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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 03/12/2025, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel. est.
3) Dott.ssa Myriam Mulonia -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 480 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2023 vertente
TRA
(C.F.: nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Felice EN Retez, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Paolo Pellicano, n. 26/F, ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...], il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Sabrina Sorbo, presso il cui studio sito in Reggio Calabria,
Via Sant'Anna I Tronco, n. 49/G, ha eletto domicilio;
-resistente-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
* * * * * -esaminato il ricorso depositato telematicamente il 14.02.2023 nell'ambito del procedimento giudiziale, inizialmente promosso da nei confronti di di cessazione Parte_1 CP_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in Reggio Calabria il 25.05.2015;
-vista la comparsa di costituzione di CP_1
-preso atto che all'udienza del 21.05.2025 il Giudice delegato ha formulato alle parti una proposta conciliativa finalizzata alla consensualizzazione degli accordi di divorzio, sottoponendo la seguente soluzione: “la casa coniugale resta assegnata alla resistente, che vi continuerà ad abitare con il figlio minore;
affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso
l'abitazione materna;
assegno mensile di mantenimento di € 250,00, rivalutabili annualmente, a carico del ricorrente da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di ogni mese quale contributo per il mantenimento del minore;
spese straordinarie al 50% tra le parti come da Protocollo adottato dal
Tribunale; diritto di visita del padre libero ovvero, in caso di mancato accordo tra i genitori il padre potrà vedere e tenere con sé il minore dal martedì alle ore 14,30 al mercoledì (incluso pernotto) alle ore 20,00 ed il venerdì dall'uscita da scuola o dalle ore 14,30 fino alle ore 20,30 per due settimane al mese (prima e terza) ed il martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 20,30 oltre al weekend dalle ore 15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (incluso pernotto) nella seconda e quarta settimana del mese;
festività alternate tra i genitori ad anni alterni;
il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi a luglio ed altri 15 ad agosto con il padre in un periodo da concordarsi tra le parti ed in caso di mancato accordo dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 15 agosto”;
-considerato che la causa, al fine di valutare la proposta conciliativa, è stata rinviata all'udienza dell'01.10.2025;
-considerato che a tale udienza entrambi i procuratori hanno manifestato la volontà delle parti di accettare la proposta conciliativa formulata dal Giudice e, per l'effetto, hanno chiesto la trasformazione del procedimento da giudiziale a consensuale;
-rilevato che il Giudice, preso atto delle dichiarazioni rese all'udienza dai difensori delle parti, ha disposto la trasformazione del giudizio in consensuale e rimesso la causa alla decisione collegiale per la pronuncia di divorzio alle condizioni accettate dalle parti;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria il 25.05.2015; b) dal matrimonio è nato il figlio EN (18.02.2016); c) con decreto n.
218/2021, depositato in data 25.11.2021, il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale dei coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per la separazione consensuale e comunque dalla data di deposito del decreto di omologa e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-letta la sentenza parziale n. 664/2024, pubbl. il 13.05.2024, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il cui atto risulta Parte_1 CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria, al n. 75, Parte II, Serie
A, u. 1, anno 2015;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 17.02.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza parziale n. 664/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, inizialmente promossa da Parte_1 nei confronti di così provvede:
[...] CP_1
“- la casa coniugale resta assegnata alla resistente, che vi continuerà ad abitare con il figlio minore;
- affido condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione materna;
- assegno mensile di mantenimento di € 250,00, rivalutabili annualmente, a carico del ricorrente da versarsi alla resistente entro il giorno 5 di goni mese quale contributo per il mantenimento del minore;
- spese straordinarie al 50% tra le parti come da Protocollo adottato dal Tribunale;
- diritto di visita del padre libero ovvero, in caso di mancato accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé il minore dal martedì alle ore 14,30 al mercoledì (incluso pernotto) alle ore
20,00 ed il venerdì dall'uscita da scuola o dalle ore 14,30 fino alle ore 20,30 per due settimane al mese (prima e terza) ed il martedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 20,30 oltre al weekend dalle ore
15,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica (incluso pernotto) nella seconda e quarta settimana del mese;
- festività alternate tra i genitori ad anni alterni;
- il minore trascorrerà 15 giorni consecutivi a luglio ed altri 15 ad agosto con il padre in un periodo da concordarsi tra le parti ed in caso di mancato accordo dall'1 al 15 luglio e dall'1 al 15 agosto”;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 03.12.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Dott. Giuseppe Campagna