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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/11/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 419 dell'anno 2020 vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 CodiceFiscale_1
in Partinico, via V. E. Orlando n. 52 presso lo studio dell'avv. HI PO
dal quale è rappresentata e difesa giusta unitamente e disgiuntamente all'Avv.
SY OL giusta procura in atti
ATTRICE
CONTRO
residente a [...]
Carducci n. 14
CONVENUTO CONTUMACE
Pag. 1 E
già (C.F. e P. I.V.A. Controparte_2 Controparte_3
), in persona del suo legale rappresentante “pro tempore” Dott. P.IVA_1
, elettivamente domiciliata a Palermo in Via Catania n. 5 nello CP_4
studio e presso l'Avvocato Enrico Gentile dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura apposta in calce alla memoria di costituzione
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. la signora ha convenuto in Parte_1
giudizio la e il signor Controparte_2 Controparte_1
chiedendone la condanna in solido al pagamento della somma di € 41.902,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro stradale,
verificatosi in data 24.08.2018, alle ore 19,00 circa, in Via Amore a Belmonte
Mezzagno.
Secondo la prospettazione di parte attrice, la stessa, mentre stata attraversando la strada, veniva investita improvvisamente dalla autovettura Renault Modus
targata DF888ZC, di proprietà e condotta dal signor che Controparte_1
effettuava una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio non
Pag. 2 avvedendosi della presenza del pedone;
in conseguenza dell'urto la signora rovinava al suolo e veniva soccorsa dai passanti presenti che Pt_1
provvedevano a chiamare il servizio del 118.
Trasportata al P.S. dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, le veniva diagnosticata la frattura bimalleolare scomposta con alterazione dei rapporti con l'astragalo e la frattura della base del V metatarso;
sottopostasi a consulenza medico legale con il dott. , le venivano riconosciuti Persona_1
postumi invalidanti a carattere permanente della misura del 10% e un periodo di ITT-Inabilità Temporanea Totale di gg. 40, un periodo di ITP-Inabilità
Temporanea Parziale di gg. 40 al 75% e di gg. 40 al 15%.
Effettuava, quindi, richiesta risarcitoria alla Controparte_5
con Pec del 04.09.2018 ed invito alla stipula di negoziazione assistita del
14.10.2019, negativamente riscontrate dalla società che denegava il risarcimento assumendo che i danni lamentati non fossero compatibili con la dinamica denunciata.
Si costituiva in giudizio la chiedendo, Controparte_2
preliminarmente, il mutamento di rito da sommario ex art. 702 bis c.p.c. ad ordinario, con concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. contestando,
nel merito, la prospettazione di parte ricorrente, la verificazione del sinistro e le
Pag. 3 conseguenze presuntivamente derivatene, nonché la quantificazione dei danni come formulata.
Alla prima udienza del 16.11.2020 veniva dichiarata la contumacia del signor e disposto il mutamento di rito con concessione dei Controparte_1
termini ex art. 183 c. VI c.p.c.-.
La causa veniva istruita a mezzo escussione teste e CTU medico legale mentre il convenuto non compariva a rendere l'interrogatorio formale. CP_1
All'esito la causa veniva posta in decisione all'udienza del 06.05.2024 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.-.
La domanda di parte attrice merita accoglimento nei termini che seguono.
Preliminarmente deve rilevarsi che la contumacia del convenuto CP_1
, dichiarata all'udienza del 16.11.2020, non esoneri la parte attrice dal
[...]
provare i fatti posti a fondamento della spiegata domanda di risarcimento danni in ossequio al dettato di cui all'art. 2967 cod. civ. secondo cui “Chi vuol far
valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
La portata della menzionata disposizione non vale a rendere non contestati i fatti allegati dalla parte costituita nelle fattispecie di contumacia del convenuto,
atteso che la scelta processuale della mancata costituzione in giudizio non equivale alla non contestazione dei fatti dedotti dalla parte avversaria, non risultando in alcun modo alterata la ripartizione degli oneri probatori ma
Pag. 4 permanendo, in capo all'attore, l'onere di fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Il principio di non contestazione non viene esteso alla parte che non si è
costituita in quanto la contumacia può esprimere tutt'al più un silenzio non soggetto a valutazione e che non vale a sopperire alle eventuali carenze probatorie della controparte, restando inalterata la ripartizione dei rispettivi oneri, secondo le ordinarie regole processuali.
Correlativamente, resta inalterato il potere dovere del giudice di accertare se l'attore abbia fornito la prova dei fatti costitutivi della avanzata domanda,
costituendo la contumacia un elemento apprezzabile al pari di qualsiasi altra manifestazione del contegno processuale delle parti in giudizio, sempre fermo il generale principio ex art. 2697 cod. civ.-.
Secondo la Suprema Corte, (Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del
12.3.2015, n. 4962) “alla qualificazione siccome “pacifico” (incontroverso, non
contestato) di un fatto allegato da una parte– di un fatto cioè la cui certezza è condivisa,
in modo implicito o esplicito, da tutte le parti del processo – non può pervenirsi in un
giudizio contumaciale nel corso del quale abbia interloquito solo una delle parti del
rapporto processuale, in quanto la contumacia non introduce deroghe al principio
dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c. e non può assumere perciò, di per se sola,
alcun significato probatorio in favore delle domande o delle eccezioni delle parti, potendo
Pag. 5 invece concorrere, unitamente ad altri elementi probatori, a formare il convincimento
del giudice”.
