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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6507/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Vaccari Presidente
dott. Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6507/2023 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. CORRARO FRANCESCO, con domicilio eletto presso il so studio in VIA
ISONZO 11 VERONA;
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'avv. SANNA SILVIA, con domicilio eletto presso il suo studio, in PIAZZA R.
SIMONI, 6 37122 VERONA
CONVENUTO/RESISTENTE
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
pagina 1 di 11 Parte ricorrente:
“In via principale i. disporre che la sig.ra ed il sig. , i quali già vivono separati, eserciteranno la Pt_1 PE1
genitorialità in maniera condivisa, con allocazione prevalente del GL minore presso l'abitazione ove vive la madre, sita in Sommacampagna (VR), via Tezze, n. 2, di proprietà della sig.ra , Parte_2 con possibilità di trasferirsi presso l'abitazione che il padre della ricorrente ha acquistato a Sona, ove la stessa andrà in futuro a vivere col GL.
ii. disporre che entrambi i genitori si facciano carico di mantenere tra loro la migliore comunicazione possibile, per meglio favorire la crescita più sana e serena del GL minore, anche mutando, di comune accordo, l'assetto dell'esercizio della genitorialità di cui ai punti seguenti.
iii. disporre che i genitori abbiano l'obbligo di far mantenere buoni i rapporti tra il GL minore ed i nonni paterni e materni. iv. disporre che ciascun genitore comunichi sempre all'altro genitore il proprio recapito, anche telefonico, e che comunque gli stessi debbano sempre essere a conoscenza degli eventuali spostamenti in altre località, quando hanno con sé il GL minore.
v. disporre che i genitori si diano reciproco assenso al rinnovo ed al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio. vi. disporre che il sig. abbia il diritto-dovere di tenere con sé il GL minore a week-end CP_1
alternati, dalle ore 16:00 del venerdì e sino alle ore 21:00 della domenica, nonché due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dall'uscita da scuola (in cui andrà a prendere il GL) e sino alle ore 21:00, allorquando la madre andrà a riprenderlo presso l'abitazione del padre, precisando che, tenuto conto dell'età del GL minore, i giorni e le modalità di visita potranno comunque essere soggetti a variazioni in base alle esigenze dello stesso, previo accordo dei genitori e che, tenuto conto delle esigenze di questi, i giorni di visita potranno essere variati di comune accordo, compatibilmente con gli impegni di entrambi.
i. disporre che, ogni anno, il sig. potrà tenere con sé il GL minore per 2 settimane, anche CP_1
non consecutive, durante il periodo estivo, tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il
30 marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori ed ugualmente che la sig.ra nel medesimo periodo, potrà tenere con sé il GL minore per due settimane, precisando, Pt_1
inoltre, che ciascun genitore, laddove desiderasse trascorrere un periodo di vacanza con il GL minore superiore alle due settimane, dovrà preventivamente acquisire il consenso dell'altro genitore.
pagina 2 di 11 ii. disporre che i genitori, ad anni alterni, terranno con sé il GL minore per metà periodo natalizio, suddividendo detto periodo in due parti, ovvero, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 31 dicembre, e dal 1° gennaio sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
iii. disporre che ciascun genitore terrà con sé il GL durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. iv. disporre che i genitori concordino, entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo che il GL trascorrerà con loro durante le festività natalizie e che concordino entro il 30 gennaio di ogni anno il periodo che il GL trascorrerà con loro durante le vacanze pasquali.
