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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 11692/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Minori CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11692/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BRIONI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BRIONI CLAUDIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: dichiarare la separazione personale dei coniugi, signora , nata in [...] il [...], CF: Parte_1
e signor , nato in [...] l'[...], CF: CodiceFiscale_3 Controparte_1 C.F._4
, con le conseguenze di legge e con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e
[...] trascrizioni del caso, alle seguenti condizioni:
- vita separata con obbligo di mutuo rispetto
- la casa coniugale verrà assegnata alla signora unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, che l'abiterà Pt_1 unitamente ai figli
- la casa acquistata in comunione dei beni in Zogno (BG) rimarrà nella comproprietà delle ricorrenti in parti Per_ uguali, fino a che non procederanno a cessione di quote o a vendita a terzi i figli , e Per_1 Per_2 rimarranno affidati alla madre, che eserciterà l'affido in forma super- esclusiva Per_4
pagina 1 di 3 - il signor verserà a titolo di assegno di mantenimento a favore dei figli, una somma pari ad € Controparte_1
700,00 complessivi (€ 175,00 per ciascun figlio) , da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o altre somme maggiori o minori si ritenessero opportune, con contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno così come previste dal protocollo del
Tribunale di Brescia e come individuate di seguito: Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne o grave handicap
– spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per iimpegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti dsponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento – spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
- il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli liberamente, previo avviso e accordo con la madre, in concordanza degli impegni reciproci e dei figli
- i coniugi concordano che l'assegno unico per i figli previsto ex D. Leg.vo 21 dicembre 2021, n. 230, che attualmente ammonta a circa € 1.200,00 complessivi, verrà percepito interamente ed esclusivamente dalla signora Pt_1
-iI coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto nessun assegno è previsto per il mantenimento del coniuge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 24.6.2024, e Parte_1 [...]
premesso di avere contratto matrimonio in Marocco in data 18.8.2004, atto trascritto CP_1 preso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Castenedolo in data 7.3.2017 n. 14 Parte II Serie C dalla cui unione erano nati i figli nato a [...] il [...] , nata a Persona_5 Persona_6
Brescia l'1.1.2013 nata a [...] il [...] nato a [...] il Per_7 Parte_2
pagina 2 di 3 5.10.2022, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 26.11.2024 a trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni dell'accordo precisando congiuntamente le trascritte conclusioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità, fatta eccezione per l'affidamento super-esclusivo alla madre, da intendersi esclusivo semplice, sulla scorta della natura congiunta del ricorso, dell'assenza di determinati pregiudizi in capo alla prole e alla capacità genitoriale del padre, poco presente nella cura dei figli unicamente per ragioni di lavoro.
Alla luce dell'accordo raggiunto la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua.
Con separata ordinanza si provvede alla remissione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017 n. 14 Parte II Serie C;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
con la precisazione che in punto di affidamento è disposto l'affido esclusivo in capo alla madre;
4) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Terza Minori CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11692/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BRIONI CLAUDIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ), con l'avv. BRIONI CLAUDIA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 26.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: dichiarare la separazione personale dei coniugi, signora , nata in [...] il [...], CF: Parte_1
e signor , nato in [...] l'[...], CF: CodiceFiscale_3 Controparte_1 C.F._4
, con le conseguenze di legge e con ordine al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e
[...] trascrizioni del caso, alle seguenti condizioni:
- vita separata con obbligo di mutuo rispetto
- la casa coniugale verrà assegnata alla signora unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, che l'abiterà Pt_1 unitamente ai figli
- la casa acquistata in comunione dei beni in Zogno (BG) rimarrà nella comproprietà delle ricorrenti in parti Per_ uguali, fino a che non procederanno a cessione di quote o a vendita a terzi i figli , e Per_1 Per_2 rimarranno affidati alla madre, che eserciterà l'affido in forma super- esclusiva Per_4
pagina 1 di 3 - il signor verserà a titolo di assegno di mantenimento a favore dei figli, una somma pari ad € Controparte_1
700,00 complessivi (€ 175,00 per ciascun figlio) , da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, o altre somme maggiori o minori si ritenessero opportune, con contribuzione per le spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno così come previste dal protocollo del
Tribunale di Brescia e come individuate di seguito: Spese per la salute spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) tickets sanitari;
Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
IV) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasporto pubblico;
Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo:
I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; spese per la custodia di prole minorenne o grave handicap
– spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per iimpegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti dsponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese per il divertimento – spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
- il padre potrà esercitare il diritto di visita dei figli liberamente, previo avviso e accordo con la madre, in concordanza degli impegni reciproci e dei figli
- i coniugi concordano che l'assegno unico per i figli previsto ex D. Leg.vo 21 dicembre 2021, n. 230, che attualmente ammonta a circa € 1.200,00 complessivi, verrà percepito interamente ed esclusivamente dalla signora Pt_1
-iI coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e pertanto nessun assegno è previsto per il mantenimento del coniuge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per separazione e divorzio depositato il 24.6.2024, e Parte_1 [...]
premesso di avere contratto matrimonio in Marocco in data 18.8.2004, atto trascritto CP_1 preso l'Ufficio dello Stato civile del Comune di Castenedolo in data 7.3.2017 n. 14 Parte II Serie C dalla cui unione erano nati i figli nato a [...] il [...] , nata a Persona_5 Persona_6
Brescia l'1.1.2013 nata a [...] il [...] nato a [...] il Per_7 Parte_2
pagina 2 di 3 5.10.2022, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 26.11.2024 a trattazione scritta, le parti confermavano le condizioni dell'accordo precisando congiuntamente le trascritte conclusioni. Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni, le condizioni congiuntamente stabilite dalle parti si reputano conformi alla legge ed all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità, fatta eccezione per l'affidamento super-esclusivo alla madre, da intendersi esclusivo semplice, sulla scorta della natura congiunta del ricorso, dell'assenza di determinati pregiudizi in capo alla prole e alla capacità genitoriale del padre, poco presente nella cura dei figli unicamente per ragioni di lavoro.
Alla luce dell'accordo raggiunto la audizione della figlia minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua.
Con separata ordinanza si provvede alla remissione in istruttoria per la fissazione di udienza per il divorzio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, non definitivamente pronunciando,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brescia di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2017 n. 14 Parte II Serie C;
3) dispone quanto, ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
con la precisazione che in punto di affidamento è disposto l'affido esclusivo in capo alla madre;
4) dispone con separata ordinanza la remissione della causa in istruttoria per il divorzio.
Brescia, camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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