Svolte le superiori premesse, le ragioni di parte attrice hanno trovato conferma all'esito della complessiva attività istruttoria espletata, risultando assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante in ordine alla verificazione del sinistro secondo le modalità prospettate ed il nesso causale tra l'occorso ed i danni riportati.
La teste escussa, signora ha, infatti, confermato come la Testimone_1
caduta della signora sia stata conseguenza dell'impatto con la Parte_1
autovettura guidata in retromarcia dal signor durante la Controparte_1
manovra per uscire dal parcheggio, così dichiarando “il conducente
dell'autovettura di colore bianco, non ricordo il modello, effettuando la retromarcia per
uscire dal parcheggio, sul lato destro della strada, investiva la sig.ra Parte_1
che stava attraversando la strada dietro l'autovettura; A seguito dell'urto, la sig.ra
cadeva al suolo riportando lesioni fisiche;
sia io che altri passanti Parte_1
abbiamo dato soccorso e qualcuno le ha dato un bicchiere d'acqua mente veniva
chiamato il servizio del 118…”.
Alla luce di tale deposizione limpida e non contraddittoria i fatti di causa possono ritenersi ulteriormente provati ex art. 232 c.p.c. stante la mancata comparizione del a rendere l'interrogatorio formale all'udienza CP_1
fissata.
Pag. 6 Il nesso causale tra l'evento e le lesioni riportate dall'attrice ha trovato conferma nella CTU espletata dalla Dott.ssa la quale ha riconosciuto Persona_2
che “la lesione refertata subito dopo il sinistro e successivamente certificata è da
considerare in rapporto causale, secondo i criteri medico legali di giudizio, con il fatto
lesivo come risultante dagli atti, ovvero in frattura biossea scomposta del collo piede
sinistro con dolore esitato in limitazione dei movimenti di flesso estensione inversione
ed eversione collo piede sn.”
Indi il CTU riconosceva che “le lesioni hanno cagionato un peggioramento
temporaneo delle generali condizioni della Sig. rispetto a quelle preesistenti Pt_1
causando giorni 30 di inabilità temporanea totale ed giorni 20 la inabilità temporanea
parziale al 75 % e in giorni 10 al 50%” ad esito delle quali “residuano postumi che
comportano un'invalidità permanente del soggetto che si traducono in un danno
biologico pari al 6 %“.
Deve, pertanto, ritenersi provata la riconducibilità ed imputabilità della caduta occorsa all'attrice all'urto con la autovettura del nella fase di CP_1
manovra in retromarcia ed il nesso causale tra detto urto ed i danni riportati,
nella misura accertata dalla CTU le cui conclusioni appaiono pienamente condivisibili perché immuni da vizi logici e congruamente motivate.
Va, pertanto, dichiarata la responsabilità esclusiva del signor CP_1
nella causazione del danno in violazione colposa dell'art. 141 CDS
[...]
Pag. 7 che impone ai conducenti di regolare la velocità alle condizioni del veicolo,
della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza per evitare ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose.
Conseguentemente i convenuti in solido vanno condannati al risarcimento del danno per le lesioni fisiche riportate dall'attrice nel sinistro stradale.
La liquidazione del danno biologico subito dall'attrice procederà secondo le risultanze della CTU medico legale redatta dalla Dott.ssa Persona_2
sviluppando tali dati con conteggio effettuato in base alle Tabelle delle micropermanenti di cui al D.M. 18.07.2025 nei seguenti termini:
Danno Biologico 6% €. 8.008,74
ITT al 100% di gg. 30 €. 1.685,40
ITP al 75% di gg. 20 €. 842,70
ITP al 50% di gg. 10 €. 280,90
Spese mediche documentate €. 885,00
Totale complessivo €. 11.702,74
Il tutto oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino all'effettivo soddisfo.
Non risulta applicabile e riconoscibile alcuna personalizzazione del lamentato danno atteso che “La quantificazione del danno non patrimoniale consente un
aumento a titolo di personalizzazione solo ove si verifichino conseguenze anomale o del
tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie
Pag. 8 simili di danneggiati” (Cass. civ., 3 marzo 2023, n. 6378) di cui non è stata allegata alcuna prova da parte attrice.
Ciò in quanto, “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non
costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di
specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze
ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le
conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la
medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento
del risarcimento” (Corte di Cassazione sentenza del 27 maggio 2019 n. 14364).
Le spese legali di giudizio seguono la soccombenza dei convenuti in solido e vengono liquidate in favore di parte attrice in € 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti
HI PO e SY OL.
Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido liquidate come da separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento della domanda proposta da Parte_1
nei confronti di e della
[...] Controparte_1 CP_2
Pag. 9 n persona del legale rappresentante pro-tempore, così Controparte_2
dispone:
- dichiara la responsabilità esclusiva del signor nella Controparte_1
causazione dell'evento lesivo del 24.08.2018 in danno della signora Parte_1
[...]
- dichiara che il signor è tenuto in solido con la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, al risarcimento dei danni in favore della signora Parte_1
nella misura di complessivi €. 11.702,74 oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino l'effettivo soddisfo;
- condanna il signor in solido con la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in favore della signora della somma di € 11.702,74 Parte_1
oltre interessi legali dalla data del sinistro e sino l'effettivo soddisfo;
- condanna il signor in solido con la Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, al Controparte_2
pagamento in favore della signora delle spese di lite liquidate Parte_1
in € 5.077,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore degli Avv.ti HI PO e SY OL.
Pag. 10 Pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU liquidate con separato decreto.
Così deciso in Termini Imerese il 3 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità
alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193,
conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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