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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/06/2025, n. 2702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2702 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Rachele Olivero, ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg. 18076/2023 promossa da:
TA ER (Cf. ) e LI LA C.F._1
( ), elettivamente domiciliati in Salerno, Via Max Casaburi n. 8, C.F._2
presso lo studio degli avv.ti Giorgia Fieramosca ( e Gaetano Di Email_1
Fluri ); Email_2
appellanti contro
(P.Iva. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
PI (To), Via Cesare Battisti n. 3, presso lo studio dell'avv. Debora Macello
, che la rappresenta e difende per Email_3
delega in atti;
appellata;
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di IN n. 3116/2023 pubblicata il 5/10/2023 - estinzione anticipata del finanziamento da parte del consumatore.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellanti: “ - DICHIARARE la sentenza impugnata nulla o comunque viziata nel punto in cui non si accerta la nullità della clausola che esclude la rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata vista la falsa ed errata applicazione dell'art. 125sexies TUB del Testo Unico Bancario o comunque la vessatorietà della detta clausola;
- DICHIARARE infondata e non dovute le somme relative alla domanda riconvenzionale accolta effetto dell'accoglimento dell'appello
- ACCERTARE E DICHIARARE il diritto di parte appellante alla restituzione degli oneri non goduti e non maturati per effetto dell'anticipata estinzione del contratto e della
1 opacità delle clausole contrattuali relative ai costi e, per l' effetto,
ANRE, la società appellata alla restituzione delle seguenti somme:
1)ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza del diritto alla restituzione dei costi non maturati del finanziamento e, per l' effetto,
2)ANRE la società appellata alla restituzione delle seguenti somme:
- Contratto stipulato dal sig. ER TA
a)€ 38,45(€ 300/108x49-97,66) a titolo di “commissioni istruttoria, tenuto conto di euro 97,66 già stornati nel conteggio estintivo”;
b)€ 287,75(€2.246,40/108x49-731,45) a titolo di provvigioni dell' intermediario, tenuto conto di erup 731,45 già stornati nel conteggio estintivo, per un totale di euro 326,20.
- Contratto stipulato dal sig. LA LI
a)€ 64,41(€ 300/120x71-113,09) a titolo di “commissioni istruttoria, tenuto conto di euro 113,09 già stornati nel conteggio estintivo”;
b)€ 375,04 (€1.747,20/120x71-658,72) a titolo di provvigioni dell' intermediario, tenuto conto di erup 658,72già stornati nel conteggio estintivo, per un totale di euro
439,45.
3) ANRE alle spese di causa in favore del procuratore antistatario, ex art.
93 c.p.c. , per entrambi i gradi di giustizio”;
Appellata: “ …NEL MERITO
- rigettare le domande tutte proposte nei confronti di Controparte_1
dai signori TA ER e LI LA.
[...]
- in ogni caso, confermare la sentenza n. 3116/2023, pronunciata dal Giudice di Pace di IN depositata in cancelleria in data 5.10.2023 e conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibile, infondato e/o con qualsiasi altra statuizione disattendere e rigettare l'appello proposto signori TA ER e LI LA.
Con vittoria di spese e distrazione dei compensi, IVA e CPA come per legge a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”;
MOTIVAZIONE
1. TA ER e LI LA hanno convenuto in giudizio, innanzi al
Giudice di Pace di IN, la per ottenere dalla stessa il Controparte_1
rimborso proporzionale di tutti i costi pertinenti ai seguenti contratti di finanziamento:
- contratto n. 2003813, concluso in data 14/03/2016 ed estinto anticipatamente in
2 data 31/07/2020, in corrispondenza della 49° rata su 108 pattuite (cfr. fasc. att. primo grado p. 31-40);
- contratto n. 20033415, concluso in data 6/02/2017 ed estinto anticipatamente in data 12/03/2021, in corrispondenza della 49° rata su 120 pattuite (cfr. fasc. att. primo grado p. 21-30).