v. disporre che, nelle festività nazionali, ciascun genitore terrà con sé il GL minore, alternativamente con l'altro genitore, secondo un calendario da concordarsi annualmente almeno 15 giorni prima. vi. disporre ed ordinare al sig. di versare alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, CP_1 Pt_1
a mezzo bonifico bancario, la somma di € 350,00= (trecentocinquanta/00) mensili a titolo di contributo per il mantenimento del GL minore, somma da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT. vii. disporre che sia la sig.ra ad incassare integralmente l'importo dell'“Assegno unico e Pt_1
CP_ universale per i figli a carico” erogato dall' viii. disporre ed ordinare al sig. di versare alla sig.ra il 50% delle spese CP_1 Pt_1
straordinarie, come previste dal Protocollo di Famiglia in essere presso codesto Ill.mo Tribunale, che di seguito si riportano:
• spese mediche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: visite mediche specialistiche del SSN prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche, ticket per trattamenti sanitari erogati dal SSN e per medicinali prescritti dal medico curante;
• spese mediche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari specialistici in libera professione e interventi chirurgici;
• spese scolastiche da documentare, che non richiedono un preventivo accordo: tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado richieste da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, costi per il trasporto pubblico;
• spese scolastiche da documentare, che richiedono uno specifico e preventivo accordo: tasse scolastiche richieste da istituti privati e per corsi universitari, costi relativi a corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private;
pagina 3 di 11 • spese extrascolastiche, che richiedono un preventivo accordo: tempo prolungato, centri ricreativi estivi, attività sportive e pertinenti ad abbigliamento ed attrezzatura, spese per babysitting, viaggi e vacanze senza i genitori, purché concordate e previa esibizione della documentazione comprovante le stesse. ix. disporre che, nell'ipotesi in cui il padre non possa prelevare il GL minore da scuola, la madre autorizzi la sig.ra compagna del sig. , e ove accompagnati dalla stessa, i nonni Parte_3 CP_1
e gli zii paterni ed in particolare la zia paterna sig.ra . Parte_4
x. disporre che nei periodi che trascorrerà col padre, il minore possa soggiornare anche presso PE2
i nonni e gli zii paterni, senza la presenza continua del padre previo benestare della madre che dovrà, dunque, essere preventivamente informata di tale volontà da parte del sig. . CP_1 xi. con vittoria di spese e compensi di lite.”
Parte resistente:
“In via principale:
- voglia il Tribunale adito, confermare anche nel merito, il contenuto dell'ordinanza emessa in data 18 marzo 2024 pubblicata in pari data, qui integralmente richiamata e trascritta, in ordine alle statuizioni sull'affidamento condiviso del minore sulle modalità di visita e sulla determinazione del PE2 contributo per il mantenimento del minore, stabilito nell'importo mensile di euro 300,00, con successiva riduzione in euro 250,00 mensili a decorrere dal trasferimento della madre a Sona (VR), oltre rivalutazione ISTAT, oltre al rimborso delle spese straordinarie come previste da protocollo famiglia, ultimo aggiornamento.
-Corrispondersi a favore della ricorrente, l'assegno unico universale per il GL minore nella misura del 100%.
In subordine:
- Disporre l'affidamento ad entrambi i genitori del GL minore nato a [...]
OL (VR) il 26 gennaio 2018, con collocazione abitativa prevalente presso l'abitazione della madre in Sommacampagna (VR), Via Tezze, n. 2, nell'immobile di proprietà della SI.ra
[...]
, con possibilità di trasferirsi presso l'abitazione che il padre della ricorrente ha acquistato a Pt_2
Sona (VR), ove la stessa andrà in futuro a vivere col GL minore;
- disporre che entrambi i genitori, nell'interesse del GL minore, mantengano tra loro il miglior dialogo e la migliore comunicazione possibili;
- disporre che il padre possa tenere con sé il GL a week end alterni, prelevandolo all'uscita di PE2
scuola alle ore 16.00 del venerdì e sino alla domenica allorquando la madre andrà a prenderlo presso l'abitazione del padre, alle ore 21.00 circa;
pagina 4 di 11 - disporre che il padre possa tenere con sé il GL due pomeriggi alla settimana nelle giornate PE2
di lunedì e di mercoledì, allorquando lo andrà a prelevare all'uscita della scuola alle ore 16.00 e la madre lo andrà a prendere presso l'abitazione del padre alle ore 21.00 circa;
- disporre che il GL minore, durante le vacanze natalizie, trascorra con i genitori, ad anni alterni, il periodo dal 23 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio e che durante le vacanze Pasquali, sempre ad anni alterni, trascorra con i genitori i periodi dal giovedì prima di Pasqua fino a Pasqua e dal giorno di
Pasquetta sino alla ripresa delle lezioni scolastiche. Disporre che i genitori concordino, entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo che il GL trascorrerà con loro durante le festività natalizie e che concordino entro il 30 gennaio di ogni anno il periodo che il GL trascorrerà con loro durante le vacanze pasquali.
- disporre che il padre, durante le vacanze estive, possa tenere con sè il GL minore per 15 giorni anche non consecutivi e che la madre possa parimenti tenere con sè il GL minore per altri 15 giorni anche non consecutivi e che i genitori debbano concordare tra loro i periodi suddetti entro il 30 marzo di ogni anno;
- disporre che i genitori si accordino, almeno 15 giorni prima, con chi di loro il GL dovrà trascorrere le altre festività previste dal Calendario (ad esempio il 25 aprile, il 1° maggio, l'8 dicembre e tutte le altre);
- disporre che il GL minore, nei periodi che trascorrerà col padre, possa soggiornare anche presso i nonni e gli zii paterni, senza la presenza continua del padre;
- disporre che, nell'ipotesi in cui il padre non possa prelevare il GL minore a scuola, la madre autorizzi la compagna del resistente, sig.ra e, ove accompagnati dalla stessa, i nonni e Parte_3
gli zii paterni, in particolare la zia paterna, sig.ra ; Parte_5
-disporre che i genitori si diano comunicazione dei loro spostamenti col GL in località diverse da quelle di loro residenza e si forniscano un recapito telefonico al quale possano contattare il GL minore;
- disporre che i genitori si diano assenso al rinnovo ed al rilascio del passaporto e/o di altro documento di identità valido per l'espatrio per loro e per il GL minore;
- disporre che i genitori possano, di comune accordo e tenuto conto dei loro reciproci impegni lavorativi e degli impegni scolastici e ludici di modificare gli accordi relativi alla loro PE2
frequentazione col GL minore;
- porre a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del GL minore , PE4
mediante corresponsione mensile, a favore della ricorrente, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma di euro 250,00 (centocinquanta/euro) da aggiornarsi annualmente in base agli indici di pagina 5 di 11 svalutazione monetaria pubblicati dall' Istat, oltre al pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie come previste dal protocollo famiglia del Tribunale di Verona, secondo l'ultimo aggiornamento;
- disporre che l'assegno unico ed universale per i figli a carico venga percepito dalla sig.ra
[...]
nella misura del 100%; Pt_1
- Rigettare tutte le domande formulate dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti è nato il [...] a [...] il GL Parte_6
[...]
Nell'aprile del 2020 la relazione sentimentale tra i due si è interrotta.
Il procedimento ha per oggetto la regolamentazione di affido, residenza prevalente, visite e mantenimento del minore.
Il resistente si è trasferito altrove e la ricorrente è rimasta a vivere presso l'abitazione della nonna paterna con il GL minore, a Sommacampagna, nella prospettiva, oramai prossima, di trasferirsi in un immobile di proprietà del di lei padre.
1) Affido – residenza prevalente – visite del minore con il genitore non collocatario.
Le parti concordano per l'affido condiviso del GL e per la sua residenza prevalente presso la madre, come già disposto nel corso del procedimento.
Circa le frequentazioni del minore con il padre, si conferma quanto previsto in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, che, per comodità si riporta:
“a week-end alternati, dalle ore 16:00 del venerdì e sino alle ore 21:00 della domenica, nonché due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dall'uscita da scuola (in cui andrà a prendere il GL) e sino alle ore 21:00, precisando che, tenuto conto dell'età del GL minore, i giorni e le modalità di visita potranno comunque essere soggetti a variazioni in base alle esigenze dello stesso, previo accordo dei genitori e che, tenuto conto delle esigenze di questi, i giorni di visita potranno essere variati di comune accordo, compatibilmente con gli impegni di entrambi.
Ogni anno, il sig. potrà tenere con sé il GL minore per 2 settimane, anche non consecutive, CP_1
durante il periodo estivo, tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il 30 marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori ed ugualmente che la sig.ra nel Pt_1
pagina 6 di 11 medesimo periodo, potrà tenere con sé il GL minore per due settimane, precisando, inoltre, che ciascun genitore, laddove desiderasse trascorrere un periodo di vacanza con il GL minore superiore alle due settimane, dovrà preventivamente acquisire il consenso dell'altro genitore.
I genitori, ad anni alterni, terranno con sé il GL minore per metà periodo natalizio, suddividendo detto periodo in due parti, ovvero, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al 30/12, e dal 31/12 sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
Ciascun genitore terrà con sé il GL durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
I genitori concorderanno, entro il 30 settembre di ogni anno, il periodo che il GL trascorrerà con loro durante le festività natalizie e che concordino entro il 30 gennaio di ogni anno il periodo che il GL trascorrerà con loro durante le vacanze pasquali.
Nelle festività nazionali, ciascun genitore terrà con sé il GL minore, alternativamente con l'altro genitore, secondo un calendario da concordarsi annualmente almeno 15 giorni prima”.
2) Contributo al mantenimento del minore.
Il punto di permanente conflitto tra le parti è quello che attiene al contributo al mantenimento del GL
a carico del padre.
Le parti in corso di causa avevano trovato un'intesa nel senso che l'assegno unico ed universale per il minore fosse percepito integralmente dalla madre (condizione ribadita anche nelle conclusioni di entrambi). Ad oggi l'assegno è quantificato nel minimo a causa dell'attuale ISEE della signora, condizionato dalla coabitazione con la nonna paterna (pensionata) e con il padre (lavoratore autonomo).
La concreta prospettiva della ricorrente di trasferirsi in un immobile del padre, in cui sono ricavati due appartamenti, uno per lui e uno per lei, oramai di prossima realizzazione (all'udienza di rimessione in decisione del 19.11.2024 la stessa ricorrente indica il mese di febbraio 2025 quale periodo in cui si trasferirà), incide anche sull'aspetto economico.
Quello che sarà il futuro ISEE della ricorrente le consentirà di aumentare l'importo dell'AUU, aumento che le parti non sono state in grado di quantificare con certezza, ma solo in termini di mera simulazione.
In tale prospettiva (il trasferimento era ipotizzato per l'autunno 2024) in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti si era stabilita la seguente regolamentazione:
“- pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente dal deposito del ricorso e pagina 7 di 11 successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento del GL minore, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al
50% delle spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui espressamente richiamato sul punto;
a partire dal trasferimento a Sona della ricorrente, l'ammontare del contributo al mantenimento è fissato sin d'ora in euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale
ISTAT, fermo il riparto delle spese accessorie come sopra indicato.”
A seguire viene delineata l'attuale situazione soggettiva e patrimoniale delle parti.
Parte ricorrente, nata il [...], ha recentemente trovato un impiego part time, per il quale percepirà circa 500,00 euro mensili (al momento dell'assunzione in decisione della causa non aveva ancora conseguito alcuna busta paga). Rispetto al momento di adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti la situazione è quindi migliorata, anche se in quella sede già si era già evidenziata la capacità reddituale della ricorrente, che aveva esplicitamente riferito di preferire prendersi cura del GL, anziché trovarsi un impiego lavorativo. Nell'adottare il contributo al mantenimento in via temporanea ed urgente tale aspetto era stato quindi valorizzato, in termini di capacità di lavoro non appieno sfruttata, visto che il GL già frequentava la scuola dell'infanzia con orario prolungato.
La ricorrente non sostiene, né sosterrà spese di alloggio, visto che attualmente vive presso la nonna paterna e nel giro di pochi mesi si trasferirà nell'appartamento messole a disposizione dal padre.
Lamenta che, in tale prospettiva, dovrà però sostenere le spese per le utenze domestiche.
Altri aspetti di rilievo sono che la ricorrente percepisce per intero, come visto, l'AUU per il GL, con concrete aspettative di aumento dell'importo allorché il suo Isee diminuirà a seguito il trasferimento.
Dall'esame degli estratti conto della ricorrente traspare peraltro una significativa capacità di risparmio:
54.000,00 euro a fine 2023, ridotti al 28 giugno 2024 ad euro 42.222,75. Dall'estratto conto in questione si riscontrano nel maggio 2024 uscite per complessivi 15.000,00 in favore di – Persona_5
il padre – per il pagamento di serramenti e infissi, verosimilmente relativi all'immobile ove si trasferirà
Sempre dall'estratto conto emerge come ella attualmente percepisca quale AUU la somma di euro
129,90 mensile, quando, invece, dall'esame degli estratti conto del resistente, relativi al periodo in cui egli lo percepiva integralmente, risulta l'importo di euro 50,00 mensili. E' peraltro assai probabile, come detto, che l'importo che verrà riconosciuto alla ricorrente quale AUU per il GL aumenterà, visto che all'attualità è determinato sulla base dell'attuale ISEE basato sul nucleo familiare costituito anche dalla nonna paterna e dal padre.
La posizione del resistente è invece la seguente.
pagina 8 di 11 Già all'epoca dell'instaurazione del procedimento egli conviva con la nuova compagna, da cui ha avuto PE un GL, , nato il [...].
Lo stesso ha fatto presente in costituzione di avere corrisposto per il mantenimento del GL PE2
dopo la cessazione della convivenza, la somma di euro 450,00 mensili, poi ridotta ad euro 330/240,00 mensili, comprensiva della retta per la scuola materna privata e delle spese straordinarie forfetizzate.
Successivamente l'importo è stato versato nella misura di euro 250,00 mensili.
Con la compagna divide le spese delle utenze e di locazione (il contratto è a lei intestato e prevede un canone di 300,00 euro mensili).
Dall'esame degli estratti conto e della dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2023, il ricorrente risulta avere percepito all'epoca l'importo di quasi 2.000,00 euro mensili (euro 1.995) a titolo di retribuzione. Ha però documentato la sussistenza di un nuovo rapporto lavorativo dal febbraio 2024. È altresì documentato dagli estratti conto il versamento di circa 1680,00 euro a titolo di retribuzione mensile da parte del nuovo datore di lavoro.
Deve tenersi conto del contributo del resistente alla locazione dell'immobile ove vive con la compagna, in maternità, ma che fa la segretaria (con retribuzione di euro 1.300,00 circa al mese) ed il PE GL , oltre che della necessità di contribuire al mantenimento di quest'ultimo. Peraltro il resistente ha documentato l'assunzione di finanziamenti per esigenze di vita non superflue, in parte anche ad estinzione di prestiti precedentemente assunti.
Ritiene il Collegio che condizionare ed ancorare l'ammontare del contributo al mantenimento di PE2
a quelle che potrebbe essere l'AUU che potrà percepire in futuro la resistente possa dar vita ad incertezze e contrasti tra le parti, sì che appare più opportuno dettare sin d'ora una regolamentazione stabile, anche tenuto conto delle affermazioni della ricorrente secondo cui il suo trasferimento è davvero vicino ad attuarsi.
Tenuto conto delle condizioni personali, familiari, reddituali ed in senso lato patrimoniali, di cui si è detto, e, quanto alla ricorrente della capacità lavorativa non del tutto sfruttata nemmeno con l'impiego di recente reperito e, ancora, della capacità di risparmio che si desume dai saldi del conto corrente mantenuti nel tempo, appare congruo fissare sin d'ora il contributo al mantenimento che il resistente deve alla madre in euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese accessorie e straordinarie, come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona. Deve in questa sede precisarsi, visto che all'udienza di rimessione in decisione è emerso contrasto tra le parti sul punto, che le spese ordinarie di vestiario per i figli rientrano nel contributo al mantenimento mensile.
pagina 9 di 11 Anche l'AUU andrà ripartito tra le parti, quale ne sarà, al 50% considerato l'affido condiviso e che trascorre comunque tempi significativi anche con il padre. PE2
Rispetto alle conclusioni che riguardano il rilascio dei documenti validi per l'espatrio non vi è luogo a provvedere, posto che – al di là che sul punto non consta le parti siano in dissenso – in caso di mancato accordo sussiste la competenza specifica in capo al giudice tutelare.
Venendo, ora, alla regolamentazione delle spese di lite, considerati l'esito e l'andamento del procedimento – peraltro le parti concordano su condizioni di affido, residenza prevalente e, in sostanza, anche sulla regolamentazione delle visite padre/GL – sussistono giustificati motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Affida in via condivisa ad ambo i genitori il GL minore nato il [...], con PE2
residenza prevalente presso la madre;
- Regolamenta come segue le frequentazioni padre-GL, a conferma di quanto stabilito nei provvedimenti temporanei ed urgenti: “a week-end alternati, dalle ore 16:00 del venerdì e sino alle ore 21:00 della domenica, nonché due pomeriggi alla settimana, nelle giornate di lunedì e di mercoledì, dall'uscita da scuola (in cui andrà a prendere il GL) e sino alle ore 21:00, precisando che, tenuto conto dell'età del GL minore, i giorni e le modalità di visita potranno comunque essere soggetti a variazioni in base alle esigenze dello stesso, previo accordo dei genitori e che, tenuto conto delle esigenze di questi, i giorni di visita potranno essere variati di comune accordo, compatibilmente con gli impegni di entrambi.
Ogni anno, il sig. potrà tenere con sé il GL minore per 2 settimane, anche non CP_1
consecutive, durante il periodo estivo, tra giugno e settembre, periodo che verrà definito entro il 30 marzo di ogni anno, compatibilmente con le ferie estive dei genitori ed ugualmente che la sig.ra nel medesimo periodo, potrà tenere con sé il GL minore per due settimane, Pt_1
precisando, inoltre, che ciascun genitore, laddove desiderasse trascorrere un periodo di vacanza con il GL minore superiore alle due settimane, dovrà preventivamente acquisire il consenso dell'altro genitore.
I genitori, ad anni alterni, terranno con sé il GL minore per metà periodo natalizio, suddividendo detto periodo in due parti, ovvero, dall'inizio delle vacanze scolastiche sino al pagina 10 di 11 30/12, e dal 31/12 sino alla sera precedente la ripresa della scuola;
Ciascun genitore terrà con sé il GL durante le vacanze pasquali alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
- Pone a carico del resistente/convenuto l'obbligo di versare alla ricorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento e successivamente entro il giorno 5 di ogni mese la somma complessiva di euro 300,00 quale contributo per il mantenimento del GL minore, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Verona, da intendersi qui espressamente richiamato sul punto;
- AUU ripartito al 50% tra le parti (a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza);
- Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, in Verona, nella camera di consiglio del 26.11.2024.
La Giudice est. Il Presidente
Claudia Dal Martello Massimo Vaccari
pagina 11 di 11