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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIX, sentenza 08/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GR LE, TO
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2533/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 28/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201562-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201562-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.TVP01P201562 che, sulla scorta dell'atto n.MTI150008208U dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale veniva accertata la base imponibile di €824.549,78 ex art.1 co.643 e 644 L. n.190/2014, aveva rideterminato, per il periodo di imposta 2015, il reddito da provvigioni all'8% e, quindi, recuperato a tassazione una maggiore imposta a titolo di IRPEF-IRAP-IVA , oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado con sentenza n°289/2023 depositata in data 28.3.2023, accoglieva il ricorso.
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza gravata deducendone l'erroneità dell'iter logico giuridico seguito;
concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene di non dover procedere alla riunione del presente giudizio al procedimento avente RGA n.241/2024, così come richiesto dal difensore dell'Ufficio all'udienza pubblica del 19.12.25, poiché attinente ad annualità di imposta differente.
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio deve osservare che il provvedimento impugnato deriva da un'indagine avviata dal personale di
P.S. della Questura di Taranto (poi sfociata, a seguito del verbale di sequestro preventivo datato
18.6.2015, nel procedimento penale incardinato presso la locale Procura della Repubblica) che disvelava come lo Resistente_1 avesse gestito, nell'annualità di imposta in esame, la raccolta di scommesse per conto di bookmakers esteri senza la licenza TULPS prevista dall'art.88 del R.D. 18.06.1931 n. 773, senza concessione ed in violazione dell'art.4 della Legge n.401/1989.
In particolare, durante l'ispezione del personale di Polizia presso l'esercizio avente l'insegna “Nominativo_1
”, si rinvenivano plurime postazioni telematiche con collegamento al sito di scommesse “Nominativo_2” per la registrazione delle giocate con accesso dedicato riconducibile al bookmaker “Società_2 L.d. t.”, nonché palinsesti e scontrini di giocata su eventi sportivi.
Dall'analisi delle postazioni internet rinvenute nell'esercizio commerciale è emerso il collegamento con accesso atto ad aggirare il blocco dell'AAMS nei confronti del sito www.Nominativo_2.com inserito all'epoca dei fatti nell'elenco dei siti inibiti dal Ministero dell'Economia e Finanze.
È evidente, quindi, come la messa a disposizione di un locale e dei beni strumentali (apparecchiature informatiche, scontrini di giocata, palinsesti scommesse) ivi rinvenuti, nonché il collegamento nel modo innanzi descritto alla piattaforma di gioco, configuri indubbiamente l'attività di intermediazione esercitata per conto di allibratori esteri in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Risulta pacifico dagli atti di causa, dunque, come il contribuente abbia esercitato l'attività di raccolta scommesse senza la prescritta licenza di polizia ex art.88 TULPS e senza la necessaria autorizzazione concessoria.
In ragione di ciò l'Amministrazione ha così determinato, con il metodo induttivo, la base imponibile dell'imposta unica ammontante a €.824.549,00, utilizzando la raccolta media della Provincia ove era ubicato il punto di gioco per il periodo compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015.
Tali considerazioni, del resto, hanno trovato piena conferma nella sentenza della C.G.T. di secondo grado della Puglia n.2805/2025 depositata in data 23.9.2025 che ha respinto l'appello presentato dall'odierno contribuente confermando la legittimità del provvedimento n.MTI150008208U dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli prodromico all'atto impugnato in questa sede.
L'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di tale dato, ha poi legittimamente calcolato, in virtù di quanto previsto dall'art.12 co. 2 lettera b) del decreto ministeriale n. 279/2007 e della disamina di alcuni
“contratto-tipo” predisposti dai concessionari e contenenti la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra gli stessi e i punti di accettazione delle scommesse affiliati (vedasi, altresì, l'articolo 11 del contratto stipulato dall'odierno appellato con il bookmaker estero “Società_2 Ltd”), le provvigioni conseguite dal contribuente nella misura dell'8% procedendo, come detto, al recupero a tassazione oggetto del provvedimento ivi gravato.
L'appello va, dunque, accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando su quanto appellato:
- accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
-Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi
€2500,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 29, riunita in udienza il
19/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPICOCO ANNAMARIA, Presidente
GR LE, TO
POLIGNANO ANTONIO, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2533/2023 depositato il 17/11/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 289/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TARANTO sez.