Più precisamente, a sostegno delle domande proposte, gli attori hanno allegato e documentato:
- che il 14/03/2016 TA ER aveva stipulato con la Controparte_1
un “contratto di prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote
[...] della retribuzione mensile”, con previsione dell'obbligo di restituire la somma mutuata (pari a € 28.080,00) in 108 rate mensili da € 260,00 ciascuna (cfr. fasc. att. primo grado p. 31-
33);
- che il 6/02/2017 LI LA aveva stipulato con la Controparte_1 un “contratto di prestito rimborsabile mediante cessione “pro-solvendo” di quote della
[...] retribuzione mensile”, con previsione dell'obbligo di restituire la somma mutuata (pari a €
26.880,00) in 120 rate mensili da € 224,00 ciascuna (cfr. fasc. att. primo grado p. 21-23);
- che il contratto del 14/03/2016, stipulato da TA ER, prevedeva che i costi del credito ammontassero a: € 300,00 per commissioni di istruttoria, € 2.246,40 per provvigioni dell'intermediario, oltre a € 53,49 per imposte e tasse (cfr. fasc. att. primo grado p. 36);
- che il contratto del 6/02/2017, stipulato da LI LA, prevedeva che i costi del credito ammontassero a: € 300,00 per commissioni di istruttoria, € 1.747,20 per provvigioni dell'intermediario, oltre a € 51,80 per imposte e tasse (cfr. fasc. att. primo grado p. 25);
- che, in data 31/07/2020, TA ER aveva estinto anticipatamente il suo finanziamento, in corrispondenza della 49° rata su 108 pattuite (cfr. fasc. att. primo grado p. 39);
- che, in data 12/03/2021, LI LA aveva estinto anticipatamente il suo finanziamento, in corrispondenza della 49° rata su 120 pattuite (cfr. fasc. att. primo grado p. 28)
- che la Banca, in conseguenza dell'estinzione anticipata dei citati contratti, in applicazione dell'art. 125 sexies Tub -da leggersi in conformità con i principi espressi dalla sentenza Corte Giust. Ue 11/09/2019, causa C-383/18, cd. XI (con la quale la Corte di
3 Giustizia ha interpretato l'art. 16, paragr. 1 della Direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nel senso “che il diritto del consumatore alla riduzione totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”)-, avrebbe dovuto restituire i seguenti costi (calcolati secondo il metodo di calcolo lineare - pro rata temporis)-:
✓ per il contratto del 14/03/2016, stipulato da TA ER, € 136,11 a titolo di commissioni istruttoria e € 1.019,20 a titolo di provvigioni dell'intermediario;
✓ per il contratto del 6/02/2017, stipulato da LI LA, € 177,50 a titolo di commissioni istruttoria e € 1.033,76 a titolo di provvigioni dell'intermediario;
- che ciò non si era verificato, atteso che la nel conteggio estintivo, aveva CP_2
stornato esclusivamente:
✓ per il contratto del 14/03/2016, stipulato da TA ER, € 97,66 a titolo di commissioni istruttoria e € 731,45 a titolo di provvigioni dell'intermediario (cfr. fasc. att. primo grado p. 39);
✓ per il contratto del 6/02/2017, stipulato da LI LA, € 113,90 a titolo di commissioni istruttoria e € 658,72 a titolo di provvigioni dell'intermediario (cfr. fasc. att. primo grado p. 28).
Ciò premesso, TA ER e LI LA hanno chiesto al Giudice di
Pace di condannare la al pagamento delle seguenti Controparte_1
somme:
- € 326,20 in favore di TA ER;
- € 439,45 in favore di LI LA.
La , costituendosi dinanzi al Giudice di Pace, ha Controparte_1
chiesto il rigetto delle domande attoree, nonché, in via riconvenzionale, la condanna di
TA ER alla restituzione di € 829,11 e di LI LA alla restituzione di €
771,81.
La causa è stata istruita con la produzione dei documenti delle parti ed è stata definita con la sentenza n. 3116/2023 pubblicata il 5/10/2023, con la quale il Giudice di
Pace di IN ha rigettato le domande attoree ed accolto la domanda riconvenzionale della convenuta, invocando la vecchia formulazione dell'art. 125 sexies Tub (antecedente al Dl 73/2021 del 25/05/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 del 23/07/2021), l'art. 6 bis c.
