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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 128/2025 V.G.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 128/2025 V.G. promosso da:
1. P.IVA e C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
2. (P.IVA e CP_1 Parte_2
C.F. ); P.IVA_2
3. (P.IVA e C.F. ); Parte_3 P.IVA_3
4. (P.IVA e C.F. ); Parte_4 P.IVA_4
5. (P.IVA ) (C.F. Parte_5 P.IVA_5
; C.F._1
6. P.IVA e C.F. ); CP_2 P.IVA_6
7. (P.IVA e C.F. ); Parte_6 P.IVA_7
8. (P.IVA e C.F. ; Controparte_3 P.IVA_8
9. P.IVA e C.F. ); Controparte_4 P.IVA_9
10. P.IVA e C.F. ); Parte_7 P.IVA_10 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea V.A. Speciale e dall'Avv. Alessandro Pantanetti
contro
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_11 in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, legale domiciliataria in Bologna.
visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 14.02.2025 e le integrazioni documentali depositate in data 17.03.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- il processo presupposto è il dichiarato dal Tribunale di Forlì con Controparte_6 sentenza del 17.04.2015;
- i ricorrenti hanno depositato domanda di insinuazione tra il 30.04.2015 e il 15.05.2015 e sono stati ammessi al passivo per i seguenti importi in chirografo:
€ 1.104,00 Parte_1
2.023,37 Parte_8
€ 22.739,71 Parte_3
AG. € 1.046,76 Parte_4 Parte_4 pagina 1 di 3 € 5.487,02 Parte_5
5.553,00 CP_2
€ 909,81 in privilegio e € 5.300,86 in Parte_6 chirografo
€ 50.109,28 Controparte_3
2.017,30 Controparte_4
8.886,44; Parte_7
- il fallimento è stato chiuso con decreto depositato il 4.07.2024;
- il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro 6 mesi dal termine di scadenza per l'impugnazione del decreto di chiusura (spetta all'Amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisto del carattere di definitività della decisione – Cass. n. 36125/2021);
- il processo presupposto ha avuto per i ricorrenti, a far data dal deposito della domanda di ammissione al passivo (Cass. 324/2024), la durata di 9 anni;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto per i ricorrenti con una durata eccedente quella ragionevole (detratti sei anni di durata ragionevole) per complessivi anni 3;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n. 89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può tuttavia essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo;
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo ai ricorrenti la somma di € 1.200,00 ciascuno, nei limiti dell'importo del credito ammesso al passivo del fallimento, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, oltre all'aumento per il numero delle parti e la predisposizione PCT dell'atto;
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_11 di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a
1. (P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.104,00; Parte_1 P.IVA_1
2. (P.IVA e C.F. CP_1 Parte_2
) la somma di € 1.200,00; P.IVA_2
3. (P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.200,00; Parte_3 P.IVA_3
4. (P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.046,76; Parte_4 P.IVA_4
5. (P.IVA ) (C.F. Parte_5 P.IVA_5
la somma di € 1.200,00; C.F._2
6. P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.200,00; CP_2 P.IVA_6
7. (P.IVA e C.F. ) la somma di Parte_6 P.IVA_7
€ 1.200,00;
8. (P.IVA e C.F. la somma di € Controparte_3 P.IVA_8
pagina 2 di 3 1.200,00;
9. P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.200,00; CP_4 Controparte_4 P.IVA_9
10. P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.200,00; Parte_7 P.IVA_10 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 84,00 per esborsi e in € 948,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.
Andrea V.A. Speciale e Avv. Alessandro Pantanetti.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 18/03/2025.
Il Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
;
pagina 3 di 3
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nella persona del Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
nel procedimento iscritto ex art. 3 L. n. 89/2001 al n. R.G. 128/2025 V.G. promosso da:
1. P.IVA e C.F. ); Parte_1 P.IVA_1
2. (P.IVA e CP_1 Parte_2
C.F. ); P.IVA_2
3. (P.IVA e C.F. ); Parte_3 P.IVA_3
4. (P.IVA e C.F. ); Parte_4 P.IVA_4
5. (P.IVA ) (C.F. Parte_5 P.IVA_5
; C.F._1
6. P.IVA e C.F. ); CP_2 P.IVA_6
7. (P.IVA e C.F. ); Parte_6 P.IVA_7
8. (P.IVA e C.F. ; Controparte_3 P.IVA_8
9. P.IVA e C.F. ); Controparte_4 P.IVA_9
10. P.IVA e C.F. ); Parte_7 P.IVA_10 rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea V.A. Speciale e dall'Avv. Alessandro Pantanetti
contro
(C.F. ), Controparte_5 P.IVA_11 in persona del Ministro pro tempore in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, legale domiciliataria in Bologna.
visti gli atti e letto il ricorso per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo ex L. n. 89/2001 depositato da parte ricorrente in data 14.02.2025 e le integrazioni documentali depositate in data 17.03.2025, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Rilevato che:
- il processo presupposto è il dichiarato dal Tribunale di Forlì con Controparte_6 sentenza del 17.04.2015;
- i ricorrenti hanno depositato domanda di insinuazione tra il 30.04.2015 e il 15.05.2015 e sono stati ammessi al passivo per i seguenti importi in chirografo:
€ 1.104,00 Parte_1
2.023,37 Parte_8
€ 22.739,71 Parte_3
AG. € 1.046,76 Parte_4 Parte_4 pagina 1 di 3 € 5.487,02 Parte_5
5.553,00 CP_2
€ 909,81 in privilegio e € 5.300,86 in Parte_6 chirografo
€ 50.109,28 Controparte_3
2.017,30 Controparte_4
8.886,44; Parte_7
- il fallimento è stato chiuso con decreto depositato il 4.07.2024;
- il ricorso è tempestivo, in quanto depositato entro 6 mesi dal termine di scadenza per l'impugnazione del decreto di chiusura (spetta all'Amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all'acquisto del carattere di definitività della decisione – Cass. n. 36125/2021);
- il processo presupposto ha avuto per i ricorrenti, a far data dal deposito della domanda di ammissione al passivo (Cass. 324/2024), la durata di 9 anni;
- il termine di ragionevole durata del processo è pari nel presente caso a complessivi sei anni;
- il procedimento si è effettivamente protratto per i ricorrenti con una durata eccedente quella ragionevole (detratti sei anni di durata ragionevole) per complessivi anni 3;
- non ricorre alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2, co.
2-quinquies e 2 sexies, della L. n. 89/2001;
- ai sensi dell'art. 2 bis della L. n. 89/2001, va di regola liquidata a titolo di indennizzo una somma non inferiore ad € 400,00 e non superiore ad € 800,00 per ciascun anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- la misura dell'indennizzo non può tuttavia essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice corrispondente al credito ammesso al passivo;
- la domanda può essere quindi accolta riconoscendo ai ricorrenti la somma di € 1.200,00 ciascuno, nei limiti dell'importo del credito ammesso al passivo del fallimento, oltre interessi legali sino al saldo e spese del presente procedimento, da liquidarsi alla stregua della voce delle tariffe forensi relativa ai procedimenti monitori (Cass. n. 16512/2020), considerata la semplicità e serialità del procedimento, oltre all'aumento per il numero delle parti e la predisposizione PCT dell'atto;
P.Q.M.
ingiunge al (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_11 di pagare senza dilazione, a titolo di equa riparazione ex artt. 2 e segg. Legge n.89/2001, a
1. (P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.104,00; Parte_1 P.IVA_1
2. (P.IVA e C.F. CP_1 Parte_2
) la somma di € 1.200,00; P.IVA_2
3. (P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.200,00; Parte_3 P.IVA_3
4. (P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.046,76; Parte_4 P.IVA_4
5. (P.IVA ) (C.F. Parte_5 P.IVA_5
la somma di € 1.200,00; C.F._2
6. P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.200,00; CP_2 P.IVA_6
7. (P.IVA e C.F. ) la somma di Parte_6 P.IVA_7
€ 1.200,00;
8. (P.IVA e C.F. la somma di € Controparte_3 P.IVA_8
pagina 2 di 3 1.200,00;
9. P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.200,00; CP_4 Controparte_4 P.IVA_9
10. P.IVA e C.F. ) la somma di € 1.200,00; Parte_7 P.IVA_10 oltre agli interessi nella misura legale dalla data del deposito del ricorso al saldo e alle spese del presente procedimento, che liquida in € 84,00 per esborsi e in € 948,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.
Andrea V.A. Speciale e Avv. Alessandro Pantanetti.
Autorizza, in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge
Bologna il 18/03/2025.
Il Consigliere designato dott. Fabio Cartelli
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