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Ordinanza 12 giugno 2025
Ordinanza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, ordinanza 12/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice , letti gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 28.05.2025 nel procedimento cautelare in corso di causa iscritto al n. 3722 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2025
promosso da
, nata a [...] il [...], CF e Parte_1 C.F._1 [...]
nato a [...] il [...], CF , in proprio e Parte_2 C.F._2
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Parte_3
rappresentati e difesi dall'avvocato Marco Baroni (C.F. C.F._3
, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Email_1
difensore sito in Roma, Via Nicola Ricciotti n. 9, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTI
Contro
nato a [...] il [...], CF ed ivi residente Controparte_1 C.F._4
in via S. Lo Forte n. 13, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Saladino, pec:
ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in Email_2
Palermo, via S. Lo Forte n. 13, giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso cautelare depositato in corso di causa in data 21.04.2025, e Parte_1 [...]
chiedevano a questo Tribunale ordinarsi il sequestro conservativo ex art 671 cpc Parte_2
e 2905 cc dei beni immobili di proprietà esclusiva o in quota dell'avvocato , a Controparte_1
garanzia del credito vantato a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale
1 richiesto dagli stessi ed ammontante ad Euro € 3.000.000, destinato ad aumentare“ di circa 12.000 euro al mese”.
In particolare, i ricorrenti chiedevano apporsi il vicolo cautelare sui seguenti immobili
- presso il Comune di Pantelleria (TP), immobile distinto in Catasto Fabbricati al
Foglio 5, Particella 1143, Subalterno 15, Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”),
Classe 5, Consistenza 4,0 vani, superficie totale 81 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
- presso il Comune di Pantelleria (TP), immobile distinto in Catasto Fabbricati al
Foglio 5, Particella 1143, Subalterno 2, Categoria C/6 (“stalle, scuderie, rimesse e autorimesse”), Classe 1, Consistenza 528 mq., nella quota di 1/7;
- presso il Comune di Bagheria (PA), immobile distinto in Catasto Fabbricati al
Foglio 12, Particella 1105, Subalterno 14, Categoria A/2 (“abitazioni di tipo civile”),
Classe 4, Consistenza 6,5 vani, superficie totale 141 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
- presso il Comune di Palermo, immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 71,
Particella 640, Subalterno 2, Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”), Classe 4,
Consistenza 5,0 vani, superficie totale 81 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
- presso il Comune di Palermo, immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 35,
Particella 1375, Subalterno 10, Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”), Classe 8,
Consistenza 4,5 vani, superficie totale 80 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
- presso il Comune di Palermo, immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 35,
Particella 1375, Subalterno 20, Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”), Classe 8,
Consistenza 6,0 vani, superficie totale 161 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
- presso il Comune di Palermo, immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 4,
Particella 1052, collazionata con la Particella 1037, Subalterno 30 e la Particella 1053,
Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”), Classe 5, Consistenza 6,5 vani, superficie totale 153 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
2 - presso il Comune di Palermo, dell'immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 2,
Particella 2048, Subalterno 3, Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”), Classe 6,
Consistenza 5,0 vani, superficie totale 103 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
- presso il Comune di Palermo, dell'immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 35,
Particella 2300, Subalterno 39, Categoria C/6 (“stalle, scuderie, rimesse e autorimesse”),
Classe 9, Consistenza 19 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
- presso il Comune di Palermo, immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 89,
Particella 1826, Subalterno 27, Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”), Classe 6,
Consistenza 6,5 vani, superficie totale 120 mq., nella quota di 1/1 (proprietà esclusiva);
- presso il Comune di Palermo, dell'immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 35,
Particella 347, Subalterno 7, Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”), Classe 8,
Consistenza 4,5 vani, superficie totale 77 mq., nella quota di 1/3;
presso il Comune di Palermo, dell'immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 126,
Particella 710, Subalterno 10, Categoria A/3 (“abitazioni di tipo economico”), Classe 5,
Consistenza 4,0 vani, nella quota di 1000/1000.