3 lett. b) Dpr 180/1950 e le disposizioni di trasparenza e vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti.
4 2. TA ER e LI LA hanno impugnato la sentenza del Giudice di
Pace di IN, sostenendo che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la fondatezza delle loro domande, non avendo correttamente applicato l'art. 125 sexies Tub in conformità con i principi espressi dalla sentenza Corte Giust. Ue 11/09/2019, causa C-
383/18, cd. XI.
Si è costituita la chiedendo di respingere l'appello, Controparte_1
confermando la sentenza del Giudice di Pace.
La causa è giunta a decisione senza esperimento di attività istruttoria ed è stata discussa con note scritte depositate da parte attrice in data 24/03/2025 e da parte convenuta in data 25/03/2025.
3. Sul diritto al rimborso dei costi up front.
3.1. La domanda di TA ER e di LI LA di rimborso delle commissioni di istruttoria e di intermediazione (costi up front) di cui ai contratti del
14/03/2016 e 6/02/2017 richiede una previa ricostruzione dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
In primo luogo, va osservato che i contratti azionati (risalenti a marzo 2016 e febbraio
2017) sono soggetti alla disciplina introdotta dal Dlgs 141/2010, che ha recepito la Direttiva
2008/48/CEE (seconda direttiva sul credito ai consumatori, che ha abrogato la Direttiva
87/102/CEE), apportando modifiche al Tub;
in particolare, con riferimento all'estinzione anticipata, la norma di riferimento è l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CEE recepito nel nostro ordinamento dall'art. 125 sexies Tub, nella formulazione anteriore rispetto alle modifiche introdotte dal Dl 73/2021 del 25/05/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 del 23/07/2021.
Nello specifico, l'art. 16 della Direttiva 2008/48/CEE ha previsto che “il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”.
L'art. 1 della Direttiva 2008/48/CEE ha definito il concetto di “costo totale del credito per il consumatore” come “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”.
5 In attuazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, il Dlgs 141/2010 ha introdotto l'art. 125 sexies Tub il quale, nella sua versione originaria, ha previsto che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Tale norma, nei primi anni di applicazione, è stata interpretata dalla Banca d'Italia, dalla giurisprudenza di merito e dall'ABF nel senso di limitare il diritto alla riduzione dei costi, conseguente al rimborso anticipato, alle sole voci soggette a maturazione nel tempo
(costi cd. recurring), con integrale esclusione dei costi esauriti prima dell'estinzione anticipata (costi cd. up front).
Successivamente, è intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia Ue 11/09/2019, causa C-383/18, cd. XI, con la quale l'art. 16, paragr. 1 della Direttiva 2008/48/CE
(recepito nel nostro ordinamento dall'art. 125 sexies Tub) è stato interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi a carico del consumatore”.
Alla luce di tale pronuncia, la prevalente giurisprudenza di merito e l'ABF hanno iniziato ad interpretare l'art. 125 sexies Tub in modo conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di Giustizia nella sentenza cd. XI, superando così la distinzione tra oneri cd. up front (non rimborsabili) e oneri cd. recurring (rimborsabili).
In tale contesto, è intervenuto il legislatore italiano introducendo l'art. 11 octies Dl
73/2021 del 25/05/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 del 23/07/2021, il quale:
- da un lato, ha recepito i principi espressi dalla sentenza cd. XI, adeguando l'art. 125 sexies Tub a quanto statuito dalla Corte di Giustizia con la citata sentenza (in particolare, il c. 1 dell'art. 125 sexies Tub è stato modificato come segue: “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”);
- dall'altro lato, ha limitato l'efficacia nel tempo dei principi espressi dalla sentenza cd.
XI stabilendo che “l'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
6 decreto (25/07/2021). Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e vigilanza della
Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti” (c. 2 dell'art. 11 octies cit.) - norme secondarie che avvallavano l'interpretazione per cui il diritto alla riduzione, conseguente all'estinzione anticipata, dovesse riferirsi ai soli costi cd. recurring-.
In relazione a quest'ultima previsione, il Tribunale di IN (ordinanza 5/11/2021) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, la quale è stata decisa con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 octies c. 2 Dl 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 limitatamente alle parole
“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della
Banca d'Italia”.
