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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 01/11/2025, n. 1842 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1842 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 771/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione personale, iscritto al n. R.g. 771/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Paglia, giusta procura in atti RICORRENTE E
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 08.10.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso per separazione depositato in data 18.02.2025 chiedendo la separazione, Parte_1 ha esposto: di aver contratto matrimonio con in QU BE SA (CO) (e trascritto CP_1 nel Comune di Foggia) il 21.10.2022 e che dall'unione non sono nati figli;
che la comunione materiale e spirituale è venuta meno a causa, asseritamente, di incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale è stata abbandonata, asseritamente, da entrambi i coniugi;
che i coniugi hanno convissuto per pochissimo tempo. Pertanto, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, senza nulla disporre in merito alla casa coniugale né al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
, benché regolarmente citata, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 24.5.2025, all'esito della quale, rilevata la nullità della notifica, il Giudice ha rinviato all'udienza del 08.10.2025 al fine della sua rinnovazione.
pagina 1 di 3 All'udienza del 08.10.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c.
***** 1) Sulla contumacia della resistente. Il ricorso e il decreto sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c., essendo state compiute le relative formalità e secondo i termini indicati dal Giudice (cfr. relata di notificazione e verbale di udienza del 21.5.2025). La resistente, anche nel prosieguo nel giudizio, non ha inteso costituirsi. Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia della resistente pronunciata all'udienza del 08.10.2025.
2) Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. La domanda di separazione può, pertanto, trovare accoglimento.
3) Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie e sull'assegnazione della casa coniugale. Il ricorrente ha chiesto nulla disporsi in merito alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e in merito all'assegnazione della casa coniugale. In assenza di apposita domanda della resistente e della nascita di figli della coppia per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, alcun provvedimento deve essere preso dal Tribunale.
4) Sulle spese di lite. In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della resistente che non ha ostacolato la spedita definizione del giudizio, peraltro indispensabile ai fini della pronuncia richiesta, le spese di lite meritano compensazione. Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.p.r. n.115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi tra nato in [...] il Parte_1
13.11.1963 e , nata in [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio in QU BE SA (MAROCCO), atto trascritto al Comune di Foggia (atto n.285 – Parte II – Serie C – Anno 2022);
pagina 2 di 3 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice rel. dott.ssa Stefania Rignanese Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione personale, iscritto al n. R.g. 771/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa nel presente giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vincenzo Paglia, giusta procura in atti RICORRENTE E
(C.F. CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE E e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 08.10.2025. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso per separazione depositato in data 18.02.2025 chiedendo la separazione, Parte_1 ha esposto: di aver contratto matrimonio con in QU BE SA (CO) (e trascritto CP_1 nel Comune di Foggia) il 21.10.2022 e che dall'unione non sono nati figli;
che la comunione materiale e spirituale è venuta meno a causa, asseritamente, di incompatibilità caratteriali;
che la casa coniugale è stata abbandonata, asseritamente, da entrambi i coniugi;
che i coniugi hanno convissuto per pochissimo tempo. Pertanto, il ricorrente ha chiesto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi, senza nulla disporre in merito alla casa coniugale né al riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore della moglie.
, benché regolarmente citata, non ha inteso costituirsi. CP_1
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei all'udienza del 24.5.2025, all'esito della quale, rilevata la nullità della notifica, il Giudice ha rinviato all'udienza del 08.10.2025 al fine della sua rinnovazione.
pagina 1 di 3 All'udienza del 08.10.2025, il Giudice, verificata la regolarità della notifica, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 co 4 c.p.c.
***** 1) Sulla contumacia della resistente. Il ricorso e il decreto sono stati regolarmente notificati ex art. 143 c.p.c., essendo state compiute le relative formalità e secondo i termini indicati dal Giudice (cfr. relata di notificazione e verbale di udienza del 21.5.2025). La resistente, anche nel prosieguo nel giudizio, non ha inteso costituirsi. Pertanto, va ribadita la dichiarazione di contumacia della resistente pronunciata all'udienza del 08.10.2025.
2) Sulla domanda di separazione. La domanda di separazione è fondata e merita, pertanto, accoglimento. L'art. 151 co 1 c.c. prevede che la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di una ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. La domanda di separazione può, pertanto, trovare accoglimento.
3) Sull'assegno di mantenimento in favore della moglie e sull'assegnazione della casa coniugale. Il ricorrente ha chiesto nulla disporsi in merito alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore della moglie e in merito all'assegnazione della casa coniugale. In assenza di apposita domanda della resistente e della nascita di figli della coppia per quanto riguarda l'assegnazione della casa coniugale, alcun provvedimento deve essere preso dal Tribunale.
4) Sulle spese di lite. In considerazione dell'esito della lite e della contumacia della resistente che non ha ostacolato la spedita definizione del giudizio, peraltro indispensabile ai fini della pronuncia richiesta, le spese di lite meritano compensazione. Si provvede con separato decreto alla liquidazione del compenso al procuratore di parte ricorrente ex art. 83 D.p.r. n.115/2002, essendo stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• Pronuncia la separazione personale tra i coniugi tra nato in [...] il Parte_1
13.11.1963 e , nata in [...] il [...], unitisi in Parte_2 matrimonio in QU BE SA (MAROCCO), atto trascritto al Comune di Foggia (atto n.285 – Parte II – Serie C – Anno 2022);
pagina 2 di 3 • Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove il matrimonio è stato trascritto per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Nulla per le spese. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 30.10.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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