Articolo 2 della Legge 4 agosto 1984, n. 423
Articolo 1Articolo 3
Versione
9 agosto 1984
Art. 2.
Nei confronti del personale del soppresso Ente nazionale di lavoro per i ciechi in servizio alla data del 10 gennaio 1982 con costanza di rapporto d'impiego si applicano le disposizioni di cui all' articolo 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , con le integrazioni recate dall' articolo 21 della legge 20 marzo 1980, n. 75 .
L'onere derivante dall'applicazione del precedente comma e' valutato in lire 4.500 milioni in ragione d'anno.
Entrata in vigore il 9 agosto 1984
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