Articolo 14 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Articolo 13Articolo 15
Versione
3 giugno 1994
Art. 14. Funzionamento delle assemblee studentesche 1. L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di istituto.
2. L'assemblea di istituto e' convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli studenti.
3. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al preside.
4. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.
5. Il preside ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilita' di ordinato svolgimento dell'assemblea.
Entrata in vigore il 3 giugno 1994
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