A supporto della richiesta cautelare , parte ricorrente, affermandosi creditrice dell'avv. per CP_1
l'importo di Euro 3.000.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivante da mala gestio del mandato difensivo conferito al predetto resistente, deduceva l'esistenza di una responsabilità professionale in capo al legale .
A tal fine i ricorrenti rilevavano, in punti di fatto :
- di aver conferito all'avv. l'incarico di assisterli e difenderli nel giudizio incardinato CP_1
innanzi al Tribunale Ordinario di Prato, poi conclusosi con la pronuncia della sentenza n.
708/2015, resa il 3.06.2015 e pubblicata il 13.06.2015, con cui era stato ad essi riconosciuto il diritto al risarcimento dei danni nella misura di Euro 98.000,00, oltre agli interessi legge e al pagamento delle spese di lite liquidate;
- che, nonostante l'esito favorevole della controversia, la richiesta risarcitoria originaria era ben maggiore ed ammontante ad Euro 1.142.003,95, oltre agli interessi di legge e al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 13.430,00 ed alle maggiorazioni di legge;
3 - che, l'odierno resistente, l'avvocato , aveva inopinatamente abbandonato la Controparte_1
difesa, nonostante la richiesta dei ricorrenti di proporre gravame avverso la sentenza di primo grado nonché l'ulteriore richiesta di messa in esecuzione del titolo finalizzata al recupero degli importi ivi liquidati;
- che, inoltre , nel corso del processo e nello svolgimento del mandato difensivo, l'avvocato aveva commesso gravi negligente , avendo riprodotto, in sede di redazione delle CP_1
comparse conclusionali, il contenuto dell'atto introduttivo ed alle memorie ex art. 183, co. IV,
n.1 c.p.c. e non avendo richiesto la condanna del convenuto in solido con la compagnia assicurativa;
Controparte_2
- più in generale, parte resistente aveva posto in essere, violazioni ripetute delle regole deontologiche e di diritto inerenti alla professione;
- che, infine, sebbene esplicitamente richiesto dai ricorrenti, l'avvocato non aveva fornito CP_1
alcuna informazione riguardo la propria polizza assicurativa professionale, con conseguente impossibilità per parte ricorrente di conoscerne l'entità della copertura e, dunque, di temere per il soddisfacimento della propria pretesa creditoria.
Sulla base di tali premesse, parte ricorrente deduceva la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e, conseguentemente, formulava richiesta di sequestro conservativo al fine di preservare l'integrità del patrimonio del creditore, nei limiti del credito vantato.
Con memoria del 20.5.25 , l'avvocato si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del CP_1
ricorso.
All'udienza del 28.05.2025, entrambe le parti insistevano nelle proprie richieste.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Giova rilevare in proposito che il creditore, con il sequestro conservativo, mira a "conservare" la garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore e di cui all'art. 2740 c.c., creando sugli stessi un vincolo giuridico, che trova chiara espressione nell'art. 2906 c.c. per il quale "non hanno effetto nei confronti del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento".
4 La concessione del sequestro conservativo è, in primo luogo , subordinata alla sussistenza, accertata sulla base di un'indagine meramente sommaria, del cd. fumus boni iuris, ossia della non manifesta infondatezza della pretesa creditoria.
In altre parole, il credito in relazione al quale viene domandato il sequestro deve essere - anche se non liquido ed esigibile - attuale e non meramente ipotetico od eventuale.
Nel caso di specie, difetta allo stato, e salva ogni diversa determinazione nel giudizio di merito in esito alle memorie ex art. 171 ter cpc da depositare nel giudizio di merito , il fumus boni iuris , tenuto conto dei profili di negligenza lamentati .
Invero :
- con particolare riferimento alla mancata proposizione del mezzo di gravame, vale rilevare come l'avvocato avesse rinunciato al mandato prima della scadenza dei termini per CP_1
proporre gravame , stante il venir meno del rapporto fiduciario , provvedendo a darne adeguato preavviso a e a e, conseguentemente, Parte_1 Parte_2
informando gli stessi circa i successivi sviluppi della controversia. In particolare, parte resistente ha provveduto alla spedizione dell'impugnazione proposta dall'architetto con lettera CP_3
raccomandata n. 14978807412-6 datata 10.10.15, con comunicazione dell'udienza di citazione fissata per il 25.01.2016, ritualmente recapitata in data 28.10.15, così come indicato nell'avviso di ricevimento .
- rispetto all'asserito errore imputabile alla parte resistente consistente nell' avere redatto comparse meramente riproduttive del contenuto dell'atto introduttivo e delle memorie ex art. 183, co. IV, n.1 c.p.c. giova ricordare che nelle comparse conclusionali non possono essere sollevate nuove domande né eccezioni in senso stretto, essendo già il thema decidedum e probandum cristallizzato con il maturarsi delle preclusioni assertive e istruttorie di cui all'art
183 cpc applicabile ratione temporis;
sicché non è dato comprendere quale attività difensiva avrebbe dovuto svolgere l'avv. asseritamente incisiva in termini di mutamente CP_1
dell'esito della lite;
per altro l'avvocato ha assunto la difesa nel giudizio fonte CP_1
dell'asserita responsabilità professionale in un momento in cui le difese erano già state esplicitate e le preclusioni maturate;
.
5 Contr
- in ordine alla omessa domanda di condanna in solido della , vale ribadire che gli attori non avevano affatto in quel giudizio azione diretta nei confronti della compagnia del danneggiante.
Infine , occorre rilevare che , allo stato, tenuto conto del tenore della sentenza i atti del Tribunale di
Prato , difettano allegazioni sufficientemente specifiche in ordine alla chance di accoglimento del gravame contro detta pronuncia.
In ogni caso difetta il periculum in mora , costituito dal fondato timore del creditore di perdere le garanzie patrimoniali del proprio credito nel tempo necessario al suo accertamento in sede giudiziale.
Detto periculum può essere desunto, anche alternativamente, sia da elementi obiettivi, attinenti alla circostanza qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore in rapporto proporzionale con l'ammontare del credito, sia da elementi soggettivi, riguardanti il comportamento processuale ed extracontrattuale del debitore che rendano verosimile la eventualità di un depauperamento del suo patrimonio ed esprimano la intenzione di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi (cfr. Cass. n° 2081/2002; Cass. n° 13400 del 2001; Cass. n° 2139 del 1998; Cass. n° 6460 del 1996).
Ora, anche a volere quantificare il credito risarcitorio degli odierni ricorrenti nella cifra dagli stessi indicata, è evidente che il sia titolare di un patrimonio proporzionato CP_1
all'ammontare del credito sopra quantificato.
Ed infatti, dalla produzione documentale della stessa parte ricorrente risulta che il CP_1
è titolare per intero, o per quota, di una serie di immobili, sopra specificamente individuati e descritti rispetto ai quali parte ricorrente non ha allegato, né documentato la sussistenza di formalità pregiudizievoli, né di altri elementi che possano far presumere l'insolvenza del debitore
(quale ad esempio l'elevazione di protesti) o l'insufficienza del patrimonio, ovvero, ancora, comportamenti rivelatori dell'intenzione del debitore di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi.
L'insussistenza del presupposto del periculum in mora si desume, altresì, dalla presenza della polizza assicurativa di responsabilità civile professionale contratta da parte resistente con
, nella forma Claims Made, con conseguente Controparte_4
copertura delle richieste risarcitorie pervenute contro l'assicurato nel corso del periodo di
6 assicurazione e da lui denunciati alla società assicuratrice durante lo stesso periodo in relazione ai fatti occorsi successivamente al periodo di retroattività ivi stabilito, con massimale parti ad Euro
2.000.000 per singolo sinistro per periodo assicurato, con franchigia pari ad Euro 1.000 per sinistro.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
Visti gli art.671 e segg. c.p.c., rigetta il ricorso per sequestro conservativo depositato dalla parte ricorrente.
Spese al merito
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Palermo, il 12.6.25
Il Giudice Cristina Denaro
IL presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Cristina Denaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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