In motivazione, la Corte, “posto che la precedente formulazione dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, tuttora vigente, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, è – secondo questa Corte
(punto 12.3.3.) – compatibile sul piano letterale con una interpretazione conforme alla sentenza XI, tant'è che era stata già oggetto di tale adeguamento interpretativo, e posto che, sempre secondo questa Corte (punto 12.1.), il vulnus ai principi costituzionali censurati risiede proprio nel raccordo con le specifiche norme secondarie evocate dall'art.
11-octies, comma 2”, in linea con la prospettazione del giudice rimettente, ha precisato che: “14.2.– La disposizione censurata deve, dunque, ritenersi costituzionalmente illegittima limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia», sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n.
106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI. L'eliminazione della citata parte di disposizione rimuove, pertanto, l'attrito con i vincoli imposti dall'adesione dell'Italia all'Unione europea. Al contempo, il nuovo testo dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, introdotto con l'art. 11-octies, comma 1, lettera c), oltre a valere per il futuro, contribuisce a consolidare il contenuto normativo della precedente formulazione dell'art.
125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza XI. Benché, dunque, le due disposizioni non si sovrappongano sul piano testuale, le due norme
7 corrispondono sul piano sostanziale. Come i commi 4 e 5 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presentano una diversa collocazione, ma coincidono nei contenuti con i vecchi commi 2 e 3 del medesimo articolo (mantenuto in vigore per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della nuova legge dall'art. 11-octies, comma 2), parimenti il comma 1 del nuovo art. 125-sexies t.u. bancario presenta una diversa formulazione testuale, ma un contenuto normativo corrispondente al comma 1 del precedente art. 125-sexies, anch'esso rimasto in vigore per il passato. Quanto alle disposizioni introdotte con i commi 2 e 3 dell'art. 125-sexies riformulato nel 2021, esse non trovano riscontro nel precedente testo e, dunque, risultano vigenti per il futuro, spettando, di conseguenza, agli interpreti il compito di risolvere, per il passato, i profili di disciplina in esse regolati. Infine, resteranno chiaramente applicabili tutte le norme secondarie richiamate dai numerosi rinvii operati dal testo unico bancario, con esclusione di quelle riferite alla vecchia interpretazione del precedente art. 125-sexies, comma 1”.
Tale pronuncia di incostituzionalità, dunque, pur non avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma transitoria nella parte in cui assoggetta i rapporti contrattuali sorti tra il 19/09/2010 (data di entrata in vigore dell'art. 125 sexies Tub) e il 25/07/2021
(data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 73/2021) alla disciplina di cui alla vecchia formulazione dell'art. 125 sexies c. 1 Tub, ha precisato che la disposizione in parola “può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza
XI”, il che implica:
- che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata del finanziamento deve includere tutti i costi, cioè non soltanto i costi cd. recurring, bensì anche quelli cd. up front;
- che tale diritto del consumatore non può essere escluso o limitato da una clausola contrattuale -come quella di cui ai punti 4 dei Moduli Secci di cui è causa (ove, in caso di estinzione anticipata, è prevista l'esclusione del rimborso delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni dell'intermediario, oltre che delle imposte e tasse)-, la quale non può evidentemente pregiudicare un diritto che ha fonte in una disposizione di legge, inderogabile sotto pena di nullità, se non in senso più favorevole al cliente (art. 127 Tub);
- che le disposizioni contrattuali dirette a limitare la possibilità di ottenere il rimborso di alcune tipologie di costi sono nulle ex art. 36 Cod. Consumo, e ciò indipendentemente dalla doppia sottoscrizione, trattandosi di clausole vessatorie ex art. 33 Cod. Consumo, poiché determinanti, a danno del consumatore, un evidente significativo squilibrio dei diritti
8 e obblighi derivanti dal contratto, ostacolando il diritto del consumatore di procedere all'estinzione anticipata del contratto.
Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, il legislatore italiano è nuovamente intervenuto sull'art. 11 octies c. 2 Dl. 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021; in particolare:
- l'art. 1 c. 1 bis Dl 69/2023 conv. con modif. in L. 103/2023 ha previsto che
“all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggetti a riduzione le imposte e i costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti. Ove non sia diversamente indicato dalle parti, la riduzione del costo totale del credito avviene in conformità al criterio del costo ammortizzato»”;
- successivamente, l'art. 27 Dl 104/2023 conv. in L. 136/2023 -rubricato “Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo”- ha stabilito che “all'articolo 11-octies, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti;
non sono comunque soggette a riduzione le imposte»”.
È, dunque, quest'ultima la norma in vigore e a cui deve farsi riferimento, nel testo della quale è venuto meno qualsivoglia riferimento all'irripetibilità dei “costi sostenuti per la conclusione dei medesimi contratti” (costi cd. up front) e al criterio del costo ammortizzato.
9 Come già osservato dall'intestato Tribunale (cfr. Trib. IN 3991/2023; Trib. IN
4737/2023), dalla disamina della norma in vigore deve ritenersi che nulla sia cambiato dal punto di vista del consumatore/finanziato, atteso che:
- l'art. 27 Dl 104/2023 (conv. in L. 136/2023) conferma che l'art. 125 sexies Tub deve essere letto “nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea”; dunque, non è possibile discostarsi dalla sentenza cd. XI;
- il richiamo espresso agli istituti codicistici della ripetizione di indebito e dell'arricchimento senza causa non può incidere in alcun modo sulla posizione del consumatore/finanziato che ha anticipato i costi di cui si discute al momento dell'erogazione del finanziamento e se li è visti trattenere al momento del conteggio estintivo benché soggetti a restituzione sulla base dell'art. 125 sexies Tub (interpretato in modo conforme al diritto europeo e alla sentenza cd. XI).
3.2. I suesposti principi di diritto non sono stati correttamente applicati dal Giudice di
Pace di IN nell'ambito della sentenza impugnata, la quale, conseguentemente, deve essere riformata.
In particolare, con riferimento all'art. 6 bis c. 3 lett. b) Dpr 180/1950, invocato dal
Giudice di Pace, si osserva che tale norma è una disposizione funzionale alla trasparenza,
a cui non può attribuirsi la decisività pretesa dal Giudice di prime cure, tenuto conto che, in forza del disposto di cui al c. 1 dell'art. 6 bis Dpr 180/1950, la disciplina concernente l'istituto della cessione di quote di stipendio/pensione è quella prevista al capo II del titolo
VI del Tub;
dunque, con riferimento all'estinzione anticipata, il parametro normativo è l'art. 125 sexies Tub, da interpretarsi conformemente ai principi espressi dalla sentenza cd.
XI, stante la natura vincolante dell'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia;
pertanto, posto che le disposizioni di trasparenza a cui rinvia l'art. 6 bis cit. sono le medesime richiamate dall'art. 11 octies c. 2 Dl. 73/2021 conv. con modif. in L. 106/2021 e colpite dalla dichiarazione di incostituzionalità, esse non possono continuare a trovare applicazione, in quanto incompatibili con la norma primaria, la quale può “accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza XI” (cfr. Corte Cost. 263/2022); in senso conforme, si è espressa la Corte d'Appello di IN con la sentenza n. 544/2023 ed anche codesto Tribunale (cfr. Trib. IN 602/2023; Trib. IN ord. 20/03/2023, nrg.
13251/2021).
