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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 26/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 728/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2024 promossa da:
nato in [...], il [...], c.f. Parte_1 sidente in Cecina (LI), Via Ginori n. 24, rappresentato e C.F._1
MBA BALESTRIERI RICORRENTE/I contro nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1 dente in Cecina (LI), Via Ginori n. 24, rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avv. SANDRA CACIAGLI
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 4 FATTO
Con ricorso in data 18.3.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie e nate dalla convivenza more uxorio con la resistente, chiedendo Per_1 Per_2
l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 20.3.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.6.2024, ad esito della quale il Giudice Relatore – rilevato che le minori stavano vivendo una situazione di estremo disagio a causa delle condotte violente e aggressive della madre – disponeva, in via indifferibile e urgente, che e venissero collocate presso il padre, Per_1 Per_2 nonché che la madre potesse frequentare le figlie solo alla presenza di terze persone di fiducia del padre e, contestualmente, dava incarico ai Servizi Sociali di depositare una relazione informativa sul nucleo familiare delle minori e sulle loro condizioni di vita. In data 30.7.2024 si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 8.8.2024, in seguito all'audizione delle minori, il Giudice Relatore confermava i provvedimenti indifferibili già emessi in ordine alla collocazione delle minori e rinviava la causa per verificare l'andamento della situazione dapprima all'udienza del 2.10.2024 e successivamente al 9.1.2025. All'udienza del 21.5.2025 le parti davano atto di essere addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento delle minori e rassegnavano conclusioni congiunte;
il Giudice Relatore, quindi rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie minori sono conformi all'interesse delle stesse e meritano di essere recepite. In particolare, quanto alla modifica del collocamento prevalente delle minori presso il padre, va rilevato che esso risulta opportuno, oltre che necessario, alla luce di quanto emerso in sede di audizione delle minori, le quali hanno riferito di condotte inadeguate tenute in passato dalla madre nei loro riguardi e di esser le stesse maggiormente serene in seguito al mutamento di collocamento presso il pagina 2 di 4 padre;
ciò risulta confermato anche dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, i quali hanno dato atto delle preesistenti criticità nella relazione delle figlie con la madre (v. relazione dei Servizi Sociali in atti del 3.1.2025, ove si relazione quanto segue:
“la mostra difficoltà a percepire i bisogni delle figlie e , ponendosi spesso CP_1 Per_1 Per_2 in una posizione di richiesta e pretesa piuttosto che di ascolto”) e che, in seguito al cambio di collocazione, “le ragazze sono parse molto serene, meno sofferenti, più consapevoli e accoglienti dei limiti nella relazione con la madre” (v. relazione dei Servizi Sociali del 16.2.2025). Ciò posto, deve altrettanto evidenziarsi che, dall'ultima relazione dei Servizi Sociali in atti del 16.4.2025, è anche emerso che il rapporto tra la madre e le figlie appare migliorato, e ciò anche in ragione dell'esito positivo dell'intervento di educativa domiciliare teso al sostegno della relazione tra la madre e le minori, potendosi, perciò, recepire anche quanto concordato dalle parti in ordine alla frequentazione madre-figlie. In ragione delle criticità pregresse comunque va mantenuta l'educativa domiciliare per ulteriori nove mesi, con la frequenza che il servizio riterrà più opportuna. Infine, possono essere recepite anche le condizioni pattuite tra le parti in ordine al mantenimento delle figlie, atteso che la resistente risulta attualmente non percepire alcun reddito. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori ed nel modo che segue: Per_2 Per_1
1. Le minori ed sono affidate in modo affido condiviso ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
2. le minori vedranno la madre tutti i mercoledì, nonché a settimane alterne la domenica o il lunedì a seconda delle esigenze lavorative della CP_1 salvo diverso accordo tra i genitori in ragione dei desideri delle ragazze ed esigenze lavorative dei genitori;
3. le festività e compleanni saranno regolate secondo il principio pagina 3 di 4 dell'alternanza;
4. durante le vacanze estive le ragazze potranno stare, salvo diverso desiderio delle minori, con ciascuno anche 15 giorni non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
5. manda ai Servizi affinchè l'educativa domiciliare prosegua per ulteriori nove mesi, con la frequenza che il servizio riterrà più opportuna, in base all'andamento della relazione madre figlie;
6. le minori saranno mantenute in via ordinaria dal solo padre, che percepirà per intero l'assegno unico;
7. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da linee guida CNF;
8. la casa familiare resterà nella disponibilità e godimento del solo padre;
9. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 26.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 728/2024 promossa da:
nato in [...], il [...], c.f. Parte_1 sidente in Cecina (LI), Via Ginori n. 24, rappresentato e C.F._1
