Ordinanza cautelare 17 dicembre 2021
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 30/03/2023, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/03/2023
N. 00418/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01301/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1301 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS- S.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maddalena Aldegheri, Marco Guerreschi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
AG - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio.
per l'annullamento
– della “Cartella di pagamento n. -OMISSIS-” intestata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di -OMISSIS-, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, inviata al ricorrente a mezzo casella PEC “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 20 settembre 2021, con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 177.046,47 per “prelievi latte” relativi ai periodi 1995/96, 1996/97 e 1999/00, “interessi”, nonché “Oneri di Riscossione”;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, compreso il ruolo indicato nella cartella impugnata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ader - Agenzia delle Entrate - Riscossione e di AG Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.11.2021, -OMISSIS- e -OMISSIS- s.s. ha impugnato, formulando anche istanza di sospensione cautelare, la cartella di pagamento, meglio descritta in epigrafe, emessa dall’Agenzia delle Entrate- Riscossione (Ader) per il pagamento della somma di euro Euro 177.046,47 su ruolo AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura reso esecutivo il 23 giugno 2021, per “prelievi latte” e “interessi” per gli anni 1995, 1996 e 1999, oltre “Oneri di riscossione”.
Parte ricorrente, in estrema sintesi, ha dedotto le seguenti censure: 1) nullità della notifica del provvedimento impugnato che risulterebbe notificato a mezzo Pec da un indirizzo che non figurerebbe in nessuno degli elenchi ufficiali delle pubbliche amministrazioni; 2) la cartella impugnata sarebbe nulla atteso che i contestati debiti per prelievo latte, chiesti da AG tramite l’Agenzia per le Entrate – Riscossione, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, in quanto frutto di operazioni di compensazione, peraltro già dichiarate nulle o comunque annullate in sede giurisdizionale (in tal senso Consiglio di Stato n. 1311/2021), effettuate in violazione del diritto comunitario, sia in relazione alla quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori (che sarebbe in contrasto con i regolamenti comunitari in materia), sia per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti; inoltre, sarebbero violati anche gli art. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009 in quanto i debiti in questione non sarebbero stati “accertati come dovuti”; 3) la cartella di pagamento impugnata sarebbe stata notificata oltre il termine di decadenza di cui all’art. 25, comma 1, lett. c) del d.P.R. n. 602/1973; 4) i debiti per prelievo latte di cui alla cartella impugnata sarebbero prescritti sia in relazione al termine quadriennale ex art. 3 reg. CE n. 2988/1995, sia in relazione al termine quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., sia, in subordine, rispetto al termine decennale ex art. 2946 c.c.; 5) il ruolo di cui alla cartella impugnata sarebbe illegittimo in quanto derivante da una illegittima duplicazione dell’unico ruolo previsto per i recuperi dei prelievi latte; vi sarebbe, inoltre, una illegittima duplicazione della procedure di recupero; 6) la cartella impugnata sarebbe illegittima, sia in relazione all’ an che al quantum , per esposizione di somme a debito non dovute e, comunque, già illegittimamente recuperate per compensazione da parte di AG con premi Pac liquidati alla impresa ricorrente; 7) mancata notifica e conseguente inefficacia, trattandosi di atti recettizi, degli atti di accertamento/imputazione del prelievo a carico dell’azienda ricorrente; in ogni caso, non potrebbe essere ritenuta valida la sola notifica effettuata ai primi acquirenti; solo i debiti “accertati come dovuti” ex artt. 8 ter , 8 quater e 8 quinquies , l. n. 33/2009, potrebbero essere oggetto delle procedure di recupero, laddove, per contro, non potrebbero ritenersi “accertati come dovuti” debiti per “prelievo latte” privi di efficacia nei confronti del ricorrente, per omessa notifica dei provvedimenti amministrativi presupposti, oltre al fatto che si tratterebbe comunque di prelievi e di intimazioni sub judice e considerato che GE non potrebbe procedere con il recupero a mezzo ruolo prima di aver notificato ai produttori l’intimazione di versamento di cui all’art. 8 quinquies , comma 1, l. n. 33 del 2009; impossibilità di esercitare il diritto di difesa in conseguenza della mancata indicazione e mancata notifica degli atti di accertamento; 8) nullità della cartella di pagamento impugnata per difetto degli elementi essenziali; illegittimità del procedimento di recupero per violazione degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies della legge n. 33/09, ed erroneità dell’importo indicato, sia in relazione al capitale che agli interessi; difetto di motivazione in relazione alla decorrenza degli interessi e agli oneri di riscossione.
Si è costituita in giudizio Ader - Agenzia delle Entrate-Riscossione, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Non si è costituita in giudizio AG – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.
Con ordinanza n. 689, assunta alla Camera di Consiglio del 15 dicembre 2021, è stata accolta l’istanza di sospensione cautelare dell’atto impugnato.
In vista dell’udienza di discussione, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva con cui, tra il resto, ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 6591/2022 con cui sono stati annullati i provvedimenti di compensazione nazionale per il periodo di commercializzazione del latte e prodotti lattiero–caseari 01.04.1999/31.03.2000 ex art. 1, comma 5, L. n. 79/00, comunicati dall’Azienda per gli interventi sul mercato agricolo (AIMA), cui è subentrata l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (GE).
Alla Pubblica Udienza del 22 febbraio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da verbale di causa.
Il ricorso è fondato e va accolto, in applicazione della ragione più liquida e con valore assorbente rispetto a tutte le censure articolate in ricorso, in considerazione della suddetta pronuncia del Consiglio di Stato n. 6591/2022, con cui sono stati annullati i provvedimenti di compensazione nazionale effettuati da AIMA (ora GE) con riferimento alla annata 1999/2000.
I suddetti annullamenti si fondano sostanzialmente sulla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 27 giugno 2019 la quale ha evidenziato che la normativa di cui all’art. 2, parag. 1, secondo comma, del Reg. CEE n. 3590/92 impone agli Stati membri che abbiano deciso di procedere, in favore dei produttori i quali abbiano superato i rispettivi quantitativi di riferimento (QRI), alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati (onde ridurre, per i produttori eccedentari, il prelievo supplementare dovuto per le eccedenze), di effettuare tale operazione di “perequazione” o di “compensazione” a livello nazionale esclusivamente secondo un criterio di proporzionalità ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore. Il predetto art. 2 non consente, invece, agli Stati membri di effettuare la suindicata compensazione tra gli sforamenti e le sottoproduzioni rispetto alle quote individuali assegnate ai produttori secondo un sistema – qual è quello delineato dall’art. 1, comma 8, del d.l. n. 43/1999, convertito con legge n. 118/1999 – volto a dare preferenza a talune categorie di produttori eccedentari, che ne beneficiano in via prioritaria.
Il Consiglio di Stato ha, dunque, evidenziato che “Dalle statuizioni della Corte di Giustizia discende dunque che il meccanismo di <compensazione-riassegnazione> applicato dall’Amministrazione italiana è stato alterato dall’utilizzazione di un criterio normativo nazionale non conforme al dettato europeo. La norma è stata cioè applicata dall’Amministrazione nel senso che le operazioni di compensazione tra quote eccedentarie e quote non interamente sfruttate, nonché le conseguenti riassegnazioni ai produttori eccedentari dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati, sono state fatte per categorie secondo l’ordine indicato, e non già «proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore»”, per poi concludere che “Essendo, quindi, quella italiana una compensazione ormai considerata dalla giurisprudenza come basata su criteri difformi rispetto a quelli che si sarebbero dovuti utilizzare, in tale parte l’appello va accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati in primo grado. Da ciò discende che l’Amministrazione dovrà procedere ad un complessivo ricalcolo (…)” ( Consiglio di Stato, n. 6591/2022 cit .).
Pertanto, l’annullamento dei provvedimenti di compensazione ricevuti dalla parte ricorrente e aventi ad oggetto l’annata 1999/2000, annata contemplata –unitamente alle annate 1995/1996 e 1996/1997-dalla cartella di pagamento impugnata, ha determinato il venir meno, con riferimento a tale annata, del titolo esecutivo per cui AG ha avviato la riscossione, essendo la compensazione atto presupposto della cartella di pagamento.
Giova, però, evidenziare che, in conseguenza dell’annullamento del titolo presupposto (per quanto parziale rispetto alla cartella gravata, non essendo contemplate le annate1995/1996 e 1996/1997), è necessario effettuare - eventualmente e sussistendone i relativi presupposti - una nuova iscrizione a ruolo, atteso che non è ammissibile “correggere” l’importo iscritto a ruolo con un provvedimento di sgravio che adatti le somme eventualmente rideterminate a seguito dell’annullamento dell’atto presupposto, poiché la precedente iscrizione a ruolo non ha più alcun titolo giuridicamente valido su cui fondarsi ed è, pertanto, illegittima.
L’intera cartella di pagamento impugnata, pertanto, è illegittima e va di conseguenza annullata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, potendo restare assorbita ogni altra questione sollevata in ricorso.
Le spese di causa, stante la indubbia particolarità della vicenda, possono essere interamente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Mara Bertagnolli, Consigliere
Alessio Falferi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alessio Falferi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO