Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 16/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Marchesina Palermo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.717/2022 R.G.AA.CC.
Oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale
[...]
[...]
, C.F.: , elettivamente domiciliato in Marsala nella Via E. Loi, n. 29, Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell' Avv. Giovanni Galfano (C.F.: ), che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta procura in atti.
//Attore//
E
INSURANCE , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata in Italia per la gestione dei sinistri dalla società Dio Dea S.r.l. (P.I. , P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in atti, dall'Avvocato Teresa Buonanno
( – pec ) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata in C.F._3 Email_1
Palermo al Corso Camillo Finocchiaro Aprile 162, presso lo studio dell'Avv. Adriana Cracolici del Foro di
Palermo.
//Convenuta//
E
, C.F.: Controparte_2 C.F._4
//Convenuto contumace //
Conclusioni delle parti
Come da note di trattazione scritta depositate ex art.127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del
10.02.2025, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo, l'attore agiva nei confronti degli odierni convenuti al fine di ottenere l'integrale risarcimento dei danni dallo stesso subiti, in seguito al sinistro dell'8.09.2020, allorquando, alla guida del veicolo CI MU tg. CW737NP, di proprietà della sig.ra , nell'effettuare una Controparte_3
, che proveniva da tergo;
in conseguenza dell'urto subito il veicolo CI MU Controparte_2 finiva la propria corsa contro un muro ivi esistente, ed il conducente dello stesso, sig. Parte_1 riportava lesioni personali che venivano quantificati in complessivi € 35.438,71.
Si costituiva in giudizio la sola compagnia convenuta, la quale, eccependo in via preliminare la nullità della citazione ai sensi degli artt. 163, comma 3, n.4, e 164, comma 4, c.p.c. e in via subordinata l'improponibilità, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 d. lgs. 209/2005; chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e priva di supporto probatorio e, nella denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva la riduzione delle pretese attoree, in virtù della sua concorrente responsabilità nella produzione del sinistro.
In sede istruttoria, veniva ammessa prova documentale, ammesso, ma non assunto, interrogatorio formale del convenuto, escussi testimoni ed espletata CTU medico-legale; quindi la causa, previa precisazione delle conclusioni, veniva assunta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda del sig. è fondata e pertanto va accolta. Parte_1
Va dichiarata ante omnia la contumacia di , il quale, benchè ritualmente Controparte_2 convenuto, non si è costituito in giudizio.
Va preliminarmente disattesa tanto l'eccepita nullità della citazione, posto che nell'atto introduttivo sono state esposte le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda, tanto che la convenuta si è potuta difendere, quanto l'eccepita improponibilità dell'azione prevista dal D.lgs 209/95, stante che, pur a ritenere che le diffide formulate dall'attore non contengano tutti gli elementi previsti dalla legge, resta il fatto che l'art. 148 Cod. Ass. al comma 5 prevede in capo all'assicuratore che abbia ricevuto una richiesta risarcitoria incompleta l'onere di chiedere al danneggiato le integrazioni necessarie (entro 30 giorni dalla ricezione della diffida) e che alcuna integrazione la entro il termine fissato dalla legge abbia CP_1 richiesto.
Ancora preliminarmente va affermata la legittimazione delle parti in giudizio, facilmente ricavabile dal rapport di sinistro stradale della Polizia Municipale di Marsala in atti versato e ciò sebbene la relativa eccezione (di carenza di legittimazione attiva e passiva) sollevata nel corpus della comparsa di costituzione e risposta non risulti poi presentata nelle conclusioni di detto atto, essendo comunque dovere del giudice verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento.
Sempre preliminarmente va disattesa l'istanza di revoca parziale dell'ordinanza istruttoria del 02.02.2023 non ritenendosi necessaria l'escussione degli ulteriori testi indicati dall'attore.
Nel merito, l'esito della compiuta istruttoria ha permesso di accertare che il sinistro dell'08/09/2020 si è verificato per fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autovettura “Fiat 00” tg. EM251LK, il quale ha violato gli artt. 141 e 148, commi 11 e 12 del C.d.S., nonchè le più elementari norme di sicurezza e prudenza. I testi escussi e hanno infatti confermato la Testimone_1 Controparte_4 dinamica del sinistro come esposta in citazione.. In particolare il teste sentito all'udienza del Tes_1
12.10.2023, ha dichiarato di aver assistito all'incidente de quo, precisando: “quel giorno stavo percorrendo la via vecchia Mazara con direzione da Petrosino verso Marsala quando ho notato che un'auto di colore scuro che viaggiava in direzione opposta alla mia, dopo aver azionato il segnalatore direzionale di sinistra, aveva intrapreso una manovra di svolta a sinistra quando è stata collisa da un'auto che provenendo dalla medesima direzione, superando la colonna delle auto, l'ha impattata sul lato sinistro. Non ricordo le targhe e se non sbaglio l'autovettura che proveniva da tergo era una fiat 00. Mi ero fermato per permettere alla CI MU di eseguire la manovra di svolta, avanti a me non vi erano altri veicoli.” Il teste ha confermato che l'urto si verificava nella corsia di sinistra tenuto conto della direzione
Marsala verso Petrosino ed ha precisato “la CI MU aveva già iniziato la manovra di svolta lasciandosi dietro tutte le macchine incolonnate;
aveva la freccia di sinistra accesa”. Ha riferito che a causa della spinta ricevuta la CI MU subiva una rotazione in senso orario ed urtava contro un muro di recinzione che si trova all'angolo della via Villa Araba-via Vecchia Mazara, posto a destra rispetto alla stessa . Ha Parte_2 quindi riconosciuto lo stato dei luoghi, i veicoli coinvolti ed i danni riportati dai predetti veicoli nelle foto e nel video depositati in atti, precisando: “la macchina di colore più scuro è quella che stava effettuando la svolta a sinistra”. Con riferimento ai momenti successivi all'incidente il teste ha confermato che Tes_1 il perdeva i sensi, dopo si rianimava e lamentava forti dolori in particolare al collo ed agli arti Parte_1 inferiori ed ha quindi precisato: “Mi sono fermato e sono sceso dalla macchina per prestare soccorso. Mi sono avvicinato anche all'auto 00 con a bordo un ragazzo alla guida ed una ragazza quale passeggero. Loro mi dissero che stavano bene. Il sig. invece si lamentava aveva forti dolori al collo ed alle gambe”. Parte_1
Anche la teste , escussa all'udienza del 12.10.2023, ha dichiarato di avere assistito Controparte_4 all'incidente de quo, precisando: “Ero presente sui luoghi stavo percorrendo la via vecchia Mazara con direzione di marcia Marsala-Petrosino. Ho assistito al sinistro. Incolonnata in fila, mi sono vista superare da tergo da una Fiat 00 che poi ha impattato un'auto che stava svoltando a sinistra. Inizialmente non ho notato che auto fosse né tanto meno che alla guida vi era mio padre. Quando la 00 mi stava superando io avevo già notato che l'auto che poi impattava stava girando a sinistra”. Con riferimento alla dinamica del sinistro il teste ha confermato che entrambi i veicoli procedevano nella via vecchia Mazara con direzione verso Petrosino e che la intraprendeva una presegnalata manovra di svolta a sinistra, con la Parte_2 freccia sinistra accesa, al fine di immettersi nella via villa Araba e che veniva impattata dall'autovettura Fiat
00 condotta dal sig. il quale sopraggiungeva da tergo ed aveva sorpassato una Controparte_2 serie di veicoli incolonnati dietro la . Ha quindi precisato: “Ho visto la manovra di svolta. Poi Parte_2 quando mi sono fermata ed ho raggiunto l'auto per prestare soccorso mi sono accorta che aveva il segnalatore direzionale acceso. Posso dire che davanti a me vi erano circa tre quattro autovetture, esclusa quella che eseguiva la manovra di svolta. Io dietro avevo altri veicoli;
sicuramente la Fiat 00 non era immediatamente dietro la mia auto, perché l'ho vista sfrecciare per superare la fila delle auto. Le macchine erano incolonnate ma non ferme. La CI MU stava per imboccare la stradina”. Il teste ha, altresì, confermato che la collisione si verificava nella corsia di sinistra, con direzione verso Petrosino e che a causa della spinta ricevuta la CI MU subiva una rotazione in senso orario ed urtava contro un muro di recinzione che si trova all'angolo della via Villa Araba - via Vecchia Mazara, a destra rispetto alla stessa
MU. Ha, quindi, riconosciuto lo stato dei luoghi, i veicoli coinvolti ed i danni riportati dagli stessi Pt_2 nelle foto e nel video che le sono stati mostrati. In ordine ai momenti successivi al sinistro il teste ha confermato che dopo l'impatto il perdeva i sensi, dopo si rianimava e lamentava forti dolori in Parte_1 particolare al collo ed agli arti inferiori, “ricordo che inizialmente mio padre aveva perso i sensi. Insieme ad un altro signore, tale ho cercato di scuotere mio padre per fargli riprendere i sensi, poi Tes_1 abbiamo cercato di tirarlo fuori dall'auto ma mio padre lamentava forti dolori e così ho chiamato il 118 ed i vigili”.
Quanto riferito dai predetti testi ha inoltre trovato conferma nel video depositato in atti che ritrae i veicoli fermi in posizione di quiete dopo il sinistro, nella documentazione fotografica depositata in atti e nel rapporto delle autorità intervenute, pure in atti.
Dal complessivo quadro probatorio ottenuto, non smentito da risultanze di segno contrario (non potendosi ritenere tale la dichiarazione testimoniale versata in atti dalla coonvenuta e non assunta in giudizio, nel contraddittorio delle parti), si ricava l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in questione da parte del conducente del veicolo Fiat 00, atteso che è stato dimostrato che , Controparte_2 proprietario e conducente la Fiat 00, violando il disposto degli artt. 141 e 148, commi 11 e 12 C.d.S. e non osservando le più elementari norme di sicurezza e prudenza, ha effettuato una manovra di sorpasso di una fila di veicoli a velocità elevata (come comprovato dalla gravità delle deformazioni riportate dal veicolo
, e dalla sua roteazione – tanto da essere poi rottamato) e nei pressi di un'area di intersezione, Parte_2 finendo per impattare contro la MU che stava regolarmente svoltando a sx per immettersi in una Pt_2 pubblica via, con l'indicatore di direzione acceso, il cui conducente nulla poteva fare per evitare la collisione , anche in considerazione delle dimensioni dell'area d'incrocio interessata.
Ritenuto, di tal guisa, accertato l'an, non resta che procedere ad analizzare e quantificare i danni riportati, nell'occorso, dall'attore.
Si parte dalla relazione del ctu dott. , alle cui conclusioni, peraltro non contestate dalle parti, Persona_1 per la metodologia d'indagine usata dal ctu, questo giudice aderisce.
Il dott. ha presentato le seguenti conclusioni diagnostiche:” esiti di frattura composta della faccetta Per_1 articolare superiore sinistra di C2 e frattura composta a decorso verticale del soma di C5, esiti algo disfunzionali di contusione della spalla destra. Quanto al rapporto di causalità tra le lesioni, i traumi di cui si discute ed i riferiti postumi oggi presenti, nessun dubbio sussiste a parere del sottoscritto CTU. Le lesione sono state accertata clinicamente e strumentalmente nell'immediatezza del fatto, le stesse lesioni sono espressione di un trauma violento, vi è una corrispondenza topografica tra le sedi delle lesione iniziali e quelle in cui si sono instaurati i riferiti postumi e la stessa è compatibile con le dinamiche descritte.
Soddisfatto è inoltre il criterio della continuità fenomenologica tra le lesioni iniziali, l'evoluzione clinica, le complicanze successive. In considerazione di tali valutazioni è possibile attribuire a un Parte_1 danno biologico del 10% (dieci per cento) ciò in conseguenza dell'accertamento medico legale e delle risultanze delle indagini strumentali a supporto dei postumi riferiti come espressamente chiarito dalle modifiche apportate dalla Legge 27- 2012 al codice delle assicurazioni private D. Lgs 7 Settembre 2005 n
209 Art 139 comma 2 in materia del riconoscimento del danno biologico permanente. Le giornate di inabilità riconosciute sono pari ad 110 giorni La ITT è quantificabile in giorni 50 (cinquanta) (10 per il ricovero più 40 indicati alle dimissioni per il successivo controllo). La ITP è quantificabile in gg 20 al 75%, gg
20 al 50% e gg 20 al 25%. Le spese mediche congrue ed ammissibili ammontano ad euro 954,50 e non sono prevedibili spese mediche future, non ammissibili spese per presidi ortopedici (materasso-poltrone ecc)”
Pertanto, facendo propria la suddetta valutazione ed applicando le “tabelle milanesi” in uso presso la quasi totalità dei Tribunali d'Italia, secondo gli importi aggiornati ad oggi, considerando ogni giorno di ITT pari ad
€ 115,00 e tenuto conto dell'età che l'attore aveva al tempo del sinistro (81 anni), si avrà la seguente quantificazione:
Postumi invalidanti permanenti nella misura del 10% € 19.750,00
ITT per giorni 50 € 5.750,00
ITP al 75% per giorni 20 € 1.725,00
ITP al 50% per giorni 20 € 1.150,00
ITP al 25% per giorni venti € 575,00 E così complessivamente € 28.950,00.
Può inoltre riconoscersi la c.d. “personalizzazione del danno” (ex danno morale comprendente anche il c.d. danno esistenziale), ossia un'integrazione nella liquidazione del danno biologico (quest'ultimo nello specifico pari ad € 15.674,00), poiché vi è prova, non solo presuntiva, - ma anche documentale e testimoniale, di circostanze particolari idonee a giustificare un aumento del predetto danno.
Invero il periodo di immobilizzazione, la sottoposizione a intervento chirurgico di stabilizzazione C-3 C-4 e
C-5 C-6 e di decompressione del canale midollare, 'essere taciturno ed irascibile , il non praticare piu' le attività sportive prima praticate quali il nuoto in piscina e le lunghe passeggiatele, non guidare piu'
l'autovettura, non organizzare più pranzi e/o cene con parenti ed amici …. sono tutte circostanze che fanno ritenere equa un'integrazione di detto danno nella misura del 25% e, pertanto, a tal titolo, spetta all'attore l'ulteriore somma di € 3.981,50.
E cosi' in totale i danni non patrimoniali che possono riconoscersi al ammontano ad € 32.931,50 Parte_1 all'attualità.
Sulla predetta somma, proprio perché calcolata all'attualità, andrà calcolata la devalutazione alla data del sinistro e la successiva rivalutazione col calcolo degli interessi legali sulla somma via via rivalutata, in conformità a quanto statuito da SSUU 1712/1995 e Cass. 2203/1997.
Va, inoltre, riconosciuto all'attore il danno patrimoniale, costituito dalle spese che hanno trovato scaturigine dal sinistro;
a tal proposito va rappresentato che non è dato liquidare le spese di assistenza stragiudiziale (compensi avvocato fase pre-contenziosa), poichè non è stata fornita prova del loro avvenuto versamento (cfr. ordinanza della Suprema Corte n. 15732 del 17 maggio 2022), risultando depositata solo una parcella pro-forma, né quelle di € 21.05 per raccomandate, all'evidenza estranee al presente giudizio.
Vanno di contro riconosciute le spese sostenute per la richiesta inoltrata al Servizio 118 per ottenere copia della scheda d'intervento e del file audio, per un importo complessivo documentato di € 58,00, nonché le spese mediche che, escluse quelle per presidi ortopedici di dubbia necessità, risultano documentalmente pari ad € 959,90 (così esclusa la duplicazione di € 21,05 di cui alla fattura FC/614 prodotta due volte).
E così complessivamente i danni patrimoniali ammontano ad € 1.017,90, oltre rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti alla liquidazione, nonché gli interessi sulle somme via via rivalutate (Cass. 2203/1977).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i valori medi di cui al
DM 55/2014, agg. DM 147/2022, con distrazione in favore dell'avv.Giovanni Galfano, procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività effettivamente posta in essere dalle parti e della natura non particolarmente complessa delle questioni giuridiche affrontate.
Parte attrice ha chiesto anche la condanna ex art. 96, 3 comma c.p.c della convenuta ad una somma equitativamente determinata per avere la convenuta omesso di formulare congrua e motivata offerta risarcitoria per come previsto dall'art. 148, comma 2, cod ass. private, peraltro in un sinistro rilevato dalle
Autorità.
A tal proposito occorre rammentare che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della pretesa/difesa) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza).
Nel caso di specie è possibile rinvenire, se non la mala fede, almeno la colpa grave per avere la convenuta omesso di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza richiesta.
Invero, non solo la compagnia convenuta non formulava congrua e motivata offerta risarcitoria eventualmente anche su base concorsuale (o non comunicava diniego di offerta), ma neppure nel corso del giudizio, perfino ad istruttoria espletata, proponeva soluzione transattiva, abusando del diritto di difesa, giungendo financo a sostenere il mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onere della prova in relazione alla mancata comparizione del teste ammesso , richiesto però da essa Testimone_2 convenuta .
Da quanto premesso consegue la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c della compagnia convenuta, come determinata in dispositivo, nella misura, ritenuta equa, di ¼ delle spese liquidate a titolo di compensi professionali.
P.Q.M.
Il G.O.P. del Tribunale di Marsala, Dott.ssa Marchesina Palermo, definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n.717/2022 R.G., respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, cosi' decide:
-Dichiara che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusivi di Controparte_2
, conducente del veicolo Fiat 00 tg. EM 251 LK.
[...]
-Condanna, per l'effetto, la c/o Controparte_5 Controparte_6 rappresentanza gestione sinistri per l'Italia, in persona del legale rappresentante protempore ed il sig.
, in solido fra loro, al risarcimento dei danni, in favore del sig.. , Controparte_2 Parte_1 che liquida complessivamente in € 33.949,40 (32931,50 danno non patrimoniale + 1.017,90 danno patrimoniale), su cui calcolare devalutazione, rivalutazione ed interessi, come in parte motiva.
-Condanna i convenuti, in solido fra loro, al pagamento, in favore dell'avv.Giovanni Galfano, procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 7.616,00 per compensi, oltre rimb. Forf., iva e cpa come per legge.
Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1.904,00, equitativamente determinata ex art. 96, comma 3, c.p.c
Pone definitivamente a carico delle parti convenute, in solido, le spese di CTU.
Cosi' deciso in Marsala, lì 16.06.2025
Dott.Marchesina Palermo