Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 27/03/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3783/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Mimmo Manfredi;
Parte_1
RICORRENTE
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. Teresa Controparte_1
Calfa;
RESISTENTE
, anche quale mandatario Controparte_2
della Società di cartolarizzazione dei crediti rappresentato e difeso Controparte_3 dall'Avv. Marcello Carnovale;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/10/2018, il ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0342018900835792000, notificata il 28/09/2018, avente ad oggetto i seguenti atti sottesi per contributi : 1) cartella n. 03420090031619011000, CP_3
presuntivamente notificata il 20/07/2009, per contributi IVS e somme aggiuntive 2008; 2) avviso di addebito n. 33420120002421900000, notificato il 09/10/2012, per contributi IVS e somme aggiuntive 2010; per un importo complessivo pari ad € 2.084,22.
Parte ricorrente ha contestato la illegittimità della pretesa per intervenuta prescrizione dei crediti intimati, ai sensi dell'art. 3, commi 9 e 10 della legge n. 335 del 1995.
Costituitisi in giudizio l' e l' hanno contestato con varie argomentazioni la CP_3 CP_4 domanda del ricorrente, sostenendo la regolare notifica degli atti e sollevando l'eccezione di
1
222 e ss., della l. n. 197 del 2022, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege.
La causa, già matura per la decisione innanzi ad altro magistrato, è stata riassegnata a questo giudice in data 11.2.2025, in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 50 decreto n. 2 del 28.1.2025.
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1. Osserva, preliminarmente, il Tribunale che deve ritenersi sussistente la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite della Controparte_1
Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022) quanto all'insussistenza, in fattispecie come quella in esame, di un litisconsorzio necessario tra ente titolare del carico contributivo e soggetto deputato ex lege alla relativa riscossione. Invero, per come è formulata la domanda, parte ricorrente richiede anche l'annullamento di atti di competenza propria dell'
[...]
, in tal modo rendendo l' legittimata passiva sul punto. Ne consegue Controparte_1 CP_4 che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario.
Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione CP_3
della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
2. In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per i carichi sottesi alla cartella n. 03420090031619011000 e all'avviso di addebito n. 33420120002421900000 (che reca partite inferiori a mille euro per come risulta dall'estratto di ruolo), i quali risultano interamente azzerati per stralcio/annullamento ex lege.
Invero, sono stati automaticamente annullati, a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n.
197 del 2022, i singoli carichi sottesi alla cartella di pagamento e all'avviso di addebito suindicati, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidati dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre
2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, come modificato dall'art. 3 bis, co. 1, lettera d, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla l. 24 febbraio 2023, n. 14 “Sono automaticamente annullati, alla data del 30 aprile 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (…)”.
2 Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la l. n. 197 del
2022 ripropone una misura di tenore analogo, anche se non perfettamente identico, a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo
4, commi da 4 a 9, del d.l. n. 41 del 2021, conv. in l. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la
Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr. Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione).
Quanto all'istituto disciplinato dalla l. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all'invocata declaratoria di cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla l. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass. n. 35535 del
2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023).
Pertanto, deve essere dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nella cartella n. 03420090031619011000 e nell'avviso di addebito n. 33420120002421900000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
3. Considerato l'esito complessivo della controversia e tenuto conto del totale annullamento della cartella di pagamento e dell'avviso di addebito sopra indicati, conseguente ad un fatto sopravvenuto nel corso del processo (ossia l'entrata in vigore dell' art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197), appaiono in concreto sussistenti “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” che, a norma dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. (come risultante dalla parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 77 del 2018), giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona della dott.ssa Margherita Sitongia, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
3 - dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle poste creditorie per contribuzioni contenute nella cartella n. 03420090031619011000 e nell'avviso di addebito n.
33420120002421900000, per sopravvenuto sgravio/annullamento ex lege;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Castrovillari, 27.3.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Raffaella
Palumbo - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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