Accoglimento
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/05/2025, n. 3845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3845 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03845/2025REG.PROV.COLL.
N. 05282/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5282 del 2023, proposto dal signor EN GO, rappresentato e difeso dagli avv. ti Donatella Locatelli e Maurizio GO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Aosta, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avv. ti Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo e EN Sommo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. Valle d’Aosta, sez. unica, 22 dicembre 2022 n. 61, che ha pronunciato sul ricorso n.11/2022 R.G. proposto per l’annullamento dei seguenti provvedimenti del Comune di Aosta:
a) del provvedimento di rigetto, diffida all’esecuzione delle opere e chiusura negativa;
b) del provvedimento di rigetto;
comunicati entrambi con pec 5 gennaio 2022 prot. n.211 e relativi alla segnalazione certificata di inizio attività-SCIA 12 novembre 2021 prot. n.28764, presentata nell’interesse di EN GO per opere di manutenzione straordinaria dell’immobile artigianale sito ad Aosta, via Monte Vodice e distinto al relativo catasto al foglio 33 mappale 320 sub 57;
c) del provvedimento di rigetto relativo alla SCIA 18 novembre 2021 prot. n.29574, presentata per l’apertura di esercizio di vicinato nell’immobile suddetto;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visti gli atti tutti di causa;
udito il relatore dott. Maurizio Santise alla pubblica udienza del giorno 13 marzo 2025;
uditi, altresì, i difensori delle parti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone il ricorrente di essere titolare di una unità immobiliare sita in Aosta, alla Via Monte Vodice n. 43, censita al NCEU di Aosta al Fg. 33, mappale 320 sub 53, in relazione alla quale sono state presentate le seguenti segnalazioni certificate di inizio attività:
a) SCIA edilizia del 10.11.2021, prot. 28764, condizionata al rilascio di altre autorizzazioni o atti di assenso, per la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria;
b) SCIA del 18.11.2021 per l’apertura di un esercizio di vicinato, con insegna “Alpine World”, per la superficie commerciale di vendita di mq 38,76, al piano terreno dell’unità immobiliare in questione;
c) SCIA del 17.11.2021 per l’apertura di un magazzino aggiuntivo funzionale all’esercizio dell’attività commerciale on line, sito al piano seminterrato, non oggetto del presente giudizio.
Il Comune di Aosta ha quindi emanato “provvedimento di rigetto” in relazione alla SCIA
commerciale per apertura di esercizio di prossimità, rif. SUEL n. 29754 del 18.11.21, comunicato a mezzo pec all’odierno appellante il 27 gennaio 2022, prot. PG/2022/2046. Successivamente, in data 5 febbraio 2022, è stata emanata la nota dello Sportello Unico Enti Territoriali di chiusura negativa della pratica e diffida all’esecuzione delle lavorazioni.
Con ricorso di primo grado, il sig. GO ha impugnato i predetti provvedimenti innanzi al T.a.r. per la Valle d’Aosta che, con sentenza n. 61 del 2022, ha respinto il ricorso.
2. Con l’odierno atto di appello, EN GO ha dedotto i seguenti motivi di appello:
I. Erroneità dei presupposti, mancata e/o errata valutazione delle produzioni documentali, nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 115, 1° comma c.p.c. ;
II. Erroneità dei presupposti, illogicità della motivazione, violazione del principio di prudente apprezzamento delle risultanze ;
III. Nuovi documenti ex art. 104 comma 2 CPA in punto endoprocedimento ;
IV. Mancato esame delle produzioni documentali, illogicità ed erroneità in punto determinazione della destinazione d’uso evincibile dai fatti (notori) non contestati ;
V. Illogicità ed erroneità per mancato esame delle risultanze circa la storicità della destinazione d’uso dell’immobile, nonché violazione del principio secondo cui la variazione di destinazione d’uso è soggetta all’assolvimento di oneri nel solo caso in cui comporti aggravio del carico urbanistico .
Il Comune di Aosta si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Tanto premesso in punto di fatto, l’appello è fondato in relazione al primo motivo di appello che ha carattere assorbente in relazione anche ai restanti motivi proposti.
In particolare, parte appellante contesta che il provvedimento inibitorio dell’attività edilizia è stato adottato oltre il termine perentorio che lo stesso Comune aveva indicato in 30 giorni. In particolare, avendo l’appellante presentato la SCIA edilizia in data 10 novembre 2021, l’amministrazione avrebbe dovuto emanare il provvedimento inibitorio entro il 10 dicembre 2021.
