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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/10/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott. Quirino Caturano, quale giudice del Lavoro, all'udienza del 14 ottobre 2025, previa discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa n. 550/2024 R.G.C vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Damiano Ferraro;
Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Cosenza, in Piazza Fausto e Luigi Gullo n. 88, presso e nello studio del nominato difensore, come da atti di investitura prodotti,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore,
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: diritto assegnazione carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di personale docente.
FATTO E DIRITTO
In capite, deve essere dichiarata la contumacia del resistente. CP_1
Va accolto il ricorso depositato in data 18 giugno 2024, con il quale la ricorrente rivendicava l'assegnazione del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente istituita con la legge 107 del 13 luglio 2015, per l'anno scolastico aveva prestato servizio annuale di insegnamento in favore del che le Controparte_1 aveva negato detto beneficio in quanto assunta a tempo determinato.
In particolare, la ricorrente, dipendente del con contratto a tempo Controparte_1 determinato, in qualità di insegnante presso la Scuola Primaria “B. Gigli” di Macerata per l'a.s. dal
2019/2020 rivendicava l'assegnazione della somma di € 500,00 pari a una annualità del beneficio;
Anzitutto, si dà atto che la ricorrente, come dedotto nel ricorso introduttivo, sia attualmente in servizio preso il resistente poiché immessa in ruolo. CP_1 Gli elementi documentali prodotti dalla ricorrente, in particolare lo stato matricolare, provano la sua assunzione per l'a.s. dal 2019/2020 con contratto a termine 14.09.2019 al 30.06.2020.
Sul conseguente diritto della ricorrente ad ottenere il beneficio della Carta Docenti nel periodo in cui è stata assunta con contratto a termine, vanno di seguito integralmente richiamati i principi espressi dalla Corte di Cassazione - Sezione Lavoro con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 che ricostruisce il contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici in cui è stato introdotto l'istituto della Carta Docente.
Nel caso di specie va dunque disapplicato l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 poiché in contrasto con l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE. Disapplicazione tuttavia limitata all'esclusione dei lavoratori precari dal beneficio: “In altre parole, deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)” (Cass.
29961/2023). Di conseguenza va riconosciuto il diritto della ricorrente ad usufruire della “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per l'anno scolastico in cui è stata assunta con contratto a termine almeno entro il 31 dicembre fino alla fine dell'anno scolastico.
Dunque il convenuto va condannato a costituire in favore della ricorrente, con le modalità CP_1
e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, con accredito sulla detta Carta della somma pari a € 500,00, quale contributo alla sua formazione professionale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore del procuratore anticipatario, come da dispositivo, tenuto conto della attività espletata in sede giudiziale (una unica udienza) e della contumacia dei resistenti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa n. 550/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinte, così provvede:
1) dichiara la contumacia del , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.;
2) accertato il diritto della ricorrente , disapplicata la normativa in contrasto con Parte_1
l'art. 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva n. 1999/70/CE, in accoglimento della domanda, condanna il convenuto, come sopra rappresentato, all'attribuzione in favore della CP_1 medesima della Carta Elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'art. 1, comma 121,
L. n. 107/15 dell'importo nominale complessivo di € 500,00, in relazione all'anno scolastico
2019/2020, da utilizzare con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti in relazione ai docenti di ruolo;
3) condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente al pagamento delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 250,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Macerata, 14 ottobre 2025
Il Giudice