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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/12/2024, n. 2224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 2224 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2665/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte, C.da San Nicola n. Parte_1
9, presso lo Studio dell'Avv. Simone Scarpino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in , Via Vico III La Motta n. 5, presso lo studio CP_1
dell'Avv. Carmelo Pisarro, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa Ida
Arabia - resistente
Oggetto: orario di lavoro straordinario;
differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in
narrativa, che il ricorrente, dal 16.12.2014 al 10.08.2015, ha effettuato lavoro
straordinario per complessive 342,6 ore e, per l'effetto, condannare l'Ente resistente, in
persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle differenze retributive come da allegati ed
analitici conteggi, ovvero ad € 4.443,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia; 2) Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. se
1 dovuta, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.…”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare nullo l'atto introduttivo
del presente giudizio, nel merito rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, poiché
infondata per le motivazioni di cui in narrativa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente del Comune di con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di messo notificatore;
CP_1
che la responsabile del settore, con comunicazione prot. n. del 18.5.2020, lo aveva autorizzato a prestare lavoro straordinario con decorrenza immediata fino a nuova disposizione per la notifica delle ordinanze di quarantena e degli atti giacenti presso l'ufficio messi;
che, in virtù di tale autorizzazione, aveva svolto 342,6 ore di lavoro in eccedenza;
che spettava, in conseguenza dell'orario di lavoro straordinario espletato, la somma di €. 4.443,76; che le richieste di pagamento avanzate in sede amministrativa non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni Controparte_1
ed affermando principalmente che la domanda era nulla perché il ricorrente aveva chiesto il pagamento del lavoro straordinario per il periodo 16.12.2024/10.8.2015, mentre in ricorso aveva fatto riferimento ad un provvedimento autorizzatorio del 18.5.2020; che,
anche a voler considerare il periodo successivo al 18.5.2020, l'autorizzazione rilasciata dalla responsabile del settore non era idonea ad autorizzare validamente l'espletamento di lavoro straordinario;
che non era ammissibile il rilascio di autorizzazioni generali per l'indistinto svolgimento di lavoro straordinario;
che non vi era prova dello svolgimento dell'orario di lavoro straordinario;
che, per il periodo 2015/2021, erano state retribuite o
2 scomputate con riposo compensativo 185 ore di lavoro in più rispetto a quelle effettive. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza non superabili, atteso che, anche volendosi lasciare in disparte ogni valutazione sulla richiesta di pagamento per il periodo
16.12.2014/10.8.2015 (la parte ricorrente afferma, nelle note scritte depositate nel corso del procedimento, che si è trattato di mero refuso, non procedendo tuttavia alla rettifica delle conclusioni ed insistendo, ancora nella note scritte depositate il 6.11.2024, per l'accoglimento delle conclusioni “… rassegnate in atti …”) la domanda resta incompiuta,
essendo basata su una autorizzazione all'effettuazione di ore di lavoro straordinario indeterminata (con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione), con previsione di compensazione con eventuali risorse disponibili e/o in periodi di riposo, oltre che priva di compiuta dimostrazione.
In merito, la produzione documentale di parte ricorrente relativa al riepilogo mensile di verifica del cartellino deve ritenersi insufficiente per la dimostrazione della pretesa azionata in giudizio (anche sul rilievo per cui si tratta di mera stampa priva di attestazione di provenienza), mentre la prova per testi era di fatto irrilevante per l'accoglimento della domanda, chiedendosi sostanzialmente una generica conferma per cui il ricorrente aveva svolto lavoro straordinario, non compiutamente indicato.
Si aggiunge, da ultimo, che non vi è stata in giudizio neppure contestazione specifica di parte ricorrente in ordine alla circostanza di fatto, affermata dal resistente, CP_1
3 secondo cui tra il 2015 ed il 2021 erano state retribuite o scomputate con riposo compensativo 185 ore di lavoro in più rispetto a quelle effettuate.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Si ritiene di compensare le spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni affrontate, con particolare riferimento all'autorizzazione al lavoro straordinario del responsabile del settore del 18.5.2020 allegata in atti ed al margine di incertezza nell'allegazione e dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 9.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
4
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2665/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altomonte, C.da San Nicola n. Parte_1
9, presso lo Studio dell'Avv. Simone Scarpino che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliato in , Via Vico III La Motta n. 5, presso lo studio CP_1
dell'Avv. Carmelo Pisarro, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Dott.ssa Ida
Arabia - resistente
Oggetto: orario di lavoro straordinario;
differenze retributive.