Quanto agli argomenti articolati dall'appellata, che ha invocato la sentenza della
10 Corte di Giustizia Unicredit Bank of Austria 9/02/2023, si osserva che tale pronuncia riguarda una fattispecie diversa da quella di cui causa -avendo ad oggetto la Direttiva Ue
2014/17, relativa ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali- e non pone in dubbio la fondatezza del diverso approccio di cui alla sentenza cd. XI, avente ad oggetto la Direttiva Ue 2008/48, relativa ai contratti di credito ai consumatori;
pertanto, nelle controversie aventi ad oggetto la Direttiva Ue 2008/48 (e l'art. 125 sexies
Tub), come quella in analisi, il giudice nazionale, in quanto tenuto a interpretare ed applicare il diritto Ue in conformità alle sentenze della Corte di Giustizia, non può discostarsi dalla sentenza cd. XI (se non per il tramite di nuova questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE alla Corte UE); in senso conforme, si è espressa anche la
Corte d'Appello di IN con la sentenza n. 544/2023, che ha escluso che la pronuncia della Corte di Giustizia Unicredit Bank of Austria abbia superato le conclusioni rassegnate nella sentenza cd. XI, avendo la Corte motivatamente distinto la disciplina dettata dalla Direttiva Ue 2014/17 rispetto a quella dettata dalla Direttiva 2008/48 (cfr. Corte
d'appello IN 544/2023);
Conseguentemente, deve essere accertato il diritto di TA ER e LI
LA di ottenere la riduzione di tutti i costi collegati ai finanziamenti di cui è causa, compresi i costi cd. up-front (commissioni di istruttoria e di intermediazione), in applicazione dell'art. 125 sexies Cpc, interpretato in conformità all'art. 16 Direttiva Ue
2008/48 e ai principi espressi nella sentenza cd. XI.
Incidentalmente deve rilevarsi l'illegittimità delle clausole di cui al punto 4 dei Pt_1
a cui rinviano gli art. 11 dei contratti di finanziamento di cui è causa), nella parte in
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cui escludono la ripetibilità delle commissioni di istruttoria e delle provvigioni dell'intermediario.
4. Sul metodo di calcolo per la quantificazione del rimborso dei costi up front.
Quanto al metodo di calcolo per la quantificazione dei costi da restituire in conseguenza dell'estinzione anticipata, l'appellante chiede di applicarsi il criterio pro rata temporis, mentre l'appellata sostiene la correttezza dei rimborsi già riconosciuti agli attori, calcolati sulla base del criterio della curva degli interessi.
La differenza tra i due metodi è la seguente:
- il criterio del pro rata temporis stabilisce una proporzione tra il totale delle rate pattuite e il numero delle rate residue al momento dell'estinzione anticipata ed applica tale proporzione ai costi da rimborsare;
la proporzione è la seguente
11 numero totale rate : numero rate residue = costo totale del credito : x (costo da rimborsare per effetto dell'estinzione anticipata);
- il criterio della curva degli interessi stabilisce una proporzione tra il totale degli interessi pattuiti e l'ammontare degli interessi non maturati per effetto dell'estinzione anticipata (secondo il piano di ammortamento) ed applica tale proporzione ai costi da rimborsare;
la proporzione è la seguente totale interessi dovuti : interessi non maturati per effetto dell'estinzione anticipata
(cioè gli interessi stornati in sede di estinzione anticipata secondo il piano di ammortamento) = costo totale del credito : x (costo da rimborsare per effetto dell'estinzione anticipata)
Il tema del criterio di riduzione non è affrontato nella sentenza cd. XI.
Al riguardo, si condividono le affermazioni espresse a più riprese da codesto
Tribunale (cfr. ex multis, Trib. IN 2111/2024; 7872/2023; 3226/2023), secondo cui l'indicazione della Corte di Giustizia in ordine alla necessità di adottare criteri proporzionali di rimborso “non toglie che anche la “curva degli interessi” e il metodo del “costo ammortizzato”, previsto dal novellato art. 125-sexies TUB per i contratti conclusi a partire dal 25.7.2021, adeguino il contratto alla minore durata effettiva, esprimano una proporzionalità tra frazione di contratto ineseguita (“vita residua”) e durata originaria e usino tale proporzione per rimborsare al consumatore la frazione non ancora maturata di interessi e oneri (cioè “dovuti per la vita residua”)”.
Chiarita la legittimità della previsione di criteri di rimborso proporzionali diversi dal metodo pro rata temporis, va però osservato che, nel caso di specie, i contratti di finanziamento di cui è causa -con riferimento al rimborso dei costi cd. recurring (spese di incasso quote)- contengono un riferimento espresso al criterio pro rata temporis (si veda il punto 4 dei Moduli Secci, a cui rinviano gli art. 11 dei contratti di finanziamento di cui è causa), sicché non vi è ragione di discostarsi dal criterio contrattuale. Se ne deriva che, anche per il rimborso dei costi up front, deve applicarsi il criterio del pro rata temporis, essendo irrilevante il fatto che tali costi siano rimborsabili non per effetto della originaria disciplina contrattuale, ma a seguito dell'intervenuta declamatoria di nullità delle clausole che ne escludevano la riduzione, posto che, eliminate tali clausole, i costi in esame restano soggetti alla disciplina pattizia (in tal senso, Corte d'Appello di IN n. 137/2023).
