Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 29/05/2025, n. 1000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1000 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01000/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00262/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di SA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 262 del 2025, proposto da IN ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Vuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castellabate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Corrado Magro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NT ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Gennaro Maione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Castellabate sull’atto di diffida p.e.c. del 31.12.2025 proteso all’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 2162 del 29.5.2023 del Responsabile dell’Area V – Sportello Unico dell’Edilizia, Demanio e Urbanistica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Castellabate e di NT ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, premesso di essere proprietario dell’immobile sito nel Comune di Castellabate alla frazione San Marco alla via C. De Angelis (già via Pozzillo), contraddistinto in Catasto al foglio 24 p.lla n. 14, ha allegato e dedotto che: giusta ordinanza prot. n. 2162 del 29.5.2023, il Responsabile dell’Area V – Sportello Unico dell’Edilizia, Demanio e Urbanistica, del predetto Comune, ha ordinato al confinante, NT ON, di provvedere, a proprie cure e spese, alla demolizione e rimozione – nonché al consequenziale rispristino dello stato originario dei luoghi – delle opere realizzate sine titulo ed insistenti su aree ed immobili individuati catastalmente al foglio 24 p.lla n. 616, ovvero: “al piano terra-rialzato la struttura in materiale metallico preverniciato, con tenda ombreggiante apribile composta di materiale impermeabile dotato di carrello scorrevole e perimetrata da paratie laterali in vetro trasparente scorrevoli avente la seguente dimensione: mt 5,50 x mt 4,30, sostenuta da sei pilastrini bullonati a terra delle dimensioni di cm 12x12”; trascorsi 16 mesi dal termine previsto ex lege per l’ottemperanza e constatata, altresì, la persistenza delle opere contestate, con p.e.c del 31.12.2024, ha invitato e diffidato il funzionario comunale a disporre ad horas i provvedimenti sanzionatori ex art. 31, DPR 6.6.2001, n. 380 e, in particolare, all’acquisizione al patrimonio e conseguente ripristino dello stato dei luoghi, a spese del responsabile dell’abuso ed all’irrogazione della sanzione pecuniaria nella misura massima, insistendo il manufatto su area pluri-vincolata; tuttavia, il Comune, a tutt’oggi, non ha adottato alcun provvedimento, perseverando nell’inazione.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente ha chiesto all’adito Tribunale di accertare l’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione resistente.
Si sono costituiti il Comune di Castellabate nonché il controinteressato, eccependo l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’azione e chiedendo comunque, nel merito, il rigetto della stessa, in quanto infondata, in fatto e in diritto.
Nell’udienza camerale del 28 maggio 2025, la causa è introitata per la decisione.
In via preliminare, il Collegio, in ragione degli esiti nel merito della causa, ritiene di poter prescindere dall'esame delle eccezioni preliminari del gravame formulate dalla parte resistente.
Può, invero, farsi applicazione del principio, da tempo delineato dalla giurisprudenza, sia del Giudice ordinario che del Giudice amministrativo, della "ragione più liquida", in virtù del quale il profilo dell'evidenza della questione viene preferito a quello dell'ordine logico della loro trattazione.
Per esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, la causa può, dunque, essere decisa sulla base della questione di più pronta soluzione (nel caso di specie, l'infondatezza nel merito dell’assunta prospettazione ricorsuale), anche se, dal punto di vista sistematico, avrebbero dovuto essere previamente risolte le questioni logicamente antecedenti e senza che tale inversione comporti, nemmeno implicitamente, la risoluzione in un senso piuttosto che in un altro delle questioni logicamente antecedenti che vengono pretermesse (cfr.: T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 06/05/2021, n. 409; Consiglio di Stato, sez. V, 14/01/2022, n. 260).
Ciò posto, il gravame è respinto.
È d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com’è noto, il comportamento inerziale della Pubblica Amministrazione ha un significativo apprezzamento da parte del nostro ordinamento giuridico, il quale, in un’ottica finalistica del soddisfacimento del preminente interesse pubblicistico, appresta, in favore del privato, due tipi di tutela: una preventiva di semplificazione procedimentale, in tema di silenzio assenso ed una successiva, nella materia del tutto residuale e recessiva del silenzio rigetto.
