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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2025, n. 12680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12680 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.65507, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raul Carosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a
Roma, in Via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in Controparte_2 persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
1 2
FATTO
Il sig. agiva in giudizio in proprio e in qualità di erede del Parte_1
Par nonno, , chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti dal de Persona_1 cuius durante la Seconda Guerra Mondiale a causa della sua deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz, dove era stato condotto dai soldati nazisti nel maggio del 1944. Parte attrice riportava che il Sig. , in data Persona_2
5/04/1944, era stato arrestato a Roma nel quartiere c.d. Ghetto dalle forze armate tedesche e condotto nel campo di prigionia di Fossoli di Carpi sino al 16.05.1944, data in cui era stato caricato sul convoglio ferroviario n.10, in condizioni disumane, per essere poi trasferito in un campo di concentramento in CP_1
Sempre parte attrice narrava che, in data 23.05.1944, il de cuius era giunto ad
Auschwitz, dove era stato immatricolato con il numero A-5369 ed era rimasto sino alla liberazione ad opera degli Alleati, avvenuta il 5/05/1945.
Successivamente, il Sig. aveva fatto rientro in Italia in data Persona_2
13/07/1945. L'odierno attore agiva iure hereditatis per il risarcimento del danno morale e materiale subito dal nonno in seguito alla sua persecuzione, deportazione e detenzione.
In conclusione, l'attore chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che il Sig. CP_3
e i suoi eredi avevano subito a causa della deportazione di quest'ultimo
[...] nel campo di sterminio di Auschwitz, e conseguentemente, condannarle ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore ad €50.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui
2 3
il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta eccepiva il difetto di prova relativamente alla qualità di erede dell'attore. La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva, inoltre, la genericità e contraddittorietà dell'atto di citazione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni richiesti nonché il difetto di prova in ordine al danno biologico.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, Controparte_2 dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore aveva percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 28/11/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_1
All'udienza del 25/02/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il
3 4
deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta sulla base dell'assorbente questione di diritto relativa al difetto di prova circa la legittimazione attiva dell'attore (cfr. ex multis, Cass. n.41995 del 28.09.2022 e
Cass Civ. n.9936/2014).
Il Sig. dichiara di essere nipote ed erede legittimo di Parte_1 Per_2
e agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento iure hereditatis
[...] per i danni patrimoniali e non patiti dal de cuius, quando ancora era in vita, a causa della sua deportazione e detenzione in prigionia ad Auschwitz dal
05/04/1944 al 05/05/1945.
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato.
Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provata dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402).
A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha prodotto la seguente documentazione:
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1) Cdec di;
Persona_2
2) Certificato persecuzione razziale Comunità ebraica di;
Persona_2
3) Certificato di morte di;
Persona_2
4) Certificato appartenenza alla Comunità ebraica di Di Neris Lello;
5) Certificato di morte di Di Neris Lello;
6) Certificato appartenenza alla Comunità ebraica di . Parte_1
Ai fini della prova della qualità di erede si osserva quanto segue. Risulta provato il decesso di , avvenuto in data 13/02/2001 a Roma, come Persona_2 risultante dal certificato di morte prodotto. Tuttavia, avuto riguardo alla prova del rapporto di parentela intercorrente con l'attore nonché alla sua qualità di erede, non è stata depositata alcuna certificazione anagrafica ufficiale né uno stato di famiglia storico né un certificato di residenza.
Si osserva, inoltre, che ai fini della prova della qualità di erede non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma, i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti da in seguito alla deportazione. Persona_2
Da ultimo si riporta l'ordinanza n.817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ.,
18 aprile 2024, n. 10519). Conclusivamente, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; Cass., n. 210/2021).
Pertanto, posto che l'attore non ha provato la asserita qualità di erede di Per_2
questo Giudice accoglie l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello
[...]
5 6
Stato relativamente al difetto di prova in ordine alla predetta qualità, elemento costitutivo del diritto vantato. Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui è sottoposto l'erede e la oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal Sig. ; Parte_1
b) spese di lite compensate.
Roma, 17.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.65507, del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Raul Carosi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito a
Roma, in Via Quintilio Varo n. 112; parte attrice contro
in persona del Cancelliere legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace
Repubblica Italiana e, per essa, la in Controparte_2 persona del Presidente del Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, alla via dei
Portoghesi n. 12, è domiciliata;
parte convenuta
Oggetto: azione ex art.43 D.L. 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.