3.1. Questo Consiglio di Stato ha già chiarito che “ dopo la scadenza del termine di trenta giorni per l'esercizio dei poteri inibitori sulla d.i.a., l'Amministrazione conserva un potere di intervento, esercitabile in presenza dei presupposti del potere di autotutela. Ciò posto, in applicazione delle regole di cui all'art. 21- nonies l. 241/1990, il differimento del termine per l'esercizio dell'annullamento d'ufficio, previsto dal comma 2- bis , è consentito solo quando l'Amministrazione, a causa del comportamento dell'istante, si trovi nell'impossibilità di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita. Se, al contrario, l'Amministrazione è nelle condizioni di conoscere lo stato dei luoghi e la conformità o meno del corredo documentale, l'inerzia nell'esaminare e valutare gli atti, nei termini, si rivela del tutto ingiustificata e lesiva del principio di affidamento del privato, precludendo, così, il superamento del termine di cui all'art. 21- nonies , comma 1 ” (cfr., Consiglio di Stato sez. VI, 23 luglio 2024, n. 6636).
3.2. Il T.a.r. ha ritenuto di superare tale profilo, in quanto la SCIA presentata dal ricorrente è “ad efficacia differita” poiché condizionata all’acquisizione di atti di assenso necessari per il perfezionamento della fattispecie, sicché l’inizio dell’attività è subordinata all’esito del procedimento autorizzatorio incidentale”. In particolare, il comma 2 dell’art. 5 della legge Regione Valle d’Aosta n. 13 del 2007 prevede che l’intervento in deroga sia “ direttamente autorizzato dal Comune sul cui territorio è ubicata la costruzione ”, per cui, all’interno della sequenza procedimentale relativa alla SCIA, si inserirebbe un ulteriore endoprocedimento da concludersi a sua volta, in assenza di termini specifici, entro 30 giorni.
4. Ritiene il Collegio che la sentenza del T.a.r. sia sul punto erronea perché non ha ben valutato il motivo di appello proposto dall’appellante, in quanto la SCIA presentata dall’appellante non era assoggettata al regime della SCIA a efficacia differita, come è emerso in maniera incontestata nel corso del presente giudizio e, quindi, il Comune avrebbe dovuto adottare il provvedimento inibitorio entro il termine perentorio di trenta giorni previsto dall’art. 19, comma 6 bis , l. n. 241 del 1990, termine pacificamente non rispettato dall’amministrazione.
4.1. Né vale a superare quanto sopra la circostanza, evidenziata anche dal T.a.r., che “a fronte dell’indicazione del tecnico, l’amministrazione procedente ha comunque dovuto attivare la relativa
procedura al fine di esaminare l’istanza, anche solo per rilevare, in ipotesi, la non necessità di altri atti d’assenso”, perché il termine perentorio entro cui emanare il provvedimento inibitorio non è disponibile dall’amministrazione e scatta al ricorrere dei requisiti di legge, indipendentemente da un eventuale indicazione erronea del soggetto richiedente.
Se la SCIA non è ad efficacia differita opera certamente il termine di trenta giorni, come, peraltro, la stessa amministrazione ha precisato nella comunicazione inviata all’appellante.
4.2. Peraltro, parte appellante ha dimostrato che il Comune non ha proceduto all’acquisizione di assensi nulla osta o altro e, quindi, il procedimento della SCIA differita, di cui all’art 19 bis , comma 3, non è stato seguito. L’amministrazione resistente ha contestato la produzione documentale perché tardiva, ma, in ogni caso, la circostanza che il procedimento previsto dall’art. 19 bis , comma 3, non sia stato seguito né siano stati acquisiti altri provvedimenti è un dato non contestato dal Comune ed emerso pacificamente nel corso anche del giudizio di primo grado.
5. La fondatezza di tale motivo di appello comporta l’assorbimento dei restanti motivi e, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va accolto con annullamento dei provvedimenti impugnati.
6. Le ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.5282/2023 R.G.), lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado (T.a.r. Valle d’Aosta n. 11/2022 R.G.) e annulla i provvedimenti impugnati di cui pure in epigrafe.
Spese dell’intero giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gambato Spisani, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Francesco Gambato Spisani |
IL SEGRETARIO