Al di fuori dei tassativi casi di valenza legalmente qualificata della condotta inerte pubblicistica, si configura la fattispecie del silenzio rifiuto o silenzio inadempimento, rigorosamente circoscritta alla pura e semplice violazione dell’obbligo giuridico di provvedere, che, perciò solo, integra un tipico caso di inadempimento, stigmatizzabile con i rimedi originanti dal combinato disposto degli artt. 31 e 117 c.p.a.
L’obbligo di provvedere nel termine di legge è palesemente scandito nell’art. 2 della Legge 241/1990, il quale, nel declinare un ineludibile principio di certezza giuridica oltre che di tutela dell’affidamento privato, da un lato consacra il tempo a bene degno di rilievo e considerazione giuridica e, dall’altro, impone all’Amministrazione di definire un procedimento, avviato con istanza privata, mediante l’adozione di una soluzione provvedimentale, entro i termini di legge.
Il decorso del termine normativamente previsto per provvedere non costituisce di per sé causa di illegittimità del provvedimento tardivamente adottato, né preclude la prosecuzione delle attività d'istruttoria procedimentale; in effetti, in assenza di un'esplicita prescrizione di decadenza del potere, alla previsione del termine di conclusione del procedimento deve essere attribuita una funzione meramente acceleratoria; detto altrimenti, il mancato rispetto del termine, entro il quale la pubblica amministrazione deve concludere il procedimento, non assurge a requisito inficiante la validità del provvedimento adottato tardivamente (Tar Potenza, sez. I, 24/03/2020, n.212).
Ai fini della declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato nonché della condanna della stessa, è necessario che, al momento della pronuncia del giudice, perduri l'inerzia dell'Amministrazione inadempiente e che dunque non sia venuto meno il relativo interesse ad agire; di conseguenza, l'adozione da parte della stessa di un provvedimento esplicito, in risposta all'istanza dell'interessato o in ossequio all'obbligo di legge, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell'interesse ad agire (se il provvedimento intervenga prima della proposizione del ricorso) o improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (se il provvedimento intervenga nel corso del giudizio all'uopo instaurato); permane invece la situazione di inerzia colpevole, e dunque il corrispondente interesse ad agire ex art. 117 c.p.a., se l'Amministrazione non conclude il procedimento (quale ne sia il contenuto) nel termine di riferimento ovvero se adotta un atto infra procedimentale o peggio soprassessorio, atteso che una tale attività non dà vita ad un autentico provvedimento ultimativo del procedimento che l'Amministrazione ha l'obbligo di concludere, ma un rinvio sine die (Consiglio di Stato sez. IV, 06/12/2019, n.8349).
Ebbene, facendo applicazione del quadro legislativo e giurisprudenziale testè citato, va detto che il ricorso non può essere accolto.
Invero, le emergenze istruttorie documentali, acquisite agli atti di causa, hanno consentito di accertare che il ricorrente ha richiesto l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione n. 2162/2023, relativa ad un fabbricato sul quale insiste un’istanza di condono da parte del Sig. NT ON, ancora in attesa di definizione da parte della Soprintendenza e solo successivamente da parte del Comune, come attestato dal responsabile del SUE, urbanistica e territorio del Comune.
Orbene, la pendenza di un condono impedisce di eseguire l’impugnata ordinanza di demolizione.
Pertanto, la proposizione dell’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 D.P.R. n. 380/2001, incide sulla possibilità dell'amministrazione pubblica di portare ad esecuzione la sanzione, che resta sospesa fino alla definizione del procedimento” (TAR Campania, SA, sez. II, sentenza n. 759/2024 del 2 aprile 2024; Cons. Stato, Sez. VI, 27 settembre 2022, n. 8320.
Ne consegue che, allo stato, la pendenza dell’accertamento di conformità urbanistica, avviato presso il Comune di Castellabate con atto prot. n. 15676 del 14-07-2023, esclude che possa addebitarsi all’Ente una condotta colpevolmente inerte rispetto all’assunzione dei provvedimenti consequenziali all’ordine demolitorio d’interesse.
E tanto basta al Collegio.
I profili di peculiarità della vertenza giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di SA (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SA nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO