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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4544 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4544 2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
, posta in decisione con decreto reso in data 11.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1974 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
CARLENTINI, VIA MEUCCI N. 3, presso lo studio dell'avv. VITALE MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in CARLENTINI, VIA
RAFFAELLO N. 147, presso lo studio dell'avv. CATANA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi in data 29.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 19/11/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 10.6.2003.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 4 - di aver contratto matrimonio con rito civile in data 10.6.2023 in Comune di Carlentini;
- che dall'unione è nato il figlio l'11.1.2008; Persona_1
- di essersi separati con sentenza n. 1651/2021 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 16.9.2021.
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio ancora minorenne rimarrà affidato in maniera condivisa Persona_2
ad entrambi i genitori ma continuerà ad essere collocato in maniera prevalente presso la madre;
2) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, può incontrare e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi tra le parti o in difetto tre pomeriggi alla settimana dalle ore
16.00 alle ore 20.00, a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 16.00 ed ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
3) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, verserà alla SI.ra , Pt_1 Pt_2 in via anticipata entro giorno 10 di ogni mese, l'assegno di € 500,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
rispetto alla determinazione e qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie ed alla loro ripartizione
i coniugi faranno espresso riferimento alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale di Siracusa in data 03/12/2018;
4) La SI.ra riscuoterà per intero l'assegno unico e/o qualsiasi altro contributo disposto Pt_2
dallo Stato in favore del figlio, prestando il SI. sin da ora il proprio Parte_1
consenso ed impegnandosi a sottoscrivere la relativa documentazione, ove necessari.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente e definitivamente a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento.
6) I SIg.ri e prestando l'uno in favore dell'altro il Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio e/o rinnovo del documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e per il figlio
7) Nulla per quanto riguarda la casa coniugale.
Rimangono invariate le obbligazioni per il pagamento degli arretrati di mantenimento di cui all'atto di transazione sottoscritto dagli odierni ricorrenti il 29/09/2023
8) Le spese del procedimento sono compensante tra le part.
All'esito dell'udienza del 10.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1651/2021 di questo Tribunale, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 10.6.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Carlentini dell'anno 2003 (Anno 2003 – n.
2 – Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17.04.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4544 2024 V.G. avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio;
, posta in decisione con decreto reso in data 11.4.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa congiuntamente da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
29/05/1974 e residente a [...], elettivamente domiciliato in
CARLENTINI, VIA MEUCCI N. 3, presso lo studio dell'avv. VITALE MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in CARLENTINI, VIA
RAFFAELLO N. 147, presso lo studio dell'avv. CATANA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (atti trasmessi in data 29.11.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 19/11/2024, i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale lo scioglimento del matrimonio celebrato il giorno 10.6.2003.
Esponevano in particolare i coniugi:
pagina 1 di 4 - di aver contratto matrimonio con rito civile in data 10.6.2023 in Comune di Carlentini;
- che dall'unione è nato il figlio l'11.1.2008; Persona_1
- di essersi separati con sentenza n. 1651/2021 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 16.9.2021.
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) Il figlio ancora minorenne rimarrà affidato in maniera condivisa Persona_2
ad entrambi i genitori ma continuerà ad essere collocato in maniera prevalente presso la madre;
2) quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre, può incontrare e tenere con sé il figlio secondo liberi accordi tra le parti o in difetto tre pomeriggi alla settimana dalle ore
16.00 alle ore 20.00, a settimane alterne il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 16.00 ed ad anni alterni il giorno di Natale e Capodanno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
3) Il SI. a titolo di contributo al mantenimento del figlio, verserà alla SI.ra , Pt_1 Pt_2 in via anticipata entro giorno 10 di ogni mese, l'assegno di € 500,00= mensili, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché il 50% delle spese straordinarie;
rispetto alla determinazione e qualificazione delle spese ordinarie e straordinarie ed alla loro ripartizione
i coniugi faranno espresso riferimento alle “Linee guida sul mantenimento dei figli” approvate dal Tribunale di Siracusa in data 03/12/2018;
4) La SI.ra riscuoterà per intero l'assegno unico e/o qualsiasi altro contributo disposto Pt_2
dallo Stato in favore del figlio, prestando il SI. sin da ora il proprio Parte_1
consenso ed impegnandosi a sottoscrivere la relativa documentazione, ove necessari.
5) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente e definitivamente a qualsiasi contributo per il proprio mantenimento.
6) I SIg.ri e prestando l'uno in favore dell'altro il Parte_1 Parte_2 consenso al rilascio e/o rinnovo del documento di riconoscimento valido per l'espatrio, proprio e per il figlio
7) Nulla per quanto riguarda la casa coniugale.
Rimangono invariate le obbligazioni per il pagamento degli arretrati di mantenimento di cui all'atto di transazione sottoscritto dagli odierni ricorrenti il 29/09/2023
8) Le spese del procedimento sono compensante tra le part.
All'esito dell'udienza del 10.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio.
pagina 2 di 4 Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 1651/2021 di questo Tribunale, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 10.6.2003, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Carlentini dell'anno 2003 (Anno 2003 – n.
2 – Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti al figlio minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di CARLENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di conSIlio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 17.04.2025
pagina 3 di 4 Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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