Secondo il criterio pro rata temporis, i calcoli sono i seguenti:
- per il contratto del 14/03/2016 stipulato da TA ER:
12 numero rate residue (59) x costo totale del credito (€ 2.546,40) : numero totale di rate
(108), da cui decurtare la somma di € 829,11 già rimborsata dalla banca in sede di estinzione anticipata, per un residuo di € 561,98; tuttavia, dal momento che l'appellante ha chiesto la minor somma di € 326,20
(avendo effettuato il calcolo considerando 49 rate residue e non 59 come, invece, emerge dal conteggio estintivo - cfr. fasc. att. primo grado p. 39), non può essergli attribuita una somma maggiore (art. 112 Cpc);
- per il contratto del 6/02/2017 stipulato da LI LA: numero rate residue (71) x costo totale del credito (€ 2.047,20) : numero totale di rate
(120), da cui decurtare la somma di € 771,81 già rimborsata dalla banca in sede di estinzione anticipata, per un residuo di € 439,45, come richiesto da parte attrice.
In conclusione, in accoglimento dell'appello, la deve Controparte_1
essere condannata al pagamento:
- in favore di TA ER, di € 326,20, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (12/05/2022) al saldo;
- in favore di LI LA, di € 439,45, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (12/05/2022) al saldo.
Quanto al dibattito giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'art. 1284 c. 4 Cc, si osserva che, come già affermato da codesto Tribunale (cfr. Trib. IN ord. del
30/03/2023 in Rg. 4868/2022), se è vero che le pronunce della Cassazione n. 28409/2018
(citata dall' in primo grado) e n. 14512/2022 ne hanno limitato la portata ai Controparte_3 soli debiti nascenti da contratto, con esclusione delle fonti legali dell'obbligazione (art. 1173 Cc), stante l'inciso iniziale “se le parti non ne hanno determinato la misura”, è pur vero che la recente pronuncia Cass. 61/2023 ha convincentemente osservato che la clausola di salvezza iniziale vale ad escludere il carattere imperativo ed inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo di applicazione;
conseguentemente, l'art. 1284 c. 4 Cc deve trovare applicazione ai debiti di valuta quale che ne sia la fonte, compresa l'obbligazione restitutoria ex art. 2033 Cc.
5. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico della soccombente Controparte_1
ex art. 91 Cpc.
13 La liquidazione delle spese viene effettuata in dispositivo in base ai valori medi della tabella di riferimento ex Dm. 55/2014 aggiornato sulla base del Dm 147/2022 (scaglione fino a € 1.100,00).
Viene disposta la distrazione delle spese a favore dei difensori degli appellanti, dichiaratesi antistatari ex art. 93 Cpc.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di IN n. 3116/2023 pubblicata il 5/10/2023,
AN la a pagare, per il titolo di cui in Controparte_1
motivazione:
- a TA ER € 326,20, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (12/05/2022) al saldo;
- a LI LA € 439,45, oltre interessi ex art. 1284 c. 4 Cc dalla domanda giudiziale (12/05/2022) al saldo;
AN la a rimborsare a TA ER e Controparte_1
a LI LA le spese di lite del giudizio di primo grado, per un ammontare di €
346,00 per compensi e € 43,00 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore dei procuratori antistatari avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di
Fluri;
AN la a rimborsare a TA ER e Controparte_1
a LI LA le spese di lite del giudizio del giudizio d'appello, per un ammontare di €
662,00 per compensi e € 64,50 per spese vive, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge e ne dispone la distrazione ex art. 93 Cpc a favore dei procuratori antistatari avv.ti Giorgia Fieramosca e Gaetano Di
Fluri;
IN, 30 maggio 2005.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero
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