Conclusioni di parte ricorrente: “… 1) accertare e dichiarare, per i motivi esposti in
narrativa, che il ricorrente, dal 16.12.2014 al 10.08.2015, ha effettuato lavoro
straordinario per complessive 342,6 ore e, per l'effetto, condannare l'Ente resistente, in
persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle differenze retributive come da allegati ed
analitici conteggi, ovvero ad € 4.443,76 o nella maggiore o minore somma ritenuta di
giustizia; 2) Con il favore delle spese di lite, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. se
1 dovuta, C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, da distrarsi in favore del
procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.…”.
Conclusioni di parte resistente: “… in via preliminare dichiarare nullo l'atto introduttivo
del presente giudizio, nel merito rigettare la domanda avanzata dal ricorrente, poiché
infondata per le motivazioni di cui in narrativa …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di essere dipendente del Comune di con contratto a tempo pieno e indeterminato e mansioni di messo notificatore;
CP_1
che la responsabile del settore, con comunicazione prot. n. del 18.5.2020, lo aveva autorizzato a prestare lavoro straordinario con decorrenza immediata fino a nuova disposizione per la notifica delle ordinanze di quarantena e degli atti giacenti presso l'ufficio messi;
che, in virtù di tale autorizzazione, aveva svolto 342,6 ore di lavoro in eccedenza;
che spettava, in conseguenza dell'orario di lavoro straordinario espletato, la somma di €. 4.443,76; che le richieste di pagamento avanzate in sede amministrativa non avevano avuto esito positivo. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni Controparte_1
ed affermando principalmente che la domanda era nulla perché il ricorrente aveva chiesto il pagamento del lavoro straordinario per il periodo 16.12.2024/10.8.2015, mentre in ricorso aveva fatto riferimento ad un provvedimento autorizzatorio del 18.5.2020; che,
anche a voler considerare il periodo successivo al 18.5.2020, l'autorizzazione rilasciata dalla responsabile del settore non era idonea ad autorizzare validamente l'espletamento di lavoro straordinario;
che non era ammissibile il rilascio di autorizzazioni generali per l'indistinto svolgimento di lavoro straordinario;
che non vi era prova dello svolgimento dell'orario di lavoro straordinario;
che, per il periodo 2015/2021, erano state retribuite o
2 scomputate con riposo compensativo 185 ore di lavoro in più rispetto a quelle effettive. Su
tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 12.11.2024, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza non superabili, atteso che, anche volendosi lasciare in disparte ogni valutazione sulla richiesta di pagamento per il periodo
16.12.2014/10.8.2015 (la parte ricorrente afferma, nelle note scritte depositate nel corso del procedimento, che si è trattato di mero refuso, non procedendo tuttavia alla rettifica delle conclusioni ed insistendo, ancora nella note scritte depositate il 6.11.2024, per l'accoglimento delle conclusioni “… rassegnate in atti …”) la domanda resta incompiuta,
essendo basata su una autorizzazione all'effettuazione di ore di lavoro straordinario indeterminata (con decorrenza immediata e fino a nuova disposizione), con previsione di compensazione con eventuali risorse disponibili e/o in periodi di riposo, oltre che priva di compiuta dimostrazione.
In merito, la produzione documentale di parte ricorrente relativa al riepilogo mensile di verifica del cartellino deve ritenersi insufficiente per la dimostrazione della pretesa azionata in giudizio (anche sul rilievo per cui si tratta di mera stampa priva di attestazione di provenienza), mentre la prova per testi era di fatto irrilevante per l'accoglimento della domanda, chiedendosi sostanzialmente una generica conferma per cui il ricorrente aveva svolto lavoro straordinario, non compiutamente indicato.
Si aggiunge, da ultimo, che non vi è stata in giudizio neppure contestazione specifica di parte ricorrente in ordine alla circostanza di fatto, affermata dal resistente, CP_1
3 secondo cui tra il 2015 ed il 2021 erano state retribuite o scomputate con riposo compensativo 185 ore di lavoro in più rispetto a quelle effettuate.
La domanda deve dunque rigettarsi, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Si ritiene di compensare le spese di lite, in ragione della peculiarità delle questioni affrontate, con particolare riferimento all'autorizzazione al lavoro straordinario del responsabile del settore del 18.5.2020 allegata in atti ed al margine di incertezza nell'allegazione e dimostrazione della pretesa azionata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 9.12.2024
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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