Sentenza 12 giugno 2025
Ordinanza collegiale 9 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 4 marzo 2026
Ordinanza collegiale 7 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 12/06/2025, n. 11563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11563 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/06/2025
N. 11563/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03063/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3063 del 2024, proposto da
Federico Claudio, Avvocato, in proprio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
per l'ottemperanza della sentenza del Tar sede di Roma, sezione seconda ter, n. 17139/2023, pubblicata il 16.11.2023, a definizione del ricorso r.g.n. 12659/2022
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Terna Rete Italia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- con il ricorso introduttivo del giudizio parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza del decreto con cui la Corte d’appello di Roma ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento delle somme ivi indicate nell’ambito di un giudizio per equa riparazione ai sensi della L.n. 89/2001;
- con sentenza n. 17139 del 2023 questo Tribunale ha accolto la domanda di esecuzione ed ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al predetto decreto entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione o dalla notifica del provvedimento;
- con la stessa sentenza il Tribunale ha altresì nominato, per l’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero, il commissario ad acta nella persona del responsabile p.t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, prevedendo che lo stesso, anche a mezzo di funzionario delegato con formale provvedimento, provvedesse all’esecuzione del giudicato nei successivi novanta giorni;
- con reclamo proposto ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a., notificato alla intimata Amministrazione in data 15 luglio 2024, parte ricorrente ha rappresentato che il Ministero non ha provveduto al pagamento del dovuto, nonostante l’apposita istanza al Commissario ad acta e il decorso dei termini indicati nella sentenza, e ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta, fornendo, se necessario, e opportune indicazioni per la corretta attuazione del giudicato;
- si è costituito in resistenza il Ministero della giustizia con atto di mero stile;
Rilevato che ad oggi l’adempimento non risulta, dagli atti, effettuato;
Ritenuto pertanto che il reclamo, posto in decisione alla camera di consiglio del 25 marzo 2025, è fondato, e va accolto;
Ritenuto opportuno revocare la nomina del Commissario ad acta precedentemente individuato nella persona del responsabile p.t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia e di nominare Commissario ad acta, in luogo del suddetto organo, un dirigente del Ministero della Giustizia, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero;
Ritenuto che, alla luce della fondatezza del presente reclamo, il Commissario ad acta come sopra nominato provvederà all’esecuzione del giudicato nei novanta giorni successivi alla sua nomina;
Ritenuto che le spese di fase seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter):
- accoglie il reclamo come da motivazione;
- revoca la nomina del Commissario ad acta precedentemente individuato nella persona del responsabile p.t. dell’Ufficio I della Direzione generale degli affari giuridici e legali del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;
- nomina Commissario ad acta un dirigente del Ministero della Giustizia, rispondente ai requisiti indicati dall’art. 5 sexies, comma 8, della L. n. 89 del 2001, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del medesimo Ministero, il quale provvederà all’esecuzione del giudicato nei novanta giorni successivi alla presente nomina.
Condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese della presente fase in favore del ricorrente, che liquida in euro 300,00 (trecento\00) oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberta Cicchese, Presidente FF
Achille Sinatra, Consigliere, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Achille Sinatra | Roberta Cicchese |
IL SEGRETARIO