Sentenza 26 aprile 2002
Massime • 1
Il contrasto tra dispositivo e motivazione concreta un'ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della sentenza; ne consegue che il giudice d'appello che rilevi tale vizio nella sentenza di primo grado deve decidere la causa nel merito e non può rimetterla al primo giudice, posto che le ipotesi di rimessione tassativamente previste dall'art. 354 cod. proc. civ. si riferiscono solo ai casi di vizio nell'instaurazione del contraddittorio o di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/04/2002, n. 6119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6119 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
Ministero dell'Interno, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege;
- ricorrente -
contro
AN FR nella qualità di madre esercente la potestà sulla minore CA TE, elettivamente domiciliata in roma, via Q. Maiorana n. 9, studio avv. Fazzari, presso l'avv. Carmelo Matafù che la rappresenta e difende per delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 98/99, decisa il 26 febbraio 1999 e pubblicata il 7 aprile 1999, resa dal Tribunale di Messina nel procedimento n. 113/95 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 gennaio 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco Mele, ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGINENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 1 febbraio 1994 AN FR, in qualità di genitore esercente la potestà sulla figlia minore CA TE, conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Messina il Ministero dell'Interno al fine di ottenere il riconoscimento del diritto della minore a percepire l'assegno mensile di frequenza ai sensi dell'art. 1 legge L. 11 ottobre 1990, n. 289. Assumeva la ricorrente che la minore, affetta da sindattilia congenita, parzialmente corretta mediante intervento chirurgico, presentava difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Il Giudice adito, con sentenza in data 13 dicembre 1994, accoglieva la domanda.
Interponeva appello il Ministero dell'Interno e in esito il Tribunale di Messina, con sentenza n. 98/99, emessa in data 26 febbraio - 7 aprile 1999, respingeva il gravame. A sostegno della decisione osservava che pur se nella stesura della sentenza di primo grado è stata riportata una motivazione attinente a diversa fattispecie, relativa ad altro soggetto, la nullità si converte in motivo di gravame e impone una pronuncia nel merito. Osservava ancora che il consulente tecnico officiato in appello aveva confermato la sussistenza di uno stato di salute atto a giustificare la concessione del beneficio.
Avverso la sentenza, notificata in data 25 giugno 1999, propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Interno, con atto notificato in data 24 agosto 1999; prospetta tre motivi.
AN FR resiste con controricorso notificato in data 27 settembre 1999.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 161 cpc, 2909 cc, nonché, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione.
Si osserva che la mancanza di motivazione pertinente al decisum comporta l'inesistenza della impugnata sentenza, tale da imporre la rimessione delle parti dinanzi al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 354 cpc. La censura non è fondata.
Invero "il contrasto tra motivazione e dispositivo il quale non consenta di individuare il concreto comando del giudice attraverso la valutazione di prevalenza di una delle contrastanti affermazioni contenute nella sentenza e neppure offra la possibilità di ricorrere all'interpretazione complessiva della decisione - che presuppone una sostanziale coerenza delle diverse parti e proposizioni della medesima - concreta una ipotesi di nullità del provvedimento giudiziale, secondo quanto disposto dall'art. 156, 2^ comma, cpc" (Cass., sez. lav., 4 luglio 2000, n. 8946.
Peraltro la nullità delle sentenze soggette ad appello ed a ricorso per cassazione può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 161 cpc, soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione e l'unico caso di inesistenza, al di là dell'ipotesi, meramente teorica e di elaborazione dottrinaria, di un abnorme simulacro di provvedimento redatto ioci causa o carente dei requisiti minimi per assumere un contenuto decisorio, è quello della sentenza non sottoscritta dal giudice che figura averla emessa (art. 161 secondo comma cpc, vedasi Cass., sez. 1^, 20 maggio 1998, n. 5024).
Corretta appare quindi la decisione del Tribunale in quanto, rilevata la nullità della denunciata sentenza per carenza di motivazione correlata al dispositivo letto in pubblica udienza, ha riesaminato il merito della causa e verificato la sussistenza di ragioni sufficienti per confermare la pronuncia favorevole all'attrice. È appena il caso di evidenziare che la tesi di parte ricorrente, doversi applicare nella fattispecie l'art. 354 cpc e rimettere la causa al primo giudice, è smentita dal chiaro testo della norma richiamata che prevede la rimessione al primo giudice, oltre che in presenza di vizio nell'instaurazione del contraddittorio, per il solo caso previsto all'art. 161 secondo comma cpc, appunto di inesistenza della sentenza per mancata sottoscrizione, non anche in presenza di qualsiasi altra nullità, automaticamente convertita in motivo di gravame.
Col secondo motivo si denuncia, con riferimento al n. 3 dell'art. 360 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge L. 11 ottobre 1990, n. 289.
Col terzo motivo si denuncia, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il difetto, insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia.
Si sostiene che il Tribunale avrebbe mal applicato la normativa in riferimento a soggetto non invalido e senza far cenno alla pratica di trattamenti riabilitativi o terapeutici in corso.
I due motivi vanno esaminati congiuntamente siccome intesi a rilevare sotto due distinti profili la carenza dei presupposti per la concessione dell'indennità di frequenza.