1 e pubblicata il 28/03/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201562-2020 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVP01P201562-2020 IRAP 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 impugnava l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate n.TVP01P201562 che, sulla scorta dell'atto n.MTI150008208U dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con il quale veniva accertata la base imponibile di €824.549,78 ex art.1 co.643 e 644 L. n.190/2014, aveva rideterminato, per il periodo di imposta 2015, il reddito da provvigioni all'8% e, quindi, recuperato a tassazione una maggiore imposta a titolo di IRPEF-IRAP-IVA , oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado con sentenza n°289/2023 depositata in data 28.3.2023, accoglieva il ricorso.
Con atto di appello l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza gravata deducendone l'erroneità dell'iter logico giuridico seguito;
concludeva per l'accoglimento dell'appello con vittoria delle spese di lite.
Il contribuente si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente il Collegio ritiene di non dover procedere alla riunione del presente giudizio al procedimento avente RGA n.241/2024, così come richiesto dal difensore dell'Ufficio all'udienza pubblica del 19.12.25, poiché attinente ad annualità di imposta differente.
Nel merito l'appello è fondato e deve essere accolto.
Il Collegio deve osservare che il provvedimento impugnato deriva da un'indagine avviata dal personale di
P.S. della Questura di Taranto (poi sfociata, a seguito del verbale di sequestro preventivo datato
18.6.2015, nel procedimento penale incardinato presso la locale Procura della Repubblica) che disvelava come lo Resistente_1 avesse gestito, nell'annualità di imposta in esame, la raccolta di scommesse per conto di bookmakers esteri senza la licenza TULPS prevista dall'art.88 del R.D. 18.06.1931 n. 773, senza concessione ed in violazione dell'art.4 della Legge n.401/1989.
In particolare, durante l'ispezione del personale di Polizia presso l'esercizio avente l'insegna “Nominativo_1
”, si rinvenivano plurime postazioni telematiche con collegamento al sito di scommesse “Nominativo_2” per la registrazione delle giocate con accesso dedicato riconducibile al bookmaker “Società_2 L.d. t.”, nonché palinsesti e scontrini di giocata su eventi sportivi.
Dall'analisi delle postazioni internet rinvenute nell'esercizio commerciale è emerso il collegamento con accesso atto ad aggirare il blocco dell'AAMS nei confronti del sito www.Nominativo_2.com inserito all'epoca dei fatti nell'elenco dei siti inibiti dal Ministero dell'Economia e Finanze.
È evidente, quindi, come la messa a disposizione di un locale e dei beni strumentali (apparecchiature informatiche, scontrini di giocata, palinsesti scommesse) ivi rinvenuti, nonché il collegamento nel modo innanzi descritto alla piattaforma di gioco, configuri indubbiamente l'attività di intermediazione esercitata per conto di allibratori esteri in assenza delle prescritte autorizzazioni.
Risulta pacifico dagli atti di causa, dunque, come il contribuente abbia esercitato l'attività di raccolta scommesse senza la prescritta licenza di polizia ex art.88 TULPS e senza la necessaria autorizzazione concessoria.
In ragione di ciò l'Amministrazione ha così determinato, con il metodo induttivo, la base imponibile dell'imposta unica ammontante a €.824.549,00, utilizzando la raccolta media della Provincia ove era ubicato il punto di gioco per il periodo compreso tra il 1.1.2015 e il 31.12.2015.
Tali considerazioni, del resto, hanno trovato piena conferma nella sentenza della C.G.T. di secondo grado della Puglia n.2805/2025 depositata in data 23.9.2025 che ha respinto l'appello presentato dall'odierno contribuente confermando la legittimità del provvedimento n.MTI150008208U dell'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli prodromico all'atto impugnato in questa sede.
L'Agenzia delle Entrate, sulla scorta di tale dato, ha poi legittimamente calcolato, in virtù di quanto previsto dall'art.12 co. 2 lettera b) del decreto ministeriale n. 279/2007 e della disamina di alcuni
“contratto-tipo” predisposti dai concessionari e contenenti la regolamentazione dei rapporti intercorrenti tra gli stessi e i punti di accettazione delle scommesse affiliati (vedasi, altresì, l'articolo 11 del contratto stipulato dall'odierno appellato con il bookmaker estero “Società_2 Ltd”), le provvigioni conseguite dal contribuente nella misura dell'8% procedendo, come detto, al recupero a tassazione oggetto del provvedimento ivi gravato.
L'appello va, dunque, accolto;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in atti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, definitivamente pronunciando su quanto appellato:
- accoglie l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate.
-Condanna Resistente_1 al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi
€2500,00 oltre accessori di legge.