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FATTO
Il sig. agiva in giudizio in proprio e in qualità di erede del Parte_1
Par nonno, , chiedendo il risarcimento di tutti i danni patiti dal de Persona_1 cuius durante la Seconda Guerra Mondiale a causa della sua deportazione nel campo di concentramento di Auschwitz, dove era stato condotto dai soldati nazisti nel maggio del 1944. Parte attrice riportava che il Sig. , in data Persona_2
5/04/1944, era stato arrestato a Roma nel quartiere c.d. Ghetto dalle forze armate tedesche e condotto nel campo di prigionia di Fossoli di Carpi sino al 16.05.1944, data in cui era stato caricato sul convoglio ferroviario n.10, in condizioni disumane, per essere poi trasferito in un campo di concentramento in CP_1
Sempre parte attrice narrava che, in data 23.05.1944, il de cuius era giunto ad
Auschwitz, dove era stato immatricolato con il numero A-5369 ed era rimasto sino alla liberazione ad opera degli Alleati, avvenuta il 5/05/1945.
Successivamente, il Sig. aveva fatto rientro in Italia in data Persona_2
13/07/1945. L'odierno attore agiva iure hereditatis per il risarcimento del danno morale e materiale subito dal nonno in seguito alla sua persecuzione, deportazione e detenzione.
In conclusione, l'attore chiedeva di: dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma;
ritenere e dichiarare le parti convenute responsabili civilmente per il danno materiale e morale che il Sig. CP_3
e i suoi eredi avevano subito a causa della deportazione di quest'ultimo
[...] nel campo di sterminio di Auschwitz, e conseguentemente, condannarle ad un equo risarcimento a favore dell'attore non inferiore ad €50.000,00, oltre interessi del 4% e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo o nella diversa misura ritenuta di giustizia.
Si costituiva in giudizio la la quale, Controparte_2 preliminarmente, chiedeva di accertare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, per l'effetto, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva. L'Avvocatura dello Stato eccepiva, inoltre, la prescrizione ex art.2947, comma 3 c.c. dei diritti risarcitori vantati dalla parte attrice. Sempre parte convenuta precisava che - a prescindere dalla questione relativa alla prescrittibilità o meno del reato posto a fondamento della domanda - ai sensi dell'art. 2947, comma 3 C.c., nel caso in cui
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il reato si estingua per morte del reo, il termine di prescrizione di anni cinque decorre dalla data di tale evento. L'Avvocatura rilevava il decorso presuntivo del termine di cui sopra – pur non essendo stati individuati i soggetti materialmente responsabili dell'illecito posto a fondamento della domanda - posto che i fatti risalivano a più di settanta anni fa.
Nel merito, parte convenuta eccepiva il difetto di prova relativamente alla qualità di erede dell'attore. La Presidenza del Consiglio dei ministri eccepiva, inoltre, la genericità e contraddittorietà dell'atto di citazione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni richiesti nonché il difetto di prova in ordine al danno biologico.
In via subordinata, l'Avvocatura chiedeva di decurtare dall'eventuale risarcimento quanto già ottenuto da parte attrice a titolo indennitario e/o risarcitorio in conseguenza dei fatti per cui è causa o, in alternativa, che la stessa avrebbe potuto ottenere se non fosse incorsa nella decadenza di cui all'art.1 della legge 6 agosto
1966, n. 646. Oltre a tali somme, l'Avvocatura chiedeva la decurtazione delle somme eventualmente già corrisposte ai sensi dell'art. 1 della legge 18 novembre
1980, n. 791. In relazione a tali benefici economici, l'Amministrazione eccepiva la compensatio lucri cum damno ai sensi dell'art. 43, comma 4, lett. b), del decreto-legge n. 36 del 2022.
In conclusione, parte convenuta chiedeva di: 1) affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data antecedente all'introduzione del giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla b) in ogni caso, Controparte_2 dichiarare le domande formulate da parte attrice infondate in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, per difetto di allegazione e prova in ordine alla sussistenza dei fatti costitutivi della domanda;
c) in via subordinata, accogliere – in sede di quantificazione del danno – l'eccezione di compensatio lucri cum damno e, per l'effetto, decurtare dall'eventuale risarcimento quanto l'attore aveva percepito o avrebbe potuto percepire in conseguenza dei fatti per cui è causa.
All'udienza del 28/11/2023, il Giudice dichiarava la contumacia della CP_1
All'udienza del 25/02/2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art.190 c.p.c., termini di giorni 60 per il
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deposito di comparse conclusionali e di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt.24 e 111 della Costituzione, la presente controversia può essere risolta sulla base dell'assorbente questione di diritto relativa al difetto di prova circa la legittimazione attiva dell'attore (cfr. ex multis, Cass. n.41995 del 28.09.2022 e
Cass Civ. n.9936/2014).