Osserva la Corte che la disciplina del ricorso per cassazione individua analiticamente i vizi che possono essere denunciati e, in particolare, tiene ben' distinto quello della violazione di legge, indicato al n. 3 dell'art. 360 cpc, da quello di omessa, insufficiente, o contraddittoria motivazione, menzionato al n. 5 dello stesso articolo. Ricorre il vizio di violazione di norme di diritto quando si prospetta l'errata applicazione della norma ad un fatto la cui storica verificazione non viene posta in dubbio (ex plurimis Cass. n. 4698 del 25 maggio 1987, Cass. n. 3205 del 18 marzo 1995); ricorre la falsa applicazione allorché una norma rettamente intesa venga applicata ad una fattispecie concreta non corrispondente a quella astratta prevista dalla norma stessa (Cass. 24.3.78, n. 1704, 27.1.83 n. 741), dandosi ugualmente per pacifica l'esatta ricostruzione del fatto.
La doglianza attinente alla ricostruzione della fattispecie concreta è invece deducibile in sede di legittimità solamente sotto il profilo di una insufficiente, contraddittoria, o omessa motivazione della sentenza impugnata (ex plurimis, Cass. 14 marzo 1986 n. 1760). L'Amministrazione ricorrente non indica il principio di diritto che sarebbe stato erroneamente affermato dal Tribunale e neppure l'esatto principio che sarebbe stato applicato ad una fattispecie diversa rispetto a quella prevista dalla norma ma, dopo avere svolto un parallelo non pertinente tra la sussistenza di difficoltà persistenti in soggetto non in età lavorativa e l'inabilità totale di un soggetto in età lavorativa, conclude affermando che un soggetto privo di una mano è considerato, in base alle tabelle redatte dal Ministero della Sanità, inabile al 65%; pertanto la minore nel cui interesse è stato instaurato il giudizio è da considerare "non invalida".
Osserva la Corte che la legge L. 11 ottobre 1990, n. 289 attribuisce l'indennità di frequenza "ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età" al fine di consentire agli stessi, "il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione".
Nessun riferimento vi è al grado di inabilità ed è quindi sufficiente che sia raggiunta la soglia per il riconoscimento dell'invalidità civile.
È dunque esclusa la sussistenza di un vizio di violazione o falsa applicazione di legge in relazione alle non pertinenti argomentazioni svolte nel ricorso.
Viene ancora denunciato un vizio di motivazione atteso che il Tribunale avrebbe "omesso del tutto l'esame di uno dei requisiti del diritto ovvero la sussistenza di trattamenti terapeutici e/o riabilitativi in corso) avendo viceversa fatto esclusivo riferimento alla sussistenza (dubbia nella fattispecie) del requisito sanitario circa la sussistenza di difficoltà persistenti".
Anche tale censura risulta priva di fondamento.
Il Tribunale ha dato atto che il pretore ha accolto il ricorso "ritenendo sussistenti le condizioni di invalidità legittimanti il riconoscimento della prestazione richiesta".
L'Amministrazione ha proposto appello, secondo quanto si desume dalla narrativa dell'impugnata sentenza, rilevando solamente la nullità per l'errata motivazione, dal momento che nella sentenza di primo grado si faceva riferimento agli accertamenti medico legali svolti su diverso soggetto.
La contestazione circa la sussistenza di difficoltà persistenti nello svolgimento delle attività connesse all'età dell'assistita e circa la necessità di periodici trattamenti riabilitativi o terapeutici si deve dunque ritenere del tutto nuova posto che la ricorrente non indica gli atti della fase di merito in cui la questione sarebbe stata sollevata.
Per effetto del noto principio di autosufficienza, nel ricorso per cassazione deve essere offerto ogni elemento idoneo alla decisione al Giudice di legittimità, che, per i limiti della sua cognizione, non può accertare direttamente la verità delle affermazioni delle parti o il contenuto degli atti (memorie o documenti) ove l'argomento sarebbe stato introdotto o trattato.
Il rilievo non può quindi trovare ingresso in questa sede poiché "nel giudizio di cassazione, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto proposte, non sono proponibili nuove questioni di diritto o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nel giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili di ufficio o, nell'ambito delle questioni trattate, di nuovi profili di diritto compresi nel dibattito e fondati sugli stessi elementi di fatto dedotti" (Cass. civ., sez. 2^, 13 luglio 1996, n. 6356, conformi ex pluribus, Cass. civ., sez. 1^, 22 gennaio 1998, n. 5/70, Cass. civ., sez. 1^, 12 febbraio 1998, n. 1496, Cass. civ., sez. 2^, 15 maggio 1998, n. 4900, Cass. civ., sez. 2^, 13 luglio 1996, n. 6356, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. lav., 29 marzo 1996, n. 2905, Cass. civ., sez. 2^, 13 febbraio 1996, n. 1084, Cass. civ., sez. lav., 25 novembre 1996, n. 10446, Cass. civ., sez. lav., 19 novembre 1996, n. 10111, Cass. civ., sez. 2^, 30 marzo 1995, n. 3810, Cass. civ., sez. lav., 17 dicembre 1994, n. 10834, Cass. civ., sez. 1^, 24 aprile 1993, n.
4841). D'altro canto il Tribunale richiama espressamente la consulenza tecnica svolta in appello, affermando di volervisi uniformare poiché trattasi di valutazione peritale svolta con preciso riferimento ai dati acquisiti e sorretta da congrua motivazione. Atteso che la consulenza dà atto appunto della necessità di periodici trattamenti specialistici chirurgici riabilitativi, non si può certo affermare che il Tribunale ha omesso l'esame circa la sussistenza del requisito in discorso. Conclusivamente il ricorso va rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Si deve disporre la distrazione in favore dell'avv. Carmelo Matafù che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso.
Condanna l'Amministrazione ricorrente alle spese liquidate in euro 9.45 oltre euro 1.500,00 per onorari. con distrazione a favore dell'avv. Carmelo Matafù, antistatario.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2002