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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 9442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9442 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09442/2025REG.PROV.COLL.
N. 02053/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2053 del 2023, proposto da Azienda Agricola Antica Rufrae s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consorzio di bonifica del NI NO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Aniello Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Irisco s.r.l., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione I) n. 4727 del 13 luglio 2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio di bonifica del NI NO;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il consigliere EL TA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dalla deliberazione presidenziale del Consorzio di bonifica del NI NO n. 36/2021 del 9 giugno 2021 recante “Esame nota interna prot. n°2378 del 7 giugno 2021 - Ruoli di contribuenza anno 2021. Determinazioni di competenza e provvedimenti consequenziali” con la quale il Consorzio ha provveduto all'approvazione dei ruoli di contribuenza per l'anno 2021 con riferimento al relativo comprensorio, limitatamente alla contribuenza irrigua;
- dalla nota interna del Consorzio di bonifica del NI NO prot. n. 2378 del 7 giugno 2021;
- dalla deliberazione del Consiglio dei delegati del Consorzio di bonifica del NI NO n. 03/21 del 31 maggio 2021 concernente “ Esame ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, predisposto dalla Deputazione amministrativa con propria Delibera n°43/21 del 31 marzo 2021”, e relativi allegati, pubblicata sull'albo pretorio consortile in data 9 giugno 2021;
- dalla deliberazione della Deputazione amministrativa del Consorzio di bonifica n. 43/21 del 31 marzo 2021
- da ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale del procedimento.
2. Tali atti sono stati impugnati dinanzi al T.a.r. per la Campania dall’Azienda Agricola Antica Rufrae s.r.l. sulla base dei seguenti motivi:
a) sulla giurisdizione del Tribunale amministrativo regionale;
b) violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione art. 21 e 59 r.d. n. 215/1933 – violazione e falsa applicazione art. 12 ss. legge Regione Campania n. 4/2003 – violazione e falsa applicazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio di bonifica del NI NO – difetto di motivazione – eccesso di potere – illogicità manifesta;
c) violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione art. 21 e 59 r.d. n. 215/1933 –violazione e falsa applicazione art. 12 ss. legge Regione Campania n. 4/2003 – violazione e falsa applicazione del piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio di bonifica del NI NO – difetto di motivazione – eccesso di potere – illogicità manifesta;
d) violazione e falsa applicazione art. 97 Cost. – violazione e falsa applicazione art. 3 l. n. 241/1990 – violazione e falsa applicazione art. 21 e 59 r.d. n. 215/1933 – violazione e falsa applicazione art. 12 ss. legge Regione Campania n. 4/2003 – violazione e falsa applicazione dello statuto del Consorzio di bonifica del NI NO – difetto di motivazione – eccesso di potere – illogicità manifesta.
3. Con la sentenza n. 4727 del 13 luglio 2022 il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, compensando tra le parti le spese di lite.
4. La originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a due motivi così rubricati:
I - error in iudicando – violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. – violazione e falsa applicazione artt. 24 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione art. 21 e 59 r.d. n. 215/1933 – violazione e falsa applicazione art. 12 ss. legge Regione Campania n. 4/2003 – violazione e falsa applicazione del Piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio di bonifica del NI NO – difetto di motivazione della sentenza;
II - error in iudicando – violazione e falsa applicazione art. 111 Cost. – violazione e falsa applicazione artt. 24 e 97 Cost. – violazione e falsa applicazione art. 21 e 59 r.d. 215/1933 – violazione e falsa applicazione art. 12 ss. legge Regione Campania n. 4/2003 – violazione e falsa applicazione del Piano di classifica per il riparto della contribuenza del Consorzio di bonifica del NI NO – difetto di motivazione della sentenza.
5. Si è costituito in giudizio il Consorzio di bonifica del NI NO, chiedendo che l’appello fosse respinto in quanto infondato.
6. In data 25 luglio 2025 le parti hanno depositato “istanza congiunta di definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere”, comunicando di aver raggiunto tra di loro un accordo transattivo satisfattivo per entrambe.
7. Con note dell’11 settembre 2025 la società appellante ha chiesto che la causa fosse decisa sulla base degli atti depositati e dell’istanza di declaratoria di cessata materia del contendere, a spese compensate, essendosi le parti accordate anche su tale punto.
8. All’udienza pubblica del 25 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Alla luce di quanto comunicato dalle parti circa l’avvenuta composizione della controversia attraverso l’accordo transattivo depositato, deve darsi atto della cessata materia del contendere.
10. In ragione dell’esito della causa, le spese del grado di appello possono essere compensate, sussistendone giusti motivi.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dà atto della cessata materia del contendere.
Compensa le spese del grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO NE, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
EL TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL TA | ZO NE |
IL SEGRETARIO