TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 27/12/2025, n. 1189
TAR
Decreto cautelare 24 febbraio 2025
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TAR
Sentenza breve 27 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Incompatibilità con il processo amministrativo

    Le procedure di cui agli artt. 696 e 696-bis c.p.c. appartengono al processo ordinario e non trovano diretta corrispondenza nel processo amministrativo. L'impostazione impugnatoria del processo amministrativo richiede che l'acquisizione delle prove avvenga in relazione alla domanda di annullamento. Le richieste di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, essendo anteriori alla proposizione di una domanda di annullamento o di accertamento, sono compatibili con il processo amministrativo solo se rientrano nello schema delle misure ante causam di cui all'art. 61 c.p.a., per le quali sono necessarie ragioni di eccezionale gravità e urgenza.

  • Rigettato
    Mancanza di eccezionale gravità e urgenza

    Le richieste dei ricorrenti non soddisfano la condizione di eccezionale gravità e urgenza. Parte delle contestazioni riguarda la legittimità di un secondo accesso carrabile, che richiede l'impugnazione del permesso di costruire. Altra parte delle contestazioni lamenta la realizzazione di opere difformi dal permesso, per cui lo strumento di tutela è la segnalazione delle opere abusive al Comune. Non vi sono margini per provvedimenti giudiziari ante causam.

  • Rigettato
    Incompatibilità con il processo amministrativo

    Le procedure di cui agli artt. 696 e 696-bis c.p.c. appartengono al processo ordinario e non trovano diretta corrispondenza nel processo amministrativo. L'impostazione impugnatoria del processo amministrativo richiede che l'acquisizione delle prove avvenga in relazione alla domanda di annullamento. Le richieste di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, essendo anteriori alla proposizione di una domanda di annullamento o di accertamento, sono compatibili con il processo amministrativo solo se rientrano nello schema delle misure ante causam di cui all'art. 61 c.p.a., per le quali sono necessarie ragioni di eccezionale gravità e urgenza.

  • Rigettato
    Mancanza di eccezionale gravità e urgenza

    Le richieste dei ricorrenti non soddisfano la condizione di eccezionale gravità e urgenza. Parte delle contestazioni riguarda la legittimità di un secondo accesso carrabile, che richiede l'impugnazione del permesso di costruire. Altra parte delle contestazioni lamenta la realizzazione di opere difformi dal permesso, per cui lo strumento di tutela è la segnalazione delle opere abusive al Comune. Non vi sono margini per provvedimenti giudiziari ante causam.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 27/12/2025, n. 1189
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
    Numero : 1189
    Data del deposito : 27 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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