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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/02/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 34594/2024
TRA
E_
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi 19/02/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. MIONI ALBERTO MARIA EUGENIO, oggi sostituito dall'avv. E_
LETIZIA GROSSINI, giusta delega orale.
Per essuno. Controparte_1
Il Giudice invita il procuratore della parte ricorrente a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 281sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MIONI ALBERTO MARIA E_ P.IVA_1
EUGENIO, elettivamente domiciliata in CORSO DI PORTA ROMANA 108 20100 MILANO, presso il difensore avv. MIONI ALBERTO MARIA EUGENIO
RICORRENTE contro
C.F. ) Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI: parte ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato la in persona E_
dell'amministratore unico , dopo aver premesso di essere proprietaria delle Controparte_2 porzioni immobiliari (di seguito per brevità indicate anche solo come “ ) costituite CP_3
da una porzione di capannone industriale, giardino esterno e cortile con servizi igienici site in
2 PO d'DD (MI), Via dell'Industria n. 2/c, esponeva: che, con contratto stipulato in data 1° aprile 2011, concedeva in locazione ad uso commerciale il suddetto immobile al sig.
(doc. 3); che in data 8 gennaio 2019 in tale contratto subentrava CP_4 [...]
quale subconduttore (doc. 4); che, a causa della Controparte_1
morosità della conduttrice, promuoveva procedimento di sfratto - conclusosi con E_
l'emissione di un'ordinanza di rilascio del Tribunale di Milano – al termine del quale rientrava nel possesso del bene (docc. 5-6); che in data 2 febbraio 2023, nelle more dell'esecuzione dell'obbligo di liberazione dell'immobile, le parti stipulavano un contratto di opzione di preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile de quo, con il quale veniva concesso alla resistente la facoltà di poter esercitare il diritto di opzione entro e non oltre il termine del 30 aprile 2023 (doc. 7); che versava a la Controparte_1 E_ somma di € 4.000,00 a titolo di indennità risarcitoria ed a fondo perduto per il pregiudizio derivante dal mancato utilizzo dell'immobile dalla data di stipulazione a quella della scadenza del termine per l'esercizio del diritto di opzione, ed a titolo di caparra confirmatoria nel caso di effettivo esercizio (doc. 8); che all'art. 8 del contratto di opzione le parti prevedevano che in caso di inadempimento la Controparte_1 si impegnava a liberare l'immobile de quo (doc. 7, pag. 3); che in data 30 aprile 2023 le parti stipulavano una scrittura privata con la quale prorogavano il termine per l'esercizio di opzione al 31 ottobre 2023 (doc. 9); che con pec del 31/10/2023 Controparte_1 dichiarava di voler esercitare il suddetto diritto per l'acquisto dell'immobile de quo ed inviava in allegato la scrittura privata costituente contratto preliminare di compravendita, obbligandosi all'acquisto del bene per il corrispettivo di € 170.000,00 complessivi e con previsione di contratto definitivo da stipularsi entro il termine essenziale del 31/01/2024.
(doc. 10); che provvedeva a versare l'importo di € 30.000,00 a titolo di Controparte_1 integrazione della caparra confirmatoria (doc. 11); che nel corso del mese di gennaio 2024 la ricorrente iniziava a predisporre la bozza dell'atto di compravendita per fissare la data del rogito, ma il legale rappresentante della resistente temporeggiava;
che in data 12 aprile 2024 su richiesta di le parti stipulavano una scrittura integrativa con la Controparte_1
quale veniva prorogata la data fissata per la stipula del contratto definitivo sino al
15/06/2024 e veniva previsto che l'atto sarebbe stato stipulato davanti al Notaio Per_1
3 (doc. 12); che nel frattempo la promissaria acquirente eseguiva altri versamenti per Per_2
complessivi € 15.000,00 a titolo di ulteriore integrazione della caparra confirmatoria (doc. 13); che avanzava a un'altra richiesta di proroga sicché, con pec Controparte_1 E_ del 27/05/2024, rivolgeva ad una formale diffida ad E_ Controparte_1
adempiere ex art. 1454 c.c. (doc. 14); che all'appuntamento davanti al Notaio nessuno si presentava per e che conseguentemente con pec del 26/07/2024 Controparte_1 Pt_1
comunicava alla promissaria acquirente di volere recedere ex art. 1385 c.c. dal contratto
[...]
