle caratteristiche naturali dell’area.
Non rileva, e non rende, quindi, manifestamente irragionevole tale valutazione, l’eventualità che la sdemanializzazione possa esonerare la Regione da ogni responsabilità sull’attuale situazione di pericolo dell’area interessata e dall’esecuzione di interventi manutentivi e di consolidamento. Trattasi, infatti, di profili di opportunità, anche economica, che non possono sovrapporsi alle valutazioni di pubblico interesse sottese al procedimento in esame, le quali risultano preminenti a tali profili, atteso che una volta accertata la compatibilità con gli interessi marittimi l’Amministrazione è tenuta ad eseguire gli interventi manutentivi sui beni facenti parte del proprio Demanio, non potendo rifuggire dalle proprie responsabilità di natura pubblica solo in quanto un privato potrebbe sostituirla nell’assumere determinati oneri economici.
Priva di pregio è, in ultimo, la correlata censura mediante la quale si contesta quanto rilevato dall’Assessorato in sede di rigetto del ricorso gerarchico con riguardo alla valutazione di convenienza economica. Come stabilito dall’art. 6, comma 4, della L.R. 4/2003, “ I beni sdemanializzati acquisiti al patrimonio immobiliare disponibile della Regione siciliana possono essere alienati a favore del concessionario richiedente valutatane anche la convenienza economica. Il prezzo di vendita è determinato dai competenti uffici finanziari ed è pari al valore di mercato del bene ”.
Ne discende che la valutazione di convenienza economica risulti successiva all’avvenuta sdemanializzazione, presupponendosi, come si evince chiaramente dal dato normativo sopra riportato, che un determinato bene, una volta sdemanializzato e acquisito al patrimonio disponibile della Regione, possa essere alienato a favore del “concessionario richiedente” previa valutazione (anche) della relativa convenienza economica.
Nella fattispecie in esame la “valutazione economica” non può costituire un parametro valutativo dell’Amministrazione procedente, difettando, nell’ordine: 1) l’avvenuta sdemanializzazione; 2) l’acquisizione delle opere interessate al patrimonio immobiliare disponibile della Regione; 3) la qualità di “concessionario” in capo alla parte richiedente la sdemanializzazione.
13. Per tutto quanto sopra esposto e considerato il ricorso, pertanto, in quanto infondato deve essere respinto.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori se e in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO