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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 04/06/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2544 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promosso da:
nata a [...], il [...] (C.F. Parte_1
elettivamente domiciliata in Sorgono, al Corso IV Novembre n. 58, presso C.F._1 lo studio dell'Avv. Giovanni Satta, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto;
e nato a [...], il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Ortueri, alla via Repubblica n.27, presso lo studio dell'Avv. Alessandra
Mura, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Oristano;
INTERVENUTO PER LEGGE
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare
Pagina 1 la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: 1) Autorizzare i coniugi a vivere Per_ separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Disporre l'affido congiunto della figlia minore che continuerà ad abitare con la madre. La predetta minore sarà collocata prevalentemente presso la dimora materna in Meana Sardo, via Tomaso Cabras n.59 e il padre potrà esercitare il diritto di visita con le modalità che verranno concordate fra i coniugi. Il padre potrà tenere con sé la minore il lunedì ed il giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dal sabato mattina dopo la scuola sino alla domenica, salvo diverso accordo tra i genitori, anche tenuto conto dello stato di salute della piccola.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, nonché per i periodi di vacanza, la minore potrà stare con ciascun genitore secondo il criterio della alternanza;
3) Porre a carico del 'obbligo di corrispondere alla , a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1
Per_ figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €150,00, oltre il 50% delle spese straordinarie previste secondo le linee guida del CNF”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“il Tribunale voglia omologare la separazione fra e alle Parte_1 Parte_2 condizioni indicate dalle parti nel ricorso congiuntamente da loro proposto”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 26.07.2024, i ricorrenti e Parte_1 Parte_2
hanno adito il Tribunale di Oristano allo scopo di ottenere la pronuncia della separazione personale tra i coniugi, nonché l'affidamento congiunto della figlia minore con collocazione prevalente Per_1
della stessa presso la madre e con la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità indicate in ricorso.
Sotto il profilo economico, inoltre, le parti hanno domandato che venisse posto a carico del Pt_2
l'obbligo di corrispondere mensilmente alla a titolo di contributo per il mantenimento della Pt_1
figlia minore, la somma di euro 150,00 (oltre il 50% delle spese straordinarie).
A fondamento di quanto domandato, le parti hanno premesso che:
- in data 22.07.2017, avevano contratto matrimonio civile in Aritzo in regime di separazione patrimoniale (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Aritzo, atto n. 1, parte I, serie, anno 2017);
- dall'unione coniugale era nata, in Oristano, la figlia (14.12.2017) affetta da invalidità di Per_1
gravità tale da necessitare di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita;
Pagina 2 - stante l'invalidità suddetta, alla minore era stata riconosciuta la titolarità della pensione INPS
e dell'indennità di accompagnamento (percependo, per l'effetto, gli emolumenti ex Leggi
Reg. Sardegna n.162/98, e n. 20/97);
- in conseguenza degli insanabili contrasti sorti tra le parti in ordine alla conduzione della vita familiare, i rapporti tra i coniugi si erano definitivamente deteriorati al punto da rendere intollerabile la convivenza e da richiedere, conseguentemente, la separazione personale;
- a far data dal 04.07.2023, pertanto, la si era trasferita in Meana Sardo – unitamente alla Pt_1
figlia minore – mentre il veva continuato a frequentare la figlia secondo le modalità Pt_2
concordate, di volta in volta, tra i genitori;
Ciò premesso, i ricorrenti hanno concluso domandando la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni sopra trascritte.
Entrambe le parti, unitamente alle note scritte del 13.12.2024, hanno depositato dichiarazione sottoscritta mediante la quale hanno ribadito di non volersi riconciliare dichiarando, altresì, di voler rinunciare a comparire personalmente all'udienza del 17.12.2024 – sostituita su loro richiesta dal deposito di note sostitutive d'udienza ex art. 127 ter c.p.c – e di aver concordato e sottoscritto l'allegato piano genitoriale relativo alla figlia minore , impegnandosi a rispettarlo nell'interesse Per_1
della stessa.
A norma dell'art. 473 bis 51, comma 3, c.p.c., stante la volontà delle parti di non volersi riconciliare, la causa è stata ritenuta matura ed è stata trattenuta in decisione dal Giudice, con riserva di riferire al
Collegio.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali e, in specie, dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 Pt_2
[...]
Il Collegio ritiene, inoltre, che debbano essere integralmente recepite anche le residue condizioni congiuntamente stabilite dalle parti, in quanto eque e conformi a tutelare gli interessi prevalenti della minore nonché gli interessi stessi dei coniugi.
In particolare, le parti hanno concluso affinché la figlia , minore di età, venisse affidata a Per_1
entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre e con la regolamentazione del diritto di visita del padre secondo le modalità sopra riportate.
Pagina 3 Tali condizioni, per l'appunto, devono ritenersi pienamente idonee a soddisfare l'interesse prevalente della minore, al fine di assicurare alla stessa la possibilità di coltivare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambe le figure genitoriali, conformemente al principio della bigenitorialità enunciato all'art. 337 ter c.c.
Tale principio, difatti, rappresenta ormai un caposaldo fondamentale in materia di affidamento dei figli minori, in quanto garantisce il diritto di questi ultimi di poter stabilire – e coltivare nel tempo – un rapporto costante con entrambi i genitori e di ricevere da essi cura, educazione, istruzione e assistenza morale anche qualora gli stessi abbiano deciso, come nella fattispecie in esame, di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La suddetta norma, peraltro, prevede espressamente che venga valutata prioritariamente la possibilità che i figli minori vengano affidati a entrambi i genitori e, nel caso di specie, deve ritenersi sussistano tutti i presupposti per confermare tale previsione.
L'affidamento condiviso con collocazione prevalente presso l'abitazione materna, oltretutto, ricalca la situazione di fatto preesistente alla domanda congiunta formulata dalle parti e a cui la piccola Per_1
risulta già essere abituata. Tale previsione, pertanto, deve ritenersi del tutto congrua e condivisibile, anche allo scopo di assicurare continuità e stabilità alle abitudini familiari nell'interesse prevalente della minore.
Anche le modalità di esercizio del diritto di visita, così come concordate dalle parti, devono ritenersi certamente condivisibili in quanto attuabili senza conflitto, nonché pienamente idonee ad assicurare la presenza costante del padre nel percorso di crescita e di sviluppo di , tenuto altresì conto del Per_1
suo stato di salute.
Quanto agli aspetti economici, deve ritenersi che la misura dell'assegno, seppure quantificata in misura minima pari a euro 150,00 mensili, sia comunque proporzionata alla capacità reddituale delle parti nonché di entità tale da consentire di contribuire al soddisfacimento delle preminenti esigenze di vita della minore, tenuto conto delle somme ulteriori di cui ella risulta già essere beneficiaria in conseguenza della sua condizione di invalidità.
Con riguardo alla condizione reddituale delle parti, nel ricorso introduttivo i genitori hanno dato atto di essere economicamente autosufficienti e di svolgere, rispettivamente, l'attività di badante e di macellaio (tramite l'esercizio di un'attività commerciale).
In particolare, è stata prodotta agli atti la sola documentazione reddituale del dalla quale è Pt_2 emerso che lo stesso ha percepito: a) nel periodo di imposta relativo all'anno 2022 un reddito complessivo lordo di soli euro 4.533,00 (v. dichiarazione dei rediti del 2023 allegata alle note del
16.12.2024); b) nel periodo di imposta relativo all'anno 2023 un reddito complessivo lordo di euro
12.542,00 (v. dichiarazione dei redditi 2024 allegata alle note del 16.12.2024).
Pagina 4 Alla luce del non elevato importo dei suddetti redditi e, come anticipato, dell'accordo delle parti circa l'integrale destinazione alle esigenze di di tutti gli emolumenti a ella riconosciuti, che Per_1 resteranno nell'integrale disponibilità della madre, deve ritenersi che la somma concordata dalle parti a titolo di contributo per il mantenimento della minore sia comunque adeguata alla sua capacità reddituale del Pt_2
Alla luce di tali argomenti, pertanto, deve ritenersi equo e opportuno recepire integralmente le condizioni così come formulate dalle parti.
L'accordo raggiunto, infine, giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
SARDO (NU) il 26.03.1979 e nato a [...] il [...], Parte_2 mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza
(atto n. 1, parte I, serie, anno 2017 - Comune di Aritzo);
Sull'accordo delle parti:
2. Dispone l'affidamento condiviso a entrambi i genitori della figlia minore che continuerà Per_1 ad abitare con la madre. La predetta minore sarà collocata prevalentemente presso la dimora materna in Meana Sardo, via Tomaso Cabras n.59 e il padre potrà esercitare il diritto di visita con le modalità che verranno concordate fra i coniugi. Il padre potrà tenere con sé la minore il lunedì ed il giovedì, dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dal sabato mattina dopo la scuola sino alla domenica, salvo diverso accordo tra i genitori, anche tenuto conto dello stato di salute della piccola. Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, nonché per i periodi di vacanza, la minore potrà stare con ciascun genitore secondo il criterio della alternanza;
3. Dispone a carico del l'obbligo di corrispondere alla a titolo di contributo al Pt_2 Pt_1 mantenimento della figlia minore , entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di €150,00, Per_1 oltre il 50% delle spese straordinarie previste secondo le linee guida del CNF.
Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data 4.6.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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