MBA BALESTRIERI RICORRENTE/I contro nata a [...], il [...], c.f. Controparte_1 dente in Cecina (LI), Via Ginori n. 24, rappresentata e C.F._2 difesa dall'Avv. SANDRA CACIAGLI
RESISTENTE/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori alle condizioni di cui all'accordo inter partes
pagina 1 di 4 FATTO
Con ricorso in data 18.3.2024 il ricorrente adiva il Tribunale di Livorno al fine di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie e nate dalla convivenza more uxorio con la resistente, chiedendo Per_1 Per_2
l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con provvedimento in data 20.3.2024, il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.6.2024, ad esito della quale il Giudice Relatore – rilevato che le minori stavano vivendo una situazione di estremo disagio a causa delle condotte violente e aggressive della madre – disponeva, in via indifferibile e urgente, che e venissero collocate presso il padre, Per_1 Per_2 nonché che la madre potesse frequentare le figlie solo alla presenza di terze persone di fiducia del padre e, contestualmente, dava incarico ai Servizi Sociali di depositare una relazione informativa sul nucleo familiare delle minori e sulle loro condizioni di vita. In data 30.7.2024 si costituiva in giudizio la quale chiedeva Controparte_1
l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione. All'udienza del 8.8.2024, in seguito all'audizione delle minori, il Giudice Relatore confermava i provvedimenti indifferibili già emessi in ordine alla collocazione delle minori e rinviava la causa per verificare l'andamento della situazione dapprima all'udienza del 2.10.2024 e successivamente al 9.1.2025. All'udienza del 21.5.2025 le parti davano atto di essere addivenute ad un accordo in ordine alle condizioni di affidamento e di mantenimento delle minori e rassegnavano conclusioni congiunte;
il Giudice Relatore, quindi rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Le condizioni concordate tra le parti in ordine alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento delle figlie minori sono conformi all'interesse delle stesse e meritano di essere recepite. In particolare, quanto alla modifica del collocamento prevalente delle minori presso il padre, va rilevato che esso risulta opportuno, oltre che necessario, alla luce di quanto emerso in sede di audizione delle minori, le quali hanno riferito di condotte inadeguate tenute in passato dalla madre nei loro riguardi e di esser le stesse maggiormente serene in seguito al mutamento di collocamento presso il pagina 2 di 4 padre;
ciò risulta confermato anche dalle relazioni dei Servizi Sociali in atti, i quali hanno dato atto delle preesistenti criticità nella relazione delle figlie con la madre (v. relazione dei Servizi Sociali in atti del 3.1.2025, ove si relazione quanto segue:
“la mostra difficoltà a percepire i bisogni delle figlie e , ponendosi spesso CP_1 Per_1 Per_2 in una posizione di richiesta e pretesa piuttosto che di ascolto”) e che, in seguito al cambio di collocazione, “le ragazze sono parse molto serene, meno sofferenti, più consapevoli e accoglienti dei limiti nella relazione con la madre” (v. relazione dei Servizi Sociali del 16.2.2025). Ciò posto, deve altrettanto evidenziarsi che, dall'ultima relazione dei Servizi Sociali in atti del 16.4.2025, è anche emerso che il rapporto tra la madre e le figlie appare migliorato, e ciò anche in ragione dell'esito positivo dell'intervento di educativa domiciliare teso al sostegno della relazione tra la madre e le minori, potendosi, perciò, recepire anche quanto concordato dalle parti in ordine alla frequentazione madre-figlie. In ragione delle criticità pregresse comunque va mantenuta l'educativa domiciliare per ulteriori nove mesi, con la frequenza che il servizio riterrà più opportuna. Infine, possono essere recepite anche le condizioni pattuite tra le parti in ordine al mantenimento delle figlie, atteso che la resistente risulta attualmente non percepire alcun reddito. Le spese di lite stante l'accordo possono essere compensate per intero.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti e regolamenta l'esercizio della responsabilità genitoriale sulle minori ed nel modo che segue: Per_2 Per_1
1. Le minori ed sono affidate in modo affido condiviso ad Per_2 Per_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il padre;
2. le minori vedranno la madre tutti i mercoledì, nonché a settimane alterne la domenica o il lunedì a seconda delle esigenze lavorative della CP_1 salvo diverso accordo tra i genitori in ragione dei desideri delle ragazze ed esigenze lavorative dei genitori;
3. le festività e compleanni saranno regolate secondo il principio pagina 3 di 4 dell'alternanza;
4. durante le vacanze estive le ragazze potranno stare, salvo diverso desiderio delle minori, con ciascuno anche 15 giorni non consecutivi da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
5. manda ai Servizi affinchè l'educativa domiciliare prosegua per ulteriori nove mesi, con la frequenza che il servizio riterrà più opportuna, in base all'andamento della relazione madre figlie;
6. le minori saranno mantenute in via ordinaria dal solo padre, che percepirà per intero l'assegno unico;
7. Le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da linee guida CNF;
8. la casa familiare resterà nella disponibilità e godimento del solo padre;
9. dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 26.5.2025
Il Presidente Relatore dott. Azzurra Fodra
pagina 4 di 4