Il Sig. dichiara di essere nipote ed erede legittimo di Parte_1 Per_2
e agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento iure hereditatis
[...] per i danni patrimoniali e non patiti dal de cuius, quando ancora era in vita, a causa della sua deportazione e detenzione in prigionia ad Auschwitz dal
05/04/1944 al 05/05/1945.
Dunque, trattandosi di una pretesa azionata non in proprio bensì in qualità di erede in forza della trasmissione in via ereditaria di un diritto facente capo ad un diverso soggetto, la qualità di erede costituisce un elemento costitutivo della domanda.
Nel caso di specie, per chiedere in giudizio il risarcimento del danno la parte deve dimostrare, oltre ad una serie di elementi materiali (il danno e il nesso di causalità), anche di essere subentrata in quanto erede nella posizione dell'originario titolare del diritto azionato.
Di conseguenza, sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la titolarità del diritto - in quanto fatto che costituisce il fondamento della domanda - deve essere provata dall'attore. Ne discende che il possesso della qualità di erede, rappresentando il presupposto essenziale della titolarità del diritto fatto valere in giudizio, non integra una questione di legittimazione in senso proprio, ma attiene al merito e, dunque, alla fondatezza della domanda attorea (cfr. Cass. civ. 2 dicembre 2019 n. 31402).
A tale riguardo, si riporta anche quanto affermato dalla Suprema Corte di cassazione secondo cui colui che agisce in giudizio per far valere un diritto iure hereditatis “deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima”
(Cassazione civile sez. VI, 10/05/2018, n.11276).
Parte attrice ha prodotto la seguente documentazione:
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1) Cdec di;
Persona_2
2) Certificato persecuzione razziale Comunità ebraica di;
Persona_2
3) Certificato di morte di;
Persona_2
4) Certificato appartenenza alla Comunità ebraica di Di Neris Lello;
5) Certificato di morte di Di Neris Lello;
6) Certificato appartenenza alla Comunità ebraica di . Parte_1
Ai fini della prova della qualità di erede si osserva quanto segue. Risulta provato il decesso di , avvenuto in data 13/02/2001 a Roma, come Persona_2 risultante dal certificato di morte prodotto. Tuttavia, avuto riguardo alla prova del rapporto di parentela intercorrente con l'attore nonché alla sua qualità di erede, non è stata depositata alcuna certificazione anagrafica ufficiale né uno stato di famiglia storico né un certificato di residenza.
Si osserva, inoltre, che ai fini della prova della qualità di erede non rilevano i certificati rilasciati dalla Comunità ebraica di Roma, i quali possono assumere rilevanza indiziaria solo avuto riguardo alla dimostrazione degli atti illeciti subiti da in seguito alla deportazione. Persona_2
Da ultimo si riporta l'ordinanza n.817 del 13 gennaio 2025, con la quale la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che, in tema di legitimatio ad causam, colui che promuove l'azione (o specularmente vi contraddica) nell'asserita qualità di erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve allegare la propria legittimazione per essere subentrato nella medesima posizione del proprio autore, fornendo la prova, in ottemperanza all'onere di cui all'art.2697 c.c., del decesso della parte originaria e, soprattutto, della sua qualità di erede, perché altrimenti resta indimostrato uno dei fatti costitutivi del diritto di agire o a contraddire (tra le tante, v. di recente Cass. civ.,
18 aprile 2024, n. 10519). Conclusivamente, in relazione alla prova della qualità di erede, l'onere non è assolto neanche con la produzione della sola denuncia di successione, bensì è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che appunto legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. cod. civ. (Cass., n. 10519/2024; Cass., n. 210/2021).
Pertanto, posto che l'attore non ha provato la asserita qualità di erede di Per_2
questo Giudice accoglie l'eccezione sollevata dall'Avvocatura dello
[...]
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Stato relativamente al difetto di prova in ordine alla predetta qualità, elemento costitutivo del diritto vantato. Ne consegue il rigetto della domanda nel merito.
Le spese seguono la compensazione in relazione alla difficoltà probatoria cui è sottoposto l'erede e la oggettiva particolare drammaticità dei fatti narrati.
Da quanto sopra esposto,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'attore e, per l'effetto, rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dal Sig. ; Parte_1
b) spese di lite compensate.
Roma, 17.9.2025 Il Giudice
Dott. Alberto Cianfarini
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