preliminare trattenendo in via definitiva la caparra confirmatoria ricevuta (doc. 15); che era, pertanto, venuto meno ogni vincolo contrattuale tra le parti, motivo per cui Controparte_1
non aveva più titolo per continuare ad occupare l'immobile di proprietà di doc. 16). Pt_1
Tanto premesso, conveniva in giudizio E_ Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore socio accomandatario e Amm.re Unico
[...]
sig. , chiedendo, in via principale, la condanna di quest'ultima al rilascio CP_1
dell'immobile.
Nessuno si costituiva in giudizio per Controparte_1
dichiaratane la contumacia, il Giudice, all'esito della discussione orale della causa, dava lettura del dispositivo e della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice che la domanda proposta da avverso E_ [...]
meriti accoglimento. Controparte_1
La società ricorrente ha dato piena prova di essere proprietaria dell'immobile sito in PO
d'DD (MI), Via dell'Industria n. 2/c (cfr. doc. 2).
Le risultanze istruttorie di causa hanno, inoltre, provato come l'unità immobiliare de quo sia occupata da come emerge dal contratto di Controparte_1
sublocazione commerciale, correttamente registrato (cfr. docc. 3-4), dal successivo contratto di opzione di preliminare di compravendita - il quale espressamente prevede ai sensi dell'art. 8 che “in caso di mancato esercizio del diritto di opzione entro il termine essenziale sopra stabilito
(30/04/2023 ndr), l'opzionaria si impegna sin da ora a Controparte_1 liberare l'immobile dai beni di sua proprietà ivi rimasti a seguito dell'avvenuto sloggio e reimmissione nel possesso del bene nelle mani della proprietaria” (cfr. doc. 7 pag. 3) – dalla scrittura privata con
4 cui veniva prorogato il termine per l'esercizio del diritto di opzione, dal contratto preliminare di compravendita e dall'ulteriore scrittura integrativa con la quale veniva prorogata la data fissata per la stipula del contratto definitivo (cfr. docc.
9-10 e 12).
Stante poi la contumacia da parte della resistente, devono essere ritenuti per ammessi, valutati i complessivi elementi di prova emersi, che evidenziano inequivocabilmente l'attuale detenzione dell'immobile de quo da parte di Controparte_1
Da accogliere pertanto è la domanda di rilascio formulata da nei confronti di E_
: quest'ultima infatti non ha dimostrato di Controparte_1 avere titolo giuridico alcuno a fondamento dell'occupazione dell'immobile per cui è causa e tale da abilitarne la prosecuzione della detenzione, che deve dunque essere restituito al alla ricorrente, essendone proprietaria;
dunque la resistente Controparte_1 eve essere condannata all'immediato rilascio dell'immobile sito in PO d'DD
[...]
(MI), Via dell'Industria n. 2/c libero da persone e/o cose.
La resistente deve essere, infine, condannata al pagamento delle spese di lite, come da dispositivo, secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa:
1. accerta che occupa senza alcun titolo Controparte_1
l'immobile sito in PO d'DD (MI), Via dell'Industria n. 2/c di proprietà di
E_
2. condanna all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile come individuato al precedente punto 1) libero da persone e/o cose;
3. condanna a rifondere a Controparte_1 E_
le spese processuali liquidate in € 545,00 per spese documentate ed € 5.261,00 per compensi, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. se ed in quanto dovuta.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 19/